La Cassazione torna sul meccanismo della reciprocità

L’operatività reciproca delle Casse Edili - prevista dall’art. 37 l. n. 109/1994 - non può essere condizionata dal mancato perfezionamento dell’intesa. La stessa, essendo di matrice legale, non può risultare vanificata da un accordo che riguarderebbe i soli soggetti che lo hanno sottoscritto.

E’ quanto ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 18963, depositata il 9 settembre 2014. Principio di reciprocità anche tra Casse non omogenee. La Corte di Appello di Cagliari rigettava, in riforma alla sentenza del giudice di prime cure, l’opposizione proposta dalla Cassa Edile avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da un soggetto, in tema di pagamento delle indennità professionali maturate tra gli anni 2000 e 2002. Il lavoratore poteva beneficiare del cumulo delle ore maturate durante l’iscrizione ad altra cassa, in quanto l’art. 37 l. n. 109/1994 stabiliva il principio di reciprocità con conseguente riconoscimento del tempo impiegato presso aziende di diverso sistema di contrattazione collettiva. Natura retributiva dell’indennità e ratio della disciplina. In primis gli Ermellini ricordano che l’indennità di cui si tratta è una voce retributiva di fonte negoziale, volta a compensare il maggior pregio della prestazione resa dal lavoratore anziano, sebbene l’anzianità sia maturata presso altre casse. Se, in linea generale, la natura negoziale dell’emolumento rende possibili discipline collettive variegate circa i presupposti di erogazione e il calcolo dell’ammontare, e sono altresì necessarie intese per regolare i rapporti, il predetto art. 37 ha assegnato alle Casse Edili un anno di tempo per la sottoscrizione del protocollo decorso infruttuosamente il termine riaperto, solo per sei mesi, dalla l. n. 415/1998 , sarebbe sorto l’obbligo di riconoscimento reciproco. Tale principio trova il proprio fondamento nella natura insita all’attività edile, nella quale la necessaria mobilità sul territorio e la frammentarietà dei rapporti renderebbero complicato per il lavoratore ottenere il beneficio di altri istituti retributivi quali l’APE . Anche nei casi di impasse, il fine ultimo è l’armonizzazione delle discipline. Nell’ottica di garantire ai lavoratori e alle imprese del settore l’uniformità ed effettività dei trattamenti contrattualmente previsti, erogati dalle Casse Edili, il Legislatore ha previsto un meccanismo di realizzazione della reciprocità ex lege , anche nel caso di impasse nella negoziazione. Da qui il reciproco riconoscimento di tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni maturate presso gli Enti nei quali i lavoratori sono stati iscritti. Richiamando infine il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 16646/2012, la Cassazione ritiene che l’operatività prevista dall’art. 37 l. n. 109/1994 non può essere condizionata dal mancato perfezionamento dell’intesa, la quale non può risultare vanificata da un accordo che toccherebbe soltanto i soggetti che lo hanno sottoscritto valendo per gli altri, a tutti gli effetti, la previsione legale . fonte www.lavoropiu.info

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 giugno – 9 settembre 2014, n. 18963 Presidente Roselli – Relatore Maisano 1. Con sentenza 7.5.2007 la Corte di Appello di Cagliari, in riforma della sentenza 2.7.2006 del Tribunale della stessa sede, ha rigettato l'opposizione proposta dalla Cassa Edile di mutualità ed assistenza della provincia di Cagliari avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da U.A. per il pagamento delle indennità professionali edili maturate negli anni dal 2000 al 2002. 2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il lavoratore poteva beneficiare del cumulo delle ore maturate nel periodo di iscrizione ad altra cassa la Cassa artigiana dell'edilizia della Sardegna, CAE in quanto l'articolo 37 della legge n. 109 del 1994 stabiliva il principio di reciprocità, in base al quale ciascuna cassa era tenuta al riconoscimento delle ore lavorate presso aziende iscritte ad altre casse facenti parte di diverso sistema di contrattazione collettiva. 3. Ricorre la cassa avverso tale sentenza con unico motivo resiste il lavoratore con controricorso. 4. Con unico motivo di ricorso, la cassa deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 37 della legge 109 del 1994 e dell'articolo 9 della legge 415 del 1998 per avere la sentenza impugnata riconosciuto il cumulo dei versamenti accreditati presso altra cassa ai fini della maturazione dei requisiti minimi previsti per beneficiare dell'indennità professionale edile in favore del lavoratore. 5. Il motivo è infondato. 6. Occorre premettere che l'indennità di cui si tratta è voce retributiva di fonte negoziale, sostanzialmente corrispondente agli scatti di anzianità di altri settori, ed è volta a compensare il maggior pregio della prestazione resa dal lavoratore anziano, sebbene l'anzianità sia maturata presso altre casse. L'oggetto della controversia concerne la questione se sussista nell'ambito dell'ordinamento in favore del lavoratore edile, che abbia lavorato nel biennio di riferimento alle dipendenze di diversi datori iscritti a Casse Edili istituite da differenti contrattazioni collettive, un diritto soggettivo perfetto a vedersi riconosciuto il cumulo dei versamenti accreditati in suo favore presso le predetti casse ai fini del raggiungimento del limite orario minimo fissato dalle predette contrattazioni e della conseguente percezione dell`indennità professionale edile. 7. Al riguardo, se, in linea generale, la natura negoziale dell'emolumento rende astrattamente possibili discipline collettive differenziate in ordine ai presupposti per l'erogazione e all'ammontare della stessa, e sono necessarie intese per regolare i rapporti tra le casse in relazione alle diverse fonti economiche e alla misura degli accantonamenti necessari per finanziare la voce retributiva, l'articolo 37 della legge 109 del 1994, al fine di promuovere la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento delle gestione delle Casse Edili, ha assegnato alle stesse il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge per la sottoscrizione del detto protocollo, con previsione espressa che il decorso infruttuoso di tale termine avrebbe comportato l'obbligo di riconoscersi reciprocamente tutti i diritti versamenti indennità e prestazioni che i singoli lavoratori operanti nel settore edile avessero maturato presso i soggetti nei quali erano stati iscritti e tale obbligo era posto a carico degli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva il detto termine è stato poi riaperto, fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 415 del 1998, ed accompagnato dalla previsione che alla sua. scadenza il Ministero del Lavoro avrebbe convocato le parti sociali per proporre un protocollo di intesa . 8. Il principio di reciprocità ha il proprio fondamento nelle tipiche caratteristiche del lavoro edile, ove la necessaria mobilità sul territorio dei lavoratori e la frammentarietà dei rapporti di lavoro, renderebbero altrimenti difficile per il lavoratore di beneficiare di istituti retributivi quali l'APE , che, per la loro maturazione, richiedono una determinata consistenza della prestazione lavorativa, che difficilmente può essere effettuata nell'ambito di un unico rapporto di lavoro, con lo stesso datore di lavoro, e, quindi, con riferimento ad un'unica Cassa edile. 9. Il legislatore è intervenuto con la disposizione sopra richiamata, per un adeguamento della gestione delle casse edili che, tra l'altro, garantisse ai lavoratori e alle imprese del settore l'uniformità ed effettività dei trattamenti contrattualmente previsti, erogati dalle Casse edili stesse, prevedendo comunque con disposizione che ha funzione di sistematica e razionale chiusura del sistema un meccanismo di realizzazione della reciprocità ex lege, sia nel caso di impasse nella negoziazione, sia comunque in funzione di armonizzazione di discipline altrimenti differenziate in relazione al loro contenuto ed al loro ambito di applicazione soggettivo e territoriale . Si è così sancito il principio di reciprocità tra le Casse edili, quale reciproco riconoscimento di tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono iscritti. 10. Questa Corte ha già affermato di recente il carattere generale del principio di reciprocità, ritenendo Sez. L, Sentenza n. 16646 del 01/10/2012, in motivazione che l'operatività del principio di reciprocità prevista dall'art. 37 della legge n. 109 del 1994 non possa essere condizionata dal mancato perfezionamento dell'intesa, non potendo esser vanificata da un accordo che riguarderebbe evidentemente solo i soggetti che lo hanno sottoscritto, operando per gli altri la previsione legale , sicché, se alcuni dei destinatari hanno pattiziamente provveduto ad attuare la reciprocità, per chi non vi ha provveduto, dunque per coloro nei cui confronti l'intesa non sia stata raggiunta, vi è il legale riconoscimento dell'operare della reciprocità . 11. In altri termini, il principio di reciprocità opera nei confronti di tutte le casse edili ciascuna delle quali è legittimata a trattenere i contributi in quanto può essere richiesta di erogare la prestazione unitaria , restando escluso che le casse firmatarie di intese possano escludere l'operatività della reciprocità per le altre casse non firmatarie il che equivarrebbe a penalizzare fortemente nel mercato queste ultime, atteso che i lavoratori aderenti alle organizzazioni sindacali istitutive di tali casse non potrebbero beneficiare dei periodi di contribuzione versati presso altre casse dall'altro lato, la reciprocità, rispondendo ad interessi generali di tutela del lavoro e non potendo essere condizionata dal comportamento negoziale delle Casse, opera direttamente quale fonte legale in favore dei lavoratori, che hanno conseguentemente diritto al riconoscimento dei diritti maturati presso altre casse. 12. Infine, va rilevato che non ha incidenza sull`operatività del principio di reciprocità la previsione dell'art. 9 co. 76 della legge n. 415 del 1998, secondo la quale la mancata applicazione della condizione di reciprocità dopo il decorso di 60 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi previsto per il perfezionamento dell'intesa avrebbe comportato per le casse edili inadempienti l'impossibilità di rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva tale norma, infatti, prevede una sanzione per le imprese che non applicano la reciprocità, ma non esclude l'obbligo generale della reciprocità prevista con norma di immediata e diretta applicazione ed in nulla derogata dalla legge successiva dall'art. 37 della legge n. 109 del 1994, ed in relazione al quale sussiste il diritto dei lavoratori ad una prestazione previdenziale unitaria. 13. Può dunque affermarsi che, in tema di indennità professionale edile, l'art. 37 della legge n. 109 del 1994 prevede l'obbligo per le Casse Edili istituite da differenti contrattazioni collettive di pervenire entro un termine ad un'intesa per il riconoscimento reciproco dei versamenti contributivi effettuati dai lavoratori, stabilendo che, in difetto, opererà comunque l'obbligo di riconoscersi reciprocamente tutti i diritti, versamenti, indennità e prestazioni che i singoli lavoratori operanti nel settore edile avessero maturato presso i clienti nei quali erano stati iscritti l'operatività di tale principio di reciprocità non é condizionata al perfezionamento delle intese, rispondendo a principi di tutela del lavoro, sicché, pur in difetto di intese tra le diverse Casse, il lavoratore ha un diritto soggettivo perfetto a vedersi riconosciuto il cumulo dei versamenti accreditati in suo favore presso altre casse ai fini del raggiungimento del limite orario minimo fissato dalle predette contrattazioni e della conseguente percezione dell'indennità professionale edile. 14. La novità della questione non ancora esaminata dalla Corte all'epoca dell'introduzione del giudizio di legittimità dà ragione della compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso compensa le spese.