Deceduto il pensionato di Stato, l’ex moglie punta alla ‘reversibilità’. Ma c’è anche la seconda moglie...

A sciogliere il nodo provvede la Cassazione a decidere dovrà essere il Tribunale, non la Corte dei Conti. Secondario il fatto che la prestazione in gioco sia a carico dello Stato, perché ciò che conta è che sul tavolo ci sia l’ipotesi del concorso tra le moglie che si sono succedute a fianco dell’uomo

‘Ping pong’ tra Tribunale e Corte dei Conti, spettatrice interessata l’ex moglie di un pensionato Inpdap, oramai deceduto in gioco la pensione di reversibilità, rivendicata dalla donna. Ma sulla scena vi è anche la seconda moglie Di conseguenza, palla affidata ai giudici del Tribunale, che sono titolati a prendere una decisione. Cassazione, sentenza n. 25456, sezioni Unite Civili, depositata oggi Stand by. A dare il ‘la’ alla vicenda è la domanda presentata dalla ex moglie del pensionato oramai deceduto, la quale, titolare di assegno di mantenimento , rivendica il diritto ad una parte della pensione di reversibilità . Però, va aggiunto, in concorso con il coniuge superstite dell’ex marito, che aveva contratto un nuovo matrimonio, dopo la sentenza di cessazione degli effetti civili del primo matrimonio . Destinatari della richiesta, quindi, l’Inpdap e la seconda moglie. Ma la decisione non arriva in tempi rapidi, perché il Tribunale declina la propria giurisdizione in favore della Corte dei Conti, sul presupposto che trattavasi di pensione a carico dello Stato , ma altrettanto fa la Corte dei Conti, ripassando la palla nel campo del Tribunale e sostenendo che proprio al Tribunale spetta la cognizione della controversia relativa all’attribuzione di una quota di pensione all’ex coniuge nei confronti del coniuge superstite . In tribunale. A sbrogliare la matassa, e a porre la parola ‘fine’ alla lunga attesa, provvedono i giudici della Cassazione, sancendo, definitivamente, la giurisdizione del giudice ordinario spetterà quindi ai giudici del Tribunale pronunciarsi sulla richiesta avanzata dalla ex moglie del pensionato oramai deceduto. Per spiegare tale decisione viene ricordato che ci si trova sì di fronte alla erogazione della pensione a carico dello Stato – e ciò condurrebbe alla giurisdizione della Corte dei Conti –, ma decisiva è la presenza della seconda moglie dell’uomo questo particolare, difatti, conduce ad identificare l’ ipotesi del concorso tra più coniugi succedutesi nel tempo . Per questo motivo, la giurisdizione sulla richiesta della pensione di reversibilità , avanzata dalla prima moglie, deve essere attribuita al giudice ordinario .

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 22 ottobre – 13 novembre 2013, n. 25456 Presidente Santacroce – Relatore Rordorf Svolgimento del processo Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 654 del 2008, pronunciando sulla domanda proposta da B.M. diretta ad ottenere l'accertamento, quale ex coniuge superstite del deceduto marito DS. e titolare di assegno di mantenimento, del proprio diritto ad una parte della pensione di reversibilità in concorso con il coniuge superstite T.E. avendo l'ex marito contratto, dopo la sentenza di cessazione degli effetti civili del primo matrimonio, un nuovo matrimonio con condanna dell'INPDAP alla erogazione della prestazione, declinava la propria giurisdizione in favore di quella della Corte dei Conti sul presupposto che trattavasi di pensione a carico dello Stato. La Corte dei Conti, con sentenza n. 2479 del 2010, adita dalla predetta B.M., pronunciando sulla stessa domanda, declinava a sua volta la propria giurisdizione sul rilievo fondante che l'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, aveva attribuito al Tribunale la cognizione della controversia relativa all'attribuzione di una quota di pensione all'ex coniuge nei confronti del coniuge superstite. B.M. ha adito, quindi, nuovamente il Tribunale di Civitavecchia che, su istanza della stessa B., ha sospeso il giudizio per consentire la proposizione del regolamento di giurisdizione. Con ricorso ex art. 362, comma secondo, n. 1 cpc B.M. ha chiesto a questa Corte dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario o comunque del giudice investito della giurisdizione con conseguente annullamento della contrastante decisione emessa. T.E. e l'INPS ex gestione INPDAP non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Rilevano queste Sezioni Unite che, il ricorso va deciso dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Devesi, infatti, ribadire che la disposizione di cui all'art. 9, comma 2, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel Lesto modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, stabilendo, in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite di questi avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato e tale pensione, definisce la natura della prestazione dovuta a quest'ultimo soggetto, escludendo che possa assimilarsi a detto assegno e, di conseguenza, implicitamente, sottrae alla giurisdizione ordinaria, per devolverla a quella della Corte dei conti in materia di pensione, la controversia afferente all'erogazione della prestazione stessa, allorché il relativo trattamento sia a carico dello Stato Cass. S.U. 13 maggio 1993 n. 5429, Casa. S.U. 7 dicembre 1994 n. 10474 e Cass. S.U. 23 dicembre 1997 n. 13019 e tanto diversamente dall'ipotesi del concorso trai più coniugi succedutesi nel tempo, espressamente attribuita al giudice ordinario ipotesi di cui al co. 3 della stessa norma Cfr. sul. punto espressamente Cass. S.U. 13 maggio 1993 n. 5429 cit. . Nella specie ricorre appunto tale ultima ipotesi trattandosi di rapporti fra l’ex coniuge ed il coniuge superstite e, pertanto, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. La sentenza n. 65 del 2008 del Tribunale di Civitavecchia che non ha tenuto conto del principio sopra richiamato - dal quale non vi è alcuna valida ragione per discostarsene - va, conseguentemente, annullata dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale le parti vanno rimesse anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario ed annulla la sentenza del Tribunale di Civitavecchia e rimette le parti innanzi al giudice ordinario anche per le spese del presente giudizio.