Brevi note in tema di esecuzione dei contratti in periodo di lockdown

Con l’ordinanza che qui si commenta il Tribunale di Brescia, seppur in via sommaria cautelare, ha preso posizione in merito all’esecuzione dei contratti pendenti durante il periodo di vigenza delle misure governative volte a contrastare la diffusione del c.d. Coronavirus” lockdown” .

Il fatto sul quale poggia la decisione in oggetto è di semplice comprensione. Fra le parti era in essere un contratto di somministrazione di acqua termale dichiarato risolto dalla somministrante in forza di clausola risolutiva espressa poiché i somministrati non avevano adempiuto al pagamento di alcune fatture. Deducendo l’illegittimità e contrarietà a buona fede della risoluzione contrattuale nonché l’imminenza e irreparabilità del pregiudizio, i somministrati hanno agito ai sensi dell’art. 700 c.p.c. nei confronti della somministrante chiedendo che si ordinasse a quest’ultima di riprendere la somministrazione nel frattempo interrotta. Il contributo a firma dell’Avv. Marco Bergamaschi è disponibile al link sottostante per gli abbonati di Diritto e Giustizia.

Tribunale di Brescia, sez. Feriale Civile, ordinanza 11 agosto 2020 Giudice Ambrosoli Fatto e Diritto Il giudice designato, dr. Luciano Ambrosoli, letto il ricorso ex articolo 700 c.p.comma presentato nell’interesse di Consorzio Alberghi Sirmione Acque Termali e dei consorziati Hotel Olivi S.r.l., Hotel Serenella di Ba. Fa. & amp #38 C. S.n.comma e Iris S.r.l., con il quale si chiede pronunciarsi in via urgente nei confronti di Terme e Grandi Alberghi di Sirmione S.p.A., concessionaria della Regione Lombardia per lo sfruttamento di acque termali in comune di Sirmione, ordine di non interrompere o, avendola nel frattempo interrotta, di riprendere la somministrazione di acqua termale a favore dei ricorrenti secondo le quantità e modalità previste dal contratto di somministrazione 24 aprile 2012 concluso con il Consorzio letta la memoria di costituzione depositata nell’interesse di Terme e Grandi Alberghi di Sirmione S.p.A., con richiesta di rigetto della domanda cautelare perché inammissibile o comunque carente dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora in esito alle udienze di comparizione in data 30 luglio e 6 agosto 2020 e al tentativo di composizione della lite rimasto senza esito, osserva - i ricorrenti lamentano come illegittima e contraria a buona fede la dichiarazione della somministrante Terme e Grandi Alberghi di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall’articolo 9 del contratto, comunicata con PEC in data 16 giugno 2020 nella quale – docomma 21 - si contesta il mancato pagamento di fatture nonostante le intimazioni inviate e si informa che dal giorno successivo si avvieranno le procedure tecniche per l’interruzione dell’erogazione delle acque in condizioni di sicurezza per l’acquedotto termale e che tali procedure saranno completate in tempo stimato di 15 giorni e con costi variabili da Euro 3.000,00 a Euro 7.000,00, da addebitarsi ai somministrati ai sensi dell’articolo 8.3 del contratto e ribadita in risposta alla contestazione del Consorzio in ordine ai presupposti di risoluzione del contratto e sospensione dell’erogazione - PEC 22 giugno 2020, docomma 22 con le comunicazioni del 25 e 26 giugno 2020 nelle quali docomma 23 e 24 Terme e Grandi Alberghi ha tra l’altro precisato che le procedure di definitivo distacco dei punti di fornitura si sarebbero concluse nel pomeriggio del 10 luglio 2020 così come le parti deducono in seguito essere effettivamente avvenuto - è pacifico che i consorziati hanno cessato ogni pagamento per la somministrazione delle acque termali a far tempo dalla scadenza 30 aprile 2020 delle tre fatture di Terme e Grandi Alberghi datate 12 marzo 2020 del totale importo di Euro 49.247,87 IVA inclusa , emesse a titolo di conguaglio per l’anno 2019 fattura n. 20000011B4 di Euro 30.116,22, docomma 11 e di corrispettivo mensile per le forniture di gennaio e febbraio 2020 fatture n. -13B4 e n. -15B4 dell’importo di Euro 10.658,13 e di Euro 8.473,52, docomma 12 e 13 , e che alla data della comunicazione di risoluzione del contratto erano del pari inadempiute anche le fatture successivamente emesse e scadute al 31 luglio 2020 risultano emesse fatture, per riaddebito costi sostenuti nel 2019 e per erogazioni mensili, del totale importo di Euro 89.545,52, scadute per Euro 81.048,22 – v. docomma 18 resistente - indiscusso dunque il mancato pagamento delle fatture per somministrazione delle acque termali, il debitore deduce l’impossibilità sopravvenuta dell’adempimento per causa di forza maggiore in conseguenza della pandemia da Covid 19, in quanto la chiusura forzata di tutte le attività alberghiere esercitate dalle società consorziate ha determinato sia i una pesante crisi di liquidità sia per gli imprenditori di piccole dimensioni e in generale tutti coloro che vivono principalmente di flussi di cassa” e la difficoltà se non l’impossibilità di far fronte ai pagamenti nel periodo di sospensione del commercio”, sia, per altro verso, ii l’impossibilità temporanea di utilizzazione della prestazione della controparte e la irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, e la contrarietà dunque a buona fede del rifiuto opposto dalla concessionaria alla richiesta del consorzio di sospendere l’erogazione dell’acqua termale siccome inutilizzabile nel periodo di forzata chiusura delle attività alberghiere 1 - tanto premesso, appare infondata la pretesa dei ricorrenti di far automaticamente discendere dalla forzata chiusura delle attività alberghiere per emergenza sanitaria la sussistenza della sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione - ciò è in primo luogo evidente per l’obbligazione di pagamento del prezzo dell’acqua termale, giacché l’impossibilità oggettiva della prestazione ex articolo 1256 c.comma può verificarsi per consegna di cose determinate o di genere limitato e non per prestazioni pecuniarie - con riguardo al profilo ulteriore della dedotta impossibilità di utilizzazione, in assenza di clienti, della prestazione della controparte, l’inesigibilità di una temporanea sospensione della fornitura, non realizzabile in sicurezza se non con interventi onerosi sulle derivazioni dell’acquedotto termale così come in concreto avvenuto con la chiusura definitiva del 10 luglio 2020, programmata e realizzata in circa 15 giorni con costi dei quali il somministrante annuncia l’addebito al consorzio , appare doversi ragionevolmente desumere dalle obiezioni che, sin dalla prima richiesta di sospensione a tempo indeterminato della somministrazione, la concessionaria somministrante ha immediatamente opposto sulla base delle pattuizioni contrattuali che prevedono reciproci obblighi, costanti e continuativi, di fornitura e di prelievo 2, e, soprattutto, richiamando la ragion d’essere di detti vincoli, ossia l’impossibilità della prolungata sospensione dell’erogazione dell’acqua termale per motivi di sicurezza sanitaria della rete idrica impossibilità che viene evidenziata in tutte le lettere inviate in risposta alle richieste dei consorziati di sospensione e ribadita in questa sede con il supporto della produzione di relazioni tecniche, linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e linee guida tecniche allegate al contratto docomma da 3 a 6 resistente 3, e nel merito della quale i ricorrenti non hanno espresso alcuno specifico rilievo limitandosi a prospettare il danno che ad essi deriva dalla necessità di mantenere in funzione gli impianti e curarne la manutenzione – così come del resto ineluttabilmente tocca al concessionario in adempimento della concessione, per l’intero acquedotto termale e per i punti di utilizzo dei propri alberghi, del pari chiusi4 - e ad allegare che le sospensioni son possibili e già avvengono nei periodi programmati di manutenzione che, tuttavia, sono altro dalla sospensione a tempo indeterminato di rami dell’acquedotto termale - ma a volere pure ammettere che nel periodo del lockdown ordinato nel territorio nazionale e in quello regionale il consorzio possa invocare l’impossibilità sopravvenuta di utilizzare la somministrazione di acqua termale e abbia titolo per chiederne la sospensione o comunque per rifiutarne il pagamento opponendo al somministrante la contrarietà a buona fede della mancata sospensione, nella fattispecie il Consorzio non si è affatto limitato a rifiutare il pagamento di somministrazioni inutilizzabili le fatture che sin dal 16 marzo 2020 il debitore annuncia di non voler pagare e in effetti non paga conguaglio 2019 e forniture dei mesi gennaio e febbraio 2020 sono tutte relative a forniture avvenute in epoca anteriore al manifestarsi della pandemia da coronavirus e ai provvedimenti del governo nazionale e di quello regionale che importano la chiusura di fatto delle strutture alberghiere - ne consegue logicamente che A - i consumi oggetto di dette fatture sono certamente estranei al periodo per il quale gli albergatori del consorzio possono in astratto invocare l’impossibilità di utilizzo dell’acqua termale per forzata chiusura delle strutture e l’illegittimità del rifiuto della controparte di sospendere l’erogazione B.1 - la scadenza delle fatture medesime nel periodo di emergenza sanitaria costituisce secondo i ricorrenti causa di impossibilità sopravvenuta del pagamento, e tuttavia - pure a volere in astratto ammettere che l’articolo 1256 c.comma o l’articolo 91 del c.d. decreto Cura Italia possano venire in considerazione per il mancato o ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie - l’esonero da responsabilità non opera automaticamente per il fatto notorio dell’emergenza sanitaria ma richiede specifiche e puntuali allegazioni sulle circostanze di fatto che hanno determinato l’impossibilità temporanea dell’adempimento di quella determinata obbligazione, e i ricorrenti si sono invece limitati ad affermare in ricorso e già nella citata mail 16 marzo 2020, nei primi giorni della chiusura per pandemia da Covid 19 di non poter pagare per effetto della generale difficoltà del sistema economico e del settore turistico che, si dice in ricorso, ha determinato una pesante crisi di liquidità sia per gli imprenditori di piccole dimensioni e in generale tutti coloro che vivono principalmente di flussi di cassa” e la difficoltà se non l’impossibilità di far fronte ai pagamenti nel periodo di sospensione del commercio” nulla i consorziati hanno tuttavia allegato e prodotto a documentazione delle proprie condizioni finanziarie, che è il caso di aggiungere, tenuto conto che il consorzio raccoglie tre strutture alberghiere di pregio in zona di forte afflusso turistico , è del tutto inverosimile siano per i tre alberghi così strettamente e immediatamente dipendenti dal flusso di cassa del momento da trovarsi, a causa della chiusura di marzo 2020, nell’istantanea impossibilità di pagare tre fatture del complessivo importo ripartito sui tre consorziati di Euro 49.247,87 IVA inclusa , o di offrirne almeno un acconto e le produzioni del resistente di visure e bilanci degli enti ricorrenti conforta la valutazione – docomma 28-33 B.2 alla data della dichiarazione di risoluzione del contratto pec 16 giugno 2020 , l’attività alberghiera era ripresa, dal 4 maggio 2020 per i servizi di ospitalità e dal 1 e 6 giugno 2020 per i servizi accessori inclusi piscine e centri benessere, e tuttavia, venuta meno l’impossibilità di utilizzazione delle forniture di acque termali e la totale assenza di flussi di cassa, i ricorrenti non hanno offerto neppure parziale pagamento delle fatture scadute relative ai consumi ante Covid-19, e ciò nonostante la nuova intimazione di pagamento inviata a mezzo PEC il 5 giugno 2020 docomma 20 - è solo il caso di aggiungere che l’incremento del prezzo effettivo dell’acqua verificatosi a far tempo dal 2012 e le contestazioni dei ricorrenti sul costo calcolato per il 2019, che pure in concreto paiono costituire il principale vero motivo di contrasto fra le parti ed ostacolo alla definizione di accordo transattivo proposto dalla resistente in occasione di incontro fra le parti avanti al vice presidente della Provincia in data 9 luglio 2020 e di nuovo all’udienza del 30 luglio 2020, e caduto sulle opposte volontà delle parti in ordine alla revisione dei criteri di determinazione del prezzo della somministrazione, che i consorziati chiedono di ridurre e la concessionaria replica costituire mera ripartizione pro quota, senza alcun margine di profitto, di costi di sfruttamento dell’acqua termale per intero anticipati , costituiscono tema in questa sede irrilevante, in quanto la procedura contrattuale di verifica del prezzo effettivo5, promossa dal Consorzio e richiamata anch’essa in atti a spiegazione della decisione di sospendere i pagamenti6, pacificamente non legittima il debitore a rinviare i pagamenti v. articolo 5.4 e 8 in attesa dell’esito della revisione che ad oggi non si conosce ma esclusivamente a ripetere quanto risulti eventualmente versato in eccesso, tant’è che in sede di ricorso la questione viene proposta ma non posta specificamente a fondamento della contestazione degli effetti dell’altrui dichiarazione di risoluzione - superfluo per quanto esposto esaminare il requisito del periculum in mora, del quale pure il resistente eccepisce l’inesistenza, il ricorso va rigettato - alla pronuncia segue condanna al pagamento delle spese a carico del soccombente, con liquidazione da compiersi secondo il D.M. 55/14 avuto riguardo alle tariffe medie previste per cause di valore compreso tra Euro 52.001,00 e 260.000,00 come indicato dal ricorrente , nell’importo di Euro 5.000,00 per compenso Euro 2.400,00 per fase studio, Euro 1.100,00 per fase introduttiva, Euro 1.500,00 per fase decisoria e Euro 750,00 per spese generali, oltre a IVA e CPA P.Q.M. visto l’articolo 700 c.p.c., rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento a favore di Terme e Grandi Alberghi di Sirmione S.p.A. delle spese del procedimento, che si liquidano in Euro 5.000,00 per compenso professionale e Euro 750,00 per spese generali, oltre ad IVA e CPA.

Bergamaschi