Generale aggravamento dei requisiti pensionistici, esodo e controesodo: l’INPS riepiloga

Innalzamento graduale dell’età pensionabile per le lavoratrici, con l’esclusione di alcune categorie. Pensione posticipata anche per chi ha 40 anni di contributi. Innalzamento dell’età per chi utilizza le quote ed ha 35 anni di contributi. Esclusione dei lavoratori in mobilità dalla salvaguardia.

Con il messaggio n. 20600 del 13 dicembre 2012, l’INPS si esprime in conferma delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la nota n. 6109/2012. Esodati e salvaguardia. In materia dei c.d. esodati , cioè quella categoria di lavoratori che rischiava di restare senza retribuzione e senza pensione, ai fini della verifica del perfezionamento dei requisiti pensionistici da parte dei potenziali beneficiari della salvaguardia ex art. 24, legge n. 214/2011 si deve tener anche conto delle disposizioni delle leggi n. 111/2011 e n. 148/2011. Il nostrano Istituto Pensionistico si prende il compito di riepilogare le varie situazioni. Lavoratrici innalzamento dell’età. Per le donne che accedono alla pensione di vecchiaia secondo il sistema retributivo, misto e contributivo il requisito anagrafico di 60 anni viene aumentato progressivamente di un mese, 60 anni e 1 mese dal 2014, 60 anni e 3 mesi 1+2 dal 2015, e 60 anni e 6 mesi 3+3 dal 2016 e così via fino ad arrivare a 65 anni nel 2025. Le categorie comprese in questo aumento sono - dipendenti e autonome che conseguono il trattamento pensionistico nell’assicurazione generale obbligatoria - dipendenti che conseguono il trattamento pensionistico nelle forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria - lavoratrici che conseguono il trattamento pensionistico nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Escluse, invece, da tale aumento, le lavoratrici - che maturano entro il 31 dicembre 2013 i requisiti di età e di anzianità contributiva per l’accesso alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore delle disposizioni in oggetto - non vedenti - riconosciute invalide in misura non inferiore all’80%. Lavoratori con 40 anni di contributi posticipo decorrenze. Per i lavoratori che hanno maturato 40 anni di contributi e che hanno quindi il diritto ad andare in pensione indipendentemente dall’età anagrafica, si prevede che tale diritto venga posticipato di un mese se il requisito dei 40 anni è maturato nel 2012, di due mesi se raggiunto nel 2013 e di tre mesi se nel 2014. Tale posticipo non trova applicazione, per al massimo 5mila lavoratori, per chi rientra in particolari categorie, come chi è in mobilità o chi è titolare di prestazione a carico dei fondi di solidarietà. Lavoratori che vanno in pensione con il sistema delle quote. Per chi intendesse accedere al trattamento pensionistico tramite il sistema delle c.d. quote , in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni utile per il diritto, conseguire contestualmente un’età minima di 61 anni e 3 mesi ed una quota minima di 97,3 se lavoratori dipendenti, ovvero, un’età minima di 62 anni e 3 mesi ed una quota minima di 98,3 se lavoratori autonomi. Lavoratori collocati in mobilità. Al punto 3.3, l’INPS specifica che l’applicazione dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita determina, per alcuni lavoratori collocati in mobilità ordinaria, l’esclusione dalla salvaguardia ciò in quanto i requisiti pensionistici di età, per la pensione di vecchiaia e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, per la pensione di anzianità , incrementati dal predetto adeguamento alla speranza di vita, pone il perfezionamento dei requisiti oltre il periodo di fruizione della predetta mobilità e, pertanto, l’esclusione per tali lavoratori dalla salvaguardia in parola. In considerazione di tale esclusione, si segnala che in sede ministeriale è allo studio un provvedimento volto a risolvere il problema consentendo di ricondurre nell’ambito della salvaguardia i succitati lavoratori esclusi Casi particolari . L’INPS specifica infine il caso dei lavoratori per i quali è prevista l’assenza di attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, ovvero, alla data di cessazione del rapporto di lavoro . Per chi appartiene a tale categoria, per accedere alla salvaguardia è necessario non aver ripreso attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Mentre per i cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro, si resta in attesa di indicazioni ministeriali al riguardo .

INPS, messaggio 13 dicembre 2012, numero 20600 Decreto-legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, numero 111 decreto-legge 13 agosto 2011, numero 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, numero 148. Norme applicabili ai soggetti salvaguardati ai sensi dell’articolo 24, commi 14 e 15, della legge numero 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i. Con il presente messaggio si forniscono ulteriori chiarimenti in merito all’interpretazione delle disposizioni in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previste dalla Riforma Monti-Fornero, che tengono conto delle indicazioni contenute nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale prot. n 29/0006109/L del 29 novembre 2012, in relazione ad alcune problematiche sottoposte all’esame del predetto Dicastero . Come è noto, le disposizioni in materia di salvaguardia introdotte dall’articolo 24, commi 14 e 15 , del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 214 del 2011, prevedono per alcune categorie di lavoratori l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, sulla base dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze previsti dalle disposizioni vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del predetto decreto legge. Ciò posto, si fa presente che, alla data del 5 dicembre 2011 erano vigenti il decreto-legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, numero 111 ed il decreto-legge 13 agosto 2011, numero 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, numero 148 illustrati con messaggio numero 16032 del 5 agosto 2011. Pertanto, ai fini della verifica del perfezionamento dei requisiti pensionistici da parte dei potenziali beneficiari della salvaguardia di cui al citato articolo 24 come modificato ed integrato dall’articolo 6, commi 2-ter, 2-quater e 2-septies, del decreto legge numero 216 del 2011, convertito dalla legge numero 14 del 2012, si deve tener anche conto delle disposizioni delle leggi numero 111 e numero 148 del 2011, che di seguito si illustrano. 1. Innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia secondo il sistema retributivo, misto e contributivo decreto legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, numero 111 L’articolo 18, comma 1, della legge numero 111 del 2011, come modificato dall’articolo 1, comma 20, della legge numero 148 del 2011 ha previsto che, a decorrere dal 2014, sia gradualmente innalzato il requisito anagrafico di 60 anni richiesto per la pensione di vecchiaia per le seguenti categorie di lavoratrici - dipendenti e autonome che conseguono il trattamento pensionistico nell’assicurazione generale obbligatoria - dipendenti che conseguono il trattamento pensionistico nelle forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria - lavoratrici che conseguono il trattamento pensionistico nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, numero 335. Le modifiche intervenute con il comma 20 del citato articolo 1 della legge numero 148 del 2011 determineranno l’aumento progressivo del requisito anagrafico di un mese a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, da tale data le lavoratrici salvaguardate potranno accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dell’età anagrafica di 60 anni e 1 mese, in presenza dei prescritti requisiti contributivi per l’accesso a tale trattamento pensionistico. A decorrere dal 1° gennaio 2015 detto requisito anagrafico è incrementato di ulteriori due mesi di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017 di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018 di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025, e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026 v. allegato 1 . Le disposizioni relative all’innalzamento dell’età anagrafica disposto dal citato articolo 18 non si applicano alle seguenti categorie di lavoratrici - che maturano entro il 31 dicembre 2013 i requisiti di età e di anzianità contributiva per l’accesso alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore delle disposizioni in oggetto - non vedenti art. 1, comma 6, D. Lgs. numero 503 del 1992, circomma numero 65 del 1995 - riconosciute invalide in misura non inferiore all’80% D. Lgs. numero 503 art. 1, comma 8, del 1992 circomma numero 65 del 1995 e numero 82 del 1994 . Alle lavoratrici di cui al presente punto continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita e di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 12 della legge numero 122/2010 c.d. finestra mobile . 2. Posticipo delle decorrenze nei confronti dei soggetti che perfezionano il diritto alla pensione in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica decreto-legge 13 agosto 2011, numero 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, numero 148 Il comma 22 ter, dell’articolo 18, della legge numero 111 del 2011 ha aggiunto, al comma 2, dell’articolo 12, della legge numero 122 del 2010, il seguente periodo I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º gennaio 2014, omissis . Conseguentemente, i lavoratori destinatari della c.d. salvaguardia , i quali maturano, nell’anno 2012, il requisito contributivo di 40 anni per il diritto al pensionamento, indipendentemente dall’età, potranno accedere alla pensione con il posticipo di 1 mese rispetto a quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, prima parte, della legge numero 122 del 2010 circolare numero 126 del 2010 msg. numero 016032 del 5 agosto 2011 . Il posticipo di che trattasi sarà pari a due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti dall’anno 2014. Il comma 22 quater del citato articolo 18 ha disposto, altresì, che detto posticipo delle decorrenze non trova applicazione, nel limite numerico di 5.000 unità, ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito indicate, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012 a ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, numero 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, numero 223 b ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, numero 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011 c ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, numero 662. Inoltre, il comma 22-quinquies del citato articolo 18 ha disposto altresì che l’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui sopra che intendono avvalersi della salvaguardia dal posticipo delle decorrenze. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater. Al riguardo, il Ministero del Lavoro, con la nota del 29 novembre 2012 citata in premessa, ha condiviso la tesi sostenuta dall’Istituto circa la non applicabilità delle disposizioni sul posticipo delle decorrenze di cui al comma 22-ter del citato articolo 18, sempre che tale platea, nel rispetto dei requisiti indicati dal citato comma 22-quater e dei vincoli derivanti dalla copertura finanziaria, sia ricompresa nel contingente dei beneficiari salvaguardati dall’articolo 24, commi 14 e 15, uniche fattispecie, queste ultime, che consentono la non applicazione dei nuovi requisiti pensionistici previsti dall’articolo 24 del Salva Italia . Pertanto, la deroga al posticipo delle decorrenze del trattamento pensionistico trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori di cui sopra che, nel predetto limite di 5.000 unità, rientrino nel contingente dei beneficiari salvaguardati dall’articolo 24, commi 14 e 15, della legge numero 214 del 2011. Da ciò ne deriva che i lavoratori destinatari della c.d. salvaguardia di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, qualora non rientrino nel plafond del numero di 5.000 beneficiari delle disposizioni di cui al comma 22-quater del citato articolo 18, potranno accedere al trattamento pensionistico, indipendentemente dal requisito anagrafico, con il posticipo della decorrenza previsto dall’articolo 12, comma 2, parte seconda, della legge numero 122 del 2010 come modificato dall’articolo 18, comma 22-ter, della legge numero 111 del 2011. 3. Disciplina adeguamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi agli incrementi della speranza di vita Decreto 6 dicembre 2011, G.U. numero 289 del 13-12-2011 3.1 Soggetti che perfezionano il diritto al trattamento pensionistico in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica. Per quanto riguarda l’applicabilità delle disposizioni relative all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei confronti dei soggetti destinatari della c.d. salvaguardia che perfezionano il diritto al trattamento pensionistico in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di esprimere il proprio parere. Al riguardo il predetto Dicastero, con nota del 13 agosto 2012 prot. numero 29/0004427/P, ha confermato che l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita del requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico indipendentemente dall’età anagrafica, in quanto disposto dall’articolo 24, comma 12, del d.l. numero 201 del 2011, entrato in vigore il 6 dicembre 2011, non possa trovare applicazione nei confronti dei soggetti che continuano ad accedere al pensionamento sulla base delle disposizioni vigenti prima di tale data. Pertanto, ai soggetti beneficiari della c.d. salvaguardia , i quali accedono al trattamento pensionistico in presenza di un’anzianità contributiva di 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, non si applicano le disposizioni relative all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita. 3.2 Soggetti che perfezionano il diritto al trattamento pensionistico con il sistema delle c.d. quote . Il predetto Dicastero, nella nota del 13 agosto 2012 di cui sopra è cenno, ha altresì ribadito che, a decorrere dal 2013, il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia e dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva per la pensione di anzianità, opera comunque per i soggetti di cui al comma 15 del richiamato art. 24 che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 6 dicembre 2011 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, numero 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità . In particolare, il citato decreto ministeriale stabilisce in 3 mesi l’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ed in 0,3 unità l’incremento dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva c.d. quote per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico. Pertanto, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto al trattamento pensionistico vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge numero 201 del 2011, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, e , se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3. Ciò posto, tenuto conto che il Ministero del Lavoro con la nota prot. n 29/0006109/L del 29 novembre 2012 ha condiviso l’adozione dei criteri utilizzati dall’Istituto per la determinazione della c.d. quota in base a quanto stabilito nel Decreto ministeriale del 6 dicembre 2011, si precisa che per la determinazione della c.d. quota per il diritto al trattamento pensionistico, si deve far riferimento alle modalità descritte con circolare numero 60 del 2008, nella quale sono state illustrate le disposizioni di cui alla legge numero 243/2004 come modificata dalla legge numero 247/2007, che di seguito si espongono. In particolare, al punto 3 della predetta circolare relativo alla determinazione delle quote, è stato precisato che l’età del pensionando ad una determinata data deve essere costituita da anni e giorni e trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni devono essere contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto compreso. Devono poi essere trasformati in anni dividendo il numero dei giorni per 365. Per quanto riguarda l’anzianità contributiva è stato precisato che detta anzianità, laddove espressa in settimane, deve essere rapportata ad anno dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale. Nella citata circolare numero 60 del 2008, a titolo esemplificativo, è stato illustrato quanto segue - verifica dell’età al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951 l’età del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a 59 + 133/365 = 59,364 anni Al 30 settembre 2010 ha un’anzianità contributiva di 1854 settimane pari a 1854/52 = 35,654 anni. La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2010 è pari a 59,364 + 35,654 = 95,018. Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2010 avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 59 anni di età e 35 anni di contribuzione . La circostanza che per coloro che perfezionano il diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, al trattamento pensionistico con il c.d. sistema delle quote l’incremento dell’adeguamento si deve determinare nella misura minima di 0,3 unità, comporta che il soggetto, per poter perfezionare quota 97,3 in presenza di un’anzianità contributiva di 36 anni 1872 c.s. deve possedere un’età anagrafica di almeno 61 anni e 92 giorni. Infatti, la trasformazione di 3 mesi in giorni produce un risultato compreso tra 89 e 92 giorni a seconda dei mesi che compongono il trimestre considerato. Tali numerosità, rapportate ad anno, possono determinare valori tra 0,244 e 0,252 e il valore di 61,3 si ottiene solo se l’interessato possiede almeno 61 anni e 92 giorni, in presenza di 36 anni di anzianità contributiva. In tale situazione, per effetto dell’arrotondamento, in caso di frazione di unità al primo decimale, il lavoratore raggiunge quota 97,3 e pertanto, perfeziona il requisito richiesto per il diritto al trattamento pensionistico. In definitiva, coloro che accedono al trattamento pensionistico con il c.d. sistema delle quote devono, in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni utile per il diritto v. in proposito circomma 60 del 2008 , conseguire contestualmente un’età minima di 61 anni e 3 mesi corrispondenti a 61 anni e da 89 a 92 giorni ed una quota minima di 97,3 se lavoratori dipendenti, ovvero, un’età minima di 62 anni e 3 mesi corrispondenti a 62 anni e da 89 a 92 giorni ed una quota minima di 98,3 se lavoratori autonomi. Per completezza, si fa presente che nel caso di pensioni a carico del Fondo Speciale Ferrovie dello Stato v. circolare numero 60/2008 e del Fondo di Quiescenza Poste la relativa contribuzione è calcolata in base ad anni, mesi e giorni. Pertanto, in tali fondi, l’anzianità complessiva deve essere considerata determinando la frazione di anno utile per il raggiungimento della quota con lo stesso criterio utilizzato per determinare l’età minima richiesta, dividendo il numero dei giorni per 360 anno commerciale anziché per 365. Infatti, la trasformazione dell’incremento di 3 mesi in giorni produce sempre un risultato di 90 giorni che, rapportato all’anno commerciale 360 , determina un valore pari a 0,250 che per effetto dell’arrotondamento al primo decimale produce il valore di 0,3 che consente di raggiungere il valore di 97,3 unità. Da ultimo si rammenta che per le pensioni del Fondo Ferrovie dello Stato e del Fondo di Quiescenza Poste, restano fermi i criteri di arrotondamento dell’anzianità al mese, previsti dall’articolo 59, comma 1, della legge numero 449 del 1997. Nulla è modificato per le gestioni dei pubblici dipendenti esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per le quali la relativa contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni analogamente a quanto sopra esposto per il Fondo ferrovie e il Fondo Quiescenza Poste. 3.3. Lavoratori collocati in mobilità L’applicazione dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita ex art. 12, comma 12 bis del d.l. numero 78 del 2010 convertito dalla legge numero 122 del 2010 - confermata dalla nota dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro del 29.11.2012 prot. N. 29/0006109/L - determina per alcuni lavoratori collocati in mobilità ordinaria, di cui all’art 24 comma 14 lettera a , l’esclusione dalla salvaguardia ciò in quanto i requisiti pensionistici di età, per la pensione di vecchiaia e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, per la pensione di anzianità , incrementati dal predetto adeguamento alla speranza di vita, pone il perfezionamento dei requisiti oltre il periodo di fruizione della predetta mobilità e, pertanto, l’esclusione per tali lavoratori dalla salvaguardia in parola. In considerazione di tale esclusione, si segnala che in sede ministeriale è allo studio un provvedimento volto a risolvere il problema consentendo di ricondurre nell’ambito della salvaguardia i succitati lavoratori esclusi. 4. Lavoratori per i quali è prevista l’assenza di attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria , ovvero, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. L’articolo 2, comma 1, del decreto 1° giugno 2012 dispone che i lavoratori di cui alla lettera d autorizzati alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 4 dicembre 2011 , per accedere ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge numero 201 del 2011, non devono aver ripreso attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Per quanto concerne le categorie di soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere g e h del Decreto interministeriale del 1° giugno 2012 cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo , che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro, si resta in attesa di indicazioni ministeriali al riguardo. 5. Disciplina in materia di accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave. In merito alla disciplina in materia di accesso al trattamento pensionistico da applicare ai lavoratori del presente punto, è stato chiesto il parere al Ministero del Lavoro. Al riguardo, il predetto Dicastero con la nota del 29 novembre c.a. più volte citata ha espresso l’avviso che nei confronti dei lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave, i quali maturino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a , della legge numero 243/2004, come modificata dalla legge numero 247/2007, debba comunque trovare applicazione la disciplina delle finestre mobili prevista dal D.L. numero 78/2010 e del posticipo delle decorrenze di cui all’articolo 18, comma 22-quater, del D.L. numero 98/2011 . Pertanto, i soggetti in questione potranno accedere al trattamento pensionistico in base alla disciplina in materia di decorrenze stabilita con legge numero 122 del 2010 cfr. circolare numero 126 del 2010 ed a quelle di cui al comma 22 ter dell’articolo 18 della legge numero 111 del 2011 v. in proposito punto 2 del presente messaggio . Allegato 1 PENSIONE DI VECCHIAIA ETA’ PENSIONABILE NEL SISTEMA RETRIBUTIVO, MISTO E CONTRIBUTIVO PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI, AUTONOME E ISCRITTE GESTIONE SEPARATA, POTENZIALI BENEFICIARIE DELLA C.D. SALVAGUARDIA ANNO ADEGUAMENTO DEI REQUISITI ANAGRAFICI DELL’ETA’ PENSIONABILE DELLE LAVORATRICI PRIVATE ED AUTONOME 2014 60 anni e 1 mese 1 2015 60 anni e 3 mesi 1 2016 60 anni e 6 mesi 1 2017 60 anni e 10 mesi 1 2018 61 anni e 3 mesi 1 2019 61 anni e 9 mesi 1 2020 62 anni e 3 mesi 1 2021 62 anni e 9 mesi 1 2022 63 anni e 3 mesi 1 2023 63 anni e 9 mesi 1 2024 64 anni e 3 mesi 1 2025 64 anni e 9 mesi 1 2026 65 1 --- 1 età anagrafica alla quale deve essere aggiunto l’ adeguamento incremento speranza di vita che per gli anni 2013, 2014 e 2015 è pari a 3 mesi per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, numero 122.