“Spifferi” all’esterno dell’azienda: licenziato il dipendente

A prescindere dal ruolo ricoperto, ciò che conta è la gravità delle notizie diffuse all’esterno della struttura, e arrivate fino a clienti e fornitori. Nel caso specifico, veniva annunciata la chiusura, poi verificatasi, di una sede. Basta ciò per considerare rotto il vincolo fiduciario.

Segretezza prima di tutto. Questo il comandamento da rispettare per il dipendente. Altrimenti è legittima la decisione dell’azienda di optare per il licenziamento Cassazione, sentenza n. 4859/2013, Sezione Lavoro, depositata oggi . Chiusura. A provocare la rabbiosa reazione dell’azienda sono gli spifferi” che dall’interno si propagano all’esterno della struttura E la reazione è ancora più forte che la voce che nasce, cresce e si ingigantisce, fino ad arrivare a clienti e fornitori, è relativa alla chiusura di una sede operativa. Una volta trovato il responsabile, ossia un dipendente con 5 anni di lavoro in ditta alle spalle, la decisione dell’azienda è tranchant licenziamento disciplinare per giustificato motivo . E si tratta di un provvedimento legittimo, sanciscono i giudici di Appello – stravolgendo la pronunzia di primo grado –, sostenendo che le notizie diffuse all’esterno avevano acquisito una più ampia potenzialità di effetti, in ordine al danno di immagine per la datrice di lavoro , e sottolineando che l’eventuale attentato alla credibilità di un’impresa, attraverso dichiarazioni non veritiere, costituiva fatto idoneo a minare in radice il rapporto di fiducia ed affidamento che il datore di lavoro ha diritto di nutrice verso il proprio personale . Rottura. Secondo l’uomo, però, era stato dato eccessivamente peso alle parole da lui pronunciate, e peraltro rivelatesi vere, in merito alla chiusura di una sede operativa dell’azienda. Anche perché – evidenzia, tra l’altro, nel ricorso per cassazione – egli era un semplice impiegato , e comunque non si erano diffuse notizie tali da allarmare e creare problemi rispetto alla clientela, quindi le sue previsioni sulla chiusura non si erano rivelate tendenziose e nocive per gli interessi dell’azienda . Ma questi particolari vengono ritenuti secondari dai giudici della Cassazione, i quali evidenziano, condividendo l’ottica dei giudici di secondo grado, l’ allarme sociale delle notizie diffuse da un dipendente che aveva, comunque, un posto rilevante in seno alla società . Per questo, è evidente la gravità del comportamento tenuto dall’uomo, comportamento che rende lapalissiana la rottura del legame con l’azienda, e consequenziale la scelta del licenziamento.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 novembre 2012 – 27 febbraio 2013, n. 4859 Presidente Stile – Relatore Pagetta Svolgimento del processo P.C. ha adito il giudice del lavoro di Modena chiedendo accertarsi la illegittimità del licenziamento disciplinare per giustificato motivo intimatogli il 2 novembre 2002 dalla datrice di lavoro H.P. srl ora denominata Vapor Europe s.r.l. . Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda ha accertato la illegittimità del licenziamento ordinando la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed ha condannato la società datrice a corrispondere le retribuzioni globali di fatto sino al maggio 2003, oltre accessori, previa detrazione della indennità sostitutiva del preavviso. La decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Bologna che in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla società datrice di lavoro ha rigettato la domanda del C. La Corte territoriale ha ritenuto che la istruttoria espletata aveva confermato l’addebito contestato al lavoratore e cioè l’avere diffuso la notizia della prossima chiusura della società e in particolare della struttura operativa di C. presso la quale il C. svolgeva la propria attività. Ha quindi osservato che tali notizie, in quanto provenienti da un soggetto qualificato, per avere il C., dipendente da oltre un decennio dalla H.P. s.r.l., raggiunto un posto rilevante in seno alla società, per non essere rimaste confinate all’ambito interno essendo giunte anche ai clienti, avevano acquisito una più ampia potenzialità di effetti” in ordine al danno di immagine per la datrice di lavoro ha soggiunto che l’eventuale attentato alla credibilità di un’impresa, attraverso dichiarazioni non veritiere, costitutiva fatto idoneo ai rainare in radice il rapporto di fiducia ed affidamento che il datore di lavoro ha diritto di nutrire verso il proprio personale e che la inspiegabilità delle ragioni che avevano indotto il C. a diffondere tali notizie non attenuava ma, anzi, aggravava la entità dell’illecito rendendo ineludibilmente compromessa la prosecuzione del rapporto. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso P.C. sulla base di due motivi ciascuno articolato in più profili. La parte intimata ha resistito con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e con conseguente vizio di nullità della decisione ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ Afferma che il giudizio della Corte territoriale è stato fondato sulla acritica adesione alle tesi della società appellante incidentale e su elementi privi di corrispondenza nel materiale probatorio. Assume in particolare che la affermazione di particolare autorevolezza delle informazioni sulla prossima chiusura dello stabilimento, in quanto provenienti da soggetto che da decenni era dipendente in H.P. e che aveva conseguito una rilevante progressione in carriera, erano smentite dal fatto che il C. era stato assunto solo nel 1996 e che non ricopriva funzioni dirigenziali non essendo neppure quadro ma solo impiegato di VII livello che non era stato provato che ai clienti fossero giunte, come ritenuto dai giudici di secondo grado, notizie tali da allarmarli e creare problemi ed a riguardo evidenziava che la diffusione delle informazioni ai fornitori ed all’esterno non aveva costituito oggetto di addebito che anche l’affermazione che il C. con l’atto di appello aveva modificato la precedente posizione difensiva di negazione dell’addebito era priva di riscontro che era rimasta indimostrata la circostanza che le previsioni del C. si erano rivelate tendenziose e nocive per gli interessi dell’azienda che in ordine alla ritenuta assenza di riscontri obiettivi alle affermazioni del ricorrente lo stesso giudice aveva dato atto della chiusura della sede operativa di Colombaro per essere dislocata a Sassuolo che le deposizioni testimoniali avevano confermato la mancanza di prova di molte delle affermazioni della Corte territoriale che in particolare non era stata valorizzata la deposizione del teste L. di segno nettamente contrario” a quelle degli altri testi sui quali era stata fondata la decisione. Il motivo è infondato. Con esso parte ricorrente contesta l’accertamento operato dai giudici di appello che deduce, in sintesi, non suffragato da adeguati riscontri probatori. Si premette che la violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, numero 5 , cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. Cass. 14267 del 2006 . Anche tuttavia a voler superare la inadeguata prospettazione di parte ricorrente che deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, comma primo n. 3 cod. proc. civ., occorre considerare che secondo l’insegnamento costante di questa Corte la denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e concludenza nonché scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge tra le altre, v. Cass. n. 18119 del 2008 n. 5489 del 2007 n. 20455 del 2006 n. 20322 del 2005 n. 2537 del 2004 . Ai fini dell’adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell’esito dell’esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite. Cass. 5243 del 2011 . In conseguenza, il vizio di motivazione deve emergere dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito quale risulta dalla sentenza impugnata e può ritenersi sussistente solo quando in quel ragionamento sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato diversi che, agli stessi elementi siano attribuiti dal ricorrente ed in genere dalle parti v., per tutte Cass. S.U. n. 10345 del 1997 . In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto consentito al giudice di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata in quanto siffatta revisione si risolverebbe, sostanzialmente in una nuova formulazione del giudizio di fatto riservato al giudice del merito e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Alla luce dei principi sopra richiamati le deduzioni di parte ricorrente con riferimento all’accertamento e valutazione del materiale probatorio non sono idonee a determinare la cassazione della decisione in particolare il fatto che il C. fosse dipendente da soli sei anni della società e non, come affermato nella sentenza impugnata, da decenni è circostanza che nell’economia della motivazione non assume rilievo decisivo quanto al fatto che il C. non ricoprisse funzioni dirigenziali e neppure di quadro si tratta di circostanza del tutto ininfluente posto che nella decisione impugnata la valutazione di autorevolezza delle dichiarazioni del C. è collegato soltanto al posto rilevante in seno alla società” e non allo specifico svolgimento di funzioni dirigenziali o di quadro inammissibili poi in quanto intese a sollecitare l’attribuzione di un significato probatorio differente rispetto a quello della decisione, risultano poi le deduzioni relative alla valutazione di gravità e allarme sociale che le notizie diffuse dal C. erano state ritenute idonee a procurare, quelle relative alla effettività della chiusura e successivo spostamento dello stabilimento di Colombano a Sassuolo e quelle attinenti alla mancata valorizzazione della deposizione del teste L. rispetto ad altre testimonianze che si assumono più sfavorevoli. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2119 cod. civ. e artt. 1 e 3 L. n. 604 del 1966 e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla ritenuta lesione dell’elemento fiduciario sulla base di circostanze che si assumono non veritiere. Secondo parte ricorrente il giudice avrebbe formulato la propria valutazione con riferimento o alla giusta causa rilevante ex art. 2119 cod. civ., laddove il licenziamento risultava intimato in relazione al giustificato motivo soggettivo e quindi per un fatto che già la parte datoriale aveva ritenuto connotato da minore gravità. Lamenta inoltre la valorizzazione della risonanza esterna che avrebbero avuto le false notizie circostanza questa estranea alla condotta oggetto di contestazione e l’omessa considerazione dell’assoluta mancanza di danno. Il motivo non è fondato. In primo luogo è da evidenziare la carenza di interesse del C. a censurare la decisione per avere condotto la verifica di legittimità del licenziamento con riferimento al parametro della giusta causa” anziché del giustificato motivo soggettivo” invero la giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 2119 cod. civ. esige nel fatto addebitato profili di gravità oggettiva e soggettiva maggiori rispetto a quelli richiesti in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, per cui il C. non può dolersi che la condotta contestata sia stata valutata sulla base di tale più rigoroso parametro normativo. Le ulteriori deduzioni svolte ad illustrazione del motivo nel contestare la valutazione di proporzionalità operata dalla Corte di appello, riproducono in parte le censure già svolte con il primo motivo di ricorso in ordine alla mancanza di riscontri fattuali di talune affermazioni contenute in sentenza ed alla inadeguata valutazione del materiale probatorio per cui le stesse vanno respinte per le ragioni indicate nell’esame del primo motivo di ricorso. Le residue censure che concernono la valutazione di proporzionalità del recesso datoriale, in quanto intese a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili. Infine non assume la formulazione e consistenza del motivo di ricorso per cassazione esimendo questa Corte dal relativo esame, la riproposizione dei motivi di impugnazione della sentenza di primo grado” effettuata da parte ricorrente per quanto occorra” ai fini dell’accoglimento delle proprie ragioni. Consegue l’integrale rigetto del ricorso. Le spese sono liquidate secondo soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cui € 50,00 per esborsi e € 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori.