I permessi sono un diritto del lavoratore e non possono essere negati

di Antimo Di Geronimo

di Antimo Di Geronimo La fruizione dei permessi per motivi personali e familiari previsti dal CCNL del comparto Scuola non è soggetta ad alcuna valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione scolastica. E' questo il principio affermato dal giudice del lavoro di Monza con una sentenza depositata il 12 maggio scorso n. 288/11 . Il giudice monocratico ha condannato l'Amministrazione, oltre che al pagamento delle spese, anche al risarcimento in favore del dipendente degli emolumenti ingiustamente trattenuti a titolo di rivalsa per assenza ingiustificata. L'antefatto. Una docente aveva chiesto al dirigente scolastico di fruire di 4 giorni di assenza per motivi personali e familiari 3 giorni di permesso e uno di ferie. La richiesta poggiava sul disposto di cui all'art. 15 , comma 2, del CCNL del 29.11.2007 del comparto Scuola, che prevede la possibilità di fruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari da documentare. La stessa clausola negoziale dispone che ai 3 giorni di permesso, per gli stessi motivi, possano aggiungersi ulteriori 6 giorni di ferie. Alla richiesta della docente, però, il dirigente aveva opposto un netto rifiuto, adducendo esigenze di servizio ostative della concessione. Ma l'insegnante non si era data per vinta e si era comunque assentata, dopo avere documentato con cura i motivi addotti a sostegno della domanda. Il dirigente, dunque, al rientro della docente, pur essendosi astenuto dall'istruire il procedimento disciplinare nei suoi confronti, aveva ritenuto di dichiarare ingiustificate le assenze della docente ed aveva disposto la trattenuta della retribuzione spettante nei giorni di assenza. Di qui l'esperimento dell'azione giudiziale che terminava con l'accoglimento del ricorso della docente e la condanna dell'Amministrazione al risarcimento di quanto indebitamente trattenuto e al pagamento delle spese di lite. Il diritto al permesso scatta al verificarsi del presupposto fattuale. Il giudice monocratico ha accolto il ricorso facendo rilevare che il diritto ai permessi e ai 6 giorni di ferie di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL insorge al mero atto del verificarsi delle situazioni personali o familiari, che inducano l'interessato ad avvalersene. Fatto salvo l'onere in capo al lavoratore di manifestare la propria volontà di fruire delle assenze, per il tramite della presentazione di apposita istanza. Istanza che deve recare anche la documentazione dalla quale si evinca la descrizione del fatto sui cui si basa la richiesta. Una volta soddisfatti tali oneri documentali, dunque, il dirigente non può esercitare qualsivoglia discrezionalità ai fini della concessione del permesso, dovendosi limitare al mero controllo formale della documentazione presentata. La disciplina speciale delle ferie in costanza di attività didattica. Il giudice, inoltre, ha fatto luce anche sulla corretta interpretazione da adottarsi ai fini dell'applicazione del diritto alle ferie durante i periodi di attività didattica. La disciplina contrattuale ordinaria, infatti, preclude ai docenti la possibilità di fruire delle ferie al di fuori dei periodi di sospensione delle attività didattiche c.d. vacanze con due sole eccezioni, comunque limitate a soli 6 giorni l'anno. La prima è regolata dall'art. 13, comma 9, CCNL che, però, postula quale condizione ai fini della fruizione dei 6 giorni, la possibilità di sostituire il docente con insegnanti interni senza esborsi per l'erario. La seconda, invece, è prevista dall'art. 15, comma 2, CCNL, che dispone il diritto a fruire dei 6 giorni di ferie, qualora essi vengano utilizzati per motivi personali o familiari e, in tal caso, prescindendo dalla condizione dell'assenza di costi per lo Stato. In quest'ultimo caso il giudice monocratico ha chiarito che le ferie sono fruibili automaticamente a domanda e, dunque, non possono essere negate dal dirigente scolastico. Fermo restando l'onere di documentare i motivi personali o familiari a monte della richiesta.

Tribunale di Monza, sezione Lavoro, sentenza 12 maggio 2011, n. 288 Giudice Nardo Con ricorso depositato in data 26.2.2010 la , premesso di essere docente presso in servizio dal 1978 ha esposto di aver presentato in data 12.2.2008, al dirigente scolastico domanda per poter fruire nei giorni 14, 15. 17 e 18 marzo di permesso per motivi di famiglia, ex art. art. 15, comma 2 , del CCNL 2006/2009 , allegando documentazione a giustificazione della richiesta di aver ricevuto dal dirigente scolastico un diniego alla sua domanda sul presupposto dell'assoluta discrezionalità nella concessione dei permessi richiesti di essersi comunque assentata nei giorni indicati stante il ritenuto proprio diritto di potere fruire del permesso richiesto, comunicando preventivamente la propria decisione di aver ricevuto in data 28 marzo 2008 dal dirigente scolastico una lettera di contestazione di addebito con richiesta di giustificazione, da essa riscontrata richiamando le ragioni già esposte per cui reputava illegittimo il rifiuto della propria domanda. Ciò premesso la ricorrente ha lamentato che, sebbene non fosse stata irrogata alcuna sanzione successivamente alla contestazione, fosse stata operata da parte resistente la trattenuta dei 4 giorni di assenza riferiti alla suddetta domanda di permesso ha domandato, pertanto, che sia accertata e dichiarata l'illegittimità della suddetta trattenuta, con condanna del Miur alla rifusione della somma trattenuta. Si sono costituti il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e l'Istituto superiore eccependo che il rifiuto di fruizione dei giorni di permesso era legittimo stante la discrezionalità per il dirigente scolastico di autorizzare detto permesso sulla base delle esigenze di servizio che il dirigente scolastico, sin dall'inizio dell'anno scolastico, aveva formalmente comunicato al collegio dei docenti che la drastica riduzione delle ore a disposizione e la carenza di sostituzioni rendeva impossibile il godimento di ferie in attività didattica che le ragioni addotte dalla per poter fruire del permesso non erano tali da giustificare una deroga alle regole sopra richiamate. La parte resistente, ritenuto legittimo il diniego e , conseguentemente, ingiustificata l'assenza della prof.ssa , ha concluso domandando il rigetto delle avversarie domande. La domanda presentata dalla ricorrente al dirigente scolastico in data 15 febbraio 2008 era diretta ad ottenere 4 giorni di permesso per motivi personali art. 15, comma 2 . Il CCNL Scuola 2006/2009 distingue il diritto del dipendente alle ferie di cui all'art. 13 dal diritto al permesso retribuito. L'art. 15 attribuisce al dipendente a tempo indeterminato il diritto ad un permesso retribuito in alcuni casi specifici e per un numero di giorni limitato. Il secondo comma, in particolare, dispone il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con la stessa modalità, sono fruiti 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma . Quest'ultima norma, nel circoscrivere il diritto alla fruizione delle ferie nel periodo di sospensione dell'attività didattica, prevede quale deroga durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti 6 giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi costi aggiuntivi, anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 . Le citate disposizioni devono essere messe tra loro in correlazione nel senso che al personale docente spettano, per motivi personali o familiari documentati 3 giorni di permesso retribuito e possono, per gli stessi motivi, usufruire anche di 6 giorni di ferie durante il periodo di attività didattica. Il richiamo, poi, dell'art. 15, comma 2, contenuto nell'art. 13, comma 9, va interpretato nel senso che, qualora le ferie vengano richieste per motivi personali o familiari documenti, l'autorizzazione non è soggetta ai presupposti richiamati in generale per la fruizione in periodi di attività didattica, ma è soggetta al trattamento di cui all'art. 15, comma 2, come peraltro chiaramente enunciato in tale ultima norma. Va sottolineato, inoltre, che, mentre l'articolo 13, comma 9, subordina l'autorizzazione alle ferie in periodi di attività didattica alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi costi aggiuntivi, anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti , uguale restrizione non è contenuta nell'art. 15, comma 2, che richiede per la fruizione del permesso retribuito per motivi personali e familiari e per la fruizione di ferie per le stesso ragioni , la presentazione della domanda corredata dalla documentazione anche autocertificazione attestante la sussistenza di detti motivi. Nessuna discrezionalità è lasciata al dirigente scolastico in merito all'opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste articolai ipotesi, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all'idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda né, tanto meno, è consentito al dirigente scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari. Ciò premesso, nel caso di specie risulta che la prof.ssa ha tempestivamente proposto domanda per assentarsi ed ha documentato idoneamente i motivi personali e familiari per cui intendeva assentarsi. Non è stato contestato che la ricorrente non avesse ancora consumato i giorni di permesso retribuito e di ferie conseguentemente il dirigente scolastico ha arbitrariamente negato l'autorizzazione. L'assenza nei giorni indicati, che deve essere attribuita per 3 giorni a permesso retribuito e 1 giorno a ferie, non è, dunque, ingiustificata e la trattenuta effettuata si ritiene illegittima. La domanda della ricorrente, pertanto, va accolta parte resistente è tenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo in considerazione del limitato valore della lite. P.Q.M. Il Giudice, visto l'art. 429 del c.p.c., così dispone in parziale accoglimento della domanda proposta da accerta e dichiara l'illegittimità della trattenuta di 4 giorni di retribuzione operata sullo stipendio della ricorrente con riferimento alle assenze dei giorni 14, 15, 17 e 18 marzo 2008 e dichiara tenuto e condanna il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a rifondere a l'importo corrispondente a detta trattenuta condanna Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida, nell'intero, complessivamente in euro 753, di cui 253 per diritti e 500 per onorari, oltre spese generali e oneri fiscali dispone che dette spese vengano distratte a favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratamente antistatali.