I contributi versati in Svizzera sono equiparati ai contributi versati in un Paese UE

Ai fini dell'anzianità contributiva quinquennale richiesta dall'art. 25, d.lgs. n. 151/2001 per l'accreditamento della contribuzione figurativa dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro, è ammissibile la totalizzazione dei periodi contributivi ex art. 45 del regolamento Cee n. 1408/1971, la quale non riguarda soltanto la fruizione delle prestazioni, ma anche l'accredito strumentale alla costituzione della provvista contributiva.

E il beneficio è esteso alla contribuzione maturata in Svizzera, in forza dell’ accordo 21 giugno 1999 tra Confederazione Elvetica e Comunità Europea. Così afferma la Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 28019, pubblicata il 16 dicembre 2013. Pensione di vecchiaia contestata dall’INPS per mancanza dei requisiti contributivi necessari . Una lavoratrice aveva richiesto al Tribunale del lavoro l’accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia, negata dall’Inps a motivo della asserita insussistenza del requisito contributivo. Il Tribunale adito accoglieva la domanda, riconoscendo il diritto alla pensione. Ugualmente la Corte d’Appello, decidendo sul gravame proposto dall’Inps, affermava il diritto della lavoratrice, rigettando l’appello. Proponeva così ricorso in cassazione l’Inps. I contributi figurativi. L’art. 25, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 prevede che In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro . La contestazione mossa dall’ente previdenziale trae fondamento dal fatto che la per il perfezionamento del requisito di 5 anni di contribuzione non sarebbe possibile utilizzare la contribuzione versata in uno stato estero nel caso in esame in Svizzera . L’art. 25 deve coordinarsi con gli artt. 30, 31 e 37 Cost. Secondo la Suprema Corte, la tesi prospettata dall’Inps è infondata. Già il Collegio di legittimità si era espresso su fattispecie analoghe a quella in esame, affermando che ai fini dell'anzianità contributiva quinquennale richiesta dall'art. 25, d.lgs. n. 151/2001 per l'accreditamento della contribuzione figurativa dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro, è ammissibile la totalizzazione dei periodi contributivi ex art. 45 del regolamento Cee n. 1408/1971, la quale non riguarda soltanto la fruizione delle prestazioni, ma anche l'accredito strumentale alla costituzione della provvista contributiva. L’interpretazione data dalla Suprema Corte tende a tutelare il valore sociale della maternità, integrando la ratio dell’art. 25, D.lgs. n. 151/2001 con gli artt. 30, 31 e 37 Cost. ed è conforme al dettato di cui all’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che consente di mantenere o adottare misure a vantaggio del sesso sfavorito La disciplina comunitaria tutela i diritti dei lavoratori migranti. Occorre notare come d’altra parte le disposizioni comunitarie in materia tendono a tutelare i diritti dei lavoratori migranti, assicurando loro il cumulo di tutti i periodi contributivi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali. L’art. 45 del Regolamento CEE n. 1408/1971 appunto prescrive che si deve tenere conto di tutti i periodi contributivi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione del Paese membro la cui normativa trovi applicazione in ragione della prestazione richiesta dal lavoratore migrante. La contribuzione Svizzera equiparata a quella comunitaria in forza di trattato specifico. Nel caso in esame, i contributi versati per una lavoratrice italiana in Svizzera sono equiparati ai contributi versati in un Paese dell'Unione europea in forza dell'accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra Unione europea e Confederazione elvetica in data 21 giugno 1999. Pertanto appaiono soddisfatti i requisiti contributivi di 5 anni di contribuzione, richiesti dall’art. 25, D.Lgs n. 151 citato e dunque corrette appaiono le pronunce dei giudici di merito, di primo e secondo grado, con conseguente infondatezza del ricorso per cassazione proposto dall’Inps.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 24 settembre - 16 dicembre 2013, n. 28019 Presidente Lamorgese – Relatore D’Antonio Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 31/1/2011 la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva riconosciuto il diritto di G.A. alla pensione di vecchiaia. L'Istituto previdenziale aveva negato la prestazione in quanto contestava la sussistenza del requisito contributivo non potendo la G. far valere i contributi figurativi ex art. 25 del dlgs n 151/2001 relativi ai periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità intervenuti al di fuori del rapporto lavorativo, in mancanza del requisito dei 5 anni di contribuzione nel sistema italiano richiesto dalla legge. La Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato dall'Istituto, ha riconosciuto il diritto della ricorrente a godere del beneficio dei contributi figurativi considerando utili ai fini del raggiungimento dei 5 anni di contribuzione di cui all'art 25 citato i contributi esteri versati in Svizzera. Avverso la sentenza propone ricorso l'INPS formulando un unico articolato motivo. Si costituisce la G. depositando controricorso e poi memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione L'INPS denuncia violazione dell'art. 25 del dlgs n 151/2001 con riferimento agli art. 1, 18 e 44 e seg del Regolamento CEE. Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che per il perfezionamento del requisito di 5 anni di contribuzione di cui all'art. 25 del dlgs n 151/2001 possa essere utilizzata la contribuzione versata in Svizzera. Rileva che il meccanismo della totalizzazione era strumentale al riconoscimento ed all'erogazione in regime di pro rata internazionale con distribuzione del relativo peso economico sulle gestioni previdenziali dei vari stati mentre nella fattispecie occorreva tenere conto della contribuzione estera al fine di integrare un requisito minimo stabilito dal solo legislatore italiano Rileva che il Regolamento CEE non consentirebbe la totalizzazione dei contributi svizzeri che la totalizzazione era applicabile solo al fine di riconoscere l'erogazione di una prestazione in denaro e non per ottenere accrediti figurativi secondo quanto previsto dal regolamento CEE che il formarsi della provvista contributiva rimarrebbe regolato dalle rispettive legislazioni statali che l'art. 9 del Regolamento CEE, norma speciale, espressamente consentiva la totalizzazione per perfezionare i requisiti contributivi necessari per l'ammissione a versamenti volontari e che mancherebbe una disposizione analoga per raggiungere i 5 anni. Il ricorso è infondato. Il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25 prevede come presupposto per il riconoscimento della contribuzione figurativa relativamente a periodi di congedo per maternità intervenuti fuori dal rapporto di lavoro un'anzianità contributiva di almeno cinque anni. Questo requisito minimo risulta, nella specie, integrato dalla ricorrente totalizzando la contribuzione versata in Italia e quella versata in Svizzera. Può aggiungersi che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001 la lavoratrice era iscritta all'assicurazione generale obbligatoria e non era invece titolare di trattamento pensionistico. Pertanto nella specie non rileva la norma sopravvenuta - ossia la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 504, legge finanziaria per il 2008 - che ha interpretato autenticamente l'art. 25 citato nel senso che il beneficio della contribuzione figurativa non si applica in favore di lavoratrici già titolari di trattamenti pensionistici. La questione sottoposta all'esame di questo collegio, consistente nello stabilire se possa essere riconosciuto alla ricorrente il diritto a godere del beneficio dei contributi figurativi considerando utili ai fini del raggiungimento dei 5 anni di contribuzione di cui all'art 25 citato i contributi esteri versati in Svizzera, è stata già esaminata da questa Corte in precedenti sentenze cfr Cass. n 17557/2011 e n 5631/2012 che hanno affermato principi, cui questo collegio intende dare continuità, secondo i quali ai fini dell'anzianità contributiva quinquennale richiesta dall'art. 25 del d.lgs. n. 151 del 2001 per l'accreditamento della contribuzione figurativa dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro, è ammissibile la totalizzazione dei periodi contributivi ex art. 45 del Regolamento CEE n. 1408 del 1971, la quale non riguarda soltanto la fruizione delle prestazioni, ma anche l'accredito strumentale alla costituzione della provvista contributiva questa interpretazione è orientata alla tutela del valore sociale della maternità, che integra la ratio dell'art. 25 cit. in armonia con gli artt. 30, 31 e 37 Cost., ed è conforme all'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che consente di mantenere o adottare misure a vantaggio del sesso sfavorito. Principio affermato in relazione a contributi versati per una lavoratrice italiana in Svizzera, equiparati ai contributi versati in un Paese dell'Unione Europea in forza dell'accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra Unione Europea e Confederazione elvetica in data 21 giugno 1999 . Nelle citate pronunce si è sottolineato - che occorre richiamare la disciplina eurounitaria e segnatamente, in generale, l'art. 48 del Trattato CEE - poi divenuto art. 39 del Trattato CE e attualmente corrispondente all'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea TFUE - nonché l'art. 51 del Trattato CEE, poi divenuto art. 42 del Trattato CE e attualmente corrispondente all'art. 48 del TFUE. In base alla prima delle suddette disposizioni viene assicurato ai lavoratori migranti, dipendenti o autonomi, la libera circolazione all'interno della UE. In base alla seconda disposizione del Trattato citata ai lavoratori migranti è assicurato, in materia di sicurezza sociale nell'ambito della UE, il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste . Ciò comporta i diritto al riconoscimento di tutti periodi contributivi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali ai suddetti fini, in base al sistema del cumulo o della totalizzazione dei periodi contributivi e delle contribuzioni, secondo quanto stabilito dall'art. 45 della Regolamento CEE n. 1408 del 1971 del 14 giugno 1971, il quale, nella versione applicabile ratione temporis, appunto prescrive che si tiene conto di detti periodi di contribuzione come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione dei Paese membro la cui normativa trovi applicazione in ragione della prestazione richiesta dal lavoratore migrante. - che la disciplina comunitaria e segnatamente in generale l'art. 48 del Trattato della comunità Europea assicura ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi il diritto al cumulo di tutti periodi contributivi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali sia per il sorgere che per la conservazione del diritto alle prestazioni previdenziali. Tale principio del cumulo o della totalizzazione dei periodi contributivi e delle contribuzioni ha trovato poi l'attuazione nell'art. 45 della regolamento comunitario n. 1408 del 1971 applicabile ratione temporis che appunto prescrive che si tiene conto di detti periodi di contribuzione come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione del paese membro la cui normativa trovi applicazione in ragione della prestazione richiesta dal lavoratore migrante. - che l'art. 1 del regolamento poi chiarisce che i termini di prestazioni, pensioni e rendite designano indistintamente tutti tali trattamenti di carattere previdenziale. Quindi il beneficio della totalizzazione è diretto - come previsto dall'art. 45 cit. - al mantenimento o al recupero del diritto alle prestazioni , intendendo per prestazioni un trattamento di tipo previdenziale e tale è certamente nella specie il diritto alla pensione di vecchiaia vantato dalla ricorrente. Nella specie il criterio della totalizzazione è stato applicato dalla Corte d'appello per integrare il requisito minimo contributivo al fine di riconoscere alla lavoratrice il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi di maternità. - che argomento confermativo di tale criterio può desumersi proprio dall'art. 9 del regolamento comunitario che assicura l'applicabilità del principio della totalizzazione dei periodi di contribuzione ai fini della assicurazione volontaria o facoltativa ciò che esprime un principio più ampio di rilevanza dei periodi contributivi maturati nei vari paesi della comunità. - che - anche se ciò è pacifico tra le parti - la contribuzione maturata dalla lavoratrice in Svizzera è equiparata alla contribuzione maturata in un paese della comunità Europea in ragione dell'accordo intervenuto il 21 giugno 1999 tra la Confederazione elvetica e la Comunità Europea per effetto del quale ha trovato applicazione il regolamento comunitario suddetto a partire dal 1 giugno 2002. - che risulta ulteriormente confermata l'inconsistenza dell'ulteriore obiezione qui formulata dall'Istituto ricorrente - secondo la quale la suddetta normativa UE in materia di riconoscimento di tutti i periodi contributivi maturati dai lavoratori migranti nell'ambito della UE andrebbe riferita soltanto alla possibilità di usufruire di prestazioni in denaro o in natura e quindi non sarebbe applicabile all'accredito contributivo in oggetto perché esso è meramente strumentale alla costituzione della provvista contributiva, la quale rappresenta una fase antecedente rispetto al momento in cui opera la totalizzazione, che interviene solo dopo la regolare costituzione delle varie provviste nazionali. Infatti, l'accreditamento della contribuzione figurativa richiesto dalla G. è finalizzato ad integrare il requisito contributivo necessario per ottenere la prestazione previdenziale, analogamente a quel che accade di solito nei casi di riconoscimento della facoltà di ricongiunzione, che sottende proprio la totalizzazione dei contributi, a sua volta finalizzata alle conseguenti prestazioni in favore del lavoratore beneficiario, da correlare quantitativamente all'intero complesso contributivo in tal modo cumulato. - che come sottolineato da Cassazione n 5361/2012 nell'attuale fattispecie viene anche in rilievo la tutela del valore sociale della maternità, che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25 è finalizzato a garantire, in armonia con gli artt. 30, 31 e 37 Cost Ciò risulta conforme anche agli indirizzi e alla legislazione della UE a partire, in particolare, dalle direttive n. 86/613/CEE, n. 92/85/CE e n. 96/34/CE ove da tempo, sia a livello dell'Unione nel suo complesso sia da parte dei singoli Stati, si riconosce che la tutela della maternità può favorire l'aumento dell'occupazione femminile che, a sua volta, può avere ricadute positive sulla sostenibilità del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema economico e alla riduzione del rischio di povertà delle famiglie in generale. D'altra parte, non va dimenticato che anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea cui, com'è noto, l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati all'art. 23 - dopo aver stabilito che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione - aggiunge che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato per l'uso della Carta vedi sent. cost., n. 80 del 2011 . Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato essendo la pronuncia della Corte territoriale conforme ai suddetti principi. Le spese processuali seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna l'INPS a pagare le spese processuali che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore avv. Raffaele Trivellini dichiaratosi antistatario.