Nessun risarcimento per la prima dei non assunti … nonostante ci sia stata una truffa

Nessun risarcimento del danno per la partecipante a un concorso - per l’assegnazione di un posto di assistente medico di diabetologia -, essendosi collocata al quinto posto nella graduatoria di merito ed essendo questa scaduta nel momento in cui si era creata la vacanza a seguito della esclusione del primo classificato, il quale aveva prodotto documentazione falsa.

È quanto risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 27507, depositata il 10 dicembre 2013. Il caso. La Corte d’Appello aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda dell’attrice-appellante di risarcimento dei danni nei confronti del Comune, della Regione, dell’Azienda Sanitaria locale e di altri enti. Secondo la ricorrente, la responsabilità degli enti risiedeva nel non aver ottemperato con diligenza al controllo della documentazione prodotta da un partecipante nel concorso pubblico per titoli e esami indetto dall’USL. A tale concorso, la donna si era collocata al quinto posto, in quanto un partecipante era risultato primo in graduatoria nonostante non possedesse il titolo di studio richiesto e, in un secondo momento, a seguito del patteggiamento della pena da parte del truffaldino” e del conseguente scorrimento della graduatoria, si era venuta a trovare solo come la prima dei non assunti. I giudici di merito, nel respingere il gravame, avevano spiegato che nella fattispecie era ravvisabile solo una posizione di interesse legittimo della candidata, aggiungendo che, in sede di giurisdizione amministrativa, si era confermato che la scelta della pubblica amministrazione tra la decisione di bandire un nuovo concorso o procedere allo scorrimento della graduatoria era puramente discrezionale. Pertanto, per l’organo giudicante, non era ravvisabile l’esistenza di un nesso causale tra gli asseriti e non dimostrati danni e le condotte degli enti. Per la cassazione della sentenza, la candidata-appellante ha proposto ricorso, evidenziando che la graduatoria era stata fatta scorrere fino all’assunzione del quarto concorrente. Perciò, a suo dire, l’omesso controllo degli enti competenti in merito alla posizione del vincitore si porrebbe come causa del danno rappresentato dalla sua mancata assunzione. Per la Suprema Corte il motivo è infondato. La graduatoria relativa al concorso resta valida per un biennio A questo proposito, gli Ermellini hanno avallato la motivazione, logica e immune da vizi, della Corte di merito. Questa, infatti, aveva spiegato che l’inutilizzabilità della graduatoria era dipesa esclusivamente dal fatto che al momento dell’istanza tesa alla copertura del posto in questione - resosi vacante a seguito dell’emanazione del provvedimento di esclusione del candidato - era già abbondantemente decorso il biennio, previsto dall’art. 9 procedura per l’espletamento dei concorsi l. n. 207/1985, per la validità della stessa graduatoria e che, spirato tale periodo di validità, costituiva solo una facoltà dell’amministrazione quella di provvedere attingendo alla stessa selezione. Per cui, secondo Piazza Cavour, alcun diritto soggettivo poteva vantare al riguardo la concorrente. Con una seconda doglianza, la ricorrente ha dedotto che anche la lesione degli interessi legittimi è idonea a produrre danni i quali possono essere fatti oggetto di pretesa risarcitoria, così come stabilito dalla sentenza n. 500/1999 S.S.U.U. Anche questo motivo è stato considerato infondato. Come evidenziato dal Collegio, la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato che dall’atto di impugnazione non si evinceva l’esistenza in concreto di un danno che sarebbe derivato all’appellante dai comportamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella vicenda oggetto di causa. Difettando ogni dimostrazione del nesso causale tra i lamentati e non provati danni e la posizione soggettiva tutelabile, il S.C. ha ritenuto inconferente il richiamo al principio della risarcibilità degli interessi legittimi lesi, essendo stata esclusa in radice l’esistenza del presupposto del danno. Alla luce di ciò, il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 settembre – 10 dicembre 2013, n. 27507 Presidente Lamorgese – Relatore Berrino Svolgimento del processo Con sentenza del 20/11/09 - 12/2/10 la Corte d'appello di Ancona ha rigettato l'impugnazione proposta da G.N. avverso la sentenza del Tribunale dello stesso capoluogo marchigiano che le aveva respinto la domanda di risarcimento danni nei confronti del Comune di Montedinove, dell'ASUR zona territoriale n. XX, già Azienda sanitaria n. XX di Camerino, dell'Azienda sanitaria n. XX di Ascoli Piceno, della Regione Marche, dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della Provincia di Ascoli Piceno, della Regione Marche e di F.F.L. . Secondo l'assunto della ricorrente la responsabilità dei predetti enti risiedeva nel fatto che gli stessi non avevano ottemperato con la dovuta diligenza al controllo della documentazione prodotta da F.F.L. nel concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Usl n. XX di Camerino, nel quale lei si era collocata al quinto posto, in quanto il F. era risultato primo in graduatoria nonostante non possedesse il titolo di studio richiesto, atteso che in un secondo momento il medesimo aveva patteggiato la pena di mesi dieci di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale, per i delitti di falso, truffa ed esercizio abusivo della professione, per cui a seguito dello scorrimento della graduatoria lei si era venuta a trovare solo come la prima dei non assunti. Nel respingere il gravame della ricorrente la Corte di merito ha spiegato che nella fattispecie era ravvisabile solo una posizione di interesse legittimo della candidata ed ha aggiunto quanto segue - Il Tribunale amministrativo regionale delle Marche, nel provvedere in ordine al ricorso proposto dalla G. avverso la delibera n. 10 del 20/2/1995 del Direttore della USL di Camerino che aveva respinto l'istanza di nomina della medesima a quel posto, aveva escluso che la contestata graduatoria potesse essere ricostruita ora per allora in sede di giurisdizione amministrativa si era confermato che la scelta della pubblica amministrazione tra la decisione di bandire un nuovo concorso o procedere allo scorrimento della graduatoria era puramente discrezionale non era evincibile nella fattispecie un danno concreto, né era ravvisabile l'esistenza di un nesso causale tra gli asseriti e non dimostrati danni e le condotte dei predetti enti denunziate come illecite invero, il bando prevedeva la copertura di un unico posto di assistente medico di diabetologia e lo scorrimento della graduatoria non era possibile alla data del 12 luglio 1994 in cui il posto in questione si era liberato, atteso che la stessa, approvata il 9 agosto 1990, aveva validità biennale ai sensi dell'art. 9 della legge n. 207/1985. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la G. , la quale affida l'impugnazione a due motivi di censura. Resistono con controricorso l'ASUR Marche - zona territoriale XX di Camerino, l'Azienda Sanitaria Unica Regionale - zona territoriale 13 di Ascoli Piceno, la Regione Marche e l'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Ascoli Piceno. Rimangono solo intimati il Comune di Montedinove e F.F.L. . L'ASUR Marche - zona territoriale XX di Camerino, l'Azienda Sanitaria Unica Regionale - zona territoriale XX di Ascoli Piceno e la Regione Marche depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Col primo motivo, proposto per omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente fa rilevare che non era vero quanto affermato in sentenza circa il fatto che la graduatoria era stata dichiarata inutilizzabile in quanto, al contrario, aveva evidenziato ai giudici di merito che la stessa era stata fatta scorrere fino all'assunzione del quarto concorrente P.S. , per cui l'omesso controllo degli enti competenti in merito alla posizione del vincitore si poneva come causa del danno rappresentato dalla sua mancata assunzione, atteso che all'esito dell'esclusione del F. lo scorrimento della predetta graduatoria avrebbe consentito di far registrare il suo utile collocamento ai fini dell'immissione in servizio. Ciò era tanto vero, aggiunge la ricorrente, che dal verbale delle sommarie informazioni raccolte dai carabinieri di Tolentino emergeva che poco tempo dopo la commissione aveva appreso della mancanza dei titoli in capo al F. per la sua assunzione e ciò nonostante l'Azienda sanitaria non l'aveva rimosso. Il motivo è infondato. Invero, la Corte ha adeguatamente spiegato, con argomentazione logica ed immune da rilievi di natura giuridica, che l'inutilizzabilità della graduatoria era dipesa esclusivamente dal fatto che al momento dell'istanza tesa alla copertura del posto in questione, resosi vacante il 12 luglio 1994 a seguito dell'emanazione del provvedimento di esclusione del F. , era già abbondantemente decorso il biennio, previsto dall'art. 9 della legge n. 207 del 1985, per la validità della stessa graduatoria approvata in data 9 agosto 1990 e che, spirato tale periodo di validità, costituiva solo una facoltà dell'amministrazione quella di provvedere attingendo alla stessa selezione, per cui alcun diritto soggettivo poteva vantare al riguardo la ricorrente. In effetti, la legge n. 207 del 20 maggio 1985, contenente la disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle Unità sanitarie, prevede all'art. 9, in tema di procedura per l'espletamento dei concorsi, che le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della stessa legge rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione da parte del Comitato di Gestione e che esse sono utilizzate per la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti. La stessa norma stabilisce anche che le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze e che entro il biennio di validità la graduatoria deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando. A conforto di ciò la Corte d'appello ha anche posto in rilievo che con sentenza n. 1310/2003 il Tribunale amministrativo regionale delle Marche aveva respinto il ricorso proposto dalla G. avverso la delibera n. 10 del 20 febbraio 1995 della USL di Camerino di diniego d'utilizzo della graduatoria concorsuale, disattendendo, in tal modo, la tesi della ricorrente secondo la quale l'originaria graduatoria avrebbe dovuto essere annullata e ricostruita ora per allora . 2. Col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione di norma di legge, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata in merito alla insussistenza di un diritto soggettivo tutelabile in via risarcitoria, anche la lesione degli interessi legittimi, come quella configurabile nella fattispecie, è idonea a produrre danni che possono essere fatti oggetto di pretesa risarcitoria, così come stabilito dalla sentenza n. 500/1999 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Il motivo è infondato. Invero, la Corte d'appello ha adeguatamente spiegato che dall'atto di impugnazione non si evinceva l'esistenza in concreto di un danno che sarebbe derivato all'appellante dai comportamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella vicenda oggetto di causa, in quanto difettava ogni dimostrazione del nesso causale tra i lamentati e non provati danni, che sarebbero dipesi dai prospettati illeciti degli enti convenuti, e la posizione soggettiva tutelabile, essendosi la G. collocata al quinto posto nella graduatoria di merito che avrebbe dovuto essere applicata ed essendo questa scaduta nel momento in cui si era creata la vacanza a seguito della esclusione del F. , per cui finisce per rivelarsi inconferente il richiamo al principio della risarcibilità degli interessi legittimi lesi, essendo stata esclusa in radice l'esistenza del presupposto del danno. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo in favore delle parti costituite. Nessuna statuizione va, invece, adottata in ordine alle spese nei confronti del Comune di Montedinove e di F.F.L. che sono rimasti solo intimati. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2550,00 per compensi professionali per ciascuna delle parti costituite, oltre Euro 50,00 per esborsi ed accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Montedinove e di F.F.L. .