Metronotte ‘svanisce’ per mezzora: contestato l’abbandono del luogo di lavoro. Licenziamento legittimo

Confermata la legittimità della linea di pensiero seguita dall’azienda. A carico del dipendente dell’istituto di vigilanza l’assoluta irreperibilità, nonostante le numerosissime telefonate dalla centrale operativa non garantita, quindi, la copertura dell’area assegnatagli. Come testimoniato anche dal ‘giro’ di controllo incompleto

Zona di competenza da coprire fino all’ultimo secondo. Nessuna flessibilità per il metronotte, che deve garantire la presenza no stop nel territorio assegnatogli durante il proprio turno di servizio. Sgarrare significa mettere a rischio il proprio posto di lavoro legittimo, difatti, il licenziamento – come da Cassazione, sentenza numero 8651, sezione Lavoro, depositata oggi – deciso dall’istituto di vigilanza. Non raggiungibile. Gli addebiti mossi al metronotte sono riassumibili in una parola latitanza. Secondo quanto riportato dall’azienda, difatti, l’uomo, assegnato in servizio di pattuglia , si era recato fuori dalla zona di competenza, senza autorizzazione e senza richiesta di intervento , così abbandonando il proprio servizio . Ad aggravare la situazione il fatto, poi, egli sia stato trovato, dagli ispettori, assonnato , e che sia stato accertato che aveva compilato il ‘rapporto di giro’ in maniera non veritiera , dichiarando anche un controllo non effettuato . Tutto ciò ha portato prima a una contestazione disciplinare e poi all’ extrema ratio il licenziamento. Che, seppur contestato dal lavoratore, viene ritenuto legittimo sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello. Ricomparso. Per i giudici, in sostanza, l’abbandono della zona di competenza , ossia l’abbandono del posto di lavoro, è acclarato. Anche grazie, paradossalmente, alla segnalazione compiuta dal lavoratore, che, dopo un periodo di circa 30 minuti in cui era stato irreperibile, non rispondendo alle chiamate, pur risultando ‘coperta’ la zona di competenza , aveva ripreso i contatti con l’azienda. Praticamente, per mezzora il dipendente pare essere stato risucchiato in un buco nero O, più semplicemente, pare essere caduto in un sonno molto pesante. Almeno secondo l’azienda e secondo i giudici. Quarto d’ora ‘accademico’ Per il lavoratore, però, la visione proposta è eccessivamente estremizzata. Così, con ricorso ad hoc in Cassazione, rivendica addebiti meno gravi, ossia un lieve anticipo nel rientro in sede – peraltro, era usanza tornare alla ‘casa madre’ 10 o 15 minuti prima della conclusione del turno di servizio – e la semplice mancata risposta alla centrale operativa tutto ciò, sostiene il legale dell’uomo, può legittimare sanzioni disciplinari non espulsive . Di conseguenza, il licenziamento è un provvedimento, sempre secondo il legale, eccessivo, e, quindi, illegittimo. Ma tale prospettiva non viene assolutamente condivisa dai giudici di Cassazione. Per questi ultimi, difatti, l’essersi allontanato dalla zona a lui affidata per la vigilanza, senza alcun valido motivo e senza rispondere al telefono permette di contestare l’ abbandono del posto di lavoro . E questo addebito ha un ‘peso’ tale da giustificare il licenziamento, che, quindi, viene confermato come provvedimento legittimo.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 aprile – 30 maggio 2012, n. 8651 Presidente Lamorgese – Relatore Maisano Svolgimento del processo Con sentenza del 31 luglio 2009 la Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 28 maggio 2008 con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da G.M.G. nei confronti della società Metronotte Città di Genova Istituto di Vigilanza Privata s.p.a., successivamente Fidelitas s.p.a., intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità del licenziamento intimatogli a seguito della contestazione disciplinare del 21 settembre 2009 con la quale gli si era addebitato che, nella stessa data, assegnato in servizio di pattuglia con orario 22,00 - 5,00, senza alcuna autorizzazione e senza che fosse richiesto il suo intervento, si era recato fuori della zona di sua competenza abbandonando il proprio servizio ed informando la centrale della sua posizione alle ore 4.35 circa, e venendo trovato dagli ispettori assonnato, ed essendo stato accertato che aveva compilato il rapporto di giro” in maniera non veritiera in quanto dichiarato un controllo non effettuato. La Corte territoriale, ripercorrendo l’iter argomentativo del giudice di primo grado, sulla base delle risultanze istruttorie, ha ritenuto provato l’abbandono della zona di competenza da parte del ricorrente sulla base della sua stessa segnalazione dopo un periodo di circa trenta minuti in cui era stato irreperibile, non rispondendo alle chiamate, pur risultando coperta” la zona d competenza. La Corte d’Appello ha pure ritenuto irrilevante la circostanza per cui era usanza rientrare in sede 10 o 15 minuti prima della conclusione del turno di servizio, in quanto l’illecito è avvenuto prima di tale periodo. Inoltre, quanto alla non veritiera compilazione del rapporto di giro, la stessa corte territoriale ha ritenuto decisiva la circostanza per cui non è stato rinvenuto il bigliettino attestante l’avvenuto controllo nonostante il breve tempo trascorso dal momento in cui tale controllo doveva essere avvenuto, a differenza dei bigliettini relativi agli altri controlli regolarmente effettuati. Il G. propone ricorso per cassazione avverso a tale sentenza affidandolo a due motivi. Resista con controricorso la Fidelitas s.p.a. Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2119 cod. civ., 1 legge 604 del 1966, 7 legge 300 del 1970, nonché 81 e 127 CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe considerato fatti diversi da quelli oggetto della contestazione disciplinare in violazione del principio dell’immutabilità della contestazione. Fra i fatti addebitati al ricorrente solo l’abbandono del posto di lavoro avrebbe giustificato il provvedimento espulsivo, ma tale evenienza non è risultata provata non potendo essere determinante, a tal fine, un lieve anticipo nel rientro in sede mentre la presunta non veritiera compilazione del rapporto di giro, e la mancata risposta alla centrale operativa non costituirebbero comunque motivi di licenziamento, trattandosi di addebiti per i quali la contrattazione collettiva prevede sanzioni disciplinari non espulsive. Con secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 329 cod. proc. civ., agli artt. 2119 cod. civ., 1 legge 604 del 1966 e 7 legge 300 del 1970, nonché 81 e 127 CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe motivato la sentenza di rigetto sulla base di circostanze non facenti parte della contestazione e che comunque non giustificherebbero la sanzione espulsiva. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente riguardando entrambi i fatti giustificativi del licenziamento sotto il profilo della violazione di legge, per il primo motivo, e del difetto di motivazione per il secondo. I motivi sono infondati. Va infatti rilevato, quanto alla presunta difformità dei fatti contestati da quelli considerati ai fini della legittimità del licenziamento, che il ricorrente non ha esplicitato tale difformità riportando dettagliatamente la contestazione in modo da consentire la valutazione della censura. Ed anche a voler ritenere che alcuni dei fatti posti a base del licenziamento non sono previsti dal contratto collettivo come causa di risoluzione del rapporto, così non è per l’abbandono del posto di lavoro secondo l’accertamento del giudice del merito non adeguatamente censurato dal ricorrente, laddove afferma che costui si era allontanato dalla zona a lui affidata per la vigilanza senza alcun valido motivo e senza rispondere al telefono. Infatti la corte territoriale ha richiamato la esplicita previsione del CCNL di categoria dell’abbandono del posto di lavoro, sottolineandone la gravità. In proposito si richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare la valutazione della gravità dell’infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato Cass. 4 giugno 2002 n. 8107 . In ordine alle circostanze di fatto dettagliatamente considerate nella sentenza impugnata e relative alla ricostruzione dei movimenti del G., quali la mancata risposta per circa trenta minuti, all’anticipato rientro negli uffici della società e al mancato rinvenimento del biglietto attestante l’avvenuto controllo presso uno degli esercizi controllati dalla società, trattasi di elementi che sfuggono al controllo di legittimità allorché, come nel caso in esame, la ricostruzione del fatto è sorretta da motivazione congrua e logica, che tiene conte di tutte le emergenze istruttorie la cui valutazione è appunto riservata al giudice del merito. In altri termini il ricorso si incentra sul merito incensurabile in sede di legittimità. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 40,00 oltre € 3.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.