Impugnazione: è vietato saltare i gradini “a piè pari”

Avverso l’ordinanza di accoglimento o rigetto dell’impugnazione del licenziamento, introdotta dall’art. 1, comma 49, l. n. 92/2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita – c.d. Riforma Fornero” , è previsto non l’appello, bensì l’opposizione davanti allo stesso giudice, come previsto dall’art. 1, comma 51, della stessa legge. Soltanto contro la sentenza resa a seguito di questa opposizione è ammessa l’impugnazione, a mezzo di reclamo, innanzi alla Corte d’appello. Di conseguenza, contro l’ordinanza ex art. 1, comma 49, l. n. 92/2012, non è applicabile il ricorso per saltum , previsto dall’art. 360, comma 2, c.p.c., poiché questo è contemplato solo in relazione ad una sentenza appellabile.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10133, depositata il 9 maggio 2014. Il caso. Il tribunale di Civitavecchia rigettava, con ordinanza, il ricorso di un dirigente volto al riconoscimento dell’illegittimità del suo licenziamento. Secondo i giudici di merito, la qualifica di dirigente poneva il licenziamento al di fuori delle discipline sia della l. n. 604/1966 in materia di licenziamento individuale sia dell’art. 18 l. n. 300/1970 Statuto dei lavoratori . Inoltre, non era stata provata la natura discriminatoria del recesso. Il dirigente proponeva, contro l’ordinanza del tribunale, ricorso per cassazione per saltum , ai sensi dell’art. 360, comma 2, c.p.c., secondo cui, nelle controversie di lavoro, può essere impugnata, direttamente con ricorso per cassazione, una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello. Lamentava la violazione dell’art. 18 l. n. 300/1970 e l’esclusione della natura discriminatoria del licenziamento. I datori di lavoro eccepivano l’inammissibilità del ricorso, in quanto, da una parte, il provvedimento impugnato non era ricorribile in Cassazione e, dall’altra, mancava l’accordo delle parti ai fini della proposizione del ricorso per saltum . Rivolgersi allo stesso giudice. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, avverso l’ordinanza di accoglimento o rigetto dell’impugnazione del licenziamento, introdotta dall’art. 1, comma 49, l. n. 92/2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita – c.d. Riforma Fornero” , è previsto non l’appello, bensì l’opposizione davanti allo stesso giudice, come previsto dall’art. 1, comma 51, della stessa legge. Soltanto contro la sentenza resa a seguito di questa opposizione è ammessa l’impugnazione, a mezzo di reclamo, innanzi alla Corte d’appello. Di conseguenza, contro l’ordinanza ex art. 1, comma 49, l. n. 92/2012, non è applicabile il ricorso per saltum , previsto dall’art. 360, comma 2, c.p.c., poiché questo è contemplato solo in relazione ad una sentenza appellabile. Nessun accordo. Inoltre, è ammesso il ricorso per cassazione, con omissione dell’appello, solo se le parti sono d’accordo. Ma, nel caso di specie, non risultava un accordo in tal senso. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 13 marzo – 9 maggio 2014, n. 10133 Presidente Lamorgese – Relatore Bandini Svolgimento del processo Con ordinanza dell’8.7.2013, resa ai sensi dell'art. 1, comma 49, legge n. 92/12, il Tribunale di Civitavecchia rigettò il ricorso proposto da D.A. nei confronti della H.C. srl in liquidazione e volto al riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli. A sostegno del decisum il Tribunale ritenne che - avendo il ricorrente dedotto la propria qualifica di dirigente, il suo licenziamento si sottraeva tanto alla disciplina sostanziale di cui alla legge n. 604/66, quanto alle conseguenze di cui all'art. 18 legge n. 300/70, salva la ricorrenza di un'ipotesi sussumibile nel disposto del comma 1 di tale ultima disposizione citata - il ricorrente non aveva fornito elementi seri, precisi e concordanti volti a far presumere, anche solo come probabile, la dedotta natura discriminatoria dei licenziamento intimatogli - dovendo ritenersi la giustificatezza del licenziamento, ne derivava l'infondatezza della sua pretesa natura ritorsiva. Avverso l'anzidetta ordinanza, D.A. ha proposto ricorso per cassazione per saltum art. 360, comma 2, cpc , fondato su un unico articolato motivo. La H.C. srl in liquidazione ha resistito con controricorso, eccependo altresì l'inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione 1. Con l'unico articolato motivo, denunciando violazione di norme di diritto e di accordi collettivi nazionali di lavoro, il ricorrente si duole che il Tribunale - non abbia considerato che la previsione di cui all'art. 18, comma 1, legge n. 300/70 come sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. b , legge n. 92/12 , applicabile anche ai dirigenti, trovi il suo continuum , stante il rimando fattovi, in quella di cui al comma 3, come tale parimenti applicabile anche ai dirigenti - abbia completamente omesso l'espletamento di qualsivoglia attività di natura istruttoria, pur se richiesta dalle parti - quanto alla negata natura discriminatoria del licenziamento, abbia escluso la sussistenza di elementi di serietà, precisione e concordanza senza dare corso alla necessaria attività istruttoria. 2. È preliminare la disamina dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, svolta dalla controricorrente sotto un duplice profilo - la non ricorribilità per cassazione del provvedimento impugnato - l'assenza dell'accordo delle parti ai fini della proposizione del ricorso per saltum. Entrambi tali concorrenti profili di inammissibilità del ricorso sono fondati. Quanto al primo, va considerato che, avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 1, comma 49, legge n. 92/12, è previsto non già l’appello, bensì l’opposizione innanzi allo stesso giudice art. 1, comma 51, legge n. 92/12 , laddove soltanto avverso la sentenza resa a seguito di detta opposizione è ammessa l’impugnazione, a mezzo di reclamo, innanzi alla Corte d’Appello art. 1, comma 58, legge n. 92/12 avverso l’ordinanza ex art. 1, comma 49, legge n. 92/12 non può quindi trovare applicazione il ricorso per saltum di cui all’art. 360, comma 2, epe, siccome contemplato soltanto in relazione a una sentenza appellabile . Quanto al secondo, deve rilevarsi che il ridetto art. 360, comma 2, cpc ammette il ricorso per cassazione, con omissione dell’appello, solo se le parti sono d’accordo cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 16993/2005 e, nella specie, non risulta che un accordo in tal senso, neppure dedotto in ricorso, sia intervenuto. 3. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile, restando con ciò preclusa la disamina delle doglianze svolte. Le spese, liquidate come in dispositivo e da distrarsi a favore dell’avv. G.S., dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, da distrarsi a favore dell’avv. G.S. e che liquida in euro 4.100,00 quattromilacento , di cui euro 4.000,00 quattromila per compensi, oltre accessori come per legge dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12.