Da un’amministrazione all’altra: chi lascia la strada vecchia per quella nuova, sa cosa lascia, ma non quello che trova

In tema di passaggio di personale da un’amministrazione all’altra, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell’ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 846, depositata il 20 gennaio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Roma revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore nei confronti della Regione Lazio, per il pagamento dell’indennità di amministrazione, già da lui goduta come dipendente ministeriale poi transitata alla Regione. Il diritto del lavoratore, nato da un decreto del dipartimento della funzione pubblica, alla conservazione del trattamento economico fisso goduto anche presso la nuova amministrazione riguardava l’indennità di amministrazione, ma solo fino ad assorbimento con altre voci retributive, anche diverse purché fisse. Il lavoratore ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici territoriali di aver negato il diritto al mantenimento dell’indennità di amministrazione consentendone l’assorbimento con altre voci stipendiali non previste dalla contrattazione di settore ed in difetto di una specifica eccezione di compensazione da parte dell’amministrazione. Limiti del riassorbimento. La Corte di Cassazione sottolinea che, in tema di passaggio di personale da un’amministrazione all’altra, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell’ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento. Parità di trattamento. La conservazione del trattamento più favorevole trova giustificazione nel principio di irriducibilità della retribuzione, ma questo principio, qualora subentri un trattamento complessivamente migliore per tutti i dipendenti, non giustifica, in assenza di una diversa specifica indicazione normativa, l’ulteriore mantenimento del divario, la cui inalterata persistenza si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento dei dipendenti pubblici, previsto dall’art. 45 d.lgs. n. 165/2001. Secondo tali principi, in riferimento al godimento dell’indennità di amministrazione spettante al ricorrente presso l’amministrazione di provenienza, mancando una specifica disciplina che ne imponesse la conservazione, correttamente era stata applicata la regola del riassorbimento. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 ottobre 2014 – 20 gennaio 2015, n. 846 Presidente Macioce – Relatore Buffa Fatto e diritto 1. Con sentenza 15/9/08, la corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del 2005 del tribunale della stessa sede, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore indicato in epigrafe nei confronti della Regione Lazio, per il pagamento dell'indennità di amministrazione, già goduta dal lavoratore già dipendente ministeriale poi transitata alla Regione. La corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che il diritto del lavoratore nascente da decreto del dipartimento della funzione pubblica alla conservazione del trattamento economico fisso goduto anche presso la nuova amministrazione riguarda l'indennità di amministrazione ma solo fino ad assorbimento con altre voci retributive, anche diverse purché fisse. 2. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore con unico motivo con sei quesiti illustrati da memoria. La Regione, già costituita con avvocato poi deceduto, non si è - successivamente a tale evento - costituita ritualmente secondo quanto si dirà appresso. 3. Deve infatti rilevarsi la nullità della procura apposta a margine della comparsa di costituzione depositata per la Regione Lazio, con la quale in particolare risulta conferito mandato all'avv. Anna Maria Collacciani, in sostituzione del precedente difensore costituito, in quanto, nel regime anteriore alla legge n. 69 del 2009, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83, terzo comma, c.p.c., nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati ne consegue che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del cit. art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata v. fra le altre Cass. 9-4-2009 n. 8708, Cass. 20-8-2009 n. 18528 . 4. Con unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 4, co. 1 e 2, del d.p.c.m. 446/00, del punto 6 del protocollo d'intesa 20.7.00, dell'art. 33 ccnl ministeri 1998/2001, dell'art. 4 e 10 del Cedi 98/2001 della Regione Lazio, dell'art. 17 e 18 ccnl 1.4.99 e 10 ccnl 31.3.99, nonché dell'art. 1362 c.comma e 12 prel., e 112 e 113 c.p.c., per avere la corte territoriale negato il diritto al mantenimento dell'indennità di amministrazione consentendone l'assorbimento con altre voci stipendiali non previste dalla contrattazione di settore e pur in difetto di specifica eccezione di compensazione in giudizio da parte dell'amministrazione. 5. Nel merito, il ricorso è infondato. 6. Deve premettersi che con la l. 15.03.97 n. 59 il Governo fu delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per perseguire gli obiettivi della riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa. Per il decentramento delle funzioni e dei compiti in materia di mercato di lavoro la delega fu attuata con il d.lgs. 23.12.97 n. 469, il cui art. 7, prevedeva che la individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso fosse disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri disposizioni apposite venivano emanate per la ripartizione del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale comma 1 . Lo stesso art. 7 garantiva al personale statale trasferito il mantenimento della posizione retributiva già maturata comma 5 . Il successivo decreto 9.10.98 del P.C.M. in G.u. n. 3 del 1999 recante individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro all'art. 7 Inserimento nei ruoli prevedeva che ai sensi della normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui è collocato il personale trasferito, al personale stesso è garantito il trattamento economico fisso e continuativo in godimento stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione comma 1 , e che le voci retributive di cui al comma 1, o altre similari, previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle regioni-autonomie locali vigente al momento del trasferimento, sono corrisposte per gli importi eventualmente superiori a quelli già goduti comma 2 . Con una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.08.99 furono individuate le risorse da trasferire alle Regioni. 7. La giurisprudenza di questa Corte ha individuato nelle disposizioni appena indicate una fattispecie di trasferimento di attività dalla competenza dello Stato a quella delle Regioni e degli enti locali che, sul piano della regolazione dell'impiego pubblico, è riconducibile alla disciplina del passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività svolte dalla pubblica amministrazione centrale ad altri soggetti pubblici, prevista dall'art. 31 del t.u. d.lgs. 30.03.01 n. 165, per il quale al personale che passa al nuovo soggetto pubblico trova applicazione l'art. 2112 c.comma Cass. 16.06.05 n. 12956 . La stessa giurisprudenza ha posto in evidenza che l'art. 31 del d.lgs. n. 165 prevede che il regime del mantenimento del trattamento economico già in godimento presso la precedente amministrazione, che peraltro non riguarda i singoli istituti ma il complessivo trattamento, possa trovare una deroga solo in presenza di disposizioni speciali , ovvero di norme giuridiche di livello pari all'art. 31 stesso, costituente disposizione generale, che consentano di derogare al principio in questione. Pertanto, è stato affermato che il principio del mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dai dipendenti prima del trasferimento - fatta eccezione delle voci retributive cosiddette contingenti, collegate a modalità estrinseche dell'attività lavorativa e alla struttura organizzativa del precedente datore di lavoro - ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, opera nell'ambito della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento v. Cass. n. 12956 del 2005 cit. . Tale principio è stato riaffermato da Cass. 15-10-2013 n. 23366 e recentemente anche da Cass. 14-5-2014 n. 10417 quest'ultima proprio con riferimento al riassorbimento dell'indennità di amministrazione rispetto al compenso di produttività collettiva e alla retribuzione di posizione professionale, emolumenti questi anch'essi corrisposti per 13 mensilità a tutti i dipendenti in base alla categoria di appartenenza . 8. In particolare con la sentenza n. 23366/2013 citata è stato chiarito che in tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, trovando giustificazione la conservazione del trattamento più favorevole nel principio di irriducibilità della retribuzione, principio questo che però, ove subentri un trattamento complessivamente migliore per tutti i dipendenti, non giustifica - in assenza di una diversa specifica indicazione normativa - l'ulteriore mantenimento del divario, la cui inalterata persistenza si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. v. Cass. n. 23366/2013 cit. . 9. Pertanto, in applicazione di tali principi, con riferimento al godimento della indennità di amministrazione spettante al ricorrente presso l'amministrazione di provenienza, deve concludersi che, in mancanza di una specifica disciplina che ne imponga la conservazione, legittimamente la Regione Lazio ha applicato la regola del riassorbimento. 10. Il ricorso va per quanto detto rigettato. 11. Nulla per spese, in difetto di rituale costituzione della Regione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso, nulla per spese.