Il dipendente esternalizzato rifiuta il distacco? È legittimo lasciarlo a casa

All’interno dell’azienda, dopo l’esternalizzazione di alcuni servizi, mancano posizioni lavorative coerenti con la posizione e la qualificazione professionale del lavoratore legittimo il licenziamento se quest’ultimo rifiuta il distacco.

E’ quanto si apprende dalla sentenza n. 24259/2013 della Corte di Cassazione, depositata il 28 ottobre scorso. Il caso. Un dipendente di una banca veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo, costituito dalla mancanza in azienda di posizioni lavorative coerenti con il suo inquadramento, a seguito di riorganizzazione dei servizi informatici che aveva interessato tutte le filiali dell’istituto di credito e della creazione di una società presso cui il lavoratore era stato distaccato fino al momento del licenziamento. Dopo che i giudici di secondo grado avevano riformato la sentenza del Tribunale, ritenendo provate l’esistenza della riorganizzazione aziendale, la mancanza di una posizione lavorativa confacente al livello professionale del lavoratore e la volontà della Banca di adempiere all’obbligo del repecaghe , il lavoratore presenta ricorso in Cassazione. All’interno della banca non ci sono più posizioni lavorative coerenti con la posizione e la qualificazione professionale del lavoratore. Ma la S.C., come i colleghi di appello, ritiene legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente che rifiuta il distacco presso l’azienda dove è stato esternalizzato il servizio a cui è adibito. Inutile, infatti, per il ricorrente, affermare che i giudici territoriali abbiano preso in considerazione circostanze diverse da quelle indicate dalla società a motivazione del recesso. Al contrario, gli Ermellini, sul punto, hanno evidenziato che la Corte distrettuale ha preso in esame proprio le ragioni indicate dal datore di lavoro, cioè la mancanza di posizioni lavorative coerenti con la posizione e la qualificazione professionale del lavoratore .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 giugno – 28 ottobre 2013, n. 24259 Presidente Maisano – Relatore Filabozzi Svolgimento del processo D.E. ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla BCC del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda Scarl in data 6.4.2007 per giustificato motivo oggettivo, costituito dalla mancanza in azienda di posizioni lavorative coerenti con il suo inquadramento, a seguito di una riorganizzazione dei servizi informatici che aveva interessato tutte le Banche di Credito Cooperativo lombarde e della creazione, in tale contesto, di una società presso la quale il lavoratore era stato distaccato fino al momento del licenziamento. Il Tribunale di Brescia ha accolto la domanda con sentenza che, sull'appello della Banca, è stata riformata dalla Corte d'appello di Brescia, che ha respinto la domanda del lavoratore, ritenendo provate l'esistenza della riorganizzazione aziendale, la mancanza, all'interno della nuova organizzazione, di una posizione lavorativa confacente al livello professionale del D. e la volontà della Banca di adempiere all'obbligo del repechage desumibile, quest'ultima, dalla offerta di prolungare il distacco presso la società alla quale erano stati affidati i principali servizi inerenti al sistema informatico o in alternativa di essere impiegato presso la filiale in mansioni corrispondenti alla sua qualifica . Avverso tale sentenza ricorre per cassazione D.E. affidandosi a quattro motivi di ricorso cui resiste con controricorso la BBC del Garda Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda scarl, che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su un unico motivo. Il D. ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale e, successivamente, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c Motivi della decisione Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi principale e incidentale, ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza. 1.- Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per difformità del dispositivo letto in udienza rispetto a quello riportato in calce alla motivazione della sentenza in udienza in riforma della sentenza . del Tribunale di Brescia compensa le spese in sentenza in riforma della sentenza . del Tribunale di Brescia respinge la domanda dell'appellato compensa le spese , traducendosi detta difformità in una ipotesi di insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione. 2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, censurando la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale esteso il suo accertamento all'esistenza di motivi che non erano stati indicati nella lettera di motivazione del licenziamento, quali la prova del riordino organizzativo determinato dalla creazione della piattaforma di Iside - e cioè della società alla quale era stata affidata la gestione dei principali servizi inerenti al sistema informatico - e per aver ritenuto che il datore di lavoro avesse assolto l'onere di provare di non aver potuto adibire il lavoratore ad altre mansioni. 3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito omesso ogni pronuncia sull'appello incidentale. 4.- Con il quarto motivo il ricorrente censura la decisione impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, ovvero per aver omesso di considerare che la posizione di Vice Responsabile dell'Ufficio Organizzazione e Sistemi era ancora esistente al momento del licenziamento e per aver attribuito al ricorrente la richiesta, mai avanzata, di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento perchè ancora esistente la posizione, da lui stesso ritenuta demansionante , di addetto alla procedura di internet banking. 5.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte d'appello ha omesso di pronunciare sulla domanda di restituzione formulata dalla società in sede di gravame. 6.- Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel rito del lavoro, solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. E tale insanabilità sussiste quando dispositivo e motivazione rechino affermazioni del tutto antitetiche tra loro. La prospettata insanabilità del contrasto non sussiste, invece, quando la motivazione - lungi dal risultare del tutto antitetica - sia, invece coerente rispetto al dispositivo, limitandosi a ridurne o ampliarne il contenuto, senza tuttavia inficiarne il contenuto decisorio, e se ne possa escludere, peraltro, qualsiasi ripensamento sopravenuto, essendo la motivazione ancorata ad elementi acquisiti al processo. In tal caso, la divergenza tra dispositivo e motivazione non preclude il raggiungimento dello scopo - di consentire l'individuazione del contenuto del decisum - ed esclude, di conseguenza, la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2 , essendo questa configurabile solo quando l'atto risulti inidoneo, appunto, al raggiungimento del suo scopo, e la motivazione della sentenza evidenzi un sopravvenuto ripensamento cfr. ex plurimis Cass. n. 10305/2011, Cass. n. 18202/2008 . 7.- Siffatta inidoneità non si verifica nel caso di specie, laddove si osservi che, in realtà, la Corte territoriale, inserendo l'espressione respinge la domanda dell'appellato tra le parole in riforma della sentenza . del Tribunale di Brescia e le parole compensa le spese , ha provveduto ad una mera integrazione del dispositivo letto in udienza, rispetto al quale, comunque, la motivazione si presenta del tutto coerente e non evidenzia alcun ripensamento. Nè è sostenibile che il giudice d'appello con la formula in riforma della sentenza . del Tribunale di Brescia compensa le spese avesse inteso provvedere solo a una riforma parziale della sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese, giacchè, in questo caso, la Corte di merito avrebbe avuto cura di specificare, se non altro, che si trattava di una riforma parziale della sentenza impugnata - che lasciava, quindi, ferme le altre statuizioni di merito - e non avrebbe poi certamente adoperato il punto e virgola dopo l'espressione in riforma della sentenza . del Tribunale di Brescia . 8.- La divergenza prospettata, essendo nella fattispecie in esame configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, avrebbe quindi potuto essere emendata - come questa Corte ha già avuto modo di affermare cfr. ex plurimis Cass. n. 18090/2007, Cass. n. 11020/2007 - mediante la procedura di correzione degli errori materiali artt. 287 c.p.c. e ss. , essendo per contro inammissibile l'impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione. 9.- Il secondo motivo è infondato. Non è vero, infatti, che la Corte d'appello abbia preso in considerazione, come giustificato motivo di licenziamento, circostanze diverse da quelle indicate dalla società a motivazione del suo recesso. Al riguardo, è sufficiente rilevare che il giudice dell'appello ha preso in esame proprio la ricorrenza delle ragioni indicate dal datore di lavoro come giustificatrici del recesso e cioè, la mancanza di posizioni lavorative coerenti con la posizione e la qualificazione professionale del lavoratore , verificandone la sussistenza in ragione del riassetto organizzativo cui era stata sottoposta l'attività aziendale a seguito del processo di esternalizzazione delle principali attività del servizio informatico ed osservando, conclusivamente, che al termine di questa operazione di esternalizzazione del servizi informatici, l'ufficio OSI - e cioè l'Ufficio Organizzazione e Sistemi Informatici, al quale era addetto il ricorrente prima del periodo di distacco presso la società Iside - si trovava ad occuparsi delle attività informatiche residuali e di quelle meramente gestionali - operative dei servizi forniti da Iside tramite i tre addetti . cui erano affidati servizi ormai marginali, per i quali certamente la professionalità del D. non era utile e, comunque, era in esubero rispetto alle necessità, già ampiamente colmate con i tre lavoratori sopra menzionati ed ancora che è risultato provato che l'esternalizzazione di tutti i principali servizi informatici rendeva eccessivamente ridondante una figura della preparazione tecnica dell'ing. D., già, per il vero, sotto utilizzata fin dal 2003, in quanto le residue attività nel settore, comprese quelle di assistenza all'home banking, potevano essere espletate da tre dipendenti meno qualificati e che, nei due anni di distacco, avevano dimostrato di svolgere correttamente quel lavoro, rendendo non esigibile un nuovo riassetto per consentire il rientro del D. in quella posizione . Sotto altro profilo, le censure del ricorrente, e così anche quelle formulate, peraltro del tutto genericamente, in ordine alla asserita violazione della L. n. 604 del 1966, art. 5, si risolvono nella mera critica della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito, proponendone una diversa ricostruzione ed un giudizio valutativo parimenti diverso, e perciò in una richiesta che, in quanto diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, è estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. 10.- Anche il terzo motivo è infondato, posto che l'appello incidentale del lavoratore che riguardava la quantificazione del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18 è rimasto e non poteva che restare assorbito dall'accoglimento dell'appello principale. 11.- Neppure il quarto motivo può trovare accoglimento. Al riguardo, deve ribadirsi che, come è stato più volte affermato da questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo esame, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ricorre, dunque, soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre tale vizio non si configura allorchè il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 16499/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 42/2009, Cass. n. 17477/2007, Cass. n. 15489/2007, Cass. n. 7065/2007, Cass. n. 1754/2007, Cass. n. 14972/2006, Cass. n. 17145/2006, Cass. n. 12362/2006, Cass. n. 24589/2005, Cass. n. 16087/2003, Cass. n. 7058/2003, Cass. n. 5434/2003, Cass. n. 13045/97, Cass. n. 3205/95 . 12.- Nelle citate sentenze questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni cfr. ex plurimis, Cass. n. 16499/2009 cit. . E, per quanto riguarda specificamente la valutazione della prova testimoniale, ha affermato che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti Cass. n. 42/2009 cit., cui adde Cass. n. 21412/2006, Cass. n. 4347/99, Cass. n. 3498/94 . 13.- Nè può trascurarsi che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle risultanze sulle quali il convincimento del giudice è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base cfr. ex plurimis Cass. n. 14034/2005 , essendo necessario, in altri termini, che sussista un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza Cass. n. 21249/2006 . 14.- Nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il proprio convincimento in relazione a tutti i fatti rilevanti nella presente controversia, osservando, per quanto riguarda in particolare la posizione lavorativa occupata dal D. prima del distacco presso la società Iside, che, completato l'affidamento della gestione dei principali servizi informatici alla stessa società, all'Ufficio Organizzazione e Sistemi Informatici - cui era addetto il D. prima del periodo di distacco - erano rimaste solo alcune attività residuali gestione dei server locali, gestione della rete dei client connessi al server, aggiornamento dei programmi applicativi in uso e interventi diretti sulle singole macchine , che ben potevano essere ed erano svolte da altri dipendenti meno qualificati del D. e che non erano comunque consone al suo profilo professionale. 15.- Le contrarie affermazioni del ricorrente, secondo cui la posizione lavorativa da lui ricoperta prima del distacco sarebbe rimasta sostanzialmente immutata ed ancora esistente al momento del licenziamento, non tengono conto delle argomentazioni svolte nella motivazione della sentenza impugnata in ordine al rilievo delle modifiche intervenute nell'assetto organizzativo dell'impresa e si risolvono, sostanzialmente, nella contestazione diretta inammissibile in questa sede del giudizio di merito, giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento a tutte le circostanze che vengono in rilievo ai fini della prova del giustificato motivo di licenziamento. 16.- Alla luce dei principi enunciati sub 11 , 12 e 13 , la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata e coerente sul piano logico-formale, non merita, dunque, le censure che le sono state mosse con il motivo in esame. 17.- Il ricorso incidentale è fondato. Questa Corte ha già affermato cfr. ex multis Cass. n. 2662/2013, nonchè Cass. n. 15461/2008 che incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 c.p.c., nonchè dell'art. 389 c.p.c., per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita. Nella specie, la Corte territoriale ha per l'appunto omesso di pronunciare sulla domanda restitutoria formulata dall'appellante. Questa, essendo comunque necessari ulteriori accertamenti di fatto, andrà, dunque, riproposta davanti al giudice del rinvio. 18.- In definitiva, riuniti i ricorsi, deve essere respinto quello principale e accolto l'incidentale, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Milano e che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e accoglie l'incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Milano.