Sono sufficienti trattative ad uno stadio avanzato per generare responsabilità

Ai fini della configurabilità di una responsabilità precontrattuale, è sufficiente che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione di un contratto giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l’affidamento nella conclusione del contratto stesso, e che una delle parti abbia interrotto tali trattative in assenza di un giusto motivo, così eludendo le ragionevoli aspettative dell’altra.

Il caso . Un lavoratore adiva il Tribunale di Roma esponendo di aver comunicato le dimissioni al proprio precedente datore di lavoro in ragione dell’offerta, da parte di un noto istituto di credito, di un ruolo quale amministratore delegato della società lussemburghese del gruppo, per attivare rapporti connessi ad operazioni finanziarie con Paesi asiatici. Nonostante le numerose rassicurazioni, tuttavia, in luogo della carica inizialmente descritta gli veniva poi proposto un rapporto di collaborazione, che egli iniziava ad eseguire indirizzando alla banca gruppi industriali italiani intenzionati ad investire nei mercati asiatici. Richiedeva quindi – per quel che qui interessa esaminare - la condanna della Banca al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale per la mancata assunzione . L’istituto di credito si costituiva in giudizio, contestando di aver mai assunto alcun impegno alla conclusione di alcun tipo di contratto, né di lavoro subordinato né di altro tipo. La fase di merito . Sia il Tribunale che la Corte di Appello rigettavano le domande, ritenendo necessario, ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale, oltre alla ingiustificata interruzione delle trattative ad opera della controparte, un accordo quantomeno sugli elementi essenziali del contratto. Ê necessario e sufficiente che le trattative siano giunte ad un punto tale da giustificare l’affidamento nella conclusione del contratto . Di diverso avviso risultava invece la Corte di Cassazione la quale, decidendo sul ricorso promosso dal lavoratore, riteneva necessario e sufficiente ai fini in esame verificare che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione di un contratto giunte ad uno stadio tale da giustificare l’affidamento nella conclusione del contratto , e che una delle parti abbia interrotto le trattative così eludendo le ragionevoli aspettative dell’altra , in virtù di un comportamento determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non [ ] assistito da un giusto motivo . L’interpretazione dei Giudici di merito sulla necessarietà di un vero e proprio accordo sugli elementi essenziali del contratto, riteneva la Corte, li aveva dunque condotti ad una errata valutazione dei fatti, tale da considerare irrilevanti risultanze istruttorie che dimostravano come la banca proponente fosse concretamente interessata ad acquisire una risorsa esperta nei rapporti con i mercati asiatici, che tra le parti vi fosse effettivamente stata una lunga trattativa e che la stessa fosse arrivata anche a buon punto, considerato che il ricorrente aveva a lungo negoziato – con l’amministratore delegato ed il vice direttore generale - il suo ruolo. In ragione di un errato presupposto, concludeva la Corte, i Giudici di merito avevano omesso di valutare se le trattative intercorse tra le parti fossero giunte ad uno stadio tale da giustificare l’affidamento del lavoratore nella conclusione del contratto. Per tale ragione la pronuncia impugnata veniva cassata, con rinvio allo stesso Giudice di merito in diversa composizione. La pronuncia letta in chiave sistematica . A parere di chi scrive, pur consapevole dell’esistenza di un orientamento in linea con quanto affermato dai Giudici di merito, l’interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione appare corretta. In quanto richiedere un accordo sugli elementi essenziali del contratto significa, secondo l’orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario tra le tante si veda Cass. n. 14109/1999 a mente della quale per la perfezione del contratto è sufficiente che il consenso sia stato raggiunto sugli elementi essenziali dello stesso , richiedere un contratto a tutti gli effetti già perfezionato, il cui eventuale inadempimento darà luogo ad una responsabilità contrattuale vera e propria, non già ad una responsabilità, quale quella precontrattuale, che del contratto presuppone il mancato perfezionamento.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 30 novembre 2011 – 25 gennaio 2012, n. 1051 Presidente Vidiri – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo A M.D. esponeva al Tribunale di Roma di essere già stato dipendente del Banco di Napoli, da ultimo come direttore della sede del omissis , e di aver ricevuto in costanza di tale rapporto, nell'aprile 1996, una proposta di incarico di amministratore delegato da parte della BNL International di Lussemburgo. Di essersi conseguentemente dimesso dal rapporto lavorativo col Banco di Napoli e di essersi immediatamente adoperato, nell'interesse della BNL, per l'attivazione di rapporti connessi ad operazioni finanziarie con Paesi asiatici. Lamentava che, nonostante le rassicurazioni circa l’imminente formalizzazione dell'incarico, gli veniva proposto un rapporto di collaborazione come consulente che veniva allo scopo redatto uno schema di contratto che egli accettava ed iniziava ad eseguire, indirizzando alla BNL gruppi industriali italiani intenzionati ad operare nei mercati asiatici. Chiedeva pertanto la condanna della BNL al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale per la mancata assunzione nonché, previo accertamento del rapporto di consulenza tra le parti, la condanna della banca al pagamento dei compensi pattuiti L. 204.750.000 , al rimborso delle spese £.35.000.000 , oltre al risarcimento dei danni per l'illegittimo recesso dal contratto di consulenza e per danno all'immagine ed alla professionalità. Si costituiva la BNL negando di essersi mai impegnata alla conclusione di alcun tipo di contratto, né di lavoro subordinato né di consulenza. Il Tribunale respingeva la domanda. La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 21 dicembre 2009, respingeva il gravame compensando le spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il M.D., affidato a due motivi. Resiste la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. con controricorso, poi illustrato con memoria. Motivi della decisione 1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1337 c.c., avendo la corte di merito erroneamente ritenuto che perché possa sussistere una responsabilità connessa alla ingiustificata interruzione delle trattative sia necessario che le parti abbiano discusso e concordato gli elementi essenziali del contratto. 2- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2223 c.c. in tema di perfezionamento del contratto di lavoro autonomo, nonché degli artt. 1326, 1327, 1388 e 1754 c.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio inerenti la conclusione di un contratto di lavoro autonomo e/o subordinato, omettendo la corte territoriale di valutare, o valutando illogicamente, le risultanze probatorie sia documentali che testimoniali. Lamentava in particolare che la corte capitolina ritenne il contratto di consulenza in questione non riferibile alla BNL in quanto proposto e determinato da una mera iniziativa personale del dr. V., non riferibile alla Banca, laddove emergeva chiaramente dagli atti di causa che questi, quale dirigente della BNL ed amministratore delegato di BNL International agiva in rappresentanza di quest'ultima, come del resto emergeva dalla bozza di contratto ove leggevasi tra l'altro che il consulente si impegnava ad eseguire le obbligazioni scaturenti nei confronti della Banca in virtù della presente convenzione . 3. - I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano fondati. La corte di merito ha ritenuto che per aversi responsabilità precontrattuale è necessario che le parti abbiano discusso e concordato gli elementi essenziali del contratto, potendo solo in questo caso configurarsi un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto medesimo. Richiama, a conforto dell'assunto, talune sentenze di questa Corte 7 maggio 2004 n. 8723 e 29 marzo 2007 n. 7768 che, come riportato nella medesima sentenza impugnata, hanno diversamente affermato che la responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 cod. civ., che costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, la quale si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell' iter formativo del contratto, presuppone che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione di un contratto giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto, inoltre che una delle parti abbia interrotto le trattative così eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, e infine che il comportamento della parte inadempiente sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo. La corte di merito, dunque, nel valutare le emergenze di causa, muove da un presupposto erroneo che fosse cioè necessario l’avere le parti discusso e concordato gli elementi essenziali del contratto, effettuando così un viziato apprezzamento dei fatti di causa. In tale ottica sono state ritenute infatti irrilevanti sia l'indiscussa trattativa con l'amministratore delegato della BNL, V., riguardanti le modalità di utilizzazione del ricorrente presso la Banca, sia l'interessamento del dirigente L., vice direttore generale della BNL, fornito dei poteri necessari all'assunzione presso la BNL e che, sempre in base agli accertamenti compiuti dal giudice di merito, ebbe un colloquio con il M.D. al fine di effettuare una verifica più concreta delle possibilità di assunzione. Ed ancora le lettere inviate dal V. al ricorrente inerenti l'interesse della Banca all'assunzione di quest'ultimo, anche per le determinazioni del L. in tal senso. Ed ancora le risultanze testimoniali che confermavano tali circostanze e l'interesse della BNL ad una figura professionale esperta nei rapporti con i mercati asiatici. Le dimissioni, in tale contesto, da parte del M.D. da direttore della sede di Lussemburgo del Banco di Napoli la sua partecipazione a taluni incontri e missioni estere aventi ad oggetto possibili finanziamenti, da parte della BNL, di aziende che operavano in Cina l'organizzazione di diverse missioni in Cina nell'interesse della BNL, effettivamente avvenute, così come accertato dalla corte di merito. Quest'ultima quindi, partendo dall'erroneo presupposto sopra evidenziato, non ha valutato se le indubbie trattative intercorse tra le parti fossero giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto, e infine se questo sia stato, anche per fatti concludenti, effettivamente concluso. 4. - La sentenza impugnata deve essere dunque cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altro giudice in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.