La giurisprudenza comunitaria costituisce ius superveniens

Si devono considerare inclusi nell’ambito dello ius superveniens applicabile nel giudizio di rinvio anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell’ordinamento nazionale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19301, depositata il 12 settembre 2014. Contrasti nella giurisprudenza di legittimità come si deve comportare il giudice del rinvio? La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso da una compagnia assicurativa, come impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in ordine all’azione di regresso esercitata nei suoi confronti dall’INAIL. A seguito della decisione di rinvio della Cassazione, la Corte territoriale si è uniformata al seguente principio di diritto nel regime risultante dal d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977 n. 34, in vigore dall’1 gennaio 1978 ed applicabile alla fattispecie, le persone trasportate a bordo di veicoli adibiti al trasporto di cose hanno immediato diritto ai benefici dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli e natanti a motore soltanto in presenza delle condizioni di cui al secondo comma dell’art. 1 del citato d.l. n. 857 del 1976, pertanto, l’azione di regresso dell’INAIL, per conseguire il rimborso delle spese sostenute per prestazioni erogate alle assicurate ex lege , deve essere rivalutata tendendo conto della specifica loro condizione di soggetti trasportati . La Corte d’appello ha, quindi, ritenuto ininfluente il nuovo orientamento giurisprudenziale che, già prima dell’entrata in vigore dell’ulteriore modifica introdotta dalla l. n. 142/1992, ha riconosciuto, in conformità alla disciplina comunitaria in materia, la regola generale dell’estensione dell’assicurazione ai danni prodotti alle persone dei trasportati, con la conseguenza che devono ritenersi coperti da assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti da soggetti trasportati su veicoli adibiti al trasporto di cose che abbiano viaggiato nella parte del veicolo progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri. Il principio di diritto vincola il giudice del rinvio, a meno che La pronuncia in commento ribadisce che l’art. 384, comma 2, c.p.c. risponde all’esigenza, propria del principio di definitività delle sentenze di cassazione, di far sì che il processo pervenga ad una soluzione finale e che questa assuma valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giudizi cfr. Corte Cost., ord. n. 149/2013 . Un importante strumento previsto dal sistema processuale, onde rendere più efficace la garanzia del suddetto valore della certezza del diritto, è rappresentato dalla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione, della quale è sicuramente partecipe il vincolo del principio di diritto, le cui fondamenta poggiano anche sul principio costituzionale di eguaglianza art. 3 Cost. , in forza del quale casi analoghi devono essere giudicati, per quanto possibile, in modo analogo. Ciò nonostante, da tempo nella giurisprudenza ci si è posti il problema della impermeabilità o meno del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte rispetto a modificazioni del quadro normativo e/o giurisprudenziale intervenute nel periodo intermedio tra l’emissione della sentenza della Cassazione e quella del giudice del rinvio. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio, presupponendo il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto da applicarsi dal giudice di rinvio, permane in caso di successivi mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità cfr. Cass., n. 8485/2003 , ma viene meno allorché quella disciplina sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di ius superveniens cfr. Cass., n. 8403/2001 . La giurisprudenza comunitaria costituisce ius superveniens nel giudizio di rinvio. La pronuncia in commento afferma che la regola – avente carattere cogente – della massima estensione della copertura RCA auto per i danni alle persone di tutti i trasportati è stata espressamente affermata nella sentenza della Corte di giustizia UE del 19 aprile 2007, causa C-356/05, successiva alla sentenza di cassazione con rinvio della quale qui si tratta. Ne consegue che, dato l’evidente contrasto tra il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente ed i principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria considerati ad effetto diretto” , la Corte territoriale avrebbe dovuto risolvere la controversia applicando tali principi, anziché la regula iuris posta nella sentenza rescindente e ormai travolta dai principi stessi. Ciò, in quanto, si devono considerare inclusi nell’ambito dello ius superveniens , che travalica il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento e che deve essere applicato nel giudizio di rinvio, anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell’ordinamento nazionale.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 luglio – 12 settembre 2014, n. 19301 Presidente Roselli – Relatore Tria Svolgimento del processo 1.- La sentenza attualmente impugnata depositata il 17 settembre 2012 - in sede di rinvio da Cass. 6 maggio 2004, n. 8613 - accerta e dichiara la carenza di ogni debito a carico di Fondiaria SAI s.p.a., come impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada d'ora in poi FGVS , in ordine a tutte le pretese avanzate dall'INAIL. Conseguentemente, condanna l'INAIL alla restituzione di tutte le somme riscosse dalla Fondiaria SAI in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Bologna n. 169 del 2000, a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, come per legge. La Corte d'appello di Bologna, per quel che qui interessa, precisa che a nella sentenza rescindente è stato affermato il seguente principio di diritto nel regime risultante dal d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977 n. 34, in vigore dall'1 gennaio 1978 ed applicabile alla fattispecie, le persone trasportate a bordo di veicoli adibiti al trasporto di cose hanno immediato diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli e natanti a motore soltanto in presenza delle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del citato d.l. n. 857 del 1976, pertanto, l'azione di regresso dell'INAIL, per conseguire il rimborso delle spese sostenute per prestazioni erogate alle assicurate ex lege, deve essere rivalutata tendendo conto della specifica loro condizione di soggetti trasportati b da questo principio si desume che, in base alla normativa vigente all'epoca del sinistro di cui si tratta verificatosi il omissis , perché i soggetti trasportati in veicoli adibiti al trasporto di cose potessero ottenere i benefici dell'assicurazione obbligatoria in tema di circolazione stradale era necessario che si trattasse di trasporto eccezionale, autorizzato dal Prefetto e solo in tale ipotesi era garantita la copertura assicurativa c nella specie, l'autocarro OM ove si trovavano le danneggiate non aveva mai ottenuto la suindicata autorizzazione, come risulta dal libretto di circolazione in atti quindi le trasportate non avevano la copertura assicurativa RCA e di conseguenza l'INAIL non poteva agire in via di surroga verso l'impresa assicuratrice designata dal FGVS e richiederle quanto versato alle lavoratrici per i danni subiti in conseguenza del sinistro in oggetto d non possono accogliersi i rilievi dell'INAIL secondo cui il principio enunciato dalla sentenza rescindente sarebbe stato superato dalla successiva sentenza della Corte di cassazione 13 luglio 2004, n. 12907, tanto più che la fattispecie ivi esaminata era diversa dalla presente e d'altra parte, come rilevato anche nella sentenza rescindente, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 264 del 1976, ha ritenuto la normativa di cui si tratta conforme ai principi costituzionali, quindi anche le argomentazioni in tal senso dell'INAIL non sono da accogliere f in sintesi va escluso ogni debito della Fondiaria SAI, nei suindicati termini. 2.- Il ricorso dell'INAIL domanda la cassazione della sentenza per un unico, articolato, motivo resiste, con controricorso, la Fondiaria SAI s.p.a. Restano intimati P.M. e gli altri soggetti indicati in epigrafe. Motivi della decisione 2 - Sintesi dei motivi di ricorso. 1.- Il ricorso è articolato in un unico motivo, con il quale si denunciano 1 violazione dell'art. 384 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1 e 4 della legge n. 990 del 1969, nel testo sostituito dall'art. 1, secondo comma, del d.l. 23 dicembre 1976, m. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 2 violazione dei principi comunitari in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, con particolare riferimento a quelli contenuti nelle cinque direttive comunitarie concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, cioè la direttiva 72/166/CEE del 24 aprile 1972 la direttiva 84/5/CEE del 30 dicembre 1983 la direttiva 90/232/CEE del 14 maggio 1990 la direttiva 2000/26/CE del 16 maggio 2000, modificate dalla direttiva 2005/14/CE dell'11 maggio 2005 e, infine, confluite tutte nella direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE in sede di rinvio pregiudiziale. Si ricorda l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la sentenza di cassazione con rinvio non costituisce giudicato, formandosi quest'ultimo soltanto sulla sentenza che decide definitivamente la causa nel merito. Ne consegue che l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla regula juris enunciata dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 384 cod. proc. civ. viene meno quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita, per effetto di jus superveniens , comprensivo dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica, della dichiarazione di illegittimità costituzionale Cass. 2 agosto 2012, n. 13873 o anche di una pronuncia della CGUE. Nella specie, la CGUE, con una serie di sentenze antecedenti la sentenza qui impugnata, ha in via interpretativa ampliato la tutela dei terzi trasportati per i danni fisici subiti, sulla base dei principi dettati dalla anzidette direttive si cita, in particolare la sentenza 19 aprile 2007, in causa C-264/06, recte C-356/05, riguardante un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio . La Corte d'appello di Bologna avrebbe, pertanto, dovuto disapplicare le norme nazionali sulla cui base era stato affermato il principio di diritto, tenendo conto del valore dichiarativo delle sentenze della CGUE e dell'obbligo della interpretazione delle norme nazionali comunitariamente orientata e, quindi, superando il principio di diritto, avrebbe dovuto risolvere la questione sottoposta al suo esame facendo diretta applicazione dei principi comunitari volti a tutelare tutti i passeggeri che subiscano danni fisici. Di conseguenza, la Corte bolognese avrebbe dovuto affermare la legittimazione passiva della Fondiaria SAI, senza dare rilievo alla mancanza dell'autorizzazione prefettizia richiesta dalla normativa nazionale dell'epoca. 3 - Esame delle censure. 2.- Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni di seguito esposte. 3.- Per rendere più chiare le ragioni di tale soluzione, appare opportuno delineare, brevemente, il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inquadrata la questione da risolvere nel presente giudizio, riguardante i limiti dell'obbligo imposto al giudice di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 384 cod. proc. civ Al riguardo si deve muovere dalla premessa secondo cui l'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., nell'ambito del giudizio civile, risponde all'esigenza, propria del principio di definitività delle sentenze di cassazione, di far sì che il processo pervenga ad una soluzione finale e che questa assuma valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giudizi” vedi, di recente Corte costituzionale, ordinanza n. 149 del 2013 . Infatti, è connaturale al sistema delle impugnazioni ordinarie che vi sia una pronuncia terminale - identificabile positivamente in quella della Cassazione per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione . - la quale definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta o deducibile al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche controverse e che, quindi, non sia suscettibile di ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso” Corte costituzionale, sentenza n. 21 del 1982 . Quella della definitività e certezza è una esigenza che rappresenta un valore costituzionalmente protetto, in quanto ricollegabile sia al diritto alla tutela giurisdizionale art. 24 della Costituzione , la cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre possibile discutere sulla legittimità delle pronunce di cassazione Corte cost, sentenza n. 224 del 1996 , sia al principio della ragionevole durata del processo, ora assunto a rango di precetto costituzionale alla luce del secondo comma dell'art. 111 Cost. . Un importante strumento previsto dal sistema processuale onde rendere più efficace la garanzia del suddetto valore della certezza del diritto è rappresentato dalla funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Corte di cassazione - di recente ulteriormente valorizzata dal legislatore a seguito delle riforme processuali del 2006 e del 2009 - della quale è sicuramente partecipe il vincolo del principio di diritto , le cui fondamenta poggiano anche sul principio costituzionale di eguaglianza art. 3 Cost. , in forza del quale casi analoghi devono essere giudicati, per quanto possibile, in modo analogo” Corte costituzionale, ordinanza n. 149 del 2013 cit. . 4.- Fermi i suddetti principi, da tempo, nella giurisprudenza di questa Corte ci si è posti il problema della esistenza, o meno, di strumenti a disposizione del giudice del rinvio nel caso in cui questi non condivida il suddetto principio di diritto, così come della impermeabilità, o meno, del suddetto principio di diritto rispetto a modificazioni, del quadro normativo e/o giurisprudenziale, intervenute nel periodo intermedio tra l'emissione della sentenza della Corte di cassazione e quella del giudice di rinvio. Ciò, in quanto è jus receptum che il giudicato si forma solo sulla sentenza che decide definitivamente il merito della causa e non sulla sentenza di cassazione con rinvio vedi, per tutte Cass. 2 agosto 2012, n. 13873 . 4.1.- Con riferimento ad un eventuale dissenso del giudice del rinvio si è così stabilito che l'unico eventuale strumento a sua disposizione sia quello di sollevare questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione da applicare come interpretata dalla Corte di cassazione in sede rescindente, all'esito di una scelta rimessa alla sua valutazione come più volte ha affermato la Corte costituzionale ex plurimis e tra le più recenti, sentenze n. 214 del 2012 e n. n. 408 del 2005 . Ma si è anche puntualizzato che simili iniziative non devono risolversi nella rivendicazione di un sindacato del giudice del rinvio su presunti errores in iudicando e in procedendo della Corte di cassazione sindacato da ritenere peraltro incompatibile con il sistema delle impugnazioni, anche nel suo volto costituzionale vedi, tra le altre Corte costituzionale, sentenze n. 50 del 1970, n. 21 del 1982, n. 294 del 1995, n. 224 del 1996 ordinanze n. 11 del 1999, n. 501 del 2000, n. 149 del 2013 cit. . 4.2.- In ordine all'incidenza delle sopravvenienze sono stati affermati i seguenti principi fondamentali, che il Collegio condivide a l'efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio, presupponendo il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto da applicarsi dal giudice di rinvio, viene meno in tale sede allorché quella disciplina sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di ius superveniens tra le molte Cass. 20 giugno 2001, n. 8403 b ai sensi dell'art. 384, primo comma cod. proc. civ., l'enunciazione del principio di diritto vincola sia il giudice di rinvio sia la stessa Corte di cassazione, nel senso che, qualora sia nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di rinvio, la Corte deve giudicare muovendo dal medesimo principio di diritto precedentemente enunciato, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte ex plurimis Cass. 28 maggio 2003, n. 8485 c a norma dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se nel frattempo sono intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità. D'altra parte, anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al già enunciato principio di diritto risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens. comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale ex multis Cass. 2 agosto 2012, n. 13873 Cass. 31 luglio 2006, n. 17442 Cass. 24 maggio 2007, n. 12095 Cass. 6 febbraio 1995, n. 1374 d peraltro, l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla regula iuris enunciata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., non viene meno quando la norma posta a fondamento di tale principio, pur essendo stata abrogata, modificata o sostituita successivamente alla sentenza di legittimità, continui ad essere applicabile al caso in esame Cass. 3 settembre 2013, n. 20128 5.- Queste sono le principali coordinate del quadro in cui deve essere inserita la soluzione della suddetta questione centrale per il presente giudizio. 6.- Nella specie, la Corte d'appello di Bologna 1 è partita dalla esatta premessa secondo cui nella sentenza rescindente è stato affermato il seguente principio di diritto nel regime risultante dal d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977 n. 34, in vigore dall'1 gennaio 1978 ed applicabile alla fattispecie, le persone trasportate a bordo di veicoli adibiti al trasporto di cose hanno immediato diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli e natanti a motore soltanto in presenza delle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del citato d.l. n. 857 del 1976, pertanto, l'azione di regresso dell'INAIL, per conseguire il rimborso delle spese sostenute per prestazioni erogate alle assicurate ex lege, deve essere rivalutata tendendo conto della specifica loro condizione di soggetti trasportati 2 altrettanto correttamente ha considerato ininfluenti i rilievi dell'INAIL secondo cui il principio enunciato dalla sentenza rescindente sarebbe stato superato dalla successiva sentenza della Corte di cassazione 13 luglio 2004, n. 12907, in quanto, come si è detto, non solo eventuali sopravvenuti diversi orientamenti, ma anche veri e propri revirement della giurisprudenza della Corte di cassazione non incidono sul principio di diritto. E, d'altra parte, nella specie, tale principio è stato enunciato quando vi era un profondo contrasto di giurisprudenza in seno alla stessa Corte di cassazione, in ordine alla possibilità di estendere - già prima dell'entrata in vigore della modifica introdotta dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142 - l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1969, n. 990. come modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 ai danni prodotti alle persone trasportate su veicoli destinati al trasporto di cose che avessero viaggiato nella parte progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri. È, infatti, stato necessario l'intervento delle Sezioni unite di questa Corte che, con la sentenza 16 marzo 2009, n. 6316, hanno risolto il contrasto nel senso opposto rispetto a quello di cui al principio di diritto in argomento di ritenere sussistente la copertura assicurativa anche in assenza di autorizzazione prefettizia, in base ad un'interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto della evoluzione giurisprudenziale relativa all'art. 2054 cod. civ. 3 ha ritenuto di non accogliere l'eccezione di illegittimità costituzionale proposta dall'INAIL. Va, però, rilevato che sul punto la Corte territoriale ha fatto esclusivo riferimento alla sentenza di rigetto della Corte costituzionale n. 264 del 1976 richiamata nella sentenza rescindente , ma non ha considerato l'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale al riguardo. In particolare, non ha tenuto conto della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale n. 188 del 1991, nella quale il Giudice delle leggi affermava che il criterio della gradualità cui avevano fatto riferimento le proprie precedenti sentenze n. 55 del 1975 e n. 264 del 1976 per giustificare l'originaria esclusione dalla tutela assicurativa delle persone trasportate, era ormai superato, in quanto legato al presupposto dell'inapplicabilità in quel caso della responsabilità civile ex art. 2054 cod. civ., alla quale il legislatore del 1969 aveva riferito l'obbligo di assicurazione del proprietario del veicolo . Inoltre, nella sentenza stessa, la Corte sottolineava che indipendentemente da tale rilievo, il criterio di gradualità non può essere invocato per giustificare una inerzia legislativa che si prolunga da oltre ventun anni e che dal 1 gennaio 1988 costituisce inadempimento di un preciso obbligo giuridico dello Stato italiano derivante dall'art. 5 della direttiva 84/5/CEE del 30 dicembre 1983 . 7.- In particolare, la Corte bolognese non ha tenuto conto del complesso delle seguenti direttive direttiva 72/166/CEE del 24 aprile 1972 direttiva 84/5/CEE del 30 dicembre 1983 direttiva 90/232/CEE del 14 maggio 1990 direttiva 2000/26/CE del 16 maggio 2000, modificate dalla direttiva 2005/14/CE dell'11 maggio 2005 e, infine, confluite tutte nella direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE in sede di rinvio pregiudiziale. Da tali direttive già si desume il principio avente, carattere cogente, della massima estensione della copertura RCA auto per i danni alle persone di tutti i trasportati, ma, comunque tale principio è stato espressamente affermato nella sentenza della CGUE 19 aprile 2007, in causa C-356-05, successiva alla sentenza di cassazione con rinvio, della quale qui si tratta. In detta sentenza la Corte di Lussemburgo - con riferimento ad una vicenda simile a quella che è all'origine del presente giudizio - concernente i danni riportati in un incidente stradale da una persona trasportata in un furgone non fornito di sedili, nella parte posteriore del quale viaggiava la trasportata, stando seduta sul pavimento del furgone stesso, ha affermato i seguenti principi a l'art. 1 della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre la responsabilità dei danni fisici causati alle persone che viaggiano in una parte di un autoveicolo non progettata né costruita con sedili per passeggeri b l'art. 1 della terza direttiva 90/232 soddisfa tutte le condizioni richieste per produrre effetto diretto e conferisce, di conseguenza, diritti che i singoli possono invocare direttamente dinanzi ai giudici nazionali. 8.- A tale riguardo va ricordato che, ormai da tempo, questa Corte - facendo applicazione dell'indicato criterio ermeneutico dell'interpretazione del diritto nazionale in conformità con il diritto UE come interpretato dalla CGUE - ha affermato che si devono considerare inclusi nell'ambito dello jus superveniens che travalica il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento e che deve essere applicato nel giudizio di rinvio anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale vedi, per tutte Cass. 9 ottobre 1998, n. 10035 Cass. 24 maggio 2005, n. 10939 . Ne consegue che, dato l'evidente contrasto tra il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente e i principi affermati dalla CGUE nella su menzionata sentenza e ivi considerati ad effetto diretto , la Corte territoriale, in applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale innanzi indicato avrebbe dovuto risolvere la controversia applicando tali principi, anziché la regula juris posta nella sentenza rescindente e ormai travolta dai principi stessi. 4 – Conclusioni. 9.- Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, a norma dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con la condanna della Fondiaria SAI s.p.a. a corrispondere all'INAIL le somme anticipate alle infortunate di cui si tratta. La peculiarità della controversia in esame e la natura delle questioni trattate giustificano la compensazione, tra le parti, delle spese dell'intero processo. 10.- In ragione della funzione di nomofilachia affidata dall'ordinamento a questa Corte di cassazione, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. enunciare il seguente principio di diritto si devono considerare inclusi nell'ambito dello jus superveniens che travalica il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento e che deve essere applicato nel giudizio di rinvio anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Fondiaria SAI s.p.a. a corrispondere all'INAIL le somme anticipate alle infortunate. Compensa, tra le parti, le spese dell'intero processo.