I contributi volontari INPS vanno autorizzati anche per i disoccupati

Con il messaggio n. 20286 del 10 dicembre 2012, l'INPS precisa che, durante il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione o mobilità, deve essere rilasciata l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari.

Contributi volontari Inps. Si tratta di versamenti volontari di contributi che possono essere effettuati dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, per perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica ovvero per incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti. Necessitano però di autorizzazione. Al riguardo, con il messaggio 20286/2012, l’Istituto di Previdenza precisa che anche durante il periodo di godimento dell’indennità di disoccupazione o dell’indennità di mobilità, deve essere rilasciata l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari. Precisazione questa, già fatta con la circolare del 17 aprile 2008, in cui appunto l’Inps ricordava che la domanda di prosecuzione volontaria presentata in costanza di indennità di disoccupazione doveva essere accolta. Allo stesso modo, anche le richiesta di autorizzazione al versamento di contributi volontari da parte di coloro che sono in mobilità devono essere accolte, ferma restando la possibilità di effettuare versamenti volontari per i soli periodi precedenti o successivi a quello di mobilità. Contributi volontari da autorizzare a chi fruisce dell’indennità di disoccupazione. L’Istituito precisa che la domanda di prosecuzione volontaria presentata in costanza di indennità di disoccupazione deve essere accolta, in quanto tale indennità si pone come semplice causa di sospensione del versamento dei contributi volontari e non come causa di preclusione all’autorizzazione art. 7, comma 4, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 . Ne discende che, in tali ipotesi, ferma restando la decorrenza dell’autorizzazione al primo sabato successivo alla relativa domanda, la possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione può riguardare i soli periodi precedenti o successivi a quello di disoccupazione indennizzata. Ciò vuol dire che, la decorrenza giuridica dell'autorizzazione può collocarsi in un periodo coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione, mentre la decorrenza dei pagamenti deve necessariamente corrispondere ad un periodo di assenza di contribuzione. Contributi volontari da autorizzare anche a chi fruisce dell’indennità di quella di mobilità. Inoltre, in base alle norme emanate con la Legge 23 luglio 1991, n. 233, l'indennità di mobilità è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 37 della L. 88/1989, la stessa non costituisce causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione. Dunque, in analogia a quanto previsto per le domande presentate durante i periodi di disoccupazione indennizzata, anche le istanze prodotte da soggetti in mobilità devono essere definite positivamente, ferma restando la possibilità di effettuare versamenti volontari per i soli periodi precedenti o successivi a quello di mobilità. Riesame delle istanze respinte. E' quindi compito delle sedi Inps provvedere al riesame delle istanze respinte esclusivamente in base allo stato di mobilità o disoccupazione del richiedente in quanto è stato segnalato a che, malgrado quanto appena, non sono state accolte domande di autorizzazione ai versamenti volontari con la motivazione che il richiedente era in stato di mobilità o di disoccupazione. Ne consegue che le sedi il cui comportamento ha disatteso precise disposizioni in materia dovranno immediatamente accogliere le autorizzazioni ai versamenti volontari con la decorrenza originaria se il motivo della reiezione era fondato sullo stato di mobilità o disoccupazione del richiedente. Ovviamente, il versamento dei contributi volontari potrà essere eseguito solo per periodi non coperti da contribuzione figurativa per mobilità o disoccupazione.

INPS, messaggio 10 dicembre 2012, n. 20286 Autorizzazione ai versamenti volontari in costanza di indennità di mobilità o di disoccupazione. Nella circolare n. 50 del 17/4/2008, tra i chiarimenti normativi illustrati, si ricordava al punto 6, paragrafo 3, che La domanda di prosecuzione volontaria presentata in costanza di indennità di disoccupazione deve essere accolta . La circolare n. 146 DSEAD - n. 341 C. e V. del 9 luglio 1973 v. punto 12.4 specifica infatti che tali domande devono essere definite positivamente, in quanto tale indennità si pone come semplice causa di sospensione del versamento dei contributi volontari e non come causa di preclusione all’autorizzazione art. 7, comma 4, DPR 31/12/1971, n. 1432 . In tali ipotesi, pertanto, ferma restando la decorrenza dell’autorizzazione al primo sabato successivo alla relativa domanda, la possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione può riguardare i soli periodi precedenti o successivi a quello di disoccupazione indennizzata. In sintesi, la decorrenza giuridica dell'autorizzazione può collocarsi in un periodo coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione, mentre la decorrenza dei pagamenti deve necessariamente corrispondere ad un periodo di assenza di contribuzione. Considerato peraltro che in base alle norme emanate con la legge 23 luglio 1991, n. 233, l'indennità di mobilità è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 37 della L. 88/1989, la stessa non costituisce causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione. In analogia a quanto previsto per le domande presentate durante i periodi di disoccupazione indennizzata, anche le istanze prodotte da soggetti in mobilità devono essere pertanto definite positivamente, ferma restando la possibilità di effettuare versamenti volontari per i soli periodi precedenti o successivi a quello di mobilità. E’ stato segnalato a questa Direzione che, malgrado quanto ribadito nella citata circolare, non sono state accolte domande di autorizzazione ai versamenti volontari con la motivazione che il richiedente era in stato di mobilità o di disoccupazione. Pertanto, le sedi il cui comportamento ha disatteso precise disposizioni in materia dovranno immediatamente rivedere le autorizzazioni ai versamenti volontari respinte ed accoglierle con la decorrenza originaria se il motivo della reiezione era fondato sullo stato di mobilità o disoccupazione del richiedente. Ovviamente, il versamento dei contributi volontari potrà essere eseguito solo per periodi non coperti da contribuzione figurativa per mobilità o disoccupazione.