Il regime contributivo di favore può applicarsi solo ai contratti stipulati in forma scritta

Al contratto a tempo parziale stipulato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 726/84, valido anche se intervenuto oralmente, non può applicarsi il regime contributivo previdenziale di favore previsto dall’art. 5, comma 5, del predetto d.l., per l’applicazione del quale si richiede il requisito della forma scritta, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione che prevede i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20104, depositata il 24 settembre 2014. Il caso. Con sentenza, la Corte d’Appello, in totale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale, rigettava l’opposizione proposta da una S.a.s. contro il verbale ispettivo dell’INPS, che accertava a suo carico un debito conseguente all’insufficiente versamento dei contributi relativi ad una dipendente, assunta a tempo parziale con contratto pattuito oralmente, cui l’INPS aveva ritenuto applicabile il minimale contributivo giornaliero anziché quello orario sancito per i contratti part time . Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società datrice di lavoro. Il contratto di lavoro a tempo parziale e la disciplina applicabile. La società ricorrente lamenta violazione dell’art. 5, comma 5, d.l. n. 726/84, convertito con modificazioni in legge n. 863/84, per non avere la Corte territoriale ritenuto applicabile il regime contributivo di favore previsto da tale norma anche ai contratti a tempo parziale stipulati verbalmente prima della sua entrata in vigore. Per ormai consolidata giurisprudenza, al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall’art. 5, comma 5, del d.l. n. 726/84, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione che prevede i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi Cass., n. 11584/11, n. 52/09, n. 11011/08 . La ragione di fondo è quella di consentire l’applicazione del minimale contributivo orario solo in presenza di validi contratti par time stipulati ai sensi del predetto art. 5 d.l. n. 726/84, poiché tale regime di favore in tanto si giustifica in quanto si sia in presenza di un contratto stipulato per iscritto, che indichi le mansioni e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, affinché gli organi amministrativi di controllo – cui deve essere inviata entro trenta giorni una copia del contratto medesimo – possano effettuare le dovute verifiche. In definitiva, il d.l. n. 726/84 delinea una normativa speciale compiuta ed autonoma, che poco si presta ad estrapolazioni delle sole disposizioni di vantaggio per le parti. Dunque, il contratto a tempo parziale stipulato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 726/84 era valido anche se intervenuto oralmente, ma con la precisazione che ai fini del conseguimento del regime contributivo ridotto si richiede il requisito della forma scritta. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 giugno– 24 settembre 2014, n. 20104 Presidente Lamorgese– Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 18.12.07 la Corte d'appello di Roma, in totale riforma della pronuncia emessa l'11.5.05 dal Tribunale della stessa sede, rigettava l'opposizione proposta da RE.PRO. S.a.s. di R.E. contro il verbale ispettivo dell'INPS del 28.10.03, che accertava a suo carico un debito complessivo, per contributi e sanzioni, pari ad Euro 18.972,00 conseguente all'insufficiente versamento dei contributi relativi alla dipendente V.M.L. , assunta a tempo parziale con contratto pattuito oralmente nel 1983, cui l’INPS aveva ritenuto applicabile il minimale contributivo giornaliero anziché quello orario sancito per i contratti part time stipulati dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 co. 5 d.l. n. 726/84, convertito con modificazioni in legge n. 351/84. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la RE.PRO. S.a.s. di R.E. affidandosi a tre motivi. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 5 co. 5 d.l. n. 726/84, convertito con modificazioni in legge n. 351/84, per non avere la Corte territoriale ritenuto applicabile il regime contributivo di favore previsto da tale norma anche ai contratti a tempo parziale stipulati verbalmente come quello con la V. prima della sua entrata in vigore. La stessa doglianza viene sostanzialmente fatta valere con il secondo e il terzo motivo, sotto forma rispettivamente di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 delle preleggi e di vizio di motivazione. 2- I tre motivi - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono infondati. Per ormai consolidata giurisprudenza di questa S.C. cfr. Cass. 11584/11 Cass. n. 52/09 Cass. n. 11011/08 Cass. n. 16670/04 Cass. S.U. n. 12269/04 , cui va data continuità, al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall'art. 5 co. 5 d.l. n. 726/84, convertito in legge n. 863/84, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione che prevede i minimali giornalieri di retribuzione imponibile a fini contributivi. Infatti, il sistema contributivo regolato dal predetto art. 5 co. 5 d.l. n. 726/84 è applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai commi precedenti ed è condizionato, in particolare, dall'osservanza dei prescritti requisiti formali. D'altro canto, sarebbe irrazionale un sistema che imponesse, per esigenze solidaristiche, a soggetti rispettosi della legge l'osservanza del principio del minimale, con l'applicazione ad essi di criteri contributivi da parametrare su retribuzioni anche superiori a quelle in concreto corrisposte al lavoratore, e nel contempo esentasse da tali vincoli quanti, nello stipulare il contratto di lavoro part time, mostrano, col sottrarsi alle prescrizioni di legge, di ricorrere a tale contratto particolare per il perseguimento di finalità non istituzionali, agevolando così di fatto forme di lavoro irregolare. Né può sostenersi che tale principio non sia applicabile quando il contratto a tempo parziale sia stato validamente pattuito in forma verbale in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 726/84, che ha sancito per il part time la forma scritta ad substantiam . Infatti, al di là della validità o meno di tale contratto, permane la ragione di fondo del principio giurisprudenziale sopra ricordato, che è quella di consentire l'applicazione del minimale contributivo orario solo in presenza di validi contratti part time stipulati ai sensi del cit. d.l. n. 726/84, poiché tale regime di favore in tanto si giustifica in quanto si sia in presenza d'un contratto stipulato per iscritto, che indichi le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, affinché gli organi amministrativi di controllo - cui deve essere inviata entro trenta giorni una copia del contratto medesimo - possano effettuare le dovute verifiche. Tale ratio risulterebbe frustrata se il minimale contributivo orario si potesse applicare anche a contratti il cui contenuto, proprio perché non risultante da atto scritto, restasse di incerta individuazione. Milita per la soluzione qui accolta anche l'esegesi complessiva del d.l. n. 726/84, che delinea una normativa speciale compiuta ed autonoma, che poco si presta ad estrapolazioni delle sole disposizioni di vantaggio per le parti. Né ciò impedisce ai contratti a tempo parziale stipulati verbalmente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 726/84 di fruire del summenzionato regime contributivo, ben potendo le parti interessate riprodurlo per iscritto e, solo da quel momento, vedersi applicare il minimale contributivo orario. Da ultimo, è appena il caso di escludere che tale soluzione violi l'art. 11 delle preleggi di cui si parla in ricorso , poiché non implica alcuna non prevista retroattività del d.l. n. 726/84 né sotto forma di una sorta di non consentita invalidazione successiva del contratto stipulato anteriormente al cit. d.l. il che l'impugnata sentenza non ha per nulla affermato né riguardo al regime contributivo che, anzi, rimane quello in vigore con le successive modifiche e/o integrazioni al momento della stipula originaria del contratto di lavoro a tempo parziale per cui è causa. Dunque - per riprendere l'icastica sintesi contenuta nella citata sentenza n. 11584/11 di questa S.C. - può dirsi che il contratto a tempo parziale prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 726/84 era valido anche se intervenuto oralmente, principio rimasto intatto anche dopo, ma con la precisazione che ai fini del conseguimento del regime contributivo ridotto si richiede il requisito della forma scritta. 3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.