Un po’ di chiarezza sulla percentuale spettante agli ufficiali giudiziari …

Nel caso in cui l’applicazione temporanea ad altro ufficio riguardi unicamente alcune giornate della settimana, l’ufficiale giudiziario parteciperà alla ripartizione relativa a ambedue gli uffici, ma con una quota ridotta, parametrata alla percentuale di impegno lavorativo in ognuno dei due uffici.

Ciò si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22868, depositata l’8 ottobre 2013. La retribuzione degli ufficiali giudiziari comprende anche una percentuale sui crediti recuperati dall’erario. La Corte d’Appello aveva confermato l’accoglimento della domanda dell’ufficiale giudiziario di partecipazione alla distribuzione della percentuale del 15% sulle somme recuperate dall’erario, effettuata tra gli uffici giudiziari di una data città, durante il periodo in cui egli, addetto all’UNEP del capoluogo di Regione, era stato applicato per tre giorni alla settimana, anche non consecutivi. Contro tale decisione il Ministero della Giustizia ha presentato ricorso in Cassazione, denunciando l’errata interpretazione dell’art. 140 D.P.R. N. 1229/1959. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte territoriale avrebbe sottovalutato il dato normativo disciplinante la materia, il quale condiziona il cumulo di quote riferibili a due UNEP diversi unicamente nel caso di contemporanea adibizione dell’ufficiale giudiziario ad ambedue gli uffici, circostanza di fatto non provata. Gli Ermellini hanno affermato che l’art. 140, comma 1, D.P.R. n. 1229/1959 disciplina l’ipotesi normale di stabile assegnazione dell’ufficiale giudiziario a un determinato ufficio e a uno solo in questo caso, la ripartizione dei diritti è bimestrale e vi partecipano tutti coloro che hanno prestato servizio per tutto il bimestre. Accanto a questa ipotesi, il comma 2 dell’articolo in questione, disciplina il caso della applicazione temporanea di un ufficiale a un ufficio diverso da quello di appartenenza e quello della stabile o temporanea prestazione del proprio servizio contemporaneamente presso più uffici. Adibizione a più uffici. Piazza Cavour ha chiarito che, nel primo caso del secondo comma, se l’applicazione temporanea riguarda l’intero tempo lavorativo, il dipendente parteciperà alla distribuzione dell’ufficio di applicazione per l’intera quota, divisa paritariamente. Nel caso, invece, di contemporanea adibizione stabile o temporanea a più uffici, parteciperà per l’intera quota unitaria, alla ripartizione della percentuale assegnata ad ambedue gli uffici. Essendo questa la disciplina normativa, secondo il S.C., nel periodo indicato e per ogni bimestre lavorato per il 50% del tempo lavorativo in ciascuno dei due uffici, l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto partecipare alla distribuzione della percentuale effettuata in ciascuno dei due uffici, ma con una quota del 50% rispetto a quella dovuta in caso di impegno a tempo pieno e rapportata alla percentuale dei proventi in ognuno di essi distribuita. In applicazione di tale regola, il Collegio ha accolto il ricorso, avendo i giudici distrettuali riconosciuto il 100% della quota del distretto della data città.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 maggio - 8 ottobre 2013, n. 22868 Presidente Vidiri – Relatore Ianniello Svolgimento del processo Con ricorso notificato in data 20-26 marzo 2009, il Ministero della giustizia chiede, con quattro motivi, la cassazione della sentenza depositata il 24 aprile 2008, con la quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda dell'ufficiale giudiziario G.G.A. di partecipazione alla distribuzione della percentuale del 15% sulle somme recuperate dall'erario di cui all'art. 122 e 140 del D.P.R. n. 1229 del 1959, effettuata tra gli ufficiali giudiziari di Pavia durante il periodo dalla fine di aprile 1999 al 15 luglio 2000 in cui egli, addetto all'UNEP di Milano, era stato applicato a Pavia per tre giorni alla settimana, anche non consecutivi. Alberto G.G. resiste alle domande con controricorso. Motivi della decisione 1 - Col primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla carente instaurazione del contraddittorio, per la mancata chiamata in giudizio degli ufficiali giudiziari dell'Ufficio di XXXXX nel periodo indicato, i quali, in caso di accoglimento della domanda, vedrebbero ridursi l'ammontare della quota loro spettante nei relativi bimestri le quote venivano infatti assegnate bimestre per bimestre sulla percentuale indicata per effetto del concorso di un'ulteriore quota attribuibile al G. . 2 - Il secondo motivo denuncia l'errata interpretazione dell'art. 140, primo e secondo comma del D.P.R. n. 1229/1959 in relazione all'art. 12 preleggi. La Corte territoriale avrebbe infatti sottovalutato il dato normativo disciplinante la materia, il quale condiziona il cumulo di quote riferibili a due UNEP diversi unicamente nel caso di contemporanea adibizione dell'ufficiale giudiziario ad ambedue gli uffici, circostanza di fatto non provata dall'originario ricorrente, sul quale gravava il relativo onere. La Corte territoriale aveva liquidato la prima censura dell'appello con la perentoria, quanto avulsa dal dato normativo, affermazione secondo cui nessuno ha il dono dell'ubiquità. 3 - Col terzo motivo, il Ministero lamenta il vizio di motivazione della sentenza sull'argomento di cui al punto precedente, alla luce del fatto che nessuna prova al riguardo aveva dedotto e dato l'originario ricorrente, sul quale gravava il relativo onere. 4 - Un ulteriore vizio di motivazione della sentenza viene dedotto dalla difesa del ricorrente in ordine al dato di fatto relativo alla effettiva presenza in servizio del G. a XXXXX nell'ultimo giorno di ogni bimestre di prestazione. In proposito, il citato art. 140 prevederebbe, come condizione per la partecipazione dell'ufficiale giudiziario alla ripartizione nel bimestre di riferimento, l'effettuazione del servizio nell'ultimo giorno del bimestre medesimo, circostanza di fatto della quale l'Amministrazione aveva eccepito l'assenza di prova da parte del dipendente. A tale specifica obiezione la Corte aveva ritenuto di rispondere con la oscura e immotivata frase il primo giudice ha comunque acquisito prova testimoniale valutando altresì il comportamento di difesa meramente formale assunta dal Ministero , che non fornisce alcuna spiegazione della diversa attestazione del Presidente del Tribunale di Pavia, mentre la prova testimoniale del Tribunale si riferirebbe alla iniziale predisposizione in Pavia di un prospetto di liquidazione che comprendeva anche la posizione del ricorrente, poi superato dai fatti. Il primo motivo, relativo alla omessa pronuncia in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, è infondato. L'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio ritualmente formulata dal Ministero nel giudizio di primo grado era stata infatti respinta dal giudice, come ricorda lo stesso ricorrente, con la motivazione che si sarebbe trattato di questione di diritti tra un soggetto e l'Amministrazione con effetti solo riflessi nei confronti dei terzi . Tale pronuncia non ha costituito oggetto di uno specifico motivo di appello, essendosi limitato il Ministero soccombente in primo grado a richiamare genericamente nell'atto di appello, dopo la contestazione nel merito della decisione appellata, tutte le argomentazioni ed eccezioni svolte nelle pregresse difese , senza investire la ratio decidendi espressa dal Tribunale nel rigettare l'eccezione di non integrità del contraddittorio e senza specificare, neppure in questa sede di legittimità, i nominativi del personale del Tribunale di Pavia nei cui confronti avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio. Il motivo è pertanto inammissibile. Il presupposto ineludibile della decisione della causa è rappresentato dalla corretta interpretazione dell'art. 140 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229. Va premesso che la retribuzione degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, comprende anche, a norma dell'art. 122, n. 2 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, una percentuale sui crediti recuperati dallo erario, sui campioni civili, penali e amministrativi e sulle somme introitate doli 'erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento . A norma dell'art. 18 della legge 1 giugno 1962 n. 546, che sostituisce il primo comma dell'art. 147 del suddetto D.P.R., Tutti gli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'art. 122, n. 2 . Infine, per quanto interessa in questa sede, l'art. 140 del medesimo decreto presidenziale stabilisce nei due commi di cui si compone L'importo dei diritti e delle indennità recuperati deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese la percentuale di cui all'art. 122, n. 2 spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa. L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio, a norma dell'art. 32, ha diritto a percepire la suddetta percentuale soltanto nel quale egli presti effettivo servizio qualora presti servizio contemporaneo in più uffici, ha diritto di cumulare la stessa percentuale liquidata nei diversi uffici . Il primo comma dell'articolo in esame disciplina l'ipotesi normale di stabile assegnazione dell'ufficiale giudiziario ad un determinato ufficio e ad uno solo in questo caso, la ripartizione dei diritti è bimestrale e vi partecipano tutti coloro che hanno prestato servizio per tutto il bimestre, fino all'ultimo giorno. Questa è infatti l'interpretazione più ragionevole del riferimento al bimestre operato dalla disposizione. Accanto a questa ipotesi normale, il secondo comma dell'articolo disciplina due altri casi a quello della applicazione temporanea di un ufficiale ad un ufficio diverso da quello di appartenenza e b quello della stabile o temporanea prestazione del proprio servizio contemporaneamente presso più evidentemente piccoli uffici. Nel primo caso, che può essere anche di applicazione parziale ad es. per tre giorni alla settimana , l'ufficiale ha diritto di partecipare alla distribuzione della percentuale soltanto nell'ufficio in cui presta effettivo servizio. Ne consegue che, se l'applicazione temporanea riguarda l'intero tempo lavorativo, il dipendente parteciperà alla distribuzione dell'ufficio di applicazione per l'intera quota, divisa paritariamente. Nel caso in cui, viceversa, l'applicazione temporanea ad altro ufficio riguardi unicamente alcune giornate della settimana, l'ufficiale giudiziario parteciperà alla ripartizione relativa ad ambedue gli uffici, ma con una quota ridotta, parametrata alla percentuale di impegno lavorativo in ognuno dei due uffici. Infine, in caso di contemporanea adibizione stabile o temporanea a più uffici, parteciperà per l'intera quota unitaria, alla ripartizione della percentuale assegnata ad ambedue gli uffici. Questa essendo la disciplina normativa, nel periodo indicato e per ogni bimestre lavorato per il 50% del tempo lavorativo in ciascuno dei due uffici di e di , il G. avrebbe dovuto partecipare alla distribuzione della percentuale effettuata in ciascuno dei due uffici, ma con una quota del 50% rispetto a quella dovuta in caso di impegno a tempo pieno e rapportata alla percentuale dei proventi in ognuno di essi distribuita. In applicazione di tale regola e nei limiti che ne risultano, il ricorso va pertanto accolto, avendo erroneamente la Corte territoriale riconosciuto al G. il 100% della quota del distretto di . La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Brescia.