An e quantum pendenti in separati giudizi: nessun conflitto di giudicati

Al fine di evitare un conflitto tra giudicati è necessaria la sospensione del processo, quando, fra le due cause pendenti, esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico. Non vi sarà conflitto, invece, fra il giudizio sull’ an e quello sul quantum debeatur , presentando le due cause pendenti un nesso di pregiudizialità meramente logico. In questi casi la sospensione del procedimento sarà solamente facoltativa.

E’stato così affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 14274, depositata il 24 giugno 2014. Il caso. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, rigettando l’opposizione, proposta da Posta italiane s.p.a., avverso il decreto ingiuntivo, col quale era stato ingiunto il pagamento di una somma in favore del lavoratore a titolo di differenze retributive, riconosciute con sentenza non passata in giudicato, in quanto appellata. Avverso tale sentenza, proponeva ricorso in Cassazione la società, lamentando la falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. sospensione su istanza delle parti , poiché riteneva sussistente tra il giudizio sull’ an , pendente in grado di appello, ed il giudizio sul quantum , relativo all’opposizione al decreto ingiuntivo, un rapporto di pregiudizialità, tale da rendere necessaria la sospensione del giudizio di opposizione, in attesa del giudizio dell’ an . Se il nesso di pregiudizialità è logico non vi può essere conflitto tra giudicati. La Cassazione, nel valutare il caso, riporta il principio stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 14060/2004, il quale stabilisce che per evitare conflitto tra giudicati è necessaria la sospensione del processo, quando fra le due cause pendenti, avanti ad uno stesso giudice o a giudici diversi, esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non in senso meramente logico, ai sensi dell’art. 295 c.p.c Mentre, quando tra il giudizio sull’ an debeatur e il quantum debeatur esista un rapporto di pregiudizialità logico, si applica l’art. 337 c.p.c., il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo. In questi casi si esclude un eventuale conflitto di giudicati, poiché, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., nel caso di riforma o cassazione della sentenza sull’ an si ha automatica caducazione della sentenza sul quantum , anche quando questa si sia formata su un giudicato apparente. Sulla base di tale argomentazione la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 26 marzo – 24 giugno 2014, numero 14274 Presidente Stile – Relatore Maisano Svolgimento del processo Con sentenza del 12 aprile 2007 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 23 febbraio 2004 che aveva rigettato l'opposizione proposta da Poste Italiane s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli e con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 12.678,42 in favore del dipendente M.V. a titolo di differenze retributive riconosciute con sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro e non passata in giudicata perché appellata. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando non necessaria, ma solo facoltativa, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio sull'an ai sensi dell'articolo 337, secondo comma cod. proc. civ., ed irrilevante, ai fini della validità del procedimento monitorio, la mancata notifica dei conteggi relativi alla somma richiesta, peraltro allegati al fascicolo del ricorrente e contestati solo genericamente dall'opponente. Poste Italiane propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a sei motivi. Resiste con controricorso il M. . Motivi della decisione Con i primi due motivi si lamentano, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell'articolo 295 c.p.c. ex articolo 360 numero 3 c.p.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 numero 5 c.p.c. In particolare si deduce che fra il giudizio sull'an, pendente in grado di appello, ed il giudizio sul quantum relativo all'opposizione al decreto ingiuntivo, esiste un rapporto di pregiudizialità per cui il presente giudizio di opposizione doveva essere necessariamente sospeso in attesa della definizione del giudizio sull'anumero Con il terzo e quarto motivo si deducono, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell'articolo 337 2 comma c.p.c. ex articolo 360 numero 3 c.p.c., e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 numero 5 c.p.c. In particolare si assume che sarebbe stata necessaria la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio sull'an ex articolo 337, secondo comma cod. proc. civ Con il quinto e sesto motivo si lamentano, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell'articolo 633 e seg. c.p.c., e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 numero 5 c.p.c In particolare si assume che sarebbe stato necessaria la notifica dei conteggi dai quali risulta la quantificazione della somma ingiunta, in quanto il giudizio monitorio si svolge inaudita altera parte, per cui i conteggi dovevano necessariamente essere notificati per consentire al debitore di conoscere l'iter motivazionale del decreto emesso. I primi quattro motivi possono esaminarsi congiuntamente riferendosi tutti alla medesima questione relativa alla dedotta necessità della sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in pendenza di un giudizio sull'an debeatur. I motivi sono infondati. La sospensione del processo sul quantum in pendenza del giudizio sull'an è stata a lungo controversa fino alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza numero 14060 del 26 luglio 2004, ha affermato che, poiché l'articolo 295 cod. proc. civ., la cui ragione fondante è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico - giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell'ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull' an debeatur e di quello sul quantum , fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico, essendo in tal caso applicabile l'articolo 337, secondo comma, cod. proc. civ., il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo, e tenuto conto altresì del fatto che, a norma dell'articolo 336, secondo comma, cod. proc. civ., la riforma o la cassazione della sentenza sull' an debeatur determina l'automatica caducazione della sentenza sul quantum anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati. Le successive pronunce di questa Corte si sono uniformate a tale principio al quale anche questo collegio intende uniformarsi. Anche gli ulteriori motivi sono infondati. Riguardo alla questione della necessità della notifica dei conteggi comprovanti il quantum debeatur nella fase monitoria, il collegio ritiene di accogliere la soluzione negativa già affermata dalla sentenza numero 16199 del 25 luglio 2011. Si osserva, al riguardo, che la legge numero 533 del 1973 non ha fatto venir meno l'ammissibilità del procedimento d'ingiunzione per i crediti di lavoro e previdenziali, ma si è limitata a prevedere l'applicabilità del rito del lavoro nel giudizio di opposizione. Ne consegue che mentre nella prima fase, a cognizione sommaria, la prova scritta è costituita da qualsiasi documento proveniente dal debitore o un terzo idoneo ad evidenziare l'esistenza del diritto fatto valere, nel successivo eventuale giudizio di cognizione la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda di cui all'articolo 414 cod. proc. civ. e deve recare l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda . Resta pertanto irrilevante la circostanza che i conteggi, operati dal ricorrente per la determinazione della somma richiesta e depositati nella fase monitoria, non siano stati notificati alla controparte, atteso che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.