Niente danno da perdita di chance per il dipendente se l'Asl non istituisce posizioni organizzative

di Raffaele Squeglia

di Raffaele Squeglia L'istituzione di posizioni organizzative nell'ambito del comparto sanità personale non dirigenziale costituisce materia in cui l'amministrazione conserva un ampio margine di discrezionalità che investe sia le valutazioni delle esigenze di servizio, di pertinenza della singola azienda, sia l'individuazione delle posizioni da attivare. Pertanto, prima della formale istituzione delle posizioni da parte della singola amministrazione, non è configurabile alcun pregiudizio da perdita di chances per il dipendente che ritiene, in ragione delle mansioni svolte, altamente probabile il conseguimento della titolarità di posizione organizzativa. Lo ha stabilito la sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 18250 depositata il 6 settembre. L'amministrazione gode di ampia discrezionalità nell'istituzione delle posizioni. La S. C. ha cassato con rinvio una pronuncia della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che aveva risarcito, a titolo di perdita di chances, il pregiudizio patito dal dipendente, che avrebbe verosimilmente conseguito il beneficio in ragione del carattere apicale delle mansioni svolte e ritenendo obbligata l'amministrazione ad istituire le posizioni organizzative sin dall'entrata in vigore del CCNL che le prevedeva. La Cassazione ha, invece, chiarito che la contrattazione collettiva attribuisce alle amministrazioni un'ampia discrezionalità nell'istituzione delle posizioni e nell'individuazione di quali attivare, pur indicando dei parametri che devono guidare tale attività. L'attività dell'amministrazione non si limita alla mera ricognizione ma ha carattere costitutivo. La sentenza in esame, traendo spunto dall'inequivoco dato letterale dell'art. 20 comma 1 del CCNL Sanità del 17 aprile 1999, afferma che l'attività dell'amministrazione non è fonte di un obbligo incondizionato ed a contenuto determinato, ma discrezionale. Da un lato, infatti, l'istituzione delle posizioni è correlata alle esigenze di servizio, che solo essa può ponderare, dall'altro la concreta determinazione delle posizioni stesse è soggetta a valutazioni largamente rimesse alle Aziende. Incompatibile con il dato letterale, che espressamente discorre di istituzione, è quindi, una lettura riduttiva che configuri la funzione riconosciuta all'amministrazione quale meramente ricognitiva della situazione esistente. Prima dell'istituzione delle posizioni organizzative non è configurabile pregiudizio risarcibile per il dipendente. Sulla scorta di tale lettura delle disposizioni contrattuali, che escludono la natura meramente ricognitiva delle determinazioni dell'ente circa l'istituzione delle posizioni organizzative, non si configura un pregiudizio, nemmeno a titolo di perdita di chance, in capo al dipendente che ritenga altamente probabile il conseguimento dell'incarico, in ragione dell'apicalità delle mansioni disbrigate. Infatti, benché il CCNL art. 20 comma 1 colleghi la posizione organizzativa al grado elevato di responsabilità della posizione di lavoro considerata, in carenza dell'antecedente logico della formale istituzione ed individuazione delle stesse, non sussiste alcun danno risarcibile.