Uffici pubblici: autocertificazione del DURC solo per lavori entro i 20mila euro

A partire dal 1° gennaio 2012 la Pubblica Amministrazione non può più richiedere né accettare certificati dai propri utenti, eccezion fatta per il DURC. Questo documento non è autocertificabile, almeno per quanto riguarda i lavori edili privati e quelli pubblici con valore superiore ai 20mila euro.

Il 16 gennaio scorso il Ministero Lavoro e Politiche Sociali, con la nota n. 619, aveva affermato che, nonostante la semplificazione introdotta con la Legge di Stabilità, la p.a. avrebbe potuto chiedere il DURC. Autocertificazione nei rapporti tra privati e amministrazioni pubbliche? Prima la Legge di Stabilità art. 15, comma 1, legge n. 183/2011 , che ha vietato alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un ufficio pubblico. Poi la nota del Ministro del Lavoro, che ha affermato la non applicabilità di questo articolo in ordine alla richiesta del DURC, da parte delle amministrazioni appaltanti, alle imprese. Secondo la nota, infatti, le valutazioni di un organismo tecnico non possono essere oggetto di un’autodichiarazione perché il DURC è una attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di tipo contabile . Solo per i contratti con la p.a. di valore inferiore a 20mila euro. Ora, a chiarire ulteriormente la situazione, ci pensa una nota, la n. 573/2012, di Inail e Inps, emessa d’intesa con il Ministero del Lavoro. In pratica, per quanto riguarda i lavori edili privati, il DURC non è autocertificabile e deve essere presentato all’amministrazione concedente prima dell’avvio dei lavori. Per quanto riguarda i lavori pubblici, invece, l’impresa può presentare una dichiarazione sostitutiva del DURC, nei casi in cui si tratti di contratti di forniture e servizi, stipulati con la p.a. o con società in house, di valore fino a 20mila euro. La veridicità del DURC è facilmente verificabile. Tutti i DURC riportano in calce un contrassegno generato elettronicamente cd. glifo” che consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo con il documento informatico presente nella banca dati DURC. Tale verifica può essere effettuata utilizzando un apposito software gratuito disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it , nella sezione Verifica autenticità dei documenti”. Richiesta del DURC da parte delle stazioni appaltanti pubbliche. 3 tipologie - individuate dalla nota n. 573/2012 - saranno soggette alla richiesta del DURC esclusivamente da parte delle stazioni appaltanti o dalle amministrazioni procedenti appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni. Questo, a partire dal 13 febbraio.

INAIL e INPS, nota 26 gennaio 2012, numero 573 DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art. 15 della L. numero 183/2011 al DPR numero 445/2000. La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessata dalle parti sociali delle imprese edili a pronunciarsi in ordine agli effetti sulla normativa Durc delle innovazioni apportate al D.P.R. numero 445/2000 dalla L. numero 183/2011 Legge di Stabilità 2012 , si è pronunciata con l'allegata nota del 16.1.2012 per la non autocertificabilità del DURC. Il Ministero, esaminando i contenuti del citato D.P.R. numero 445/2000, ha chiarito che l'articolo 44- bis stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore non possono essere sostituite da una autodichiarazione , confermando il precedente orientamento espresso in materia 1 . Di conseguenza, l'inammissibilità dell'autocertificazione comporta l'esclusione del DURC dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 02, del D.P.R. numero 445/2000 secondo cui Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. ”. Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata. Nel richiamare i contenuti della citata nota, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni sulla possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC non una autocertificazione da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni”. Tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e, specificatamente, all'articolo 90, comma 9, del d.lgs. 81/2008 secondo cui questo deve essere trasmesso all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività . In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento 2 . D'intesa con il Dicastero, si precisa altresì che resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti 3 e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore 4 . Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'articolo 71, del D.P.R. numero 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione che le riceve. Si comunica infine che, in conseguenza di quanto sopra precisato, la richiesta di DURC per le seguenti tipologie - appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi - contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto - agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni dal 13 febbraio p.v. potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti. Le imprese interessate, attraverso l'apposita funzione di consultazione disponibile sull'applicativo www.sportellounicoprevidenziale 5 , potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell'Amministrazione procedente ed il suo iter. Note 1 Vedi Lettera Circolare prot. numero 848/2008 della D.G. Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per cui il richiamo all'articolo 46 del D.P.R. numero 445/2000 non appare del tutto confacente alla fattispecie in esame in quanto sembra consentire l'autocertificazione del versamento di somme a titolo contributivo mentre la verifica della regolarità comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante . Sul punto, vedi anche Consiglio di Stato, V Sezione, Sentenza numero 4035/08, per cui L'autocertificazione” cioè la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come meglio si esprime l'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445 è solo un mezzo di speditezza ed alleggerimento provvisori dell'attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto, e non un mezzo di prova legale sicché il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera della destinataria amministrazione, che è doverosa prima di procedere, all'esito della aggiudicazione, alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento”. 2 Tutti i DURC riportano in calce un contrassegno generato elettronicamente cd. glifo che consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo con il documento informatico presente nella banca dati DURC. Tale verifica può essere effettuata in ogni momento utilizzando un apposito software gratuito disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it e raggiungibile dall'icona Verifica autenticità dei documenti”. 3 Articolo 16-bis, comma 10, della L. numero 2/2009 e articolo 6 del D.P.R. numero 207/2010. 4 Articolo 38, comma 1 lett. i e comma 2, del D.Lgs. numero 163/2006 e articolo 4, comma 14-bis della L. numero 106/2011, per contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house . 5 Dopo l'accesso al sito con le proprie credenziali, l'impresa, selezionando la funzione pratiche” e consultazione può utilizzare, quali criteri di ricerca, il numero di CIP o di protocollo della pratica di DURC che si vuole visualizzare, ovvero può inserire negli appositi campi il range di date rispetto alle quali intende verificare se siano state effettuate richieste di DURC da parte di una o più P.A. RIFERIMENTI NORMATIVI GIURISPRUDENZA 1 Consiglio Di Stato - sentenza 25 agosto 2008, numero 4035 LEGISLAZIONE 1 legge 12 novembre 2011, numero 183 legge di stabilità 2012 2 decreto presidente repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 3 legge 12 novembre 2011, numero 183 legge di stabilità 2012 4 decreto presidente repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 5 decreto presidente repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 6 decreto legislativo 09 aprile 2008, numero 81 t.u. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 7 decreto presidente repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 8 decreto presidente repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 9 decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185 conv. con modif. in legge 28 gennaio 2009, numero 2 10 decreto presidente repubblica 05 ottobre 2010, numero 207 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163 12 decreto-legge 13 maggio 2011, numero 70 conv. con modif. in legge 12 luglio 2011, numero 106