Legittimo il doppio licenziamento se fondato su motivi diversi dal primo recesso

Il datore di lavoro può comunicare al lavoratore un secondo licenziamento, purchè basato su una causa diversa rispetto a quella posta a fondamento del primo recesso.

Il datore di lavoro può comunicare al lavoratore un secondo licenziamento, purchè basato su una causa diversa rispetto a quella posta a fondamento del primo recesso. Lo ha affermato la Suprema Corte, con sentenza n. 1244 del 20 gennaio 2011. Il caso. Un dipendente di una banca, residente nella provincia di Macerata, veniva licenziato per giusta causa. Successivamente, nel 2004, è stato reintegrato dagli stessi giudici di leggitimità. Nel 2005, la causa veniva riassunta posto che il rapporto di lavoro ricostituito in seguito alla decisione della S.C. era poi cessato per avvenuto recesso della società datoriale, o in subordine al compimento del 65esimo anno di età, il lavoratore chiedeva alla Corte adita che l'istituto di credito fosse condannato al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo. Il ricordo del dipendente veniva accolta dai giudici di seconde cure. Contro tale pronuncia, la banca ricorre per cassazione. Il recesso datoriale illegittimo non estingue il rapporto di lavoro. Rigettando il ricorso proposto dall'Istituto di credito, la S.C. afferma che il recesso datoriale illegittimo non è idoneo a estinguere in via definitiva il rapporto di lavoro nel momento in cui è stato comunicato. In particolare, se inefficace, il licenziamento determina la sospensione della prestazione lavorativa fino a quando, a seguito del provvedimento di reintegra, non viene ripristinata la situazione antecedente al licenziamento. Secondo licenziamento possibile se fondato su motivi diversi. In conclusione, applicando tali principi al caso in esame, i giudici di piazza Cavour affermano che la permanenza del rapporto di lavoro, pur in presenza di un recesso illegittimo manifestato dal datore di lavoro, legittima l'intimazione di un secondo licenziamento, purchè basato su una nuova ragione giustificatrice.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 dicembre 2010 - 20 gennaio 2011, n. 1244 Presidente Foglia - Relatore Zappia Fatto Con sentenza in data 7.7.2004 n. 12528 questa Corte di Cassazione, pronunciando sul ricorso proposto da A.M. nei confronti della Banca delle Marche s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Macerata in data 18.4.2002 - con la quale era stata confermata la sentenza del Pretore, giudice del lavoro, di Macerata che aveva respinto l'impugnativa di licenziamento e la conseguente domanda di risarcimento del danno proposta dall'A. in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarava l'illegittimità del provvedimento disciplinare di destituzione - licenziamento comminato all'A. dalla s.p.a. Banca CARIMA ora Banca delle Marche s.p.a. e disponeva l'immediata reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro rinviava la causa alla Corte d'appello di Ancona per la decisione sul capo dell'originaria domanda relativo alla richiesta di risarcimento del danno. Con ricorso in riassunzione in data 30.3.2005 l'A. chiedeva che la Corte adita, in riforma della sentenza del Pretore del lavoro di Macerata, dato atto della pronuncia della Corte di Cassazione ed accertato altresì che il rapporto di lavoro ricostituito in forza di tale decisione era cessato in data 10.12.2004 per avvenuto recesso della società datoriale, o in subordine in data OMISSIS al compimento del 65^ anno di età del dipendente, volesse condannare la Banca al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo in misura della retribuzione globale di fatto dal 16.9.1993 al 10.12.2004 o, in subordine, al OMISSIS . Istauratosi il contraddittorio l'Istituto datoriale chiedeva che l'ipotesi risarcitoria fosse commisurata alla minore durata del rapporto di lavoro, deducendo che secondo le previsioni del contratto collettivo di settore del 1999 artt. 80 ed 85 il rapporto stesso doveva obbligatoriamente cessare al compimento dei 65 anni di età da parte del dipendente. Con sentenza in data 5.1.2007 la Corte di Appello di Ancona, non definitivamente pronunciando, dichiarava che il rapporto di lavoro tra l'A. e la Banca doveva intendersi cessato alla data del dicembre 2004 disponeva con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio, ai fini della quantificazione del risarcimento dovuto ex art. 18 legge n. 300/70, nonché per l'accertamento del danno biologico eventuale. In particolare la Corte territoriale rilevava che la norma li contrattual - collettiva, alla stregua della quale il lavoratore doveva essere collocato a riposo al compimento del 65^ anno di età, non li prevedeva la cessazione automatica del rapporto di lavoro ma soltanto la obbligatorietà del collocamento a riposo, che comunque richiedeva una manifestazione di volontà in tal senso da parte del datore di lavoro. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Banca delle Marche s.p.a. con due motivi di impugnazione. Resiste con controricorso il dipendente intimato. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c Diritto Col primo motivo di ricorso l'Istituto lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 85 del CCNL di settore del 16.6.1995, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c In particolare rileva che la Corte territoriale, dopo aver correttamente inquadrato la categoria giuridica relativa all'estinzione del rapporto di lavoro disciplinata dall'art. 85, co. 2, del contratto collettivo applicato, in quella del recesso obbligatorio e non della risoluzione automatica, aveva in maniera non consequenziale ritenuto che il rapporto di lavoro in questione dovesse ritenersi cessato alla data del dicembre 2004 data di comunicazione del recesso datoriale anziché a quella del OMISSIS data di compimento del 65^ anno di età del dipendente . Ciò in quanto la comunicazione del recesso datoriale per superamento dei limiti di età non poteva considerarsi come una comunicazione avente effetto costitutivo, ma come atto avente un'efficacia prettamente dichiarativa. Il suddetto motivo di ricorso è improcedibile a causa del mancato deposito del CCNL in forma integrale, avendo parte ricorrente depositato solo stralci, seppure ampi, della normativa contrattuale in materia. Invero, dopo alcune perplessità Cass. sez. lav., 4.8.2008 n. 21080, per cui l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda va riferito sia alle norme collettive della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure mosse alla sentenza impugnata, sia ad ogni altra norma collettiva utile per l'interpretazione delle prime, sempre però che essa appartenga alla causa per essere stata dedotta e prodotta nei precedenti gradi di merito , la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte Cass. sez. lav., 11.2.2008 n. 6432, Cass. sez. lav., 5.2.2009 n. 2855, Cass. sez. lav., 2.7.2009 n. 15495 si è orientata nel senso che è necessario il deposito del testo integrale del contratto. Ciò in primo luogo in forza del dettato letterale dell'art. 369 secondo comma n. 4 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2.2.2006 n. 40 , il quale prevede che gli atti processuali, i documenti e i contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda devono essere depositati insieme al ricorso a pena di improcedibilità, norma che non sembra prevedere deroghe, consentendo il deposito solo di stralci del contratto collettivo da interpretare. Al riguardo conviene innanzi tutto richiamare i rilievi già svolti da questa Corte sul punto nei giudizi ex art. 420 bis cod. proc. civ., per decidere se essi possano valere anche quando non si tratta di quella speciale procedura, ma del normale ricorso per cassazione, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in cui si assume che la sentenza impugnata abbia violato o falsamente applicato i contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. È stato precisato Cass. sez. lav., 21.9.2007 n. 19560 che, in sede di applicazione dell'art. 420 bis c.p.c., la Corte di legittimità - nell'enunciare, in funzione nomofilattica, un principio - è tenuta ad operare come se l'oggetto del suo esame fosse una norma giuridica e non, invece, un negozio di natura privatistica. Si è aggiunto, nella sentenza citata, per quanto attiene specificamente ai poteri della Corte di Cassazione, che nell'interpretazione del contratto, essa non è condizionata dalle domande delle parti e dal loro comportamento, potendo ricercare liberamente all'interno del contratto collettivo da depositarsi ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 ciascuna clausola - anche se non oggetto dell'esame delle parti e del primo giudice - comunque ritenuta utile alla interpretazione. Di conseguenza non si dubita che in quei procedimenti sia necessario depositare il contratto collettivo nella sua interezza Cass. sez. lav., 16.7.2009 n. 16619 . Ritiene il Collegio che alla stessa conclusione si debba pervenire in relazione all'ambito dell'interpretazione che compete alla Corte nel caso in cui venga proposto ordinario ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Ed invero il procedimento ex art. 420 bis c.p.c. trova necessario fondamento nella nuova formulazione dell'art. 360 n. 3, e nulla autorizza a ritenere che, nell'un caso, l'analisi della contrattazione collettiva debba essere più limitata rispetto a quanto previsto per l'altro. Se pur è infatti innegabile che la interpretazione resa ex art. 420 bis, oltre avere effetto anticipatorio, abbia una maggiore forza cogente, stante il disposto dell'art. 146 bis disp. att. c.p.c. in cui, richiamando l'art. 64 co. 7 del d.lgs n. 165 del 2001, si sancisce l'influenza della decisione della Corte in altri processi in cui si controverta sulla medesima questione, tuttavia nessuna disposizione diversifica il processo interpretativo da applicare in caso di ricorso normale ed in caso del ricorso per saltum. Infatti la nomofilachia, cui le nuove norme sono finalizzate, sarebbe pregiudicata ove si ritenesse che, nell'un caso, l'interpretazione debba essere astretta alle clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito, mentre, nell'altro, la interpretazione si possa svolgere a tutto campo, reperendo nel contratto altre clausole, non esaminate, che però potrebbero risolvere ogni margine di incertezza. Ed invero, se fosse precluso alla Corte, anche in sede di ricorso ordinario, di applicare il criterio sistematico, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre, la decisione che ne sortirebbe sarebbe sicuramente meno affidabile e meno resistente rispetto ad altri interventi, sentenze rese ex art. 420 bis c.p.c., che si possono invece giovare di questo fondamentale criterio ermeneutico. Deve ritenersi pertanto che la norma di cui all'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., imponga alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale. La disposizione infatti si riferisce ai contratti o accordi collettivi , senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli, o parti di articoli del contratto. La scelta legislativa è coerente con i principi generali dell'ordinamento, che certo non consentono a chi invoca in giudizio un contratto, di produrre al giudice solo una parte del documento. È coerente altresì con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 c.c. e segg., in particolare, con la regola denominata dal codice Interpretazione complessiva delle clausole , secondo la quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto art. 1363 c.c. . La scelta legislativa è poi coerente con i criteri di fondo dell'intervento legislativo in cui si inserisce d.lgs. 2.2.2006 n. 40 e relativa legge delega volto a potenziare la nomofilachia della Corte di cassazione. Deve di conseguenza affermarsi il principio di diritto per cui la produzione di meri stralci del contratto collettivo nazionale di lavoro non corrisponde alla prescrizione di cui all'art. 369 secondo comma n. 4 cod. proc. civ E tale principio è stato, di recente, ribadito con la sentenza n. 20075/10 dalle Sezioni Unite di questa Corte, investite della problematica con ordinanza in data 17.3.2010 nel ricorso iscritto al R.G. al n. 3277/09. Col secondo motivo di ricorso l'Istituto datoriale lamenta insufficiente e/o contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c In particolare rileva che la Corte territoriale, con motivazione insufficiente e contraddittoria, aveva ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che il dipendente, alla data del compimento del 65^ anno di età, non fosse più in forza alla Banca, essendo stato licenziato per giusta causa il 16.9.1993, ed essendo stato il recesso datoriale già confermato in sede di giudizio di primo grado per cui l'Istituto predetto non poteva procedere ad un nuovo licenziamento per la semplice ragione che tra le parti non sussisteva alcun rapporto giuridico. Il motivo non è fondato. Deve invero ritenersi non corretto l'assunto di parte ricorrente circa l'assenza del potere di procedere ad un nuovo licenziamento del dipendente prima dell'ordine di reintegrazione conseguente alla declaratoria di nullità del precedente licenziamento. Osserva in proposito il Collegio che il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, con la conseguenza che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente. Tale principio è stato a più riprese affermato da questa Corte soprattutto con riferimento alla rinnovazione del licenziamento disciplinare in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità formale del primo licenziamento sia ancora sub iudice, risolvendosi tale rinnovazione nel compimento di un negozio diverso dal precedente. Ed a maggior ragione lo stesso principio deve trovare applicazione nell'ipotesi di intimazione di ulteriore licenziamento per motivi diversi da quelli oggetto del precedente recesso, dovendosi esclusivamente ritenere che l'efficacia del secondo è subordinata alla ritenuta illegittimità del primo. Non ignora peraltro il Collegio che questa Corte, con le sentenze n. 10394 del 18.5.2005 e n. 5092 del 4.4.2001 n. 5092, ha ritenuto che il licenziamento intimato nell'area della stabilità reale per mancanza di giusta causa o giustificato motivo costituisce negozio risolutivo del rapporto, il quale produce i suoi effetti tipici fino a quando non venga eventualmente annullato dal giudice con la conseguenza che un secondo licenziamento, ove irrogato prima dell'annullamento, sarebbe privo di effetto, in quanto interverrebbe su un rapporto non più esistente. La questione è stata di recente affrontata da questa Corte la quale, con la sentenza 6.3.2008 n. 6055, ha rilevato che tale impostazione, ad avviso del Collegio, non appare condivisibile poiché si limita a considerare solamente l'aspetto degli effetti caducatori della pronunzia di illegittimità del licenziamento per carenza di giusta causa o giustificato motivo, enfatizzando il dato testuale della legge n. 300 del 1970, art. 18, comma 1 nel testo introdotto dalla L n. 108 del 1990 , a proposito della qualificazione di azione di annullamento dell'impugnazione del recesso per giusta causa o giustificato motivo il giudice, con la sentenza con cui . annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo . , senza tenere conto del significato complessivo della norma. La norma, infatti, prevede che nel caso di annullamento del recesso disposto dal giudice per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, scattino a favore del lavoratore una serie di conseguenze favorevoli per il lavoratore reintegrazione nel posto di lavoro, pagamento di un'indennità pari alla retribuzione di fatto che sarebbe maturata tra il licenziamento e la reintegrazione, versamento dei contributi previdenziali per il periodo tra licenziamento e reintegrazione che postulano che il rapporto medio tempore sia continuato, seppure solamente de iure. In altre parole, non può negarsi che l'annullamento abbia natura costitutiva e che gli effetti della pronunzia abbiano effetto ex tunc tuttavia, esso interviene in una situazione in cui il rapporto non è stato interrotto dal licenziamento si veda in tal senso Corte cost. 14.1.86 n. 7 . Incisivamente è stato affermato che il licenziamento illegittimo non è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato determinando unicamente una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma a causa del rifiuto del datore di ricevere la prestazione stessa, sino a quando, a seguito del provvedimento di reintegrazione del giudice, non venga ripristinata la situazione materiale antecedente al licenziamento Cass. 4.11.00 n. 14426 . Può affermarsi, dunque, che il licenziamento illegittimo, intimato a lavoratori per i quali è applicabile la tutela cosiddetta reale, determina solo un'interruzione di fatto del rapporto di lavoro, ma non incide sulla sua continuità, assicurandone la copertura retribuiva e previdenziale, di modo che il recesso illegittimo non può valere ad escludere la debenza, dei contributi previdenziali sulle retribuzioni dovute al lavoratore reintegrato Cass. 1.3.05 n. 4261 . La continuità e la permanenza del rapporto giustifica l'irrogazione di un secondo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ove basato su una nuova e diversa ragione giustificatrice, dal quale solamente, in mancanza di tempestiva impugnazione, deriverà l'effetto estintivo del rapporto . A tale pronuncia ritiene il Collegio di dover dare continuità, condividendone l'impostazione ed il contenuto, pervenendo quindi alla conclusione del rigetto del secondo motivo di ricorso. La proposta impugnativa non può pertanto trovare accoglimento, ed a tale pronuncia segue la condanna della Banca ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro^^^oltre Euro 3.000,00 tremila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.