Il datore non ha versato i contributi? Nessuno sconto per i crediti anteriori al 30/09/2000

In materia di sanzioni per il ritardato o l’omesso pagamento di contributi previdenziali, il nuovo regime sanzionatorio di cui alla l. n. 388/2000 non è applicabile retroattivamente.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza n. 16093, depositata il 14 luglio 2014. Il datore non ha diritto agli sgravi contributivi se il contratto di formazione e lavoro è di facciata. La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso da una società avverso i decreti ingiuntivi ottenuti dall’INPS per la parte dei contributi evasi, avendo ritenuto illegittimi i contratti di formazione e lavoro stipulati con una parte dei dipendenti della società medesima. Quest’ultima si opponeva alla richiesta di pagamento adducendo l’effettiva formazione dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro e sostenendo che, comunque, le variazioni di fatto apportate al programma formativo non avevano impedito l’inserimento dei giovani nell’azienda con contratti di lavoro a tempo indeterminato. All’esito del giudizio di merito, tenuto conto delle risultanze istruttorie, i rapporti lavorativi controversi non sono stati considerati riconducibili alla formazione e lavoro conseguentemente, il datore non poteva pretendere il relativo beneficio contributivo. In particolare, la trasformazione del rapporto è stata fondata sulla gravità dell’inadempimento degli obblighi di formazione, concretizzatisi in un’attività formativa del tutto generica, come tale carente e inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto nella fattispecie, il datore si era limitato a fornire le spiegazioni strettamente necessarie per qualsiasi lavoro per il quale l’esecutore non abbia esperienza e ad organizzare 3-4 incontri sul finire del contratto. Sanzioni più leggere solo se il credito contributivo è stato soddisfatto al 30 settembre 2000. La pronuncia in commento ribadisce che, in materia di sanzioni per il ritardato o l’omesso pagamento di contributi previdenziali, il nuovo regime sanzionatorio di cui alla l. n. 388/2000, più favorevole al contribuente rispetto a quello precedente di cui alla l. n. 662/1996, non è applicabile retroattivamente. Più precisamente, la disposizione di cui all’art. 116, comma 18, l. n. 388/2000, nel prevedere che per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dalla L. 23 dicembre 1996, art. 1, commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 , condiziona inequivocabilmente l’applicazione della normativa sanzionatoria previgente di cui alla predetta l. n. 662/1996 alla circostanza che sussista un credito per contributi alla data del 30 settembre 2000. L’applicabilità del regime sanzionatorio più favorevole non può essere invocata, per la prima volta, in Cassazione. La pronuncia in commento afferma, altresì, che la questione del regime sanzionatorio in concreto applicabile non può essere dedotta, per la prima volta, in Cassazione, neppure sotto il profilo che il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminarla d’ufficio. La Suprema Corte, dunque, condivide il principio secondo cui, in tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la deduzione del regime sanzionatorio introdotto con l. n. 388/2000 e, ancor prima, con l. n. 662/1996, che non abbia formato oggetto del giudizio di merito, non può essere proposta in sede di legittimità. Né la questione dell’applicabilità di un diverso regime sanzionatorio può trovare spazio come quaestio juris che il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare d’ufficio, ove l’atto d’appello abbia riguardato la legittimità o meno della pretesa dell’INPS e, quindi, anche la debenza o meno delle somme aggiuntive, ma non la determinazione delle stesse, che è questione diversa, anche se dipendente e, pertanto, soggetta a preclusione ove non specificamente proposta cfr., ex multis, Cass., n. 13728/2007 .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 30 aprile – 14 luglio 2014, numero 16093 Presidente Coletti De Cesare – Relatore Mancino Svolgimento del processo 1. La Corte d'appello di l'Aquila, con sentenza del 17 dicembre 2008, respingeva il gravame svolto da Equitalia Polis s.p.a. già Serit s.p.a. in liquidazione contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione ai decreti ingiuntivi notificati in data 10 ottobre 1996 e 20 gennaio 1999 con i quali l'INPS e l'INAIL avevano intimato il pagamento di somme, rispettivamente, a titolo di contributi oltre sanzioni aggiuntive e premi assicurativi omessi per la parte relativa ai contributi evasi, avendo ritenuto illegittimi i contratti di formazione e lavoro stipulati con una parte del personale della società medesima. 2. L'appellante deduceva di aver provato in giudizio l'avvenuta formazione dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro e che comunque le variazioni di fatto apportate al programma formativo non avevano impedito l'inserimento dei giovani nell'azienda con contratti di lavoro a tempo indeterminato contestava, in subordine, la modalità di calcolo delle sanzioni, ritenendo applicabile, nella specie, l'art. 116 legge 388/2000, recante norme di maggior favore per il contribuente in via gradata contestava l'applicazione delle sanzioni e che, nella specie, ricorresse un'ipotesi di evasione, non essendovi stato alcun intento elusivo. 3. Resistevano l'INPS e l'INAIL, quest'ultimo riteneva ultroneo l'appello nei suoi confronti atteso che la sentenza gravata aveva revocato i decreti ingiuntivi per la parte relativa alla natura subordinata del rapporto di lavoro dei messi notificatori straordinari, in relazione alla quale erano articolate le sue richieste. 4. Per la Corte territoriale, tenuto conto delle emergenze istruttorie, i rapporti lavorativi controversi non erano riconducibili alla formazione e lavoro onde il datore di lavoro non poteva pretendere il relativo beneficio contributivo né trovava applicazione lo ius superveniens invocato dalla società, art. 116, comma 8 e ss. L. 388/2000, per non esserne prevista la retroattività né, infine, si poteva escludere trattarsi di evasione, posto che il beneficio contributivo non spettava in ragione della mancata realizzazione, nella pratica, del tipo contrattuale al quale il beneficio accedeva né si versava in ipotesi di mero errore di calcolo. Riteneva, infine, insussistente l'interesse ad agire dell'appellante nei confronti dell'INAIL, per essere la società risultata vincitrice, in primo grado, e per avere detto Istituto prestato acquiescenza alla sentenza. 5. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione Equitalia Polis s.p.a., affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c L'INAIL ha resistito con controricorso l'INPS ha depositato delega in calce alla copia notificata del ricorso. Motivi della decisione 6. Con il primo motivo, deducendo violazione di legge artt. 16, co. 11 L. 451/1994, 2697 c.c. 116 c.p.c. e carente e contraddittoria motivazione su punti essenziali della controversia, la parte ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto non incidere sulla causa del contratto di formazione e lavoro solo uno spostamento modesto dal programma di formazione sia caduta in contraddizione nel ritenere comunque sufficiente, e necessario, un insegnamento teorico-pratico infine, abbia dedicato carente attenzione alla disamina delle risultanze istruttorie. 7. Osserva il Collegio che l'illustrazione del motivo non si pone nel solco del paradigma della violazione di legge e del vizio motivazionale ma ridonda nella richiesta di un inammissibile riesame del merito, come del resto evidenziato dalla stessa parte ricorrente evocando, tra le righe del ricorso, la suscettibilità di una pronuncia di inammissibilità. 8. Ed invero non viene evidenziata una palese irrazionalità della motivazione della Corte territoriale che, all'evidenza, con motivazione immune da vizi logici, ha dato atto delle risultanze probatorie, adeguatamente riassunte nei termini che seguono i lavoratori, interessati dal progetto, escussi come testi, tuttavia, hanno escluso che sia stata svolta l'attività formativa, sia a livello teorico, che pratico .mentre hanno riferito di aver avuto delle istruzioni iniziali in occasione del conferimento di nuovi compiti .ovvero di aver ricevuto delle mere spiegazioni per il lavoro assegnato . 9. Del resto è la stessa parte ricorrente a dare atto della disformità dal programma previsto per suffragare, con l'argomentazione della conversione dei contratti all'esito della progettata formazione, la tesi, per vero non condivisibile, della validità del contratto di formazione e lavoro al raggiungimento dell'obiettivo previsto dalla legge, id est la costituzione di nuovi rapporti di lavoro subordinato, pretendendo di confinare su un piano meramente secondario la finalità formativa che rimarrebbe così assorbita dalla finalità occupazionale. 10. In conclusione, quanto al primo mezzo, l'accertamento della Corte di merito è risultato incensurabile in questa sede, per essere stato congruamente e logicamente motivata la trasformazione del rapporto tenuto conto della gravità dell'inadempimento degli obblighi di formazione, concretizzatasi in un'attività formativa del tutto generica nella specie, mere spiegazioni per lo svolgimento di un lavoro, che si rendono necessarie per qualsiasi lavoro per il quale l'esecutore non abbia esperienza e partecipazione a 3,4 incontri sul finire del contratto , come tale carente e inadeguata, rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto. 11 . Col secondo motivo, deducendo violazione di legge arti 16, comma 8 e ss. L. 388/2000, anche in relazione al disposto degli artt. 414, 433, 345 c.p.c. e vizio di motivazione, la sentenza d'appello viene contestata per la ritenuta inapplicabilità dello ius superveniens e la parte ricorrente richiede, peraltro, alla Corte di legittimità che la relativa eccezione svolta in sede di gravame venga reputata tempestiva e non tardiva. 12 . Ebbene, a parte il rilievo che il secondo profilo della censura non coglie nel segno giacché la Corte di merito ha preso in esame l'eccezione sollevata, tant'è che l'ha ritenuta infondata, anche gli ulteriori profili di doglianza svolti non sono meritevoli di accoglimento. 13 . Preme sottolineare che dal tenore del ricorso non è possibile evincere - in difetto della doverosa trascrizione del contenuto degli atti difensivi del giudizio di merito - quale sia stata la questione in quella sede in concreto devoluta, se, in particolare, si sia sostenuta l'applicabilità anche ai crediti accertati e in essere al 30.9.2000 della nuova regolamentazione delle sanzioni civili stabilita dall'art. 116, comma 8 e ss. legge numero 388/2000, ovvero l'applicabilità ai suddetti crediti dell'art. 1, commi 217 e ss., della legge numero 662/96, in luogo delle previsioni dell'art. 4 legge numero 48/88, che si asserisce sarebbero state ritenute applicabili dal giudice di primo grado. 14 . Ebbene, considerato che la società ricorrente, a supporto delle proprie doglianze, richiama la sentenza di questa Corte numero 6680 del 2002, la censura sembra voler ribadire la tesi respinta dalla Corte territoriale secondo cui anche con riferimento ai contributi e alle più elevate sanzioni previste dal previgente regime, e il cui versamento non sia stato ancora effettuato, il debitore non deve provvedere al loro pagamento e poi effettuare il conguaglio, ma deve poter fruire immediatamente del regime sanzionatorio più favorevole di cui all'art. 116 legge numero 388/2000. 15. A tale critica obietta il Collegio che, dopo l'invocato arresto, questa Corte ha avuto modo di riesaminare la questione e di riaffermare, sulla base di diverso e condivisibile orientamento, l'irretroattività della disposizione in parola, evidenziando che in materia di sanzioni per il ritardato o l'omesso pagamento di contributi previdenziali resta escluso che, in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza - ingiunzione per sanzioni civili somme aggiuntive e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all'I.N.P.S., possa rilevare lo ius superveniens di cui alla L. numero 388 del 2000, art. 116, comma 8 e segg., contenente norme più favorevoli ai contribuenti, giacché nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività, per cui ne è esclusa l'applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore” v., tra le tante, Cass. 19334/2003 . 16 . Ed invero la disposizione di cui alla detta L. numero 388 del 2000, art. 116, comma 18, nel prevedere che per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dalla L. 23 dicembre 1996, art. 1, commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 , condiziona inequivocabilmente l'applicazione della normativa sanzionatoria previgente di cui alla predetta L. numero 662 del 1996 alla circostanza che sussista un credito per contributi alla data del 30 settembre 2000. 17 . Pertanto, il disposto della L. numero 388 del 2000, art. 116, applicabile qualora si tratti di violazioni commesse antecedentemente, solo se il credito dell'Inps per contributi sia stato soddisfatto alla data del 30.9.2000. 18. Va, pertanto, confermato l'orientamento largamente dominante espresso dalla giurisprudenza della Corte nel senso dell'esclusione di qualunque forma di retroattività del nuovo regime sanzionatolo per la disposta abolizione delle sanzioni v., ex multis, Cass. nnumero 16422, 18761 del 2005 2385,13794 del 2007 264, 23740 del 2008 17099 del 2010 1105 del 2012 , riaffermando che in caso di omissioni relative a periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge, se alla data prefissata del 30 settembre 2000 vi era un credito dell'Inps per contributi, ovvero sia per contributi sia per sanzioni determinate necessariamente alla stregua del più severo sistema di cui alla L. numero 662 del 1996 , il datore resterà assoggettato a questo sistema medesimo, nel senso che dovrà necessariamente versare quanto così calcolato, salva poi la possibilità di detrarre, dalla somma dovuta per contributi alle scadenze successive, la differenza tra le maggiori sanzioni pagate e quelle inferiori introdotte dalla medesima L. numero 388 del 2000 ai sensi del citato art. 116, comma 18, seconda parte . Se invece, alla data del 30 settembre 2000, non esisteva alcun credito dell'Inps per contributi, il legislatore ha ritenuto inutile imporre il pagamento delle più onerose sanzioni e consentire, immediatamente dopo, di detrarre la differenza tra la maggior somma pagata e quella minore dovuta con l'applicazione della nuova legge del 2000, ma ha ritenuto più semplice e agevole disporre subito l'applicazione della normativa sanzionatoria nuova, e meno elevata, anche alle omissioni contributive riferite a periodi anteriori alla sua entrata in vigore. Ciò in quanto, alla stregua della formulazione della norma, che fa riferimento ai crediti ai quali vengono ricollegate le sanzioni, per crediti devono intendersi quelli relativi ai contributi non già alle sanzioni, non potendo la norma regolare le sanzioni sui crediti per sanzioni e - per le omissioni contributive relative a periodi anteriori alla sua entrata in vigore – non si dispone la conservazione delle sanzioni già calcolate alla luce della L. numero 662 del 1996 in tutti i casi , ma si prevede detta conservazione solo se il credito dell'Inps per contributi sia ancora sussistente alla data del 30 settembre 2000, deducendosene che, in caso contrario, se il credito dell'Inps a quella data non esisteva più, perché già soddisfatto in epoca precedente, le vecchie sanzioni non sono più applicabili, venendo sostituite da quelle nuove, ossia da quelle introdotte dalla L. numero 388 citata. 19. Peraltro quanto alla invocata in questa sede applicazione dell’art. 116, co. 18 della stessa legge, va dato altresì atto che la questione del regime sanzionatorio in concreto applicabile non può essere dedotta, per la prima volta, in cassazione, neppure sotto il profilo che il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminarla d'ufficio, condividendo il Collegio il principio secondo cui In tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la deduzione del regime sanzionatorio introdotto con legge numero 388 del 2000 e, ancor prima, con legge numero 662 del 1996, che non abbia formato oggetto del giudizio di merito, non può essere proposta in sede di legittimità, né la questione dell'applicabilità di un diverso regime sanzionatorio può trovare spazio come quaestio juris che il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare d'ufficio, ove l'atto d'appello abbia riguardato la legittimità o meno della pretesa dell'INPS e quindi anche la debenza o meno delle somme aggiuntive, ma non la determinazione delle stesse, che è questione diversa, anche se dipendente, e pertanto soggetta a preclusione ove non specificamente proposta v., ex multis, Cass. 13728/2007 . Senza dire che il previsto dall’art. 116 co. 18 meccanismo di recupero” è condizionato dall’avvenuto versamento di contributi e sanzioni dovuti al 30 settembre 2000 ma del pagamento del credito Inps la ricorrente non fa menzione. 20 . Infine, patimenti infondato è l'ultimo motivo di ricorso con il quale, deducendo violazione di legge art. 4, co. 1, lett. c L. 48/1988 e vizio di motivazione, si critica la statuizione della Corte di merito per avere ritenuto, quanto al calcolo delle somme aggiuntive, versarsi in ipotesi di evasione e non già di errore di calcolo per incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali. 21. Occorre, in premessa, ribadire, con Cass. numero 2758 del 2006 e successive conformi , che ai fini dell'obbligazione contributiva il principio di irretroattività tempus regit actum può trovare applicazione solo con riferimento alle disposizioni legislative in base alle quali la contribuzione è dovuta, restando perciò irrilevante che l'interpretazione di queste si consolidi, in base alla giurisprudenza, in epoca successiva al mancato o ritardato versamento dei contributi. 22. Ciò vale anche in relazione all'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare, in quanto esso costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale del danno cagionato all'ente previdenziale pertanto, non è consentita nessuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione al fine dell'esclusione o della riduzione di tale obbligo, neanche ove l'omissione sia indotta da interpretazioni giurisprudenziali o amministrative più favorevoli allo stesso debitore v., anche Cass. 5088/1995 . 23. Tanto premesso, e a prescindere dal rilievo che i Giudici del gravame hanno escluso, nella specie, un mero scostamento dal progetto inziale che non avrebbe infirmato la causa formativa, in ogni caso ove pure l'omissione contributiva fosse stata indotta dal convincimento di confidare nell'interpretazione giurisprudenziale favorevole alla legittimità del contratto di formazione e lavoro in ipotesi di modesto spostamento dal programma formativo, tale condotta, per quanto detto, non assume alcun valore esimente giacché è la mera inottemperanza del debitore della contribuzione al piano formativo a comportare, ex se , un'evasione contributiva ed un danno legalmente predeterminato all'Ente previdenziale. 24. Il ricorso proposto nei confronti dell'INAIL deve intendersi come mera denuntiatio litis , che non vale ad attribuire al detto Istituto la qualità di parte, con la conseguente inammissibilità del controricorso proposto in questo giudizio. 25. In definitiva il ricorso va rigettato. 26. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nulla spese in favore dell'INAIL. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge nulla spese in favore dell'INAIL.