Il lavoratore ‘perde le staffe’ per un provvedimento ingiusto: la reazione è comprensibile

Il lavoratore subisce un provvedimento ingiusto e, per questo, ha una reazione forse scomposta, ma comprensibile il licenziamento è illegittimo.

È quanto emerge dalla sentenza n. 27053/2013 della Cassazione, depositata il 3 dicembre scorso. Il caso. È l’Agenzia delle Entrate, in veste di datore di lavoro, a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione dei giudici di merito di ritenere illegittimo il licenziamento di un proprio dipendente che aveva completamente ‘perso le staffe’ per un provvedimento ritenuto ingiusto. Insussistenti gli estremi dell’insubordinazione. La Cassazione rileva che il datore di lavoro, in una missiva, ammetteva che pur essendo in presenza di elementi atti a giustificare l’irrogazione di gravi, incisivi provvedimenti sul piano sanzionatorio, l’Amministrazione riteneva in quel momento di dare soluzione alla vicenda . E poi, anche le testimonianze avevano ‘fatto acqua’ da tutte le parti in sede di appello, così i giudici hanno concluso con motivazione logica e coerente , ritenendo insussistenti gli estremi dell’insubordinazione . Una reazione forse scomposta, ma comprensibile . Alcuna prova, insomma, vi è sull’effettiva pronuncia di parole offensive o aggressive né di un generale atteggiamento intimidatorio. Da parte del dipendente, in realtà, c’è stata una reazione forse scomposta, ma comprensibile , per cui con un giudizio espresso tenendo conto della natura e della qualità del rapporto, del vincolo di fiducia a questo connesso, dell’entità della violazione commessa e dell’intensità dell’elemento soggettivo , il licenziamento non era giustificato dall’assunta lesione del vincolo fiduciario .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 settembre – 3 dicembre 2013, numero 27053 Presidente Canevari – Relatore Marotta Svolgimento del processo La Corte di appello, giudice del lavoro, di Roma, decidendo sull'impugnazione proposta da V N. nei confronti della Agenzia delle Entrate, in riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato al N. e ne ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro, con tutte le conseguenze in termini di risarcimento del danno. La vicenda traeva origine da un primo provvedimento datoriale del 3 novembre 2006 con il quale, sulla base delle risultanze di una indagine conoscitiva condotta dalla direzione Centrale Audit e Sicurezza di concerto con gli Audit manager regionali evidenzianti gravi episodi di aggressione verbale e fisica nei confronti di alcuni dipendenti dell'Ufficio di Frosinone e del precedente titolare della struttura, episodi cui la stampa locale aveva dato ampia rilevanza e che avevano contribuito a determinare un insostenibile clima di tensione all'interno dell'ufficio , era stato conferito al N. , già immesso provvisoriamente nelle funzioni di direzione dell'ufficio di Frosinone - nelle more del perfezionamento dell'atto di conferimento della titolarità dell'ufficio stesso -, l'incarico di studio e ricerca da espletare presso il CAM di , esonerandosi, così, lo stesso dalle precedenti funzioni. Quindi, a seguito di ulteriori comportamenti del N. , in reazione alla comunicazione del provvedimento di conferimento del nuovo incarico, comportamenti consistiti in veri e propri atti al limite della violenza fisica come ad esempio l'aver strappato dalle mani del direttore regionale il provvedimento oggetto di notifica e culminati con il chiudersi per lungo tempo in una stanza in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine e del pronto soccorso chiamati dallo stesso N. , era stato adottato in data 15 dicembre 2006 dall'Agenzia delle Entrate, previa precedente sospensione per trenta giorni, il provvedimento di recesso dal rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 41 del c.c.numero l. relativo al personale dirigente dell'Area VI. La Corte territoriale, superate le eccezioni di genericità della contestazione e di nullità del licenziamento per mancata acquisizione del parere del Comitato dei Garanti, riteneva che, limitate le proprie valutazioni agli episodi specificamente dedotti nella memoria di costituzione dell'Agenzia, fosse emersa una rinuncia datoriale a sanzionare i comportamenti del N. e che, in ogni caso, i fatti contestati non fossero risultati provati. Per la cassazione di tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a nove motivi. Resiste con controricorso l'intimato G N. . Motivi della decisione 1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'intimato per la ritenuta inosservanza del requisito richiesto ex art. 366, co. 1 numero 3, cod. proc. civ. che risulterebbe violato quando, come nella specie, nel corpo del motivo risultino riportati in tutto o in parte atti e documenti del giudizio di merito es., la memoria di costituzione dell'Agenzia delle Entrate in primo grado ed in sede di appello, la comunicazione di avvio del procedimento di recesso, il processo verbale di audizione del N. , il provvedimento di recesso per giusta causa, la sentenza di primo grado in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura v. Cass., Sez. Unumero , 17/7/2009, numero 16628 . Pur in presenza della suddetta tecnica redazionale non può, infatti, negarsi che il ricorso, con riguardo a tutti i motivi in cui è articolato, riporti anche riassuntivamente anche se, come meglio si vedrà più avanti, non sempre esaustivamente gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità e la rappresentazione ed interpretazione dei fatti giuridici in ordine ai quali è richiesto l'intervento di nomofilachia o di critica logica da parte del Giudice di legittimità, risultando con ciò salvaguardato il principio della necessaria eliminazione del troppo e del vano . È, dunque, consentito a questa Corte di individuare, senza alcuna ricerca negli atti del giudizio di merito, ciò che possa servire per pervenire alla decisione da adottare. 2. Con il primo motivo l'Agenzia ricorrente denuncia Violazione o falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, numero 4, cod. proc. civ. . Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto di tener conto soltanto degli episodi specificamente dedotti nella memoria di costituzione di primo grado dell'Agenzia, con ciò escludendo dalla propria cognizione tutte quelle condotte che, pur imputate al N. , non erano state da questi contestate e rispetto alle quali la stessa Corte di merito aveva ritenuto tardiva l'eccezione di genericità formulata per la prima volta in grado di appello, con ciò, di fatto violando il principio del divieto dell' ius novorum . 3. Il motivo è inconferente rispetto al decisum . La limitazione dell'interesse valutativo della Corte territoriale ai soli fatti di cui alla memoria di costituzione dell'Agenzia che è diversa da una limitazione della cognizione non è stata posta in relazione ad una ritenuta genericità degli ulteriori episodi essendo, invece, dipesa dal fatto che si era trattato di episodi riportati da alcuni testi, peraltro privi di riscontri, su cui l'appellante non ha potuto difendersi neppure in giudizio . 4. Con il secondo motivo l'Agenzia ricorrente denuncia Violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, numero 4, cod. proc. civ. . Si duole dell'omessa considerazione di tutti i fatti sottesi al procedimento disciplinare e della indebita limitazione della valutazione a quelli oggetto della memoria difensiva meramente improntata alle esigenze di difesa in relazione alle censure del ricorrente. 5. Il motivo non è fondato. A ben guardare, infatti, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali ha incentrato il proprio giudizio sui fatti di cui alla memoria di costituzione dell'Agenzia ed il riferimento operato alla mancanza di riscontri in ordine ad episodi riferiti da alcuni testi ed alla circostanza che questi ultimi non avessero mai formato oggetto di analitica contestazione è significativo di una pienezza della cognizione. Peraltro, pur con la salvezza di cui al punto sub 1, non si evince dalla ricostruzione fattuale dell'Agenzia quali siano stati gli ulteriori episodi sottesi al procedimento disciplinare ritualmente dedotti ed in concreto pretermessi dalla Corte capitolina e soprattutto la decisività degli stessi al fine di delineare un quadro incompatibile con la costruzione logico-giuridica fatta propria dai giudici di appello. 6. Con il terzo motivo l'Agenzia ricorrente denuncia Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360, numero 5, cod. proc. civ. . Si duole del passaggio motivazionale nel quale la Corte territoriale ha ritenuto di non poter tener conto di ulteriori episodi riferiti da alcuni testi atteso che in relazione agli stessi il N. non aveva potuto difendersi, senza precisare di quali episodi si trattasse e senza tener conto del fatto che, in sede di audizione, il predetto avesse mostrato di esserne pienamente a conoscenza. 7. Il motivo è infondato. Oltre a richiamarsi le ragioni già espresse al punto che precede, va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito vedi, tra le tante Cass. 20 aprile 2011, numero 9043 id. 13 gennaio 2011, numero 313 3 gennaio 2011, numero 37 3 ottobre 2007, numero 20731 21 agosto 2006, numero 18214 16 febbraio 2006, numero 3436 27 aprile 2005, numero 8718 . Né è possibile far valere con il vizio di motivazione la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospettare un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento così Cass. 26 marzo 2010 numero 7394 . In buona sostanza, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, comma 1 numero 5, cod. proc. civ., non equivale alla revisione del ragionamento decisorio , ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. La valutazione, poi, delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata Cass. 5 ottobre 2006, numero 21412 id. 26 febbraio 2007, numero 4391 27 luglio 2007, numero 16346 . Tanto precisato, va osservato che, nella specie, le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l’ iter logico-argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione. Nella specie, la Corte territoriale, come già sopra evidenziato, ha compiutamente esposto le ragioni per cui ha ritenuto di non attribuire rilevanza agli ulteriori episodi riportati da alcuni testi così da non meritare le censure della parte ricorrente. Quest'ultima, peraltro, non ha specificato in modo chiaro ed esaustivo, tale da consentire a questa Corte di considerare la decisività del rilievo, quali episodi avrebbero richiesto un maggiore e più pregnante approfondimento valutativo. 8. Con il quarto motivo l'Agenzia ricorrente denuncia Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, numero 3, cod. proc. civ. . Si duole della già censurata limitazione della cognizione della Corte sotto il diverso profilo della violazione del principio dell'onere probatorio e di quello di non contestazione ed evidenzia che degli episodi asseritamente pretermessi andava tenuto conto in ragione del fatto che, in sede di ricorso introduttivo, il N. non aveva svolto alcuna contestazione, con la conseguenza che gli stessi andavano ritenuti cristallizzati come fatto storico. 9. Anche tale motivo è infondato per le ragioni sopra illustrate dovendosi in ogni caso aggiungere che, ai fini del riscontro della ritenuta sussistenza di fatti non contestati, non solo andavano indicati gli specifici episodi dedotti e sulla cui ricostruzione la controparte avesse, appunto, convenuto ma andava altresì riportato il relativo passaggio della difesa successiva alla suddetta deduzione asseritamente integrante l'eccepita non contestazione. Il riferimento operato dall'Agenzia ricorrente ad episodi emersi dalle deposizioni testimoniali resta, così, fuori del binomio deduzione-contestazione, senza dire che è comunque assorbente la notazione della Corte territoriale secondo la quale si trattava di episodi mai contestati al N. e sui quali quest'ultimo non si era potuto difendere. 10. Con il quinto motivo l'Agenzia ricorrente denuncia Violazione o falsa applicazione dell'art. 421 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, numero 4, cod. proc. civ. . Si duole del fatto che, a fronte di fatti emersi dalle deposizioni dei testi, la Corte non abbia ritenuto di disporre tutti i mezzi di prova utili per la decisione. 11. Il motivo, nella parte in cui la ricorrente lamenta il mancato esercizio dei poteri d'ufficio del giudice, presenta profili di inammissibilità, non evincendosi quando ed in che termini i suddetti poteri siano stati sollecitati alla Corte di merito, ed è comunque infondato per avere il giudice di appello, con una motivazione corretta sul piano logico-giuridico, ritenuto, dopo che le parti avevano esplicitato le loro posizioni reciproche e dopo le acquisizioni processuali, che l'Agenzia non fosse riuscita a provare la sussistenza di comportamenti idonei a sorreggere la massima sanzione disciplinare nella specie adottata. 12. Con il sesto motivo l'Agenzia ricorrente denuncia Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360, numero 5, cod. proc. civ. . Lamenta la ritenuta mancanza di rilievo disciplinare di taluni episodi, desunta dalla Corte territoriale dalla circostanza che l'Amministrazione non aveva ritenuto di procedere con l'adozione di provvedimenti sanzionatori preferendo una soluzione diversa e si duole altresì della ritenuta rinuncia alla potestà punitiva ricavata dalla medesima circostanza. Rileva che la stessa Amministrazione aveva evidenziato che si era in presenza di elementi atti a giustificare l'irrogazione di gravi, incisivi provvedimenti sul piano sanzionatorio e deduce che una pregressa tolleranza del datore di lavoro non si traduce, laddove il dipendente persegua in comportamenti inaccettabili, nell'impossibilità di adottare sanzioni disciplinari. 13. Anche questo motivo è infondato. Valga, al riguardo, quanto evidenziato al punto sub 7. La motivazione della Corte territoriale, nella parte in cui ha interpretato il comportamento datoriale, tratto dal tenore della lettera del 15/11/2006, come espressivo di una rinuncia a sanzionare i comportamenti del N. appare congrua e logica in relazione al passaggio contenuto nella lettera suddetta Pur in presenza di elementi atti a giustificare l'irrogazione di gravi, incisivi provvedimenti sul piano sanzionatorio, l'Amministrazione riteneva in quel momento di dare soluzione alla vicenda e rispetto ad essa le censure della ricorrente, lungi dall'evidenziare una obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, si risolvono nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata. 14. Con il settimo motivo l'Agenzia ricorrente denuncia Violazione o falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ. per insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente alle conclusioni tratte dalle risultanze istruttorie . Deduce che la valutazioni della Corte territoriale in ordine agli esiti della prova testimoniale non sono sostenute da alcun apparato motivazionale e che non è possibile ricostruire l’ iter logico giuridico seguito in sentenza. Lamenta, in particolare, il giudizio espresso in ordine all'attendibilità del teste P. , la mancata valutazione della deposizione del teste F. in reazione all'episodio B. - D.F. e l'omessa valutazione della non contestazione delle circostanze relative agli episodi di aggressione ed intimidazione nei confronti, tra gli altri, del precedente responsabile della struttura e cioè del Dott. D. . 15. Il motivo è infondato per le stesse ragioni evidenziate al punto sub 7. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata è idoneamente ancorata alle risultanze istruttorie ritenute significative e rilevanti e l' iter logico del percorso motivazionale chiaramente ricostruito attraverso l'esame dei singoli episodi oggetto di contestazione disciplinare. La Corte, inoltre, ha dato pieno conto del ridimensionamento della portata aggressiva delle frasi e dei gesti attribuiti al N. e ciò ha fatto, da un lato, valorizzando la circostanza che i testi sulle cui dichiarazioni le contestazioni principalmente si fondavano non avevano confermato le violenze verbali ed i gesti inconsulti così il teste B. il quale aveva fatto solo riferimento ad una discussione animata ovvero erano stati smentiti da altre deposizioni di segno contrario, tanto in sede civile quanto in sede penale si veda il richiamo alla testimonianza resa dalla teste C. con riguardo alle dichiarazioni del P. , e, dall'altro, rimarcando l'esistenza di un contesto caratterizzato da atteggiamenti provocatori degli stessi soggetti indicati quali vittime si veda il riferimento alla testimonianza resa dalla teste S. con riguardo alle parole pronunciate dal P. . Per quanto attiene, poi, all'episodio relativo al Dott. D. , oltre a richiamarsi la valutazione della Corte territoriale invero assorbente già considerata al punto sub 13, va rilevato che i giudici capitolini sono pervenuti alla conclusione che le emergenze di causa non avessero in alcun modo confermato i suddetti gravi episodi di aggressione verbale e fisica correttamente valorizzando il contenuto delle deposizioni deponenti, anche in questo caso, nel senso di una discussione con toni elevati da entrambe i soggetti coinvolti così il teste G. ed al pronunciamento da parte del N. di frasi così io teste M. certamente non eleganti ma prive di rilievo disciplinare oltre che non specificamente contestate. 16. Con l'ottavo motivo l'Agenzia ricorrente denuncia Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360, numero 5, cod. proc. civ. . Lamenta l'immotivata esclusione del dovuto rilievo ad alcune circostanze decisive con riferimento all'episodio del 9 novembre 2006, relativo alla consegna da parte del direttore D.M. dei documenti riguardanti l'attribuzione al N. del nuovo incarico di studio e conseguente rimozione da quello di direttore dell'ufficio di omissis . 17. Anche questo motivo è infondato. La Corte territoriale, lungi dall'omettere di considerare determinate circostanze, ha, al contrario, valutato l'episodio cui la ricorrente fa riferimento in tutti i suoi aspetti tra l'altro escludendo, sulla base dell'istruttoria svolta, che il N. avesse danneggiato volontariamente gli occhiali del D.M. , avendo il primo, in un momento sicuramente concitato, solo cercato di mettere le mani sui documenti oggetto di notifica forse cercando di prenderli ed altresì escludendo che il medesimo si fosse chiuso successivamente per lungo tempo in una stanza della direzione con un comportamento ostnizionistico e provocatorio, a tal fine evidenziando che si era sentito male ed era rimasto in attesa dei soccorsi ed ha doverosamente contestualizzato la reazione del N. , il quale si era trovato a prendere atto di essere stato improvvisamente estromesso dall'incarico di direzione. Lungi, dunque, dal ricostruire i fatti in un modo non corrispondente a come si erano verificati, la Corte ne ha proposto una lettura che, senza indulgere ad improprie formule assolutorie, evidenziasse il profilo di una reazione istintiva di limitata portata ad un atto ritenuto ingiusto . 18. Con il nono motivo l'Agenzia ricorrente denuncia Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360, numero 5, cod. proc. civ. . Si duole dell'apoditticità delle considerazioni sull'insubordinazione, sulla proporzionalità della sanzione e sulla lesione del vincolo fiduciario. 19. Il motivo non è fondato. Alla stregua degli accertamenti svolti rispetto ai quali le circostanze sottolineate dalla ricorrente sono, per quanto già detto, prive di autonoma forza esplicativa o dimostrativa , la Corte di merito, cui non può imputarsi di aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacché né l'una né l'altra le sono richieste, ha concluso, con motivazione logica e coerente, nel senso della insussistenza degli estremi dell'insubordinazione nei termini di cui alla contestazione pronuncia di parole offensive o aggressive ovvero atteggiamento intimidatorio , essendovi stata, nella specie, una reazione forse scomposta, ma comprensibile in conseguenza ha ritenuto con un giudizio espresso tenendo conto della natura e della qualità del rapporto, del vincolo di fiducia a questo connesso, dell'entità della violazione commessa e dell'intensità dell'elemento soggettivo che il licenziamento non fosse giustificato dall'assunta lesione del vincolo fiduciario. Trattasi di giudizio adeguatamente motivato, come tale insindacabile in sede di legittimità cfr. ex multis Cass. 26 gennaio 2011, numero 1788 id. 21 maggio 2009, numero 11846 27 settembre 2007, numero 20221 13 aprile 2006, numero 8679 . 20. In definitiva il ricorso deve essere rigettato. 21. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di V N. , delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.