Pagare il lavoratore non vuol dire averlo reintegrato!

L’ordine di reintegrazione consiste, non nella mera ricollocazione nell’organico aziendale del lavoratore, bensì nel ripristino del rapporto di lavoro pieno, tale da consentire l’esercizio dell’attività lavorativa. Non è, quindi, sufficiente il mero pagamento della retribuzione e al permesso di svolgere attività sindacale, per considerare reintegrato nel posto di lavoro il lavoratore.

E’ quanto emerge nella sentenza n. 23016, della Corte di Cassazione, depositata il 29 ottobre 2014. Il caso. Una società si opponeva alla cartella esattoriale notificata per il recupero da parte dell’INPS della sanzione prevista dall’art. 18 della l. n. 200/1970, in relazione al passaggio in giudicato della dichiarazione di illegittimità del licenziamento, con ordine di reintegrazione dei dipendenti. Il Tribunale e la Corte d’appello respingevano l’opposizione. La società, allora, ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 18 della legge predetta, rilevando che il giudice territoriale non aveva fatto corretta applicazione dell’art. 22 della medesima legge, avendo erroneamente ritenuto che i due lavoratori licenziati non fossero stati reintegrati nell’attività lavorativa, mentre era pacifico che gli stessi erano stati nuovamente iscritti a libro paga e matricola ed avevano, inoltre, ottenuto la prestazione retributiva e potuto liberamente accedere in azienda per svolgere attività sindacale. Reintegra nel posto di lavoro equivale a ripristino dell’attività lavorativa. Il ricorso è privo di pregio. Difatti, come rilevato dalla Cassazione, il giudice territoriale aveva fornito una risposta adeguata e puntuale sulla questione riguardante il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro si ha reintegrazione solo se l’attività lavorativa viene ripristinata e non con la mera ricollocazione nell’organico aziendale. Nel caso di specie, non si era verificato nessun ripristino, essendo stati i lavoratori reinseriti tra i dipendenti, senza però poter accedere ai reparti di produzione. Gli Ermellini hanno, in conclusione, ricordato che l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro non può limitarsi a ricomprendere il mero pagamento della retribuzione e al permesso di svolgere attività sindacale, bensì deve concretizzarsi in un ripristino del rapporto di lavoro pieno, tale da consentire l’esercizio dell’attività lavorativa Cass., n. 9965/2012 . Sulla base di tali argomenti, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 24 settembre – 29 ottobre 2014, n. 23016 Presidente Macioce – Relatore De Renzis Svolgimento del processo I. Con ricorso, depositato il 27.04.2009, la S.p.A. CTG proponeva opposizione contro la cartella esattoriale, notificata dalla Bergamo Esattoria, per il recupero da parte dell'INPS della sanzione prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, e ciò in relazione al passaggio in giudicato della dichiarazione di illegittimità del licenziamento, con ordine di reintegrazione, dei dipendenti G.P. e R.M.P. per periodo 2006-2007. All'esito il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 417 del 2010 respingeva l'opposizione. II. Tale decisione, appellata dalla società anzidetta, è stata confermata dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 640 del 2010. La Corte territoriale ha disatteso la preliminare doglianza dell'appellante riguardante il difetto di ulteriore motivazione della cartella esattoriale rispetto all'indicazione del titolo e del quantum della pretesa, non essendo prevista da alcuna norma di legge e non essendo correlata a poteri discrezionali. In ogni caso, ad avviso della Corte, l'opposizione in questione da luogo ad un giudizio di cognizione ordinaria avendo ad oggetto la sussistenza del diritto dell'ente impositore e non la regolarità formale della cartella, in ordine alla quale è sufficiente che sussistano, come riscontrato nel caso d specie, i requisiti richiesti per la sua configurabilità quale titolo esecutivo. La Corte ha, poi, osservato che costituiva circostanza pacifica che gli anzidetti lavoratori erano stati reintegrati nell'organico aziendale con corresponsione della retribuzione, ma non erano stati reintegrati nell'attività lavorativa, per essere stato loro inibito l'accesso ai reparti di produzione. La stessa Corte ha, infine, ritenuto che non sussistesse alcun dubbio sulla circostanza che i medesimi lavoratori al s momento del licenziamento, e anche dopo, rivestissero la carica di dirigenti sindacali ex art. 22 della legge n. 300 del 1970. III. La CTG ricorre per cassazione con nove motivi, illustrati cin memoria ex art., 378 CPC. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 25 - comma 2 - del DPR n. 602 del 1973, sostenendo che erroneamente il giudice di appello ha disatteso l'eccezione di nullità e/o inammissibilità dell'impugnata cartella per carenza di motivazione e dei requisiti formali di validità. Il motivo è infondato. Sul punto questa Corte cfr sentenza n. 9965 del 2012 si è già pronunciata in analoga controversia ritenendo corretta l'affermazione del giudice di appello circa la non necessità che la cartella esattoriale per la riscossione di contributi previdenziali contenga una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione del titolo e del quantum della pretesa, in quanto il richiamato art. 25 richiede solo che la cartella contenga l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Tali elementi sono stati individuati e riscontrati nella cartella in esame dal giudice di appello con motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 10 della legge n. 300 del 1970, rilevando che il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione di tale norma e dell'art. 22 della stessa legge, avendo erroneamente ritenuto che i due lavoratori licenziati non fossero stati reintegrati nell'attività lavorativa, mentre era pacifico che gli stessi erano stati nuovamente iscritti a libro paga e matricola, avevano ottenuto la prestazione retributiva e avevano potuto liberamente accedere in azienda per svolgere attività sindacale. Con il terzo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione della stessa norma di cui al secondo mezzo di gravame, osservando che era stato accertato che il datore di lavoro aveva comunque consentito ai lavoratori lo svolgimento dell'attività sindacale. Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono privi di pregio e vanno disattesi. Invero il giudice di appello ha fornito una risposta adeguata e puntuale alla questione centrale del giudizio, riproposta in questa sede di legittimità, circa il significato da dare all'ordine di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro nell'ipotesi di non ottemperanza del datore di lavoro, ritenendo che una piena reintegrazione dei lavoratori potesse configurarsi soltanto con il ripristino dell'attività lavorativa e non soltanto con la loro ricollocazione nell'organico aziendale. Il che non si era verificato nel caso di specie, essendo stati i lavoratoti in questione reinseriti tra i dipendenti e non avendo potuto accedere ai reparti di produzione. In questo senso si è espressa questa Corte cfr cit. sentenza n. 9965 del 2012 , la quale ha puntualizzato che il diritto del lavoratore non solo a percepire la retribuzione, ma anche a lavorare, si fonda sull'art. 1 della Costituzione, secondo cui la Repubblica è fondata sul lavoro, sull'art. 2 riguardante il riconoscimento di diritto dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali , sull'art. 4 riguardante il riconoscimento del diritto al lavoro e alla promozione delle condizioni che rendano effettivo questo diritto , che è anche un dovere nei confronti della società. Nel delineato contesto di valori ordinamentali ottemperare all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro non può significare limitarsi a pagare la retribuzione e a permettere lo svolgimento dell'attività sindacale, ma significa ripristinare il rapporto di lavoro nella sua pienezza, consentendo l'esercizio dell'attività lavorativa Cass. cit. n. 9965 del 2012 . 3. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 Cod. Civ. e degli artt. 115 e 116 CPC, per avere il giudice di appello ritenuto i due lavoratori R. e G. dirigenti sindacali ex art. 22 St.Lav,, contrariamene al fatto che ex actis non risultava provato che i predetti lo fossero anche nel 1996 e sino al licenziamento dell'8.04.1997. Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione della normativa in materia di valutazione delle prove sotto ulteriore profilo, ossia per avere il giudice di appello supposto senza alcuna base fattuale che i predetti, componenti delle RSA, fossero anche dirigenti provinciali della RSA, a nulla rilevando che fossero dirigenti provinciali FILLEA-CGIL, ed anzi le risultanze acquisite militando in senso opposto. Le censure, contenute nei due motivi da esaminarsi congiuntamente per essere connesse, sono infondate, in quanto involgono un riesame di questioni di fatto valutate dal giudice di merito sulla base di motivazione puntuale e logica. 4. Con il sesto motivo la ricorrente contesta al decisione di appello in relazione all'art. 18, 10 comma, legge n. 300/1970 per avere ignorato la non conoscenza da parte di essa società del ruolo di dirigenti sindacali ricoperto dai lavoratori. Il motivo non ha pregio e va disatteso, in quanto la Corte, con accertamento in fatto e con specifiche argomentazioni, ha risposto alle critiche ribadendo che i predetti lavoratori rivestissero pubblicamente la qualità di dirigenti sindacali. 5. Con il settimo motivo la ricorrente solleva questioni di costituzionalità dell'art. 18, 10 comma, della legge n. 300 del 1970, ove interpretato come applicabile a fattispecie in cui, come nel caso di specie, venga consentito ai dirigenti sindacali reintegrati l'esercizio dell'attività sindacale in azienda. La censura è infondata, in quanto alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, quale quella seguita dalla Corte bresciana, l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla norma in questione non avrebbe potuto la norma essere eslusa, essendo stata posta per tutelare i lavoratori che ricoprivano anche un ruolo sindacale ed erano stati illegittimamente licenziati. 6. Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia sulla domanda di ricalcolo dell'aggio ex art. 17, 1 comma, del DLgs n. 112 del 1999, mentre con il nono motivo la ricorrente deduce la non spettanza dell'aggio nella misura del 9%, ma in quella del 4,65 %, stante il pagamento entro 60 giorni. Entrambi i motivi sono inammissibili, atteso che vengono introdotte questioni che non hanno formato oggetto di doglianza in appello. 7. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si e si liquidano a favore dell'INPS come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.