Escluso dal concorso, si lamenta della tardività delle domande di chi lo precede in graduatoria

In tema di assunzione e promozione del personale, l’unico caso in cui è possibile l’interevento di un sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere datoriale è quello in cui sia riscontrabile il mancato rispetto dei principi di generali di correttezza e buona fede oppure la manifesta inadeguatezza, irragionevolezza o arbitrarietà del provvedimento. Con particolare riferimento alle procedure concorsuali è lasciata all’esclusivo apprezzamento del datore di lavoro, e quindi sottratta al controllo giurisdizionale, la regolamentazione delle specifiche e concrete modalità di espletamento del concorso.

È quanto risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1691/15, depositata il 29 gennaio. Il fatto. Il ricorrente aveva partecipato ad un concorso pubblico indetto da un consorzio locale per la selezione di 5 professionisti addetti all’animazione. Nel bando veniva indicata le data ultima per il deposito delle domande, oltre alla descrizione delle prove consistenti nella redazione di un progetto scritto, seguita da un colloquio orale e dei criteri di valutazione delle medesime. Successivamente interveniva una determina autonoma da parte del coordinatore del consorzio con la quale veniva prorogato di 15 giorni il termine per il deposito delle domande, in completa assenza di pubblicità. Nella graduatoria provvisoria il ricorrente si collocava al 5° posto, posizione utile quindi ai fini dell’assunzione. Successivamente allo svolgimento della prova orale e con la stesura definitiva della graduatoria, scivolava però in 8° posizione. Avverso tale esito, l’interessato chiedeva al giudice del lavoro il risarcimento del danno subito, in quanto sosteneva che i 3 soggetti che lo avevano preceduto nella graduatoria finale avrebbero depositato le proprie domande durante il periodo di proroga, ma tardivamente perché oltre la scadenza inizialmente stabilita. La sentenza di merito, sia in primo che in secondo grado, respinge la richiesta così articolata. L’interessato ricorre dunque in Cassazione. La discrezionalità tecnica del datore di lavoro. Innanzi al giudice di legittimità, il ricorrente contesta la riapertura dei termini del bando di concorso, ma la doglianza non trova accoglimento. La S.C. sottolinea la correttezza della motivazione elaborata dai giudici dell’appello nell’affermare che il bando originariamente pubblicato riservava al consorzio la facoltà di modificare o revocare in ogni momento il bando stesso, facoltà di cui si era appunto avvalso il consorzio. La posizione attribuita al ricorrente nella graduatoria definitiva risponde poi alla corretta applicazione delle regole di valutazione delle prove, anch’esse rese note alla pubblicazione del bando, le quali consistono in una tipica espressione della discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice. Richiamando anche precedenti pronunce, gli Ermellini colgono l’occasione per ribadire che con riferimento all’assunzione ed alla promozione del personale, solamente ove sia ravvisabile il mancato rispetto dei principi di generali di correttezza e buona fede oppure la manifesta inadeguatezza, irragionevolezza o arbitrarietà del provvedimento, è possibile un sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere datoriale. Con specifico riferimento alle procedure concorsuali, risulta poi sottratta al controllo giurisdizionale e lasciata all’esclusivo apprezzamento del datore di lavoro, la regolamentazione delle specifiche e concrete modalità di espletamento del concorso, sempre nel rispetto dei limiti di comportamento secondo correttezza e buona fede, oltre che di adeguatezza e ragionevolezza. Nel caso concreto, la Cassazione esclude dunque la configurabilità di un vizio nella motivazione della Corte d’appello, che si presenta invece sufficiente e non contraddittoria. Per questi motivi, il ricorso è rigettato con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 28 ottobre 2014 – 29 gennaio 2015, n. 1691 Presidente Roselli – Relatore Amoroso Svolgimento del processo 1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato l'8.5.2006 Conte Antonio esponeva che aveva partecipato al bando di concorso pubblico indetto, con delibera n. 24 del 15.4.2004, dal GAL Consorzio CASACASTRA per la selezione di cinque professionisti per l'animazione locale che l'incarico si configurava come collaborazione a progetto, da svolgersi senza vincoli di subordinazione, con un corrispettivo mensile di euro 1.900.00 e durata fino al dicembre 2006, salvo eventuali proroghe che nel bando veniva precisato che le domande dovevano pervenire entro e non oltre 31 maggio 2004 che le prove da sostenersi consistevano nella redazione di un progetto scritto e di un colloquio orale, e che quanto ai criteri di valutazione degli ammessi si sarebbe data priorità alla esperienza professionale ed alla conoscenza del territorio ed assegnati massimo punti 10 per titolo dì studio, massimo punti 20 per le esperienze professionali, massimo punti 40 per l'elaborato progettuale e massimo punti 30 per il colloquio che, con sua autonoma determina, il Coordinatore del GAL, su sollecitazione di due consiglieri e di due soci e parere positivo del Presidente, in data 28.5.2004, prorogava la scadenza dei termini del bando al 15.6.2004, senza darne alcuna pubblicità che in data 22.7.2004 la Commissione di Valutazione aveva approvato la graduatoria provvisoria, in cui esso ricorrente figurava al 5° posto con punti 50, e, in data 23,7.2004, all'esito del colloquio per il quale egli riportò il punteggio di 22/30, quella definitiva, nella quale esso ricorrente figurava all'8° posto con punti totali 72. Instaurato il contraddittorio con la parte intimata il ricorso veniva respinto perché ritenuto, dal giudice del lavoro adito, inammissibile nella parte in cui tendeva ad ottenere la condanna del consorzio resistente ex art. 2932 c.c. e perché mancava il periculum in mora tale decisione veniva confermata in sede di reclamo in quanto, osservava il Collegio, la domanda risarcitoria, in astratto ammissibile, andava azionata in un autonomo giudizio ordinario. 2. Con successivo ricorso ordinario ex art. 414 c.p.c. il Conte adiva il Tribunale di Vallo della Lucania, quale giudice del lavoro, riproponendo la domanda di risarcimento del danni. Deduceva che le domande di partecipazione presentate dai tre concorrenti che l o precedevano in graduatoria erano tardive p erché presentate dopo la scadenza del termine fissato nel bando. Sottolineava che nel bando la possibilità di proroga era stata prevista solo per il caso in cui le domande già presentate non avessero tutti i requisiti richiesti per modo che la riapertura dei termini al di fuori di tale ipotesi costituiva una evidente violazione dei principi fede e correttezza. Chiedeva quindi l'accertamento dell'inadempimento del GAL CASASTRA rispetto alle regole fissate nel bando sia quelle relative alla ammissibilità delle domande sia quelle relative alla valutazione delle prove selettive e, comunque, rispetto ai canoni della buona fede e della correttezza, con conseguente condanna al pagamento, in suo favore. a titolo di risarcimento del danno, della somma mensile di euro 1.900,00 dalla data del mancato contratto agosto 2004 e per tutta la sua durata dicembre 2006 . Il Consorzio convenuto, in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il giudice adito rigettava il ricorso ritenendo infondata nel merito la domanda. 3. Avverso tale sentenza il Conte ha proposto appello al quale ha resistito il Consorzio appellato. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 16.2.2009, ha rigettato l'appello, compensando per intero tra le parti le spese del grado di giudizio. 4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'originario ricorrente con due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata che ha anche depositato memoria. Motivi della decisione 1. Il ricorso è articolato in due motivi, con cui il ricorrente contesta essenzialmente la legittimità, ritenuta dai giudici di merito, della riapertura dei termini del bando di concorso. 2. Il ricorso è infondato. La Corte d'appello, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, ha ribadito la valutazione di piena validità e legittimità della procedura concorsuale e delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice della selezione in questione. Quanto in particolare alla disposta proroga, di 15 giorni, del termine di scadenza per la presentazione delle domande, ha osservato che il bando di concorso per la selezione di animatori locali , era risultata giustificata dalla mancata adeguata pubblicizzazione del bando. In particolare la Corte d'appello ha posto in evidenza che il bando riservava al consorzio la facoltà di modificare o revocare in qualsiasi momento il bando stesso dandone pubblica comunicazione. Di tale facoltà si era avvalso il consorzio ne Ila m odificare il b ando quanto a i termini di p resentazione delle domande. Ha poi osservato che corrette erano state le valutazioni operate dalla Commissione esaminatrice con riguardo al punteggio attribuito al Conte per il progetto da lui presentato. In particolare la Corte d'appello ha sottolineato che alcuna violazione dei criteri di valutazione era ravvisabile, né, comunque, era stata provata, lamentandosi l'appellante segnatamente della mancata assegnazione di un punteggio per una delle voci previste dal bando. Si è trattato - ha correttamente ritenuto i giudici di merito Corte d'appello e Tribunale - di una tipica valutazione espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile dal giudice. In proposito questa Corte Cass., sez. un., 28 maggio 2013, n. 13176 ha affermato che, in materia di procedure concorsuali di assunzione e promozione del personale, il sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere datoriale può essere esercitato nei casi in cui esso non sia rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede, o sia affetto da manifesta inadeguatezza o irragionevolezza oppure arbitrarietà_ Ed è stato altresì precisato Cass., sez. lav., 29 gennaio 2003, n. 1382 , proprio in relazione alle procedure concorsuali per l'assunzione o la promozione del personale, che rimane sottratta a qualsiasi controllo del giudice e lasciata al potere discrezionale del datore di lavoro la regolamentazione delle specifiche e concrete modalità di espletamento del concorso, con i limiti costituiti dal rispetto dei canoni di comportamento secondo correttezza e buona fede, e sempre che le determinazioni dell'imprenditore rispondano a criteri di adeguatezza e ragionevolezza. Nella specie la corte d'appello ha escluso, con valutazione di merito assistita da motivazione sufficiente non contraddittoria, che il criterio legale della correttezza e buona fede nell'espletamento delle procedure di concorso fosse stato violato. 3. II ricorso vá quindi rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in euro 100,00 cento per esborsi ed euro 3.000,00 tremila per compensi d'avvocato, oltre spese g enerali nella misura del 15% e accessori di legge.