Il Ministero contesta il corso seguito dai docenti, ma si dimentica di specificare in quale sede sono stati prodotti i decreti

Il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità l’indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso stesso si fonda, con la specificazione della sede processuale nella quale sono stati prodotti, nonché la precisazione di quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8767/13, depositata il 10 aprile. Il caso. Due docenti vedono riconosciuto il loro diritto a conservare l’inserimento nella graduatoria interna di un Istituto d’Arte per la classe A18. La Corte di Appello, in particolare, ritiene sussistente la prova della frequentazione di un corso annuale di geometria descrittiva, previsto dal D.M. n. 39/1998 quale titolo di ammissione alla classe di concorso A18. Il corso di applicazioni di geometria descrittiva. Le attestazioni del Rettore e del Preside della facoltà di architettura, infatti, comprovano che nel piano studi seguito dai professori era ricompreso anche il corso annuale di applicazioni di geometria descrittiva, nell’ambito del quale venivano insegnati i principi e fondamenti della geometria descrittiva d’altra parte, l’elencazione delle materie contenuta nel decreto citato non sarebbe da ritenere tassativa. L’Istituto d’Arte e il Ministero dell’Istruzione ricorrono allora per cassazione. Le materie sono tassative? Il nodo della questione è la tassatività o meno delle materie contenute nella tabelle allegate ai DD. MM. n. 334/1994 e n. 39/1998, considerato che il Preside della facoltà di architettura non ha la potestà per attestare l’affinità tra gli esami ai fini della partecipazione ai concorsi per soli titoli del personale della scuola, spettante solamente al Ministero dell’Istruzione. Occorre indicare i documenti A giudizio degli Ermellini, tuttavia, le censure proposte sono inammissibili secondo l’art. 366, n. 6, c.p.c., infatti, il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso stesso si fonda. Nel caso in esame, invece, non risulta specificato in quale sede processuale siano stati prodotti i citati decreti ministeriali, nonché le attestazioni del Preside e del Rettore della facoltà. e i canoni ermeneutici violati. La S.C. aggiunge che, secondo consolidata giurisprudenza, la parte che denunci l’erronea interpretazione in sede di merito di un atto amministrativo è tenuta a indicare, sempre a pena di inammissibilità, quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati. Così non è avvenuto nel caso di specie e per questi motivi la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 29 gennaio – 10 aprile 2013, numero 8767 Presidente De Renzis – Relatore Napoletano Svolgimento del processo La Corte di Appello di Perugia, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva le domande dei docenti in epigrafe, proposte nei confronti dell'allora Ministero della Pubblica Istruzione nonché dell'Ufficio Scolastico per l'Umbria e dell'Istituto Statale d'Arte di Gubbio, avente ad oggetto la declaratoria del loro diritto a conservare l'inserimento nella graduatoria interna presso il citato Istituto per la classe A18 - dalla quale erano state cancellate per mancanza di titolo di studio idoneo - oltre alla condanna delle controparti al risarcimento del danno che però veniva riconosciuto solo in favore del M. . A fondamento del decisum la Corte del merito poneva il rilievo secondo il quale il requisito della frequentazione di un corso annuale di geometria descrittiva, previsto dal DM 39/98 quale titolo di ammissione alla classe di concorso A18 - la cui mancanza era stata posta a base del provvedimento di cancellazione dalla graduatoria d'istituto - poteva ritenersi sussistente in base alle attestazioni del rettore e del preside della facoltà di architettura secondo cui nel piano di studi, seguito dai ricorrenti, era ricompreso anche il corso annuale di applicazioni di geometria descrittiva nell'ambito del quale venivano insegnati i principi ed i fondamenti della geometria descrittiva. Tanto, secondo la predetta Corte, consentiva di reputare dimostrata l'affinità dell'esame sostenuto dai docenti con quello prescritto dalla normativa, affinità ritenuta sufficiente dallo stesso Ministero dell'Istruzione nota 17/7/2002 . Né riteneva la Corte territoriale che l'elencazione delle materie, di cui al DM numero 39/98, fosse tassativa come dimostrato, e dalla richiamata nota del Ministero, e dall'assenza di esplicitazioni in tal senso. Avverso questa sentenza il Ministero e l'Istituto statale in epigrafe ricorrono in cassazione sulla base di due censure. Resiste con controricorso L M. . L M. e F.L. depositano procura autenticata da notaio con la quale nominano per il giudizio di legittimità quale difensore l'avv.to Fabrizio Giovagnoni che partecipa all'orale discussione. Le altre parti intimate non svolgono attività difensiva. Motivi della decisione Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del controricorso di M.L. difettando nel relativo atto la procura speciale, atteso che in detto controricorso si fa riferimento alla delega a margine del ricorso di primo grado . Questa Corte ha,infatti, sancito, che la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, sia conferita a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorché per tutti i gradi del giudizio V. Cass. 9 marzo 2011 numero 5554 . Con la prima critica i ricorrenti deducono violazione degli artt. 402 e 405 D.Lgs numero 279/94, del DM numero 334/94 e della tabella A/4 allegata, del DM numero 39/98 ed in particolare dell'art. 1 e della tabella A/4 allegata nonché motivazione perplessa e contraddittoria e comunque insufficiente in ordine al carattere tassativo dell'elencazione delle materie. Formulano, poi, le parti ricorrenti distinti quesiti ed in particolare per quanto attiene il vizio di motivazione indicano quale fatto controverso la ritenuta non tassatività della elencazione delle materie contenuta nei denunciati DD.MM., e relativamente alla violazione di leggi articolano il seguente interpello se, in caso di partecipazione al concorso per soli titoli per l'insegnamento della classe di concorso A018, debba essere escluso dalle graduatorie il candidato in possesso di laurea in architettura che non abbia superato, nel piano di studi, l'esame annuale di geometria descrittiva, previsto dalla tabella allegata ai DD MM numero 339/94 e 39/98, considerato che l'elencazione delle materie contenute nelle predette tabelle ha carattere tassativo e non di carattere generale e non esaustivo . Con la seconda censura le parti ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2697 cc, 402 e 405 D.Lgs numero 279/94, del DM numero 334/94 e della tabella A/4 allegata, del DM numero 39/98 ed in particolare dell'art. 1 e della tabella A/4 allegata nonché motivazione perplessa e contraddittoria. Pongono, di conseguenza, i ricorrenti tre distinti interpelli, il primo dei quali, relativo al vizio di motivazione, con il quale deducono la contraddittorietà della sentenza per aver la Corte prima affermata la non tassatività dell'elencazione di cui ai DD MM denunciati e, poi, l'affinità tra l'esame previsto nei detti DD MM e quello sostenuto sulla base di una attestazione del preside della facoltà in cui si afferma che la prima materia costituisce solo una parte del secondo esame. Con il secondo ed il terzo quesito, relativi alla violazione di leggi, poi, rispettivamente chiedono 1. se, in caso di partecipazione al concorso per soli titoli per l'insegnamento della classe di concorso A018, debba essere escluso dalle graduatorie il candidato in possesso di laurea in architettura che abbia superato, nel piano di studi, l'esame annuale di applicazione della geometria descrittiva, in luogo di quello annuale di geometria descrittiva previsto dalla tabella allegata ai DD MM numero 339/94 e 39/9, anche in presenza di una attestazione di affinità di tali esami, fornita dal Preside della facoltà, di architettura considerato che il preside della facoltà non ha potestà per attestare l'affinità tra gli esami ai fini della partecipazione ai concorsi per soli titoli del personale della scuola, spettante unicamente al Ministero della P.I. ex art. 402 comma 1 d.lgs. numero 287/94 2. se, in caso di partecipazione al concorso per soli titoli per l'insegnamento nella classe di concorso A018, debba essere escluso dalle graduatorie il candidato in possesso di laurea in architettura che abbia superato, nel piano di studi, l'esame annuale di applicazione della geometria descrittiva, in luogo di quello annuale di geometria descrittiva previsto dalla tabella allegata ai dd. MM. numero 339/94 e 39/98, quando il preside della facoltà di architettura attesti che la materia indicata nella tabella allegata al d.M. geometria, descrittiva costituisce solo una parte dell'esame superato, dal candidato nel proprio corso di studi universitario applicazione della geometria descrittiva . Le censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico e giuridico vanno tratte unitariamente, sono inammissibili a norma dell'art. 369 numero 4 cpc, così come modificato dall'art. 7 del Dl.vo 2 febbraio 2006 numero 40. Non risulta, infatti, specificata in quale sede processuale sono stati prodotti i DD.MM e le attestazioni del Preside e del Rettore della facoltà su cui si fonda il ricorso Cfr. per quanto attiene i DM, la cui conoscenza non rientra tra i doveri del giudice non trattandosi di fonti paraprimarie o subprimarie Cass., sez. unumero , 29 aprile 2009, numero 9941 . Invero questa Corte ha ritenuto Cass. S.U. 2 dicembre 2008 numero 28547, Cass. Cass. 23 settembre 2009 numero 20535, Cass. S.U. 25 marzo 2010 numero 7161 e Cass. S.U. 3 novembre 2011 numero 22726 che il requisito previsto dall'art. 366 cpc numero 6, il quale sancisce che il ricorso deve contenere a pena d'inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, per essere assolto, postula che sia specificato in quale sede processuale il documento è stato prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, allegare dove nel processo è rintracciabile . La causa di inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 numero 6 cpc, ha chiarito inoltre questa Corte, è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest'ultimo sia un atto prodotto in giudizio, richiede che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l'art. 369, comma 2, numero 4, cpc prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso, che esso sia prodotto in sede di legittimità. D'altro canto è principio di diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte che la parte la quale denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo quali sono i citati DM è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati, e, in mancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica per tutte V. Cass. 23 luglio 2010 numero 17367 e Cass. 10 aprile 2006 numero 8296 . Nella specie, invece, le ricorrenti si sono limitate a dedurre, come evincesi anche dai quesiti, la mera violazione dei richiamati DM. Né, e vale la pena di sottolinearlo il testo dei menzionati DD MM. e delle attestazioni del Preside e del Rettore della Facoltà di architettura, almeno nella parte che interessa, è trascritto, in violazione del principio di autosufficienza, nel ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono, per quanto riguarda M. e F. per la difesa orale, la soccombenza. Nulla deve disporsi nei confronti della parte rimasta intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore di M. e F. delle spese di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi, oltre Euro 1.500,00 per compensi ed oltre accessori di legge. Nulla per la parte rimasta intimata.