La manovra a tenaglia tra Parlamento e Inps porterà all'equazione: «iscritto ordine = iscritto cassa»

di Paolo Rosa

di Paolo Rosa * La legge 15.07.2011, numero 111 contiene due norme le quali, insieme alla circolare numero 99 del 22.07.2011 dell'INPS, porterà all'equazione iscritto ordine = iscritto cassa . Vediamo il perché. La prima norma alla quale faccio riferimento è l'art. 18, numero 11, d.l. numero 98/2011 convertito nella legge 15.07.2011, numero 111 dove è previsto che Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, numero 509 e 10 febbraio 1996, numero 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo . La seconda norma è contenuta nell'art. 18, numero 12, della medesima legge che così recita L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, numero 335 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli Enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d del decreto legislativo 10 febbraio 1996, numero 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge numero 335 del 1995 . In base all'art. 38 Cost. anche i professionisti, in quanto lavoratori, hanno diritto alla tutela previdenza ed assistenziale. Ne consegue che una volta iscritti agli Ordini o Collegi di competenza dovranno automaticamente iscriversi alla Cassa di previdenza ed assistenza di riferimento così da raggiungere l'equazione iscritto ordine = iscritto cassa . Questa la volontà del legislatore il quale però non poteva imporre alle Casse private di previdenza di abolire le restrizioni reddituali all'ingresso. Nella manovra a tenaglia è sceso immediatamente in campo l'INPS. Con la circolare numero 99 del 22.07.2011 l'Istituto sostiene che nella gestione separata INPS vi rientrano, inoltre, tutti coloro che, pur svolgendo attività ascrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti . A titolo esemplificativo la circolare dell'INPS individua le seguenti ipotesi che portano l'assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza - mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito - esercizio di attività di tirocinio o praticantato - esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale la cassa di appartenenza esclude l'obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all'attività professionale. Per l'INPS tali soggetti continueranno ad essere destinatari dell'obbligo contributivo nella gestione separata. Venendo a Cassa Forense noi sappiamo che vi è l'obbligo all'iscrizione solo se vengono superati determinati coefficienti di reddito o di volume di affari che sono € 10.000,00 di reddito complessivo netto o € 15.000,00 di volume di affari per gli anni dal 2010 e successivi. Poiché in base all'art. 38 Cost. non possono rimanere privi di tutela previdenziale, delle due l'una o si cancellano dall'albo oppure debbono iscriversi a Cassa Forense, oppure iscriversi alla Gestione separata dell'INPS. Ma anche i pensionati ultra 70enni di Cassa Forense che continuano a svolgere attività professionale in quanto tenuti oggi al versamento del solo contributo di solidarietà pari al 5% dovranno iscriversi alla Gestione separata dell'INPS laddove Cassa Forense non modifichi i propri regolamenti prevendo per loro il versamento di un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti. È evidente che ove il professionista, una volta iscritto all'albo o al collegio di riferimento, non si iscriva alla propria Cassa di previdenza si esporrà alle pretese dell'INPS di iscrizione alla propria Gestione separata con l'apertura di un contenzioso infinito. È opportuno quindi che le Casse autonome di previdenza dei professionisti si adoperino per eliminare ogni ostacolo di tipo reddituale o di altro tipo che possa impedire l'equazione iscritto ordine = iscritto cassa . È evidente poi che ogni Cassa dovrà valutare attentamente la situazione così venutasi a creare sotto il profilo della stabilità economico finanziaria di lungo periodo. * Avvocato

INPS, circolare 22 luglio 2011, numero 99 OGGETTO Decreto legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, numero 111. Obbligo assicurativo in capo ai soggetti iscritti ad enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, numero 509 e 10 febbraio 1996, numero 103. Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, numero 335. Premessa Il decreto legge 6 luglio 2011, numero 98, pubblicato nella G.U. numero 155 del 6 luglio 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, numero 111 pubblicata nella G.U. numero 164 del 16 luglio2011 ha introdotto, all'articolo 18, comma 11 ss., disposizioni volte a chiarire la posizione previdenziale dei soggetti iscritti agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, numero 509 e 10 febbraio 1996, numero 103. La norma ha altresì definitivamente chiarito la portata della disposizione di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, numero 335, con particolare riferimento ai soggetti tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps. 1. Permanenza dell'obbligo contributivo a carico dei soggetti pensionati che risultino percepire redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale. L'articolo 18, comma 11 del decreto in parola impone agli enti previdenziali privati di provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, nell'ottica dell'obbligatorietà dell'imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di trattamento pensionistico che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali e che risultano percepire un reddito da tale attività. Pertanto i soggetti già pensionati, ove svolgano attività professionale, dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti. Il successivo comma 12 inoltre, con norma di interpretazione autentica, riconosce la loro esclusione dall'ambito di operatività dell'articolo 2, co. 26 della l. 335 del 1995 e dal conseguente obbligo contributivo degli stessi alla gestione separata Inps. Si evidenzia, peraltro, che la disposizione contenuta nel comma 12 fa salvi i versamenti già effettuati alla citata gestione, che non costituiranno oggetto di ripetizione e che saranno valorizzati nella posizione individuale. Al contrario, saranno oggetto di restituzione, a seguito di domanda presentata dall'interessato, i contributi che erano stati eventualmente versati con espressa riserva di ripetizione. 2. Soggetti destinatari della norma di cui alla legge numero 335/95, articolo 2, comma 26. Il comma 12 dell'articolo 18 del decreto legge 98 introduce una norma di interpretazione autentica della legge numero 335/95, articolo 2, comma26, inordine al novero dei soggetti destinatari dell'obbligo contributivo presso la gestione separata. Tale disposizione conferma l'orientamento costantemente seguito dall'Istituto sin dall'istituzione della citata gestione e ribadisce che rientrano nell'ambito della gestione separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali. Vi rientrano, inoltre, tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti. A titolo esemplificativo, si possono verificare le seguenti ipotesi, che comportano l'assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza - mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito - esercizio di attività di tirocinio o praticantato - esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della qualela Cassadi appartenenza esclude l'obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all'attività professionale. Tali soggetti continueranno ad essere destinatari dell'obbligo contributivo alla Gestione separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria. Infatti il principio contenuto nell'articolo 2, co. 26 della l. 335/95, che aveva previsto, tra l'altro, l'obbligo contributivo alla gestione separata da parte dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi , deve essere letto in coordinato disposto con il precedente articolo 2, co. 25, che prevede testualmente la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi . In tale senso il D.M. 281/96, recante modalità e termini per il versamento contributivo alla gestione separata, all'articolo 6 ha esplicitato che Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria , chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria. Si rammenta che l'eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata cfr. circolare numero 124/96 . 3. Contribuzione relativa all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio ENASARCO . La disposizione contenuta nel comma 13 dell'articolo 18, nulla aggiungendo rispetto alla normativa e prassi vigente, conferma la natura integrativa della contribuzione versata all'Enasarco dagli agenti e rappresentanti di commercio. Pertanto, pur trattandosi di un ente compreso tra quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509, i relativi iscritti, ricorrendone i requisiti, sono altresì soggetti all'obbligo di versamento contributivo presso la gestione commercianti di cui alla legge 22 luglio 1966, numero 613.