Inutile il patto di prova, se il datore di lavoro conosce già tutto

Il patto di prova apposto al contratto di lavoro intende tutelare l’interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto. Di conseguenza è illegittimo un patto che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione, essendo quest’ultima già avvenuta con esito positivo nelle specifiche mansioni ed avendo il lavoratore già prestato in precedenza la propria opera per un congruo periodo di tempo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6001, depositata il 25 marzo 2015. Il caso. La Corte d’appello di Brescia dichiarava l’inefficacia del licenziamento, intimato da Poste Italiane nei confronti di un dipendente per mancato superamento del periodo di prova, ritenendo ingiustificata l’apposizione di tale patto, avendo il lavoratore già più volte prestato servizio con contratti a termine. Secondo i giudici di merito, il patto di prova era privo di causa, non essendo necessario verificare le qualità professionali e la personalità complessiva del lavoratore, già accertate dalla società nei precedenti contratti a termine. La società ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di non aver valutato che gli accordi sindacali intercorsi facevano riferimento ad una nuove diversa assunzione, distinta dai precedenti rapporti di lavoro a termine, con mansioni diverse e presso un ufficio diverso. Essendo passati poi due anni dalla cessazione dei vecchi rapporti a termine, doveva ritenersi legittima la subordinazione della validità del nuovo contratto al superamento di una nuova prova. Patto di prova inutile. La Corte di Cassazione ricorda che il patto di prova apposto al contratto di lavoro intende tutelare l’interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto. Di conseguenza è illegittimo un patto apposto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione, essendo quest’ultima già avvenuta con esito positivo nelle specifiche mansioni ed avendo il lavoratore già prestato in precedenza la propria opera per un congruo periodo di tempo. Interesse alla ripetizione. Inoltre, la ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti è ammissibile solo se risponda proprio alla causa principale, permettendo al datore di lavoro di verificare non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano verificato l’identità di mansioni svolte dal lavoratore, per cui non era necessario valutare nuovamente le qualità professionali del dipendente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 dicembre 2014 – 25 marzo 2015, n. 6001 Presidente Stile – Relatore Nobile Svolgimento del processo Con sentenza n. 508/2010 il Giudice del lavoro del Tribunale di Brescia, in accoglimento della domanda proposta da O.P.S. , nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava l'inefficacia del licenziamento intimato all'O.P. con raccomandata del 4-6-2008 per mancato superamento del periodo di prova, ritenendo ingiustificata l'apposizione del patto medesimo, avendo il lavoratore già più volte prestato servizio con contratti a termine. Con ricorso depositato il 19-11-2010 la società proponeva appello avverso la detta sentenza sostenendo la erroneità della decisione che non aveva tenuto conto della volontà manifestata dalle parti nella stipulazione dell'accordo sindacale che aveva portato all'assunzione del lavoratore e comunque della necessità di provare l'efficienza del lavoratore nell'ambito territoriale a lui assegnato. L'appellato si costituiva e resisteva al gravame. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza depositata il 18-5-2011, respingeva l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese. In sintesi, premesso che l’unica questione oggetto della controversia era la legittimità o meno del patto di prova, la Corte nella specie riteneva accertata la mancanza di causa del detto patto, non essendo ravvisatale la necessità di verificare le qualità professionali e la personalità complessiva del lavoratore, qualità già accertate dalla società nei precedenti contratti a termine, contratti che costituivano, proprio per il loro numero, titolo preferenziale nella speciale graduatoria in cui il lavoratore era inserito. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre motivi. L'O.P. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo, al quale, dal canto suo, la società ha resistito con controricorso. La società ha inoltre depositato memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione Preliminarmente riuniti i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c., va rilevato che con il primo motivo del ricorso principale la società in primo luogo lamenta che la Corte territoriale non ha considerato che tutti gli accordi intercorsi fanno espresso riferimento a nuova e diversa assunzione, distinta dai precedenti rapporti di lavoro a termine, anche con mansioni diverse e presso un ufficio diverso, e che nella specie l’O.P. , prima di essere assunto con contratto a tempo indeterminato aveva lavorato per Poste Italiane complessivamente per meno di nove mesi non continuativi, concludendo l'ultima attività in data 1-4-2006, ossia a distanza di ben due anni dalla stipulazione del nuovo contratto a tempo indeterminato. La società inoltre lamenta la irragionevolezza dell'assunto posto a base della sentenza impugnata che ha ritenuto acquisito il superamento della prova sull'indimostrato presupposto di una sconfessata identità di mansioni , dovendosi al contrario condividere che l'assunzione con rapporto a tempo indeterminato a distanza di anni dalla cessazione di un breve rapporto a termine, e per di più in diverso ambito lavorativo, legittima le parti a subordinarne la validità al superamento di una nuova prova , nonché la mancata considerazione della circostanza che l’O.P. si era assentato per malattia superando il limite massimo previsto dal ceni art. 20, 3 comma per l'ammissione al completamento del periodo di prova. Con il secondo motivo la società censura la affermazione della Corte di merito secondo cui dall'accordo che si limita a non escludere espressamente per i lavoratori assunti dalla graduatoria il patto di prova non si può desumere in modo sufficientemente univoco la volontà, delle parti in tal senso ed all'uopo rileva che nell'accordo del 24-1-2006 esplicito è il rinvio a tutte le norme del contratto collettivo e quindi anche all'art. 20 riguardante il periodo di prova e che le parti collettive quando hanno voluto derogare alla disciplina generale lo hanno indicato espressamente vedi esclusione del patto di prova nel caso di consolidamento di ex contrattisti a termine già in servizio in virtù di sentenza giudiziale . Del resto l'adesione dell’O.P. all'accordo del 13-1-2006 non comportava alcun diritto all'assunzione, ma unicamente l'accesso alla lista in graduatoria. Con il terzo motivo la ricorrente principale rileva che in ogni caso dalla nullità del patto di prova non poteva che scaturire la nullità dell'intero contratto, essendo innegabile che Poste Italiane non lo avrebbe concluso senza l'operare della clausola colpita da nullità, per cui il licenziamento si sarebbe innestato nell'ambito di un rapporto di fatto derivante da contratto nullo art. 2126 c.c. e, come tale, non sorretto da stabilità alcuna. Tutti e tre i motivi risultano infondati. Sul primo motivo in primo luogo va rilevato che la Corte di merito non ha ignorato la circostanza della morbilità nel periodo di prova e del superamento del limite previsto dal ceni per l'ammissione al completamento del periodo stesso v. pag.7 della sentenza , ma correttamente ha rilevato che, non essendo in discussione tale circostanza, la questione da risolvere era quella a monte della nullità del patto di prova. Al riguardo è consolidato l'indirizzo dettato da questa Corte secondo cui il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto, sicché deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa già avvenuta con esito positivo nelle specifiche mansioni e per avere in precedenza il lavoratore prestato per un congruo tempo la propria opera per il datore di lavoro. v. Cass. 11-3-2004 n. 5016, Cass. 29-7-2005 n. 15960, Cass. 30-7-2009 n. 17767 . Peraltro, in tale quadro, è stato anche precisato, che la ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti è ammissibile solo se essa, in base all'apprezzamento del giudice di merito, risponda alla suddetta causa, permettendo all'imprenditore di verificare non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione v. Cass. 22-6-2012 n. 10440 . Orbene sul punto la Corte di merito ha rilevato che nel caso di specie non è neppure negata l'identità delle mansioni svolte dal P. nell'ambito dei rapporti di lavoro succedutisi nel tempo ed ha aggiunto che non rileva la dedotta necessità di saggiare le qualità professionali su una diversa zona di recapito poiché è evidente che il contenuto maggiormente professionalizzante delle mansioni è sempre identico, la differenza consiste nell'apprendere il nuovo stradario o le caratteristiche diverse del territorio a lui affidato , questioni queste che la stessa datrice di lavoro non si pone mai, utilizzando spesso la flessibilità dei lavoratori in servizio per coprire altre zone . Tale accertamento di fatto, conforme a diritto e sorretto da congrua motivazione, resiste alla censura della società, che in sostanza si risolve in una inammissibile richiesta di revisione del ragionamento decisorio della Corte di merito v., fra le altre, Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766, Cass. 7-1-2014 n. 91 . Nel contempo, con riguardo al secondo motivo, va rilevato che legittimamente la Corte di merito ha ritenuto irrilevante ai fini della validità del patto di prova la previsione dell'accordo collettivo, che richiamando la normativa del contratto collettivo, si limita a non escludere espressamente per i lavoratori assunti dalle graduatorie il patto di prova stesso, atteso che questo, in ogni caso, è nullo se non può assolvere alla sua causa tipica, e ciò indipendentemente dalla volontà delle parti essendo, ovvia la posizione di debolezza nella quale si trova il lavoratore nel momento in cui sottoscrive il contratto di lavoro . D'altra parte, nello stesso quadro, neppure merita accoglimento il terzo motivo, giacché è evidente che, al di là della volontà della datrice di lavoro, il lavoratore avrebbe comunque concluso il contratto senza la parte nulla. Così respinto il ricorso principale, va, poi, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con il quale il lavoratore denuncia omessa pronuncia in ordine alla violazione del termine di 10 giorni previsto dall'art. 415, 4 comma c.p.c Da un lato, infatti, non è configurarle il vizio di omessa pronuncia in relazione alle eccezioni pregiudiziali di rito v. Cass. 23-1-2009 n. 1701, Cass. 26-9-2013 n. 22083 e dall'altro non può negarsi che il lavoratore è risultato totalmente vittorioso, per cui non ha alcun interesse attuale a veder accolta un eccezione di inammissibilità dell'appello, implicitamente respinta dalla Corte territoriale. Come è stato affermato da questa Corte, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale, v. Cass. S.U. 25-3-2013 n. 7381, Cass. S.U. 6-3-2009 n. 5456 . Infine, in ragione del reciproco esito del presente giudizio, le spese relative vanno compensate tra le parti. P.Q.M. La corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale compensa le spese.