Comunicazione via PEC, ma senza allegati: 36 giorni per presentare ricorso sono tanti?

La PEC inviata dal Tribunale risultava priva di allegati, contenendo dunque la mera indicazione dichiarato inammissibile”, ma il ricorso presentato oltre 30 giorni può considerarsi comunque tardivo?

Con sentenza del 14 aprile 2014, il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - si è pronunciato sulla delicata questione della tempestività di un opposizione, avverso ordinanza pronunciata ai sensi del comma 49 legge 92/2012 Rito Fornero . Opposizione entro giorni dalla notificazione del provvedimento. Com’è noto, infatti, ai sensi del comma 51 della predetta legge, contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 c.p.c., da depositare innanzi al tribunale, che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore . Tale comunicazione è evidentemente da intendersi come effettuata ai sensi dell’articolo 136 c.p.c., nonché in ottemperanza dell’articolo 16 d.l. numero 179/2012, che, com’è noto, prevede che, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate mediante posta elettronica certificata. Il caso. Il resistente eccepiva l'intervenuta decadenza dalla opposizione da parte del ricorrente, rilevando come l'ordinanza opposta fosse stata emessa dal Tribunale in data 13 febbraio 2013, ma notificata, e comunicata a mezzo PEC, da parte della cancelleria, in data 14 febbraio 2013, mentre il ricorso risultava essere stato depositato solamente in data 22 marzo 2013 e, quindi, nel 36° giorno dalla comunicazione inviata da parte della cancelleria. Tuttavia, pur essendo comunicato il biglietto di cancelleria in data 14 febbraio 2013, il ricorrente rilevava che la PEC inviata dal Tribunale risultava priva di allegati, contenendo dunque la mera indicazione DICHIARATO INAMMISSIBILE”. Ricorso tardivo decorsi 36 giorni dalla comunicazione inviata via PEC ai difensori. Tale circostanza tuttavia, non veniva presa in considerazione dal Tribunale, che si limitava a dichiarare la inammissibilità del ricorso come tardivo, essendo decorsi 36 giorni dalla comunicazione inviata via PEC ai difensori. Appare tuttavia singolare che il Giudice di merito non abbia preso in alcun modo in considerazione l’effettiva validità del biglietto di cancelleria, atteso che la mancanza dell’allegato ne avrebbe inficiato la validità del biglietto stesso. Infatti, l’articolo 45 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, così come modificato d.l. numero 179/2012, prevede che, il biglietto di cancelleria, debba contenere, in ogni caso, il testo integrale del provvedimento comunicato. Tale dato emerge, inoltre, dalla stessa lettura delle regole tecniche del processo telematico articolo 16 d.m. numero 44/2011 secondo cui la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica dei documenti cartacei da comunicare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico . Ebbene, anche tali specifiche, emanate con Provvedimento D.G.S.I.A. del 18 luglio 2011, prevedono all’articolo 17, comma 2, che la cancelleria o la segreteria dell’ufficio giudiziario, attraverso apposite funzioni messe a disposizione dai sistemi informatici di cui all’articolo 10, provvede ad effettuare una copia informatica in formato PDF di eventuali documenti cartacei da comunicare . Introduzione di un termine breve? È evidente, dunque, che tali disposizioni incidono negativamente sulla validità di tutte quelle comunicazioni di cancelleria prive di allegati e quindi non contenenti il testo integrale del provvedimento. Tale interpretazione, peraltro, è suffragata da una recentissima sentenza della Corte di Appello di Milano sez. Lavoro numero 224/2014 del 28 febbraio 2014 che, nell’analisi della stessa normativa di cui alla legge 92/2012, riconduce, nell’ottica dell’esigenza di particolare celerità, l’introduzione un termine breve di 30 giorni previsto per l’impugnativa dei provvedimenti. A tal fine, viene introdotto, come equipollente della notifica effettuata dalla parte, anche la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria. La stessa norma stabilisce che tale termine non possa superare in ogni caso i 30 giorni, sia in caso di comunicazione effettuata dalla cancelleria , sia in caso di notifica effettuata dalla parte vittoriosa, facendo comunque decorrere dalla data di notificazione tale termine, ove quest’ultima sia effettuata prima della comunicazione di cancelleria. Ad avviso della Corte di Appello meneghina, la previsione del termine breve di 30 giorni per proporre l’impugnazione, anche in caso di comunicazione, è necessario che, unitamente a tale atto, la cancelleria alleghi il provvedimento in maniera integrale. Peraltro, al di là dell’interpretazione della legge numero 92/2012, la stessa Corte richiama l’articolo 45 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., precisando che, il semplice biglietto di cancelleria, contenete un estratto del provvedimento, non sia idoneo a raggiungere lo scopo di una piena conoscenza della decisione da parte dei destinatari, non contenendo il testo integrale della stessa, come previsto dal secondo comma del predetto articolo. Nel caso vagliato dalla Corte di Appello di Milano, si è ritenuto ammissibile il reclamo depositato oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione, allorché la stessa fosse stata inviata priva del testo integrale della provvedimento del giudice di prime cure. Conclusioni. Ad avviso di chi scrive, l’interpretazione della Corte di Appello di Milano appare decisamente in linea con quanto previsto, tanto dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, quanto dalle regole tecniche del processo civile telematico che, evidentemente, appaiono ancora prive di una piena attuazione da parte delle cancellerie dei Tribunali. E’ evidente, però, che le difficoltà tecniche in cui si trovano alcune cancellerie, ancora prive di scanner idonei per digitalizzare i provvedimenti, non possano essere superate dalla giurisprudenza di merito adottando provvedimenti che confortino la validità ed efficacia - ai fini della decorrenza di termini particolarmente restrittivi e decadenziali - della comunicazione a mezzo di biglietti di cancelleria privi dei requisiti di legge a scapito del corretto contradditorio. In tal modo si passerebbe da una forse eccessiva tutela dei diritti della parte avente diritto al reclamo – ben tutelata dall’orientamento della giurisprudenza nella vigenza della pregressa normativa che riteneva inidonea la semplice comunicazione in mancanza della notifica del provvedimento integrale da parte del soggetto vittorioso – ad una compressione evidente del diritto di difesa.

Tribunale di Trani, sez. Lavoro, sentenza 14 aprile 2014 Giudice La Notte Chirone Sentenza Rilevato che, con ricorso depositato il 23.03.2013, parte attrice ha proposto ricorso avverso l'ordinanza resa ai sensi della legge numero 92 del 2012 da questo medesimo tribunale in data 13 febbraio 2013 con la quale veniva rigettata la domanda di impugnativa di licenziamento, proposta dall'odierno ricorrente riproponendo, sostanzialmente, le medesime motivazioni di cui alla precedente fase procedimentale rilevato che la società resistente nel costituirsi prima di ogni altra deduzione, in via pregiudiziale eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria da parte del ricorrente rilevato che pacificamente, emerge dalla documentazione prodotta nei fascicoli di parte che l'ordinanza opposta è stata emessa da questo tribunale in data 13/2/2013, ma notificata, e comunicata a mezzo PEC, da parte della cancelleria in data 14 febbraio 2013, mentre il ricorso in esame risulta essere stato depositato solamente in data 22 marzo 2013 e, quindi, nel 36º giorno dalla comunicazione inviata da parte della cancelleria ritenuto che sensi dell'articolo uno, comma 51, della legge 28 giugno 2012, numero 92, avverso l'ordinanza di accoglimento o di rigetto il termine per proporre opposizione con il ricorso ex articolo 414 c.p.c. è quello di 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione del provvedimento stesso, a pena di decadenza che da quanto precede l'unica pronuncia che può conseguire quella di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza che si ritiene opportuno compensare per intero le spese di lite in considerazione del tipo di pronuncia emessa P.Q.M. Il Tribunale di Trani, disattesa allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione o difesa, così provvede I. dichiara la inammissibilità del ricorso II. compensa le spese di lite.