Sono sanzionabili le registrazioni infedeli

L’illecito si configura se la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione erogata non corrisponde a quella annotata sul libro unico ciò che rileva è la difformità tra i fatti reali e le annotazioni eseguite.

L’intervento del Ministero del Lavoro, Direzione generale per l’Attività Ispettiva, è stato sollecitato dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che, avanzando istanza di interpello, ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del concetto di infedeli registrazioni sul Libro unico del lavoro. Che cosa dice la legge sanzionata l’omessa o infedele registrazione. La normativa di riferimento è l’art. 39, comma 7, d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008 l’omessa o infedele registrazione dei dati, che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, è punita con sanzioni pecuniarie amministrative. Ma in cosa consiste l’illecito? Registrazioni di dati gravemente non veritieri. I dubbi sono sorti in relazione al concetto di infedele registrazione. In quali casi si può considerare integrato l’illecito? Il Ministero era già intervenuto, con circolari e vademecum, specificando che per infedele registrazione si intende l’inserimento, nel libro unico del lavoro, di dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legali alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro , e che risultino gravemente non veritieri e perciò infedeli rispetto alla effettiva consistenza della prestazione lavorativa. Conta la difformità tra l’annotazione e la realtà di fatto. Con la presente risposta a interpello, il Ministero ha l’occasione di chiarire che l’infedeltà del dato registrato va valutata rispetto alla realtà di fatto, e non invece al parametro dettato nel contrato collettivo di lavoro. E’ questo l’aspetto rilevante che viene, infatti, approfondito. Ciò che viene richiesto, pena la sanzione pecuniaria, è una necessaria corrispondenza tra quanto di fatto erogato e quanto risultante dal libro unico. L’illecito consiste nella registrazione di dati non corrispondenti al vero. A parere del Ministero, dunque, l’illecito si configura ogni qualvolta la qualificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrisponda a quella formalizzata sul libro unico . Il Ministero illustra due ipotesi, a titolo di esempio la prima, rilevante ai fini dell’illecito, riguarda l’indicazione di ore lavorative quantitativamente diverse da quelle prestate, oppure i c.d. fuori busta. In questi casi c’è difformità tra annotazioni e realtà di fatti ed è possibile irrogare la sanzione. La seconda ipotesi è quella in cui le somme erogate sono quelle effettivamente indicate nel LUL, ma si differenziano da quanto previsto nel CCNL. In questo caso, invece, l’illecito non sussiste.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, interpello 13 dicembre 2011, n. 47 Oggetto Libro unico del lavoro - Registrazioni infedeli - Nozione. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 39, comma 7, del D.L., n. 112/2008 conv. da L. n. 133/2008 in relazione al concetto di infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro. Più in particolare l'istante chiede se è possibile configurare l'infedele registrazione delle ore di lavoro e delle somme erogate, quando tali registrazioni siano difformi dalle ore effettivamente svolte dal lavoratore, ovvero dalle somme effettivamente erogate allo stesso. Si ricorda preliminarmente che, secondo l’art. 39 comma 7 del D.L. n. 112/2008, salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro . Mentre il concetto di omissione risulta di facile comprensione e come specificato nel vademecum 5 dicembre 2008, sez. c. n. 5, è riferibile alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione , per infedele registrazione dei dati sul libro unico del lavoro occorre valutare quando tale condotta illecita debba considerarsi realizzata. Questo Ministero, nella circolare n. 20/2008, ha specificato che integra la condotta dell'infedele registrazione la scritturazione di dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro nello stesso senso il vademecum sez. c. n. 6 chiarisce che l'infedeltà delle registrazioni è legata alla registrazione di un dato che risulta gravemente non veritiero , e perciò infedele, rispetto alla effettiva consistenza” della prestazione lavorativa sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale. L'interrogativo da sciogliere riguarda dunque la possibilità di rapportare l'infedeltà del dato registrato al parametro dettato dal contratto collettivo di riferimento ovvero alla realtà di fatto, e cioè alla misura delle somme effettivamente percepite dal lavoratore. In linea con quanto già accennato nel vademecum 5 dicembre 2008, a parere della Scrivente, sembra logico propendere per la riconduzione dell'infedeltà delle scritturazioni alla realtà di fatto e cioè alla necessaria corrispondenza fra quanto di fatto erogato e quanto risultante dal LUL. Appare pertanto corretto sostenere che tale illecito si configura ogni qualvolta la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrisponda a quella formalizzata sul libro unico. In via esemplificativa, la sanzione prevista dall'art. 39 citato sarà applicabile nelle ipotesi dei cd. fuori busta o di una indicazione delle ore di lavoro quantitativamente diversa da quelle effettivamente prestate. Viceversa, non sembra corretto applicare la sanzione quando le somme erogate al lavoratore siano effettivamente quelle indicate sul LUL, pur differenziandosi da quanto astrattamente previsto dal contratto collettivo applicabile. In conclusione, deve quindi ritenersi coerente con il sistema introdotto dal libro unico del lavoro collegare la reazione punitiva alle ipotesi di sostanziale e reale incidenza della condona illecita sui profili di tutela dei lavoratori che, nel caso dell'infedele registrazione, riguardano la registrazione di dati in modo non corrispondente al vero. Diversamente argomentando, infatti, si potrebbero verificare situazioni in virtù delle quali pur in presenza di fenomeni di corresponsione di somme non rispondenti a quelle risultanti dalle registrazioni sul documento obbligatorio ma corrispondenti a quanto astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro potrebbe essere indotto a considerare come costi aziendali non già quelli effettivamente sostenuti ma quelli virtuali derivanti da quanto astrattamente dovuto e registrato , con conseguente ipotesi di esposizioni in bilancio di dati non veritieri.