La scelta dell’indennità sostitutiva pone definitivamente fine al rapporto di lavoro

In caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, in tutela reale nel regime previgente alla l. n. 92/2012 , opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, senza che debba intervenire l’effettivo pagamento dell’indennità stessa e senza che permanga – per il periodo successivo all’esercizio dell’opzione – alcun obbligo retributivo.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1169/2015, depositata il 22 gennaio 2015, conferma l’orientamento delle Sezioni Unite Cass., SS.UU., n. 18353/2014 sulla relazione tra indennità sostitutiva della reintegrazione e rapporto di lavoro. Tutela reale quando la scelta ricade sull’indennità anziché sulla reintegrazione. Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte è uno dei più ricorrenti il lavoratore licenziato illegittimamente ottiene dal giudice il diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro, unitamente al risarcimento del danno. Questi, tuttavia, rinuncia alla reintegrazione a fronte della corresponsione della c.d. indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il problema del caso di specie consiste nell’accertare il momento di effettiva e definitiva cessazione del rapporto di lavoro, poiché da esse può variare la tutela del lavoratore, in termini di arricchimento. Infatti, se il rapporto si considera cessato con la corresponsione dell’indennità sostitutiva, allora il lavoratore potrebbe avere diritto a percepire le retribuzioni maturate nel periodo intercorrente tra la comunicazione dell’opzione e l’effettiva corresponsione della stessa. Se, invece, il rapporto di lavoro si considera cessato con l’esercizio dell’opzione, allora il lavoratore avrà diritto solo all’indennità sostitutiva. La Riforma Fornero è chiaritrice il rapporto di lavoro cessa con l’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva. La questione ha investito la Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito per anni, finché, l’art 18, comma 3, dello Statuto dei Lavoratori, nella formulazione operata dalla Riforma Fornero l. n. 92/2012 , ha precisato esplicitamente che, la richiesta dell’indennità sostitutiva determina la risoluzione del rapporto di lavoro. Secondo la Corte di Cassazione, l’indicazione della Riforma Fornero opera, quindi, come criterio interpretativo anche per le questioni che, ratione temporis , non sono assoggettate alla nuova formulazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, quasi come se la Riforma fosse un’interpretazione autentica del regime di tutela reale. Le conseguenze di una simile interpretazione sono duplici. Come accennato, se il rapporto di lavoro cessa con la comunicazione dell’opzione, allora il lavoratore non ha alcun diritto al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore tra il momento dell’esercizio dell’opzione e quello di effettiva corresponsione dell’indennità. Dall’altro lato, in caso di inadempimento all’obbligo di pagamento dell’indennità sostitutiva, il datore di lavoro è soggetto alla disciplina della mora debendi , con conseguente applicazione dell’art 429, comma 3, c.p.c., vale a dire con diritto del lavoratore a percepire non solo gli interessi legali, ma anche il risarcimento del maggior danno subito per la diminuzione del valore del suo credito. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso del lavoratore, che eccepiva la violazione dell’art. 18 per non aver percepito le retribuzioni maturate tra la data di comunicazione della scelta per l’indennità sostitutiva e la sua effettiva corresponsione. La Cassazione è il giudice di legittimità, non di merito. Le domande che hanno portato alla sentenza in commento investivano la Suprema Corte anche di questioni relative alla sussistenza di una risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro ed alla natura subordinata del rapporto di lavoro stesso. La Corte di Cassazione non prende in considerazione tali domande poiché la loro decisione implicherebbe una valutazione di merito, che, in quanto tale, è preclusa al Giudice di legittimità. La Suprema Corte precisa, infatti, che, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza di merito non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della questione, ma solo la facoltà di controllo – sotto l’aspetto giuridico e logico - formale - delle argomentazioni svolte dal Giudice di merito. E’ solo a quest’ultimo, infatti, che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento. Ne consegue che, il mancato esame di alcuni fatti o elementi probatori, può costituire vizio di motivazione solo se esso riguarda un punto decisivo della controversia, ossia un punto che, se fosse stato esaminato, avrebbe invalidato con certezza l’efficacia probatoria delle altre risultanze, determinando, quindi, una ratio decidendi diversa.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 23 ottobre 2014 – 22 gennaio 2015, n. 1169 Presidente Macioce – Relatore Berrino Svolgimento del processo Il giudice del lavoro del Tribunale di Brescia accolse la domanda con la quale G.M. aveva chiesto la dichiarazione di illegittimità del licenziamento verbale intimatogli il 18/11/2007 dalla società Omodei Enzo s.p.a. e condannò quest'ultima al versamento delle retribuzioni maturate fino alla richiesta di reintegra e dell'indennità sostitutiva della stessa sulla base dell'opzione esercitata in tal senso dal lavoratore. A seguito di impugnazione della società la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 16/12/2010 - 18/1/2011, ha parzialmente riformato la decisione gravata condannando l'appellante al risarcimento del danno nella misura ridotta di cinque mensilità globali di fatto oltre alle quindici mensilità dell'indennità sostitutiva della reintegra, confermando nel resto la decisione di prime cure. La Corte ha spiegato che, pur non essendo applicabile al licenziamento verbale nullo l'art. 18 dello statuto dei lavoratori, per non esservi stata alcuna interruzione del rapporto, il primo giudice aveva egualmente applicato tale norma e la relativa statuizione era ormai coperta da giudicato, per cui poteva intervenirsi solo sulla quantificazione del danno che, nella fattispecie, risultava essere stato liquidato in misura eccessiva. Invero, secondo la Corte di merito, non si era tenuto conto del fatto che il lavoratore aveva direttamente optato per il conseguimento dell'indennità sostitutiva della reintegra, serbando, in tal modo, una condotta incompatibile con la reale volontà di ripresa del lavoro, così come non si era considerato che solo tre mesi dopo il licenziamento il medesimo aveva reperito una nuova occupazione. Per la cassazione della sentenza ricorre il G. con tre motivi. Resiste con controricorso la società Omodei Enzo s.p.a. che propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato a tre motivi, al cui accoglimento si oppone il G Motivi della decisione Preliminarmente va preso atto della risposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c 1. Col primo motivo il ricorrente principale censura l'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, poiché sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai giudici d'appello, tale norma si applica anche alle ipotesi di licenziamento orale nullo per mancanza della forma scritta in relazione ai quali sia applicabile la tutela reale. Pertanto, secondo tale tesi difensiva, la Corte di merito non avrebbe potuto affermare la necessità di una riduzione del risarcimento spettante al lavoratore ai sensi della predetta norma fondandosi sull'opinione che avrebbe dovuto ritenersi inapplicabile alla fattispecie la tutela reale. Il motivo è infondato in quanto la Corte d'appello ha chiaramente spiegato che la pronunzia di condanna emessa dal giudice di primo grado non era stata impugnata dalla società Omodei, la quale si era limitata ad affermare la mancata applicazione della norma di cui all'art. 18 dello statuto dei lavoratori sulla scorta di un diverso calcolo del requisito dimensionale, argomento, questo, che era da considerare inammissibile per la sua novità. Ne conseguiva per la Corte, in base a giudizio non investito dalla presente censura, che risultava impugnata tempestivamente solo la parte della sentenza di primo grado concernente la quantificazione del risarcimento, sia pure sotto il solo profilo della sua ritenuta eccessività, ma che non poteva prescindersi, ai fini di tale particolare esame, dal meccanismo di cui all'art. 18 della legge n. 300/70, sulla cui applicabilità si era formato il giudicato, per cui il risarcimento doveva essere limitato alla misura minima di cinque mensilità globali di fatto, ferma restando la pronuncia, pure definitiva, sul diritto alle quindici mensilità sostitutive della reintegrazione. In definitiva la riduzione del risarcimento del danno nei predetti limiti ad opera della Corte d'appello è dipesa esclusivamente dall'accertamento del formarsi del giudicato sulla ritenuta applicazione, nella sentenza di primo grado, del meccanismo di cui all'art. 18 dello statuto dei lavoratori, per cui la doglianza espressa dal lavoratore, con la quale non è investito in modo diretto tale passaggio della motivazione, è destituita di fondamento. 2. Col secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori in quanto sostiene che nel caso di esercizio dell'opzione di cui al quinto comma di tale norma il lavoratore ha diritto al pagamento delle retribuzioni sino alla data del pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione e non solo fino al momento dell'esercizio dell'opzione per il pagamento della stessa, come erroneamente affermato nell'impugnata sentenza. Il motivo è infondato. Invero, di recente le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito al riguardo Cass. Sez. Un. n. 18353 del 27/8/2014 che in caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale nella specie, quello, applicabile ratione temporis , previsto dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge 28 giugno 2012, n. 92 , opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 18, quinto comma, cit., il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell'indennità stessa e senza che permanga - per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro - alcun obbligo retributivo. Ne consegue che l'obbligo avente ad oggetto il pagamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento, o ritardo nell'adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, con applicazione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore . 3. Attraverso il terzo motivo ci si duole dell'insufficienza della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in quanto si sostiene che il reperimento, da parte del lavoratore, di un'altra occupazione non escludeva il diritto del medesimo al risarcimento del danno, non potendo una tale evenienza avere effetto estintivo del rapporto di lavoro soggetto a tutela reale e ben potendo il lavoratore aver percepito presso il nuovo datore di lavoro una retribuzione inferiore. Anche tale motivo è infondato. In effetti, il ricorrente tenta una inammissibile rivisitazione nel presente giudizio di legittimità del merito della questione di fatto adeguatamente valutata dai giudici d'appello con motivazione congrua ed immune da vizi di tipo logico-giuridico. Invero, i predetti giudici, nel pervenire alla contestata decisione sulla pretesa risarcitoria, hanno mostrato di aver adeguatamente scrutinato il materiale probatorio raccolto, facendo chiaro riferimento al breve lasso di tempo intercorso tra il licenziamento del G. e la sua rioccupazione in altra attività, oltre che alle circostanze della manifestata mancanza di interesse alla reintegra da parte del medesimo e della maggiore entità economica della liquidazione del danno, determinato nella misura di cinque mensilità globali di fatto, rispetto a quella che il lavoratore avrebbe potuto conseguire per il periodo di soli tre mesi di mancata retribuzione tra il licenziamento e la data di inizio della nuova occupazione lavorativa. Pertanto, il ricorso principale va rigettato. Col primo motivo del ricorso incidentale la società Omodei Enzo s.p.s. denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'ari . 2094 c.c. in riferimento all'individuazione ed all'interpretazione degli indici della subordinazione, nonché l'omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, quali quelli riguardanti gli esiti istruttori dai quali sono stati desunti elementi sintomatici del vincolo della subordinazione. In particolare la difesa della società contesta non solo la qualificazione giuridica del rapporto, come operata dalla Corte territoriale in termini di subordinazione, ma censura anche la parte della motivazione della sentenza impugnata attraverso la quale si è ritenuto che la prova del rispetto dell'orario di lavoro e la giustificazione delle assenze lavorative da parte del G. fosse sufficiente a ricondurre la fattispecie esaminata nell'ambito della norma di cui all'art. 2094 c.c. sulla subordinazione. A tal riguardo si ricorda che i testi, nel definire l'attività svolta del ricorrente G. in ausilio a quella del precedente responsabile di reparto Z.A. , si erano espressi in termini di semplice affiancamento , senza riferire di attività produttiva o anche solo di apprendimento si aggiunge che era ininfluente il fatto che il ricorrente avesse rispettato un orario e giustificato le assenze, posto che dall'istruttoria non era emerso che il medesimo fosse mai stato vincolato in tal senso. Il motivo è infondato, risolvendosi lo stesso, nel suo complesso, in un tentativo di riesame del merito istruttorio adeguatamente valutato dalla Corte territoriale con giudizio che sfugge ai rilievi di legittimità, senza che sia stato nemmeno specificato in che modo il giudice d'appello avrebbe concretamente violato le citate norme nella individuazione degli indici della subordinazione. Orbene, non va dimenticato che in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti salvo i casi tassativamente previsti dalla legge . Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base . Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006 in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/04 Col secondo motivo del ricorso incidentale si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ed in particolare sugli esiti istruttori che offrivano elementi atti a configurare l'eccepita risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, nonché la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 1372, 2118 e 2119 cod. civ In pratica ci si lamenta del mancato accoglimento dell'eccezione attraverso la quale si era sostenuto che se vi era stato un rapporto di lavoro tra le parti questo si era, comunque, risolto per mutuo consenso e si denunzia, a tal riguardo, un'omessa accurata indagine, da parte della Corte di merito, delle risultanze istruttorie ed in particolare di quelle testimoniali, nonché l'errata qualificazione giuridica dei fatti dedotti a sostegno della suddetta eccezione. Anche tale motivo è infondato, posto che la Corte d'appello, con giudizio immune da vizi logici e giuridici, ha precisato che la società, a ciò onerata, non aveva dimostrato, a fronte della denunziata cessazione del rapporto per licenziamento orale, che lo stesso si era interrotto per dimissioni del lavoratore o per mutuo consenso, tanto che nessun teste aveva riferito che il G. aveva scelto di andarsene non ritenendosi adatto al lavoro, né che un accordo in tal senso era stato trovato con reciproca soddisfazione. Tra l'altro, in tema di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato per mutuo consenso tacito ed al fine della dimostrazione della chiara e certa comune volontà delle parti di porre fine ad ogni rapporto lavorativo, la valutazione del significato e della portata del complesso degli elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono, come nella fattispecie, vizi logici o errori di diritto. Ne consegue che anche il ricorso incidentale va rigettato. La reciproca soccombenza delle parti induce la Corte a ritenere interamente compensate tra le stesse le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.