Stabilimenti aziendali sottoposti a sequestro preventivo, niente stipendio se l’attività è bloccata

Tutte le volte che l'imprenditore è privato della opportunità di utilizzare la prestazione della controparte a seguito della perdita della disponibilità della struttura aziendale, si realizza una sospensione dell'obbligo retributivo per impossibilità sopravvenuta.

Lo ha affermato la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23783/2013, depositata lo scorso 21 ottobre. Il caso. Un operario, dopo essere stato collocato in Cassa integrazione guadagni ordinaria e dopo che la società aveva avviato la procedura di riduzione di personale, veniva licenziato. L’ex lavoratore chiedeva all’autorità giudiziaria di condannare l’azienda a corrispondergli 1.967,04 euro, pari alla retribuzione del mese di novembre 2004 e per i venti giorni di dicembre 2004 data del licenziamento . Stabilimenti aziendali sottoposti a sequestro preventivo. La società, costituitasi in giudizio, deduceva che in data 14 luglio 2004 gli stabilimenti aziendali erano stati sottoposti a sequestro preventivo, nell'ambito di un procedimento penale a carico dell'amministratore, e che pertanto ogni attività produttiva era stata sospesa, determinando una impossibilità sopravvenuta di riprendere la produzione. Visto il rigetto della domanda attorea, l’ex dipendente propone ricorso per cassazione. Gli Ermellini, ritenendo infondati i motivi del ricorso, precisano che non v'è dubbio che il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il o recedere dal rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, l'esistenza delle quali ha l'onere di provare, salvi gli eventi riconducigli alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva Cass. n. 7300/2004 . Vietata la continuazione dell'attività produttiva. In sostanza, tutte le volte che l'imprenditore è privato della opportunità di utilizzare la prestazione della controparte a seguito della perdita della disponibilità della struttura aziendale, si realizza una sospensione dell'obbligo retributivo per impossibilità sopravvenuta ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c Nella specie la Corte di merito ha incontestatamente accertato che la rimozione dei sigilli non era ex se prova dell'esistenza di un provvedimento di dissequestro. In realtà, il Tribunale penale del riesame aveva confermato il sequestro preventivo, ritenendo sussistente il pericolo che la libera disponibilità degli impianti potesse dar luogo ad un aggravamento delle conseguenze dei reati contestati, sicché, di fatto, la situazione di intangibilità ed inutilizzabilità degli impianti non era mutata .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 luglio – 21 ottobre 2013, n. 23783 Presidente Canevari – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Trani, lo S. deduceva di aver lavorato alle dipendenze della TESSILFIL s.r.l. con mansioni di operaio di essere stato collocato in Cassa integrazioni guadagni ordinaria dal 5 luglio al 2 ottobre 2004 che nell'ottobre 2004 la società aveva avviato la procedura di riduzione di personale ex L. n. 223/91, assumendo la mancanza di commesse e la costante crisi del settore tessile - abbigliamento che tale procedura si era conclusa con l'irrogazione del licenziamento del ricorrente, così come di tutti gli altri dipendenti della società, con effetto dal 20 dicembre 2004 che la società aveva tuttavia omesso di corrispondere al ricorrente la retribuzione del mese di novembre 2004 e per i venti giorni di dicembre 2004 che per tali causali egli era ancora creditore della somma di Euro 1.967,04 che tali retribuzioni dovevano ritenersi pacificamente dovute poiché sino al 20 dicembre 2004, data di cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente era stato alle dipendenze della società datrice di lavoro. Chiedeva pertanto la condanna della società al pagamento del relativo importo, oltre accessori di legge. Si costituiva la società deducendo che in data 14 luglio 2004 gli stabilimenti aziendali erano stati sottoposti a sequestro preventivo, nell'ambito di un procedimento penale a carico dell'amministratore, e che pertanto ogni attività produttiva era stata sospesa, determinando una impossibilità sopravvenuta di riprendere la produzione. Deduceva che il ricorrente aveva percepito quanto dovutogli e che nel mese di novembre e dicembre 2004 non aveva svolto alcuna attività lavorativa per la convenuta, svolgendo anzi attività per conto di terzi. Il Tribunale rigettava la domanda. La sentenza veniva confermata dalla Corte d'appello di Bari, con sentenza depositata l’11 agosto 2010. Propone ricorso per cassazione lo S. , affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la Manifattura Tessilfil s.r.l. in liquidazione. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1256, 1462 e 1463 c.c., 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. . Lamenta che la Corte territoriale, anziché ritenere, come risultava pacificamente dalle emergenze di causa, che il licenziamento de quo avvenne nell'ambito della procedura di mobilità ex lege n. 223/91, ritenne inopinatamente che esso derivava da un'impossibilità sopravvenuta della prestazione datoriale per cessazione dell'attività aziendale. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1256, 1462 e 1463 c.c., e L. n. 604/66 e 18 L n. 300/70 art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . Lamenta che la Corte barese aveva riconosciuto al sequestro penale del luglio 2004, efficacia liberatoria dell'obbligazione retributiva per i mesi di novembre e dicembre 2004 ed anzi la risoluzione di diritto del rapporto, pag. 11 ricorso , laddove essa poteva derivare solo da fatto imprevedibile e non imputabile al datore di lavoro, quale non poteva ritenersi il sequestro disposto dal giudice penale di Trani. 2.1 I motivi, che per la loro connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati. Ed invero essi si basano sulla sussistenza del diritto alle retribuzioni relative al periodo novembre-dicembre 2004 antecedente alla data di cessazione formale del rapporto 20 dicembre 2004 , laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che nel menzionato periodo novembre-dicembre 2004 la datrice di lavoro versasse nell'impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa, sicché le censure risultano inconferenti. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1256, 1462 e 1463 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e delle risultanze istruttorie art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. . Con esso il ricorrente ripropone le medesime doglianze in diritto, precisando che la Corte distrettuale non aveva considerato che il sequestro preventivo penale era stato parzialmente revocato in sede di riesame, con rimozione dei sigilli, avvenuta il 12 ottobre 2004. 4. Il motivo è infondato. Ed invero non v'è dubbio che il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il o recedere dal rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, l'esistenza delle quali ha l'onere di provare, salvi gli eventi riconducigli alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva ex plurimis, Cass. 16 aprile 2004 n. 7300 . Premesso che di tali ultime circostanze nulla viene specificamente dedotto, osserva la Corte che tutte le volte che l'imprenditore è privato della opportunità di utilizzare la prestazione della controparte a seguito della perdita della disponibilità della struttura aziendale, si realizza una sospensione dell'obbligo retributivo per impossibilità sopravvenuta ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c. cfr. Cass. 26 luglio 2002 n. 11121 . Nella specie la Corte di merito ha incontestatamente accertato che la rimozione dei sigilli non era ex se prova dell'esistenza di un provvedimento di dissequestro, di cui peraltro il ricorrente non aveva fornito alcuna prova. Ha altresì incontestatamente accertato che il Tribunale penale del riesame confermò il sequestro preventivo, ritenendo sussistente il pericolo che la libera disponibilità degli impianti potesse dar luogo ad un aggravamento delle conseguenze dei reati contestati, sicché, di fatto, la situazione di intangibilità ed inutilizzabilità degli impianti non era mutata, avendo il Tribunale del riesame parimenti vietato la continuazione dell'attività. Tali accertamenti, congrui e logicamente motivati, non sono stati specificamente contestati dal ricorrente, sicché il ricorso deve in definitiva rigettarsi. Non può infatti ritenersi, come lamenta il ricorrente, che nella specie l'impossibilità sopravvenuta fosse imputabile al datore di lavoro, nulla risultando specificamente dedotto e tanto meno provato in tal senso dallo S. , e nessun elemento in tal senso essendo ricavabile dai provvedimenti adottati dal giudice penale. 5. Il ricorso deve pertanto rigettarsi. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.