L’elezione a sindaco di un comune dà diritto all’aspettativa dal lavoro

La ratio della normativa sull’aspettativa non retribuita è quella di rendere compatibile, per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, l’espletamento di tali funzioni con la condizione di prestatore di lavoro subordinato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23013, depositata il 29 ottobre 2014. Il fatto. La Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame proposto dal lavoratore nei confronti della banca, sua datrice di lavoro, dichiarava il diritto del lavoratore stesso alla sospensione del contratto di formazione e lavoro fino al termine del periodo di aspettativa per l’espletamento della carica elettiva rivestita. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la banca. Il diritto all’aspettativa. La Corte di Cassazione è intervenuta richiamando le disposizioni che disciplinano il diritto all’aspettativa del soggetto chiamato a funzioni pubbliche elettive. Infatti, a norma del combinato disposto degli artt. 1 e 2 della l. n. 816/1985, possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, i lavoratori dipendenti pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge fra le quali è compresa quella di sindaco di un comune . La coerenza con i principi costituzionali. La S.C., dando continuità ai precedenti giurisprudenziali, sostiene che la norma richiamata conferisce al lavoratore che sia stato eletto ad una carica elettiva, un diritto ad ottenere un’aspettativa non retribuita, alla sola condizione che ne faccia domanda. Essa costituisce una coerente applicazione del principio di cui all’art. 51, comma 3, Cost., secondo cui chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha il diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. La conseguenza è che il datore di lavoro viene a trovarsi in una situazione di immediata ed incondizionata soggezione, ed è pertanto escluso che possa stabilire se il dipendente che richiede l’aspettativa possa o meno continuare a rendere la prestazione lavorativa durante l’adempimento dell’incarico elettivo. Nel caso di specie, con l’esercizio del diritto potestativo di richiedere l’aspettativa, si viene a determinare un impedimento al conseguimento del termine previsto di tutti i contenuti sinallagmatici del contratto, ed in particolare l'elemento della formazione, impedimento che, secondo i principi enunciati dalla Corte delle leggi, giustifica la sospensione. Trattandosi di diritti conferiti da norme imperative, la normativa contrattuale non può incidere sulla loro sussistenza. Conclude, pertanto, la Corte per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 24 settembre – 29 ottobre 2014, numero 23013 Presidente Roselli – Relatore Lorito Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 6 giugno 2007 la Corte d'Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame proposto nei confronti del Banco di Napoli s.p.a. da F.E. , dopo aver confermato le statuizioni del giudice di primo grado con le quali erano state respinte le domande intese a conseguire l'accertamento della natura di contratto a tempo indeterminato del contratto di formazione e lavoro stipulato in data 21/7/93 e della illegittimità del licenziamento intimato il 21/7/95, dichiarava il diritto del lavoratore alla sospensione del contratto fino al termine del periodo di aspettativa per l'espletamento della carica elettiva rivestita ed alla conseguenziale proroga della durata del contratto per il periodo residuale di 16 mesi intercorrenti fra l'inizio della aspettativa e la scadenza del biennio contrattuale. Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale riteneva essenzialmente la sussistenza del diritto all'aspettativa non retribuita ai sensi della L. numero 816 del 1985, articolo 2, norma di carattere imperativo che si applica al rapporto di lavoro pubblico e privato ogni qualvolta si verifica il suo presupposto, ovverosia un impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto che ben può essere ravvisato in un evento giuridico che si traduca nell'esercizio di un diritto quale quello all'espletamento di una carica elettiva. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorsola s.p.a. Intesa San Paolo già Banco di Napoli s.p.a. affidato a due motivi trasfusi in quesiti di diritto ed illustrati da memoria ex articolo 37 8 c.p.c Resiste con controricorso F.E. . Motivi della decisione Col primo motivo l'istituto di credito denuncia violazione e falsa applicazione della L. numero 816 del 1985, articolo 2, della l. numero 300 del 1970, articolo 31 e della L. numero 863 del 1984, articolo 3, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Premesso che nessuna disposizione di natura legislativa o contrattuale stabilisce un diritto incondizionato del lavoratore di ottenere la sospensione del rapporto per un periodo pari a quello dell'aspettativa non retribuita, e premesso altresì che tale diritto sarebbe desumibile, secondo la sentenza impugnata, in via di interpretazione dalla pronuncia della Corte Costituzionale 8 aprile 1993, numero 149, la società ricorrente deduce l'erroneità della decisione del Tribunale assumendo che, proprio in applicazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata, presupposto necessario per conseguire la sospensione del rapporto è l'esistenza di una causa sospensiva che derivi da fatti estranei alla volontà delle parti ed oggettivamente idonea ad impedire lo svolgimento della prestazione e della formazione. Pertanto fra i fatti che danno luogo alla sospensione non può essere annoverata l'elezione ad una pubblica carica elettiva ovvero la richiesta, che è facoltativa, di un periodo di aspettativa non retribuita. L'aspettativa è infatti soltanto uno dei possibili strumenti normativi disposti dal legislatore per consentire agli incaricati di funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato uno strumento alternativo ai permessi retribuiti e non retribuiti che il lavoratore avrebbe potuto richiedere e che sono compatibili con l'esecuzione del contratto di lavoro. In sostanza l'aspettativa non retribuita non rappresenta l'effetto irrinunciabile dell'espletamento di cariche pubbliche elettive ma solo un'ulteriore tutela riconosciuta dal legislatore. Poiché pertanto l'assunzione di una carica pubblica elettiva e la conseguente richiesta di sospensione del rapporto, in quanto risultato di una valutazione discrezionale del lavoratore, non possono essere considerati fatti estranei alla volontà delle parti, oggettivamente impeditivi della prestazione, essi non legittimano la domanda di proroga del termine finale del contratto di formazione e lavoro. Con il secondo motivo l'istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 cod. civ. e segg., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Premesso che il rapporto di lavoro in esame è disciplinato da accordi sindacali, si osserva che in tali norme non c'è alcun cenno all'obbligo di sospensione del rapporto di lavoro per lo svolgimento di cariche pubbliche elettive ovvero in relazione alla richiesta di aspettativa non retribuita prevista dalla L. numero 316 del 1985, articolo 2. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per comportare l'esame di questioni fra loro strettamente connesse, sono infondate. Esigenze di chiarezza espositiva, inducono a fare richiamo alle disposizioni che disciplinano il diritto alla aspettativa del soggetto chiamato a funzioni pubbliche elettive. A norma del combinato disposto della L. numero 816 del 1985, artt. 1 e 2, recante norme in tema di Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali , possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge fra le quali è compresa quella di sindaco di un comune . Come già sostenuto in precedenti arresti giurisprudenziali di questa Corte ai quali si intende dare continuità, vedi Cass. 5 ottobre 2006 numero 21396 , la norma conferisce al lavoratore dipendente che sia stato eletto ad una carica elettiva, un diritto ad ottenere un'aspettativa non retribuita, alla sola condizione che ne faccia domanda. La ratio della norma in esame, che ribadisce un principio già affermato dalla L. numero 300 del 1970, articolo 31, è volta a rendere compatibile, per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, l'espletamento di tali funzioni con la condizione di prestatore di lavoro subordinato. Essa costituisce una coerente applicazione del principio di cui all'articolo 51 Cost., comma 3, secondo cui chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha il diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. Data la sostanziale identità della formulazione della normativa in esame rispetto a quella contenuta nel citato articolo 31, devono ritenersi applicabili alla prima i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alla seconda ed in particolare quello in base al quale la norma pone un vero e proprio diritto potestativo all'aspettativa con la conseguenza che il datore di lavoro viene a trovarsi, nei confronti dell'esercizio di tale diritto, in una situazione di immediata ed incondizionata soggezione vedi Cass. 5 ottobre 2006 numero 21396, Cass. 7 febbraio 1985 numero 953 . Da ciò consegue altresì che deve escludersi che rientri nel potere discrezionale del datore di lavoro lo stabilire se il dipendente che richiede l'aspettativa possa o meno continuare a rendere la prestazione lavorativa durante l'adempimento dell'incarico elettivo Cass. 1 marzo 1984 numero 1454 . Nello specifico, l'istituto ricorrente contesta la sussistenza del suddetto diritto all'aspettativa nel caso in cui il lavoratore elettostia prestando la propria attività sulla base di un contratto di formazione e lavoro. Tuttavia, la tesi dell'istituto non appare condivisibile alla luce dei principi fissati dalla Corte Costituzionale cfr. C. Cost. numero 149 del 1993 nella decisione che è stata correttamente richiamata dalla sentenza impugnata. Secondo i Giudici delle leggi, nel contratto di formazione e lavoro lo schema causale, rispetto al tipico contratto di lavoro subordinato, risultando arricchito dall'elemento della formazione che s'intreccia col momento lavorativo, assume una connotazione del tutto peculiare. In tale logica l'apposizione del termine appare funzionale alle finalità negoziali proprio in quanto la mera prestazione lavorativa non esaurisce i contenuti sinallagmatici del contratto. Questi ultimi, infatti, si completano attraverso l'acquisizione di un bagaglio tecnico che postula un necessario periodo di apprendimento. Pertanto, qualora fatti estranei alla volontà delle parti impediscano di conseguire, nel termine previsto la suddetta finalità, non deve considerarsi esaurita la funzione del contratto. Da ciò consegue che il termine massimo di durata del contratto di formazione e lavoro possa essere sospeso e differito in tutti i casi in cui si verifichino fatti - oggettivamente impeditivi della formazione professionale - che, mentre non producono un automatico effetto estintivo del rapporto, ne devono consentire la proroga per un periodo pari a quello di sospensione, ai fini del completamento della formazione. La società ricorrente, per contestare la correttezza della conclusione raggiunta dalla Corte di merito, osserva come nella sentenza dei Giudici delle leggi sopra citata, si faccia riferimento a fatti estranei alla volontà delle parti ed oggettivamente impeditivi della formazione professionale, laddove nel caso in esame l'aspettativa prevista a favore del lavoratore eletto alla carica di sindaco è uno dei possibili strumenti che l'ordinamento pone a disposizione dello stesso per consentirgli l'espletamento dell'incarico elettivo. Tale argomento non appare convincente ove si tenga conto del fatto che la ratio della normativa sull'aspettativa è quella di rendere compatibile, per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, l'espletamento di tali funzioni con la condizione di prestatore di lavoro subordinato, e che essa costituisce applicazione di un diritto del chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro che è previsto dalla Costituzione. In tale contesto, la circostanza che l'aspettativa costituisca uno dei possibili strumenti posti a disposizione del lavoratore per realizzare tale diritto, non costituisce un valido argomento per negare il diritto alla sospensione del rapporto per tutto il periodo della carica elettiva anche nell'ipotesi di contratto di formazione e lavoro. Ciò discende dalla natura potestativa del diritto azionato. Ed infatti, con l'esercizio del diritto potestativo di richiedere l'aspettativa, si viene a determinare un impedimento al conseguimento nel termine previsto di tutti i contenuti sinallagmatici del contratto, ed in particolare l'elemento della formazione, impedimento che, seguendo i principi enunciati dalla Corte delle leggi, giustifica la sospensione. In relazione alla soluzione accolta nel primo motivo il secondo deve essere considerato sostanzialmente superato in quanto, trattandosi di diritti conferiti da norme imperative, la normativa contrattuale non può incidere sulla loro sussistenza. In definitiva, la sentenza impugnata, in quanto coerente con i dicta giurisprudenziali innanzi citati, merita conferma. Alla reiezione del ricorso consegue la condanna della società Intesa San Paolo alla rifusione delle spese inerenti al presente giudizio, nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.