Se i prodotti oggetto dell’attività del dipendente sono diversi tra le due aziende la concorrenza è legittima

In ambito di patto di non concorrenza, ove questo è espressamente limitato ai prodotti oggetto dell’attività lavorativa del dipendente, devono escludersi dal possibile oggetto del patto, in quanto inidonee ad integrare concorrenza, attività estranee allo specifico settore produttivo o commerciale nel quale opera l’azienda, ovvero al mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergono domande ed offerte di beni o servizi identici oppure reciprocamente alternativi o fungibili, comunque parimenti idonei ad offrire beni o servizi nel medesimo mercato.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza n. 24662, depositata il 19 novembre 2014. La vicenda azione proposta dal datore di lavoro verso l’ex dipendente, per asserita violazione del patto di non concorrenza. Un’azienda chiamava in giudizio un proprio ex dirigente, asserendo la violazione del patto di non concorrenza, per aver svolto attività lavorativa presso altra azienda concorrente domandava l’inibizione dalla prosecuzione dell’attività lavorativa e la condanna al pagamento di penale a titolo risarcitorio. Il lavoratore contestava la domanda e proponeva a sua volta domanda volta ad accertare la nullità del patto di non concorrenza e la condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità per mancato preavviso. Il Tribunale accoglieva la domanda dell’azienda e la domanda del lavoratore di pagamento dell’indennità di mancato preavviso. Proponeva appello il lavoratore e la Corte d’appello, accogliendo il gravame, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, rigettando la domanda dell’azienda. Ricorrevano in Cassazione sia l’azienda che il lavoratore per la riforma della sentenza d’appello. Il patto di non concorrenza. L’art. 2125 c.c., disciplinante il patto di non concorrenza, mira a tutelare il lavoratore subordinato, affinché le clausole pattizie non comprimano eccessivamente la possibilità di poter dirigere la propria attività lavorativa verso altre occupazioni dall’altro lato le clausole di non concorrenza sono finalizzate a tutelare l’imprenditore datore di lavoro da illecite esportazioni presso imprese concorrenti del patrimonio immateriale dell’azienda, quale l’organizzazione tecnica e amministrativa, metodi di lavorazione, clientela ecc. Per la validità del patto l’art. 2125 c.c. pone limiti temporali e spaziali e la necessità di un corrispettivo adeguato. L’oggetto del patto. Nella fattispecie esaminata, il patto di non concorrenza era contenuto in una scrittura privata sottoscritta dalle parti. Mediante tale accordo, era stato previsto il vincolo di segretezza con riferimento a tutte le funzioni e le attività svolte dall’impresa, al processo produttivo, all’elenco clienti e fornitori, alle politiche di ricerca tecnologica. Inoltre veniva evidenziato il patto di non concorrenza vero e proprio, in forza del quale il lavoratore si impegnava a non assumere qualsiasi tipo di attività, autonoma o subordinata, in favore di terzi svolgenti attività concorrente con quella del datore di lavoro, limitatamente ai prodotti oggetto dell’attività lavorativa . Prodotti diversi, patto non violato. La Corte d’appello aveva disposto consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale era emerso che le due società operavano nel medesimo settore produttivo polimeri acrilici che i prodotti realizzati dalle due aziende avevano caratteristiche morfologiche, di stato e di reazione diverse che uno solo dei prodotti realizzati dalla società alle cui dipendenze prestava attività il dirigente poteva avere qualche margine di concorrenzialità con prodotti della società ricorrente, seppur remota. E dunque, secondo la Corte di merito, non si ravvisava la violazione del patto di non concorrenza. La Corte di Cassazione condivide il percorso seguito dai giudici di merito. Con motivazione corretta ed esaustiva, la Corte territoriale ha accertato l’oggettiva diversità dell’attività di produzione delle due società, secondo le risultanze della espletata c.t.u. La diversa tipologia di attività tra le due imprese fa sì che nemmeno risulti violato l’obbligo di segretezza previsto dalla scrittura privata sopra citata. Richiama la Suprema Corte le finalità che persegue il patto di non concorrenza, a tutela sia del lavoratore che dell’azienda. L’oggetto del patto è delimitato all’attività del datore di lavoro, con la conseguenza che devono escludersi dal possibile oggetto del patto, in quanto inidonee ad integrare concorrenza, quelle attività estranee allo specifico settore produttivo o commerciale nel quale opera l’azienda. Ritenuto dunque, nel caso in esame, che l’attività svolta dal dirigente non rientrasse nell’ambito oggettivo del patto di non concorrenza, per la riscontrata diversità dei prodotti, consegue l’insussistenza del rapporto concorrenziale e quindi l’infondatezza del ricorso proposto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 24 settembre – 19 novembre 2014, n. 24662 Presidente Roselli – Relatore Doronzo Svolgimento del processo 1. La. 3V Sigma s.p.a., società operante nel settore chimico per la ricerca, produzione e commercializzazione degli intermedi e prodotti di chimica, in particolare nel settore dei polimeri, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo l'ingegner B.R. , dirigente con funzioni di direttore dello stabilimento di omissis , e chiese che, in forza del patto di non concorrenza stipulato, contestualmente all'assunzione, con il suddetto in data 5/12/1997, fosse inibita a quest'ultimo la prosecuzione dell'attività lavorativa presso la Rhom and Haas Italia s.r.l., società avente ad oggetto la produzione di prodotti in concorrenza, e che il B. fosse condannato al pagamento di una penale a titolo risarcitorio, alla restituzione dei compensi illegittimamente percepiti, nonché all'indennità per mancato preavviso limitatamente al periodo in cui il B. non aveva svolto attività lavorativa. 1.1. Con separato ricorso, anche il B. convenne in giudizio la società, chiedendo che si accertasse la nullità o la risoluzione del patto di non concorrenza, l'illegittimità del licenziamento e si condannasse la società al pagamento del preavviso e dell'indennità supplementare prevista dall'art. 19 C.C.N.L. Dirigenti Industria. 1.2. I due giudizi, a cui prese parte volontariamente anche la Rhom and Haas s.r.l., vennero riuniti e, con sentenza del 23 febbraio 2005, il Tribunale di Bergamo, in accoglimento della domanda proposta dalla 3V Sigma, condannò il B. ad interrompere ogni attività lavorativa con la società concorrente fino al 30/9/2005 e a pagare una penale in favore della 3V Sigma. Respinse le domande proposte dall'ingegnere, ad eccezione di quella riguardante l'indennità di preavviso, limitatamente alle mensilità residue maturate fra la data delle sue dimissione in tronco in corso di preavviso ed il termine di scadenza, ed al cui pagamento in suo favore condannò la 3V Sigma. 1.3. La sentenza fu appellata dal B. e, con appello incidentale, anche dalla 3VSigma s.p.a. con sentenza depositata il 10 ottobre 2007, la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale ed in accoglimento dell'appello del B. , rigettò la domanda della 3 V Sigma. 1.4. La Corte bresciana - anche sulla base di una consulenza tecnica di ufficio, che aveva accertato la diversità dei meccanismi di produzione e degli impianti adoperati dalla Rhom & amp Haas s.r.l. rispetto a quelli della 3V Sigma s.p.a. e la diversità dei prodotti realizzati -, escluse la violazione del patto di non concorrenza, affermando altresì che le conoscenze e le informazioni acquisite dall'ingegnere presso la società datrice di lavoro in alcun modo avrebbero potuto essere utilizzate presso lo stabilimento di omissis . La Corte territoriale ritenne assorbiti i motivi dell'appello incidentale condizionato, riguardanti l'invalidità del patto infine, confermò la statuizione del giudice di prime cure con riguardo all'indennità di preavviso, rilevando che il rapporto era cessato per le dimissioni volontarie dell'ingegnere, che aveva poi legittimamente receduto dal rapporto di lavoro durante il periodo di preavviso, a causa dell'illegittima condotta della società che gli aveva inibito di continuare a prestare la propria opera nel detto periodo. 2. Contro la sentenza, la 3V Sigma propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Il B. resiste con controricorso e, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, fondato su un unico motivo, cui la società resiste con controricorso. La Rhom and Haas s.r.l. è rimasta intimata. Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative. Motivi della decisione Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. 1. Con il primo motivo la società denunzia la violazione dell'art. 2125 c.c., in rapporto all'art. 1372 c.c. art. 360, n. 3, c.p.c. . Assume che, come emerge dalla scrittura sottoscritta dalle parti al momento della costituzione del rapporto di lavoro, il patto di non concorrenza riguardava attività in favore di terzi concorrente con quella del datore di lavoro, limitatamente ai prodotti oggetto dell'attività lavorativa da parte del dipendente l'istruttoria svolta aveva accertato che uno dei prodotti realizzati nello stabilimento di omissis dalla Rhom and Haas era in concorrenza con quattro prodotti realizzati nello stabilimento di omissis che la Corte territoriale aveva escluso l'inadempimento del B. alla luce di una circostanza del tutto estranea all'accordo fra le parti, e cioè all'accertamento in concreto della possibilità per il dipendente di incidere su questa concorrenza per le sue conoscenze professionali . Ritiene che questa lettura della norma esuli dalla fattispecie astratta dell'art. 2125 c.c., in rapporto all'art. 1372 c.c., involgendo una valutazione estranea all'ambito di accertamento della violazione dell'obbligo di non fare concorrenza. 2. Con il secondo motivo la società censura la sentenza per violazione dell'art. 2125 c.c. art. 360, n. 3, c.p.c. , nonché per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione art. 360, n. 5, c.p.c. . Assume che la norma non prevede che il patto di non concorrenza, per essere valido, debba essere limitato esclusivamente ai casi di un effettivo sfruttamento, da parte del lavoratore ed in favore del secondo datore di lavoro, delle conoscenze acquisite presso il primo per contro, il limite di oggetto previsto dall'art. 2125 c.c. è costituito esclusivamente dalla necessità di lasciare al lavoratore un margine sufficiente di attività e di possibilità di guadagno limite quest'ultimo non violato nel caso di specie, in considerazione della qualificazione professionale del dirigente e della limitazione del patto ad un settore di nicchia , con la possibilità per l'ingegnere di lavorare in pressoché tutto il settore della chimica. Cita, a sostegno di questo assunto, precedenti di questa Corte Cass., 10 settembre 2003, n. 13282 Cass., 3 dicembre 2001, n. 15253 , per concludere che è conforme all'art. 2125 c.c. il patto che vieta all'ex dipendente di intraprendere un rapporto di lavoro con impresa concorrente con quella di provenienza, con riferimento ai prodotti oggetto dell'attività lavorativa, senza limitare l'obbligazione di non facere ai casi in cui le mansioni o il ruolo affidati presso la nuova azienda siano tali da attribuire a quest'ultima un concreto beneficio concorrenziale derivante dallo sfruttamento da parte del dipendente delle conoscenze acquisite presso il precedente datore di lavoro. La censura è prospettata anche sotto il profilo del difetto di motivazione, avendo la Corte omesso di esaminare le residue possibilità di lavoro del dirigente e di dar conto di tali aspetti, i quali costituiscono l'unico limite alla validità del patto sotto il profilo dell'estensione oggettiva dell'attività vietata. 3. Con il terzo motivo la società censura la sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso art. 360, n. 5, c.p.c. . La società conferma che il rapporto è cessato per le dimissioni del lavoratore, ma assume che era in suo potere esonerarlo temporaneamente dal servizio durante il periodo di preavviso, al fine di reperirgli una più proficua collocazione, come peraltro era in uso in azienda in caso di dimissioni di dipendenti con il ruolo di dirigente. 4. Con il ricorso incidentale condizionato, il B. censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e 1363 c.c. in relazione alla lettera di dimissioni del 14/9/2000 e della dichiarazione resa in calce alla stessa da parte della 3 V Sigma per accettazione data 14/9/2000 - il legale rappresentante ing. P.G. . Assume che la sentenza ha errato nell'aver escluso che la firma apposta dal legale rappresentante della società 3V Sigma alla sua lettera di dimissioni, preceduta dalla locuzione per accettazione , costituisse una legittima manifestazione di consenso alla risoluzione del rapporto ed un riconoscimento espresso della legittimità rispetto al patto di non concorrenza dell'attività che il B. si apprestava a svolgere. 5. I primi due motivi del ricorso principale, per l'evidente connessione che li lega, vanno trattati congiuntamente. Essi sono infondati. 5.1. Il patto di non concorrenza è contenuto nella scrittura sottoscritta dalle parti in data 5/12/1997. In essa è previsto un vincolo di segretezza imposto al dipendente con riferimento a tutte le funzioni e alle attività svolte dall'impresa, all'intero processo produttivo, inclusi macchinari e programmi, all'elenco dei clienti e dei fornitori e alle politiche di ricerca tecnologica. Negli stessi limiti di settore è poi previsto il patto di non concorrenza, in forza del quale il lavoratore si è impegnato ad astenersi, ai sensi dell'art. 2125 c.c. dall'intraprendere un'attività d'impresa, o dall'assumere cariche sociali o ancora dall'instaurare in via stabile od occasionale rapporti di qualunque tipo di consulenza, collaborazione, lavoro subordinato in favore di terzi svolgenti attività concorrente con quella del datore di lavoro, limitatamente ai prodotti oggetto dell'attività lavorativa da parte del dipendente . Il vincolo è stato imposto per cinque anni e riguarda tutte le nazioni della CEE, Svizzera e Stati Uniti il corrispettivo è stato pattuito in 26 milioni annui lordi. 5.2. Il giudice del merito ha accertato che le due società operavano nel settore dei polimeri acrilici che si trattava di prodotti non finali, bensì destinati ad entrare come componenti nella produzione di altri beni che i polimeri realizzati dalle due società avevano caratteristiche morfologiche, di stato e di reazione diverse che uno solo dei prodotti realizzati dalla Rhom and Haas s.r.l. l'Acusol 830 era in concorrenza con quattro prodotti della 3V Sigma s.r.l. nel settore degli ispessimenti per detergenti a bassa viscosità. 5.3. Ha poi concluso affermando che la obbiettiva diversità dei processi produttivi, degli impianti, della composizione delle sostanze, della loro struttura chimica e delle modalità di reazione nei procedimenti diretti alla realizzazione dei prodotti finali, compresi gli effetti della loro incorporazione, rendevano l'attività svolta dalla società Rhom and Haas affatto diversa rispetto a quella della società datrice di lavoro ed in nessun modo collegabile alla professionalità, nonché alle informazioni e competenze tecniche acquisite dal B. presso la società datrice di lavoro. In sostanza, la Corte territoriale ha accertato l'oggettiva diversità dell'attività di produzione delle due società. 5.6. Questo giudizio, coerente ed esaustivo, oltre che sorretto da un compiuto apprezzamento dei fatti di causa e delle evidenze istruttorie, non appare scalfito dall'affermazione, contenuta in sentenza e su cui è essenzialmente fondato il motivo di ricorso, della concorrenzialità rilevata tra un prodotto della Rhom and Haas e quattro prodotti della società appellata si tratta, come emerge dal testo della sentenza, di un dato espresso non solo in termini di astratta probabilità assumendo quale criterio quello della possibilità concreta per un ipotetico formulatore di scegliere in alternativa un prodotto 3 V Sigma o un prodotto Rhoms and Haas per ottenere un formulato finale con caratteristiche tecniche adeguate dei suoi fini si può ritenere che uno dei prodotti Rhom and Haas sia in concorrenza con quattro prodotti 3V Sigma , ma dal valore assai marginale, sotto il profilo della identità economica dei beni e della loro idoneità ad essere competitivi, rispetto al più complessivo giudizio riguardante l'oggettiva assenza di competitività tra i prodotti delle due società. 6. Ora, le clausole di non concorrenza sono finalizzate a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi esportazione presso imprese concorrenti del patrimonio immateriale dell'azienda, nei suoi elementi interni organizzazione tecnica ed amministrativa, metodi ed i processi di lavoro, eccetera ed esterni avviamento, clientela, cc , trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle imprese concorrenti. 6.1. L'art. 2125 cc. si preoccupa di tutelare il lavoratore subordinato, affinché le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter dirigere la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti ha pertanto previsto che esse debbano essere subordinate a determinate condizioni, temporali e spaziali, e ad un corrispettivo adeguato, a pena della loro nullità. 6.2. Per limiti di oggetto si deve aver riguardo all'attività del prestatore di lavoro, non circoscritta alle specifiche mansioni in concreto svolte presso il datore di lavoro nei cui confronti è assunto il vincolo. L'art. 2125 cc. non fornisce indicazioni sulla estensione di tali limiti, ma esse devono ricavarsi dalla ratio della previsione di nullità, palesemente intesa ad assicurare al prestatore di lavoro un margine di attività idoneo a procurargli un guadagno adeguato alle esigenze di vita proprie e della famiglia. Si è così affermato che l'oggetto è delimitato dalla attività del datore di lavoro, con la conseguenza che devono escludersi dal possibile oggetto del patto, in quanto inidonee ad integrare concorrenza, attività estranee allo specifico settore produttivo o commerciale nel quale opera l'azienda, ovvero al mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergono domande ed offerte di beni o servizi identici oppure reciprocamente alternativi o fungibili, comunque, parimenti idonei ad offrire beni o servizi nel medesimo mercato cfr. Cass., 21 gennaio 2004, n. 988 Cass., 21 marzo 2013, n. 7141 . 6.3. La Corte bresciana, con un giudizio di fatto sotto questo profilo incensurato, ha ritenuto che l'attività svolta dall'ingegner B. in favore della Rhom and Haas non rientrasse nell'ambito oggettivo del patto di non concorrenza, espressamente limitato ai prodotti oggetto dell'attività lavorativa del dipendente l'ulteriore affermazione, secondo cui manca un rapporto diretto ed immediato tra le conoscenze e le informazioni dell'ingegner B. , acquisite durante la pregressa esperienza lavorativa, e il loro possibile trasferimento presso la nuova società, per introdurvi modificazioni o innovazione dei processi, oltre a rafforzare il giudizio relativo alla diversità delle produzioni, è coerente con la ratio del patto di non concorrenza, in quanto esprime il giudizio di assenza di competitività tra le due attività, e, quindi, nella specie, di ogni possibilità di esportazione verso la nuova società dei beni immateriali della società datrice di lavoro. 6.4. La ritenuta insussistenza del rapporto concorrenziale - espressamente limitato dal patto ai prodotti dell'attività lavorativa del dipendente - rende superfluo ogni ulteriore accertamento circa l'eventuale compromissione delle residue possibilità di una diversa allocazione del dipendente sul mercato del lavoro, con la conseguente insussistenza dei denunciati vizi di violazione di legge e di omessa motivazione. 7. Il terzo motivo è inammissibile. Il giudice del merito ha ritenuto, con un ragionamento congruo e non adeguatamente censurato, che la condotta della società di vietare al lavoratore l'accesso allo stabilimento, sia pure temporaneamente, era illegittima, in quanto in violazione del diritto del lavoratore di prestare la propria opera nel periodo di preavviso ed essa aveva così giustificato il recesso in tronco dell'ingegner B. . La motivazione della Corte è dunque completa ed appagante, laddove il motivo di ricorso, nella parte in cui vuole sottoporre a nuova valutazione le risultanze istruttorie, involge una questione squisitamente di fatto, che eccede i limiti del sindacato di questa Corte. 8. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Dal rigetto del ricorso principale segue l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dal B. . In considerazione della controvertibilità della questione, come attestata anche dai contrastanti esiti dei due giudizi di merito, si ritiene di compensare interamente tra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità. Nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi nei confronti della parte rimasta intimata. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato compensa le spese del presente giudizio tra le parti costituite nulla sulle spese per la parte rimasta intimata.