Part-time verticale, ferie a tempo pieno. Non si può fare

Il rapporto di lavoro che si configura nella prestazione di un numero di ore lavorative inferiori a quelle ordinarie, distribuite su soltanto cinque giornate lavorative settimanali, va qualificato come part-time verticale, con la conseguenza che il numero delle giornate di ferie fruibili dai lavoratori interessati deve essere proporzionalmente ridotto rispetto a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, secondo il disposto dell’art. 3 CCNL comparto ministeri.

Cosi ha sentenziato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15216, depositata il 3 luglio 2014, confermando quanto già deciso all’inizio dell’anno con la pronuncia n 1424/2014. Un po’ d’ordine. Mentre la differenza tra full-time e part-time è spesso chiara, quando si parla di part-time verticale od orizzontale, cresce qualche dubbio. Il lavoro a tempo parziale viene formalizzato come misura di flessibilità negli anni Novanta dir. CE n. 97/81/CE , e viene puntualmente definito nel d.lgs. n. 61/2000, secondo il quale - il tempo pieno è l’orario normale di lavoro, individuato dall’art. 3, d.lgs. n. 66/2003 in 40 ore settimanali per 5 o 6 giorni, oppure l’eventuale orario normale fissato dai contratti collettivi nazionali. Dalla definizione di tempo pieno, derivano quelle di tempo parziale ed in particolare - per tempo parziale si intende l’orario di lavoro fissato dal contratto individuale, che risulti comunque inferiore al tempo pieno - per rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo orizzontale, si intende quello in cui la riduzione dell’orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale e giornaliero di lavoro. Ad esempio lavoro solo 4 ore al mattino, anziché 4 al mattino e 4 al pomeriggio - infine, il rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo verticale, è quello in cui la riduzione dell’orario rispetto al tempo pieno è prevista limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno. Ad esempio lavoro solo sabato e domenica con orario pieno, anziché dal lunedì al venerdì con orario pieno. Ne consegue che, rispetto al full-time, il part-time orizzontale si riflette su alcuni o su tutti i giorni lavorativi, mentre il part-time verticale comporta una riduzione dell’orario di lavoro che si articola solo su alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno, determinando una modifica nell’ordine e nella successione delle giornate lavorative. Il full-time presso l’Avvocatura dello Stato. Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte riguarda alcuni dipendenti dell’Avvocatura dello Stato con contratto di lavoro part-time articolato in 30 ore lavorative a settimana, distribuite su 5 giorni settimanali. Secondo i lavoratori interessati, un simile rapporto doveva essere qualificato come part-time orizzontale e non verticale, come invece indicato dall’Amministrazione, con conseguente diritto ad un numero di giornate feriali pari a quelle godute dai lavoratori a tempo pieno. Per risolvere la questione circa la qualificazione dei rapporti di lavoro, la Corte deve prendere necessariamente le mosse dall’orario di lavoro normale”, determinandone termini e confini. In via generale, l’art. 19 CCNL comparto ministeriale individua l’orario di lavoro in 36 ore settimanali in 5 giorni, sempreché il servizio erogato non necessiti di continuità. A tale norma si aggiunge il contratto integrativo per l’Avvocatura di Stato, secondo cui il full-time si articola, di norma, in 6 giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Il contratto integrativo dell’Avvocatura di Stato prevede, quindi, la possibilità di essere derogato di norma” su 6 giorni e così è stato per i dipendenti chiamati avanti la Corte di Cassazione, il cui rapporto di lavoro è stato considerato a tempo parziale, di tipo verticale, poiché il numero di ore lavorative era certamente inferiore a quello ordinario 30 ore anziché 36 ed era distribuito su 5 giorni anziché 6 , con l’ulteriore conseguenza che il numero di giornate di ferie ad essi spettante deve essere ridotto in proporzione rispetto a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, così come disposto dall’art. 3 CCNL comparto ministeri.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 maggio – 3 luglio 2014, n. 15216 Presidente Stile – Relatore Bandini Svolgimento del processo B.R. , L.A. , M.A. , F.P. , D.B.M. , V.P. e P.A. , dipendenti dell'Avvocatura dello Stato di Venezia con rapporto di lavoro part-time, articolato nella prestazione di 30 ore lavorative distribuite su cinque giorni settimanali salvo il B. per il periodo successivo al 1.1.2001, essendo da tale data transitato al tempo pieno , assumendo che detto rapporto di lavoro doveva essere qualificato come part-time orizzontale nonostante la diversa qualificazione datane dall'Amministrazione , con conseguente diritto ad un numero di giornate feriali pari a quelle godute dai lavoratori a tempo pieno, convennero in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde ottenere il riconoscimento di tale loro diritto e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive e contributive. Radicatosi il contraddittorio, il Giudice adito accolse la domanda. Con sentenza dell'8.5-13.7.2007 la Corte d'Appello di Venezia, rigettando il gravame dell'Amministrazione, confermò la pronuncia di prime cure. A sostegno del decisum la Corte territoriale, richiamando e facendo propria la motivazione adottata dal primo Giudice, ritenne quanto segue - ai fini de quibus occorreva fare riferimento all'orario ordinario di lavoro individuato dalla legge n. 724/94, posto che era stato sulla base di tale orario che le parti sociali avevano determinato il numero delle ferie fruibili dai dipendenti del comparto - non era corretto, per distinguere tra part-time orizzontale e verticale, riferirsi all'orario di lavoro ordinario determinato dal CCNL integrativo per l'Avvocatura dello Stato, che non aveva dettato alcuna disciplina specifica in materia di ferie - i dipendenti dell'Avvocatura dello Stato a tempo pieno fruivano dello stesso numero di giorni di ferie degli altri dipendenti del comparto, indipendentemente dall'essere impiegati su cinque o sei giornate lavorative - anche i lavoratori originari ricorrenti avevano quindi diritto a fruire delle ferie in numero uguale ai dipendenti a tempo pieno, per complessivi n. 32 giorni annuali. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo e illustrato con memoria. Gli intimati B.R. , L.A. , M.A. , F.P. , D.B.M. , V.P. e P.A. non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando violazione di norme di legge e di CCNL art. 360, comma 1, n. 3, cpc , deduce che, per calcolare i giorni di ferie spettanti a lavoratori in part-time verticale, come nei casi di specie, occorre effettuare la proporzione rispetto al numero di giornate annuali lavorate su sei giorni alla settimana dai dipendenti a tempo pieno. 2. Osserva il Collegio che l'art. 1, comma 1, dl.vo n. 61/00 emanato in attuazione della direttiva 97/81/CE , come integrato dal dl.vo n. 100/01, dispone testualmente che il rapporto di lavoro subordinato può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale , e, al comma 2, aggiunge che Ai fini del presente decreto legislativo si intende - a per per tempo pieno l'orario normale di lavoro di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 3, comma 1, o l'eventuale orario normale fissato dai contratti collettivi di comparto lettera sostituita dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 46, comma 1, lett. c - b per tempo parziale l'orario di lavoro fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a - c per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale quello in cui la riduzione dell'orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro - d per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale quello in relazione al quale risulta previsto che l'attività sia svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno . Pertanto, stante l'applicabilità delle suddette disposizioni, a mente dell'art. 10 dl.vo n. 61/00 salve le eccezioni ivi contemplate, che qui non rilevano , anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il rapporto lavorativo del dipendente pubblico si qualifica a tempo parziale orizzontale nei casi in cui, a seguito del contratto individuale del dipendente, la riduzione dell'orario rispetto al tempo pieno si riflette su alcuni o su tutti i giorni lavorativi, dato questo che ne segna la distinzione dal part-time verticale, che ricorre negli altri casi, in cui invece la riduzione dell'orario lavorativo si articola su alcuni soltanto dei giorni della settimana, del mese e dell'anno, determinando una modifica nell'ordine e nella successione della giornate lavorative cfr, Cass., n. 7313/2008, in motivazione . L'art. 3 CCNL comparto ministeri del 18.2.1999, stabilisce che i lavoratori in part-time verticale hanno diritto ad un numero di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate . Ai fini de quibus assume pertanto rilievo determinante stabilire come sia articolato l'orario di lavoro normale del personale dell'Avvocatura di Stato di Venezia, costituendo tale indagine il presupposto ineludibile per valutare se ci si trovi di fronte, o meno, nei casi all'esame, a prestazioni lavorative in regime di part-time verticale. 3. L'art. 22 legge n. 724/99 prevede che L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane . Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonché quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi ” comma 1 Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1 ” comma 2 . In via generale, l'art. 19 CCNL di comparto del 1995 prevede l'orario ordinario di lavoro in 36 ore settimanali articolate su cinque giorni, qualora non vi ostino le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici” . Quindi, in sostanza, viene fatta salva, nella ricorrenza delle indicate condizioni, una diversa modulazione dell'orario normale di lavoro. Il contratto integrativo per l'Avvocatura dello Stato, pur prevedendo l'utilizzabilità, in forma combinata, dell'articolazione dell'orario settimanale ordinario su cinque o sei giorni art. 11 , nonché la possibilità di articolare l'orario di lavoro anche su cinque giornate lavorative, con recupero del sesto giorno non lavorato con prestazioni lavorative pomeridiane art. 13 , stabilisce appunto, all'art. 12, che in ragione della peculiarità dei servizi istituzionali si ritiene necessario confermare, di norma, l'orario ordinario antimeridiano su sei giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 . A Venezia, con accordo locale, come accertato dai Giudici del merito, era stata in effetti stabilita la possibilità per i dipendenti a tempo pieno di fruire di articolazioni dell'orario lavorativo su cinque giorni settimanali, attraverso la turnazione dei lavoratori per la copertura del servizio al sabato, con successivo riposo da fruirsi nella settimana successiva. Tale possibilità, proprio perché tale e alla luce dell'inequivoco tenore del ricordato accordo integrativo per l'Avvocatura dello Stato di norma su sei giorni ” , si pone come situazione derogatoria rispetto all'orario normale , articolato appunto in sei giornate lavorative settimanali. Ne consegue che il rapporto dei lavoratori in parola, configuratosi nella prestazione di un numero di ore lavorative inferiori a quelle ordinarie, distribuite su soltanto cinque giornate lavorative settimanali, va qualificato non già come part-time orizzontale, bensì verticale con l'ulteriore conseguenza che il numero di giornate di ferie fruibili dai lavoratori interessati, in base al disposto del ricordato art. 3 CCNL comparto ministeri del 1999, deve essere proporzionalmente ridotto rispetto a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno in senso sostanzialmente conforme, cfr, Cass., n. 1424/2014 . Non essendosi la Corte territoriale conformata a tale principio, il motivo svolto risulta fondato. 4. In definitiva il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda. La particolare complessità ermeneutica della normativa di riferimento, testimoniata dal difforme esito dei giudizi di merito, consiglia la compensazione delle spese per l'intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda spese dell'intero processo compensate.