In America per una seconda valutazione: emergenza e intervento. Niente rimborso: quadro identico a quello tracciato dai medici italiani

Confermato definitivamente il niet alla richiesta di rimborso avanzata da un cittadino italiano per le spese sostenute in America, e relative a un controllo, a un’operazione e alle successive cure post intervento. Nessuna autorizzazione dall’Azienda sanitaria, e, soprattutto, nessuna emergenza il quadro definito in America era identico a quello tracciato in Italia.

Nessun rimborso, neanche parziale, da parte della Sanità pubblica per le spese sostenute da un cittadino italiano in America, spese relative a un monitoraggio delle proprie condizioni di salute, a un intervento chirurgico e alle successive cure. Assolutamente insostenibile l’ipotesi dell’emergenza medica, poiché il quadro tracciato nel nosocomio americano era la conferma della diagnosi effettuata dai medici italiani. Cassazione, sentenza n. 27448, sezione Lavoro, depositata oggi Niet . In prima battuta, per la verità, la richiesta avanzata dal cittadino italiano nei confronti dell’Azienda sanitaria viene accolta, seppur solo in parte per i giudici del Tribunale, difatti, vanno rimborsate le spese sostenute in America per un intervento chirurgico e per le successive cure chemioterapiche , mentre è da respingere la richiesta del rimborso delle spese concernenti il ricovero in ‘day hospital’ per una seconda valutazione della diagnosi effettuata in Italia . Ma la situazione viene radicalmente modificata in Corte d’Appello lì, difatti, i giudici rigettano in toto la domanda di rimborso. Ciò perché non vi era stata preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda sanitaria e non poteva trovare applicazione la deroga, non potendo considerarsi l’uomo all’estero , alla luce della circostanza che egli si era recato in America per effettuare procedure diagnostiche e terapeutiche presso un nosocomio . Conferma . Per provare a ribaltare il giudizio di secondo grado, comunque, l’uomo ricorda, certificati medici alla mano, di essersi recato all’estero non per farsi operare, ma solo ed esclusivamente per sottoporsi, come consigliato dal suo medico specialista, ad una seconda valutazione, presso un Centro oncologico , e spiega che, in occasione di tale seconda valutazione , a causa di una diagnosi grave egli venne sottoposto ad intervento chirurgico in via d’urgenza . Tale ricostruzione della vicenda, però, non convince affatto i giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, come già fatto dalla Corte d’Appello, non ritengono si possa considerare l’uomo, relativamente all’intervento chirurgico , come cittadino all’estero . Ciò anche perché è non credibile l’ipotesi, avanzata dall’uomo, della necessità e della indilazionabilità dell’ intervento chirurgico alla luce della situazione diagnosticata presso il nosocomio americano . Decisiva, secondo i giudici, è la considerazione che, in occasione della seconda valutazione in America, non è emerso alcun diverso, imprevisto quadro patologico, ma si è avuta conferma di quanto in precedenza diagnosticato dai sanitari italiani .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 novembre – 9 dicembre 2013, n. 27448 Presidente Roselli – Relatore Napoletano Svolgimento del processo Il Tribunale di Milano pronunciando sulla domanda di G.M., avanzata nei confronti dell’ASL Milano 2, con sentenza parziale, dichiarava il diritto del M. ad ottenere il rimborso da parte della predetta ASL delle spese sostenute per l’intervento chirurgico al quale era stato sottoposto nel St Luke’s Hospital e per le successive cure chemioterapiche ricevute a Huston. Rigettava però, il richiamato Tribunale la richiesta del rimborso delle spese concernenti il ricovero in day Hospital nel Salem Oncology di Huston per una seconda valutazione della diagnosi effettuata in Italia. La Corte di Appello di Milano su impugnazione dell’ASL Milano 2, riformando la predetta sentenza del Tribunale di Milano, rigettava in toto la domanda del M. A fondamento del decisum la Corte del merito poneva il rilievo fondante che non poteva farsi luogo, ex art. 3 della legge 595 del 1985 e del correlato DM attuativo 3 novembre 1989 modificato con DM 13 maggio 1993, al rimborso delle spese sostenute per l’intervento chirurgico all’estero in quanto non vi era stata preventiva autorizzazione da parte dell’ASL e non poteva trovare applicazione la deroga al regime autorizzatorio, prevista dall’art. 7 del DM, non potendo considerasi il M. all’estero. Tanto in considerazione della circostanza che lo stesso ivi si era recato per effettuare procedure diagnostiche e terapeutiche presso un nosocomio. Del resto era, secondo la Corte del merito, improprio introdurre una crasi in un iter clinico del tutto lineare e consequenziale anche nel suo progressivo aggravamento sino alle prestazioni chirurgiche chemioterapiche, poi praticate a Huston”. Avverso questa sentenza il M. ricorre in cassazione sulla base di tre censure, . di cui le prime due argomentate unitariamente. Resiste con controricorso l’ASL intimata. Viene depositata memoria illustrativa ed istanza di trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’assegnazione a sezione competente. Motivi della decisione Preliminarmente va disattesa l’istanza di trasmissione del presente ricorso al Primo presidente per l’assegnazione ad altra sezione civile di questa Corte. Di contro, infatti, vi è non solo la considerazione che tanto non sarebbe in linea con il principio costituzionale sulla durata ragionevole” del processo V. con riferimento ad un caso analogo nel quale, però, si chiedeva l’assegnazione alla sezione lavoro Cass. 16 aprile 2013 n. 9148 , ma anche il rilievo che la trattazione dinanzi a questa sezione lavoro della Cassazione della controversia in esame non comporta l’applicazione, trattandosi di giudizio di legittimità, di regole processuali diverse sì che non può ipotizzarsi alcuna lesione del diritto di difesa, tra l’altro, nemmeno prospettata. Con le prime due censure il M., deducendo rispettivamente vizio di motivazione e violazione degli artt. 115, 1 comma e 116 cpc, sostiene che la Corte del merito non ha tenuto conto, come attestato dai certificati medici del Dott. Silva e del Dott. Salem, che egli si recò all’estero non per farsi operare, ma solo ed esclusivamente per sottoporsi, come consigliato dal dott. Silva - suo medico specialista - ad una seconda valutazione presso il centro oncologico di Huston, nel corso della quale, come attestato dal certificato del dott. Salem, a causa di una diagnosi grave venne sottoposto ad intervento chirurgico in via d’urgenza. La censura non può essere condivisa, in. quanto la Corte del merito valuta le circostanze di cui ai richiamati certificati medici, solo che perviene a conclusioni diverse da quelle auspicate dal ricorrente e da quelle poste a base della sentenza di primo grado. Infatti la Corte territoriale non ritiene condivisibile la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, e fatta propria dal M. in sede di giudizio di appello, secondo il quale l’attuale ricorrente doveva considerarsi, relativamente all’intervento chirurgico, cittadino all’estero in quanto ivi si era recato non per sottoporsi al predetto intervento chirurgico, ma solo per procedere ad una seconda valutazione. Non può essere condiviso, precisa la Corte di Appello, l’ulteriore argomentare dell’appellato circa il. fatto che la necessità e indilazionabilità dell’intervento chirurgico deve essere rapportato americano. Infatti non è emerso alcun diverso, imprevisto quadro patologico, ma si è avuta conferma di quanto in precedenza diagnosticato dai sanitari italiani. Pertanto è improprio introdurre una crasi in un iter clinico del tutto lineare e consequenziale anche nel suo progressivo aggravamento sino alle prestazioni chirurgiche chemioterapiche poi praticate a Huston”. Si tratta all’evidenza di un accertamento di fatto che in quanto sorretto da congrua e logica motivazione è sottratto al sindacato di questa Corte. Il ricorso, pertanto, va respinto rimanendo negli esaminati motivi assorbita la terza censura relativa alla disposta compensazione delle spese in ragione della supposta erroneità della sentenza di appello. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00 per esborsi ed E. 3500,00 per compensi oltre accessori di legge.