Dall’INPS nuove precisazione sul voucher baby-sitting

Il messaggio n. 17400 del 30 ottobre fornisce nuovi dettaglia sulla fruizione del contributo, introdotto dalla Riforma Fornero, per l’acquisto dei servizi per l’infanzia al centro della disamina le ipotesi di cessazione o modificazione del rapporto lavorativo della madre beneficiaria.

Nell’ambito di quanto previsto dalla Riforma Fornero in merito alla concessione alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting , nei casi in cui il rapporto della beneficiaria cessi nel corso dei mesi successivi al riconoscimento del beneficio, quest’ultimo dovrà essere rideterminato in funzione di detta cessazione. Calcolo del termine. Per calcolare il termine utile ai fini del riconoscimento del beneficio, bisogna tener conto del 12 luglio 2013 giorno successivo alla scadenza del bando quale termine iniziale per le lavoratrici che avevano concluso il proprio congedo di maternità obbligatorio. Differente è il discorso per le lavoratrici madri il cui congedo di maternità obbligatorio sia terminato dopo il 12 luglio per queste ultime, il termine iniziale va individuato nel giorno successivo alla scadenza del congedo stesso. In ogni caso il termine finale da considerare per la quantificazione è il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale ultimo giorno lavorato. Da full time a un part time. Laddove invece il rapporto lavorativo della madre beneficiaria si modifichi nel corso dei mesi successivi al riconoscimento del beneficio, passando da un full time a un part time o viceversa, il beneficio dovrà essere rideterminato in funzione di detto cambiamento. fonte www.fiscopiu.it

INPS, messaggio 30 ottobre 2013, numero 17400 Chiarimenti in materia di erogazione del beneficio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b della legge 28 giugno 2012, numero 92 A seguito della pubblicazione dell’elenco delle madri lavoratrici beneficiarie del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia, di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b della legge 28 giugno 2012, numero 92 e al D.M. 22 dicembre 2012, sono pervenute da parte delle strutture territoriali dell’Istituto richieste di chiarimento relative al beneficio in oggetto. A tal proposito si forniscono le seguenti precisazioni 1 Cessazione del rapporto lavorativo della madre beneficiaria Nei casi in cui il rapporto lavorativo della madre beneficiaria cessi nel corso dei mesi successivi al riconoscimento del beneficio, quest’ultimo dovrà essere rideterminato in funzione di detta cessazione. A tal fine, per quantificare il termine utile ai fini del riconoscimento del beneficio, va individuato il 12 luglio 2013 giorno successivo al termine di scadenza del bando quale termine iniziale per le lavoratrici che, a quella data, avevano concluso il proprio congedo di maternità obbligatorio, in quanto da tale data per le lavoratrici non era più possibile fruire dei periodi di congedo parentale per il numero di mesi di beneficio richiesti in domanda. Invece, per le lavoratrici madri il cui congedo di maternità obbligatorio sia terminato dopo il 12 luglio, il termine iniziale va individuato nel giorno successivo alla scadenza del congedo suddetto. In entrambe i casi il termine finale da considerare per la quantificazione, è il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale ultimo giorno lavorato. Nell’intervallo di tempo sopra individuato, il computo dei mesi di congedo parentale cui la lavoratrice madre potrà rinunciare dovrà normalmente essere effettuato secondo le regole ordinarie di cui al punto 14.2 dell’allegato 1 della circolare numero 17 del 26 gennaio 1982. Si riportano di seguito alcuni esempi chiarificatori 1. qualora la durata del congedo parentale sia esattamente pari ad un mese o ad un multiplo dello stesso devono essere computati ai fini del periodo massimo di sei mesi uno o più mesi interi. Esempio madre lavoratrice con contratto che cessa alla data del 11 ottobre dal 12 luglio al 11 ottobre = 3 mesi 2. per i periodi di durata superiore ad un mese ma non multipli dello stesso si computa il mese o il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero. Per questi ultimi si seguirà il criterio per cui le singole giornate si sommano fino a raggiungere il numero trenta, considerando le stesse pari ad un mese. Esempio a madre lavoratrice con contratto che cessa alla data del 20 ottobre dal 12 luglio al 20 ottobre = 3 mesi e 10 giorni. Esempio b madre lavoratrice il cui ultimo giorno di congedo di maternità obbligatorio è il 22 agosto e con contratto che cessa alla data del 16 novembre dal 22 agosto al 16 novembre = 2 mesi e 25 giorni. Pertanto, essendo il beneficio divisibile solo per frazioni mensili intere, nell’esempio a il beneficio dovrà essere concesso per soli tre mesi nell’esempio b per soli due mesi. 2 Modificazione del rapporto lavorativo della madre beneficiaria Nei casi in cui il rapporto lavorativo della madre beneficiaria si modifichi nel corso dei mesi successivi al riconoscimento del beneficio, passando da un full time ad un part time o viceversa, quest’ultimo dovrà essere rideterminato in funzione di detta modifica. Anche in tale caso l’intervallo di tempo da considerare per quantificare i mesi di congedo parentale, utili ai fini del riconoscimento del beneficio, è lo stesso indicato per i casi di cessazione del rapporto lavorativo. Nel suddetto intervallo di tempo il computo del congedo parentale dovrà normalmente essere effettuato secondo le regole ordinarie sopra specificate, erogando il beneficio in relazione al mese in cui avviene la modificazione del rapporto lavorativo - come full time se il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia maggiore di 15 - come part time se il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia pari o minore di 15. Si riportano di seguito alcuni esempi chiarificatori Esempio 1 madre lavoratrice, a cui siano stati riconosciuti 6 mesi di beneficio, con modifica del proprio rapporto di lavoro da full time a part time in data 28 ottobre dal 12 luglio al 28 ottobre = 3 mesi e 18 giorni. Considerato che 18 è maggiore di 15 la madre ha diritto a 4 mesi di beneficio intero e a 2 mesi di beneficio riproporzionato in ragione della percentuale di part time. Esempio 2 madre lavoratrice, a cui siano stati riconosciuti 5 mesi di beneficio, con modifica del proprio rapporto di lavoro da full time a part time in data 25 ottobre dal 12 luglio al 25 ottobre = 3 mesi e 15 giorni. Considerato che il numero di giorni eccedenti i mesi interi è pari a 15, la madre ha diritto a 3 mesi di beneficio intero e a 2 mesi di beneficio riproporzionato in ragione della percentuale di part time. 3 Ulteriori chiarimenti - Con le modalità di computo sopra indicate viene individuato il periodo teorico di beneficio concedibile, e non il periodo di effettivo utilizzo del beneficio stesso. Esempio a madre lavoratrice, beneficiaria del contributo asilo nido, con contratto che cessa alla data del 20 ottobre dal 12 luglio al 20 ottobre = 3 mesi e 10 giorni. La madre ha quindi diritto a 3 mesi di beneficio teorico, la cui fruizione effettiva e conseguente fatturazione da parte dell’asilo nido, potrà avvenire anche nei mesi di dicembre 2013, gennaio 2014 e febbraio 2014. Esempio b madre lavoratrice, beneficiaria del contributo asilo nido, con contratto che cessa alla data del 30 settembre dal 12 luglio al 30 settembre = 2 mesi e 20 giorni. La madre ha quindi diritto a 2 mesi di beneficio teorico, la cui fruizione effettiva e conseguente fatturazione da parte dell’asilo nido, può essere anche relativa ai mesi di aprile 2013 e maggio 2013, in quanto rientranti nel triennio di sperimentazione del beneficio. -Secondo quanto disposto nel DM 22.12.2012 e nel Bando pubblicato sul sito istituzionale in data 14 giugno 2013, possono presentare domanda le madri che si trovino ancora negli undici mesi successivi alla fine del congedo obbligatorio. Pertanto, a chiarimento di quanto affermato al punto b del messaggio hermes numero 13408 del 23 agosto 2013, la fruizione del beneficio deve essere consentita a tutte le madri che, al momento di presentazione della domanda di beneficio, si trovassero nell’arco temporale compreso tra i quattro mesi antecedenti la data presunta del parto e gli undici mesi successivi alla fine del congedo obbligatorio. 4 Gestione dei voucher per i casi di esclusione o di ricalcolo del beneficio Le verifiche sulla sussistenza dei requisiti necessari per il beneficio previste dal messaggio numero 13048 del 23 agosto 2013, in caso di richiesta di voucher per servizi di baby sitting possono condurre all’esclusione di madri beneficiarie per le quali sono già stati emessi i voucher. Si forniscono di seguito le indicazioni operative da adottare per il recupero dei voucher non dovuti, che ricalcano quelle già in uso per la gestione dei voucher smarriti dal committente, di cui al messaggio numero 12082 del 4 maggio 2010. Le sedi comunicano alla casella lavorooccasionale.dg i codici identificativi dei voucher emessi, che saranno annullati, a cura dell’Ufficio Legislativo, nell’archivio di Poste e nella procedura di gestione per renderli non riscuotibili. I voucher restituiti dalle madri saranno conservati agli atti , insieme alla lettera di esclusione, con la dicitura annullat . Nel caso in cui i voucher non dovuti siano già stati riscossi da parte dei prestatori dei servizi di baby sitting, la sede procederà al recupero dell’importo relativo ai voucher riscossi richiedendolo alle madri beneficiarie. Dal punto di vista contabile la sede imputerà le somme al conto GPA00099, con apertura di partita nominativa trasferendola con sc10 alla Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali 0001 con la seguente scrittura in P.D. GPA00099 A GPA55000 e una volta recuperati gli importi si chiuderà la partita aperta al conto di credito. La suddetta procedura, relativa all’annullamento dei voucher, dovrà essere adottata anche nei casi in cui sia stato emesso un quantitativo di voucher superiore all’ importo relativo ai mesi concessi, a seguito di inconvenienti di natura tecnica intervenuti in fase di emissione o in base alle verifiche effettuate in merito alla fruizione di periodi di congedo parentale, secondo quanto disposto dal messaggio numero 13408 del 23 agosto 2013. Con riferimento a questi ultimi casi, ogni Direzione regionale provvederà a trasmettere alle madri, a mezzo PEC o raccomandata a.r., la comunicazione della motivazione che ha determinato un ricalcolo dei voucher concessi, secondo lo schema del modello allegato, dandone notizia alla casella di posta lavorooccasionale.dg. Si richiama l’attenzione sulla circostanza che in tutti i casi precedentemente richiamati casi di esclusione totale dal beneficio o di ricalcolo dei voucher dovuti gli operatori non dovranno attivare la procedura di storno, prevista per la gestione delle richieste di rimborso dei voucher, che, come indicato nel messaggio numero 11344 del 12 luglio 2013, regolamenta i soli casi di rinuncia al beneficio da parte delle madri.