Fideiussione del fideiussore e azione di rilievo: autonomia contrattuale meritevole di tutela?

È ammissibile la clausola con cui, nella fideiussione al fideiussore, le parti convengano la spettanza al primo fideiussore dell’azione di rilievo nei confronti del fideiussore di regresso.

È questo uno dei passaggi fondamentali della pronuncia della sez. III Civile della Cassazione ordinanza n. 17824/20, depositata il 26 agosto , che si è occupata di un caso particolare, forse poco diffuso nella pratica, eppure di particolare interesse anche da un punto di vista teorico l’azione di rilievo estesa al di là dei casi, ritenuti tassativi, previsti dall’art. 1953 c.c. Rilievo del fideiussore . Azione di rilievo. L’azione di rilievo è regolamentata dall’art. 1953 c.c. rubricato Rilievo del fideiussore” . Si tratta di un’ipotesi poco discussa e forse anche poco conosciuta, che attribuisce al fideiussore un’azione considerata di tipo cautelare”, azionabile solo in presenza delle ipotesi di legge tassativamente previste dal predetto articolo. Disposizione di legge che peraltro prevede che una simile azione possa essere attivata dal fideiussore solo nei confronti del debitore. Su queste basi, ci si chiede se si tratta di un’azione ammissibile anche in un caso di per sé non contemplato dalla norma in esame l’azione di rilievo fatta valere dal fideiussore nei confronti del fideiussore del fideiussore” . Il caso. Una compagnia di assicurazioni società garante aveva rilasciato fideiussione a favore di una società, a garanzia di un eventuale debito di restituzione nei confronti del Ministero delle attività produttive della prima quota di un finanziamento erogato per l’esecuzione di un programma di investimenti aziendali. Con un autonomo impegno negoziale la società garantita e altri soggetti privati avevano riconosciuto alla società garante il diritto di rilievo anche nei loro confronti nei casi previsti dall'art. 1953 c.c. , e dunque questi ultimi si erano obbligati esplicitamente a liberare la società garante, ovvero prestare le garanzie per il regresso, così da tenerla comunque indenne da ogni pagamento che questa avesse dovuto effettuare in ragione della garanzia accordata. Si realizzavano i presupposti per attivare l’azione di rilievo che veniva proposta nei confronti di tutti” i debitori, ma il Tribunale dichiarava inammissibile l’azione di rilievo proposta contro soggetti diversi rispetto alla società garantita. La Corte d’Appello, per quanto qui di interesse, dichiarava l’inammissibilità dell’azione di rilievo, ritenendone la spettanza esclusivamente in favore del fideiussore nei confronti del debitore, e non anche al creditore garantito nei confronti del fideiussore, trattandosi di fideiussione al fideiussore o fideiussione alla fideiussione o fideiussione di regresso. La decisione della Suprema Corte omessa pronuncia e cassazione. La decisione gravata viene cassata in accoglimento di un profilo anzitutto processuale, perché la Corte d’Appello aveva ritenuto di non dover esaminare la domanda tesa al riesame della questione circa l’ammissibilità della domanda di rilievo fatta valere nei confronti degli altri coobbligati cioè dei soggetti diversi dal debitore principale . In altre parole, vi è stata una violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia . Il caso della fideiussione del fideiussore. Gli Ermellini svolgono peraltro un’importante precisazione, che va ad affrontare un tema generale sotteso alla questione squisitamente processuale in base alla quale il ricorso è stato deciso. Infatti, viene osservato nell’Ordinanza qui segnalata che la Corte territoriale aveva fatto riferimento alla distinzione tra fideiussione alla fideiussione o fideiussione al fideiussore, o fideiussione di regresso e la fideiussione del fideiussore cosiddetta approvazione , di cui all'art. 1940 c.c., che costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica, nella quale il secondo” fideiussore garantisce l'adempimento dell’obbligazione del primo” fideiussore, e non l'adempimento dell’obbligato principale, laddove nella fideiussione alla fideiussione il fideiussore si obbliga verso colui il quale è già fideiussore, per garantirgli, una volta che egli abbia pagato, la fruttuosità dell’azione di regresso nei confronti del debitore principale, sicché il fideiussore è un terzo rispetto alla prima fideiussione, e il creditore garantito è, in effetti, il soggetto che nella prima fideiussione era il fideiussore. Ebbene, posto che l’azione di rilievo spetta esclusivamente al fideiussore nei confronti del debitore e non anche al creditore garantito nei confronti del fideiussore, i Giudici di appello ne hanno evinto che, in presenza sia di contratto di fideiussione che di fideiussione al fideiussore, atteso che quest'ultima costituisce un’autonoma fideiussione con un diverso creditore, le azioni di rilievo possono essere esercitate, nell’ambito del contratto di fideiussione, dal primo” fideiussore nei confronti del debitore, e, nell’ambito della fideiussione al fideiussore, dal secondo” fideiussore nei confronti del debitore, sicché il primo” fideiussore non può esercitare tali azioni nei confronti del fideiussore al fideiussore , difettando di legittimazione attiva. La S.C. valorizza l’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c Secondo la Suprema Corte detti principi vanno confrontati con i casi concreti in cui sono le parti ad aver previsto una responsabilità in termini di rilievo e correlativo regresso, estesa attivamente al primo fideiussore e passivamente ai fideiussori di regresso. Del resto, osservano sempre gli Ermellini, in generale, non sembra possibile escludere la meritevolezza, ex art. 1322 c.c., di una clausola con cui le parti hanno esteso volontariamente il perimetro dell'azione di rilievo, rafforzando la funzione di garanzia del collaterale negoziato, incidendo su valori patrimoniali oggetto di contratto e non su diritti indisponibili. In altri termini, l'evasione dalla tipicità legale pare intercettare finalità meritevoli di tutela anche se non conformate nello schema canonico, proprio perché, regolamentando ricadute economiche certamente suscettibili di disponibilità, non trova ostacolo nell'ordinamento e anzi ne risulta avallata per il tramite della volontà pattizia. Appare dunque ammissibile la clausola con cui, nella fideiussione al fideiussore, le parti convengano la spettanza al primo fideiussore del rilievo nei confronti del fideiussore di regresso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 9 luglio – 26 agosto 2020, n. 17824 Presidente Frasca – Relatore Porreca Rilevato che la HDI Assicurazioni, s.p.a., conveniva in giudizio la Industrie Manifatture S. & amp c. s.r.l., S.D. e R. in uno alla Si. s.r.l., deducendo che - aveva rilasciato, su richiesta della prima società convenuta, polizza fideiussoria in favore del Ministero delle attività produttive, a garanzia di un eventuale debito di restituzione della prima quota del contributo di finanziamento erogato per l’esecuzione di un programma di investimenti aziendali - con autonomo impegno S.D. e R. e la Si. s.r.l. avevano riconosciuto alla società garante e odierna ricorrente, il diritto di rilievo anche nei loro confronti nei casi previsti dall’art. 1953 c.c., e dunque questi ultimi si erano obbligati esplicitamente a liberare la deducente ovvero prestare le garanzie per il regresso, così da tenere comunque indenne la HDI da ogni pagamento che questa avesse dovuto effettuare in ragione della garanzia accordata - la Industria Manifatture S. s.r.l. aveva rinunciato al finanziamento incassato, sicché il concessionario, per conto del dicastero, aveva chiesto alla deducente, quale garante, la restituzione di quanto versato - la medesima HDI aveva allora invitato la debitrice garantita a tacitare le richieste dell’amministrazione ovvero, in difetto, a liberare la garanzia, nonché i coobbligati a versare anticipatamente quanto dovuto - essendo mancato tutto ciò, era legittima la proposta domanda di condanna in solido dei debitori, ciascuno per i propri titoli, a costituire le garanzie reali pattuite per assicurare le ragioni della deducente, con condanna al risarcimento dei danni da forzata immobilizzazione a bilancio delle somme destinate a rispettare la garanzia data dalla stessa, ovvero a pagare, in regresso, le somme che sarebbero state eventualmente versate in dipendenza degli obblighi assunti verso il Ministero il Tribunale, davanti al quale resistevano i convenuti chiamando in causa il Ministero dello sviluppo economico rimasto poi contumace, con sentenza del 2011, per quanto ancora qui rileva - dichiarava l’obbligo della Industrie Manifatture S. & amp c., s.r.l., a procurare la liberazione della polizza o a prestare le garanzie necessarie ad assicurare il soddisfacimento del regresso - condannava la stessa convenuta al risarcimento del danno in favore della HDI Assicurazioni, s.p.a. - rigettava le domande di HDI nei confronti dei restanti coobbligati affermando l’inammissibilità dell’azione di rilievo nei loro confronti la Corte di appello riformava parzialmente la decisione di prime cure, e in particolare - rigettava la domanda risarcitoria per difetto di prova - rigettava l’appello di HDI confermando l’inammissibilità dell’azione di rilievo già statuita, ritenendone la spettanza esclusivamente in favore del fideiussore nei confronti del debitore, e non anche al creditore garantito nei confronti del fideiussore, trattandosi di fideiussione al fideiussore o fideiussione alla fideiussione o fideiussione di regresso -compensava le spese per metà tra Industrie Manifatture e HDI, condannando quest’ultima al pagamento del residuo -condannava HDI al pagamento delle spese in favore di S.D. e R. e della società Si. - dichiarava non doversi provvedere sulle spese tra Industrie Manifatture da un lato, S.D. e R. , la Si. , s.r.l., e il Ministero dello sviluppo economico, dall’altro, citati a fini di litis denuntiatio senza essere destinatari di domande - avverso questa decisione propone ricorso per cassazione, avversato da controricorso, la società HDI, articolando otto motivi e depositando memoria Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di pronunciarsi sulla domanda di regresso formulata nelle conclusioni rassegnate in seconde cure, dopo che la deducente aveva pagato al riscossore quanto richiesto dallo stesso per conto dell’amministrazione titolare del credito con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1950 c.c., e dell’art. 7 delle condizioni generali di polizza, nonché dell’appendice alla stessa, poiché la Corte di appello, qualora si fosse evinta una pronuncia implicita di rigetto del regresso, avrebbe comunque errato mancando di riconoscere le obbligazioni conseguenti al pagamento attestato come avvenuto nel dicembre 2012 con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso rappresentato dall’avvenuto pagamento che avrebbe legittimato l’azione di regresso esplicitamente esercitata in seconde cure con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.c., n. 4, poiché la Corte di appello, qualora si fosse evinta una pronuncia implicita di rigetto del regresso, avrebbe comunque errato omettendo ogni motivazione sul punto con il quinto motivo si prospetta una violazione ovvero falsa applicazione analoga a quella di cui alla precedente censura, attesa la mancanza di ogni menzione delle conclusioni in punto di regresso, rassegnate telematica mente in secondo grado con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione altresì dell’art. 118 disp. att. c.p.c., poiché, in ordine al profilo di cui alle previe censure, la Corte di appello avrebbe errato omettendo ogni menzione del pagamento intervenuto e della conseguente e correlata domanda di regresso con il settimo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, rappresentato sempre dal pagamento e dal correlato regresso processualmente esercitato, posto che, se vagliati, avrebbero condotto a diversa valutazione delle soccombenze quanto al regime delle spese processuali con l’ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché la HDI era stata condannata a pagare la metà delle spese di lite della Industrie Manifatture pur essendo vittoriosa sull’obbligo di liberazione della garanzia e per importi multipli rispetto a quelli che avrebbero potuto derivare dall’accoglimento della domanda risarcitoria disattesa Rilevato che preliminarmente deve evidenziarsi che il ricorso non risulta notificato al Ministero dello sviluppo economico, parte contumace in seconde cure riguardo a tale parte, la Corte di appello ha statuito a pag. 13 della sentenza gravata che non vi erano domande ma solo una litis denuntiatio , sicché, non sussistendo litisconsorzio necessario e trattandosi di profilo scindibile, e così scisso, non vi sono ostacoli in rito alla pronuncia odierna il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti la censura è in primo luogo rispettosa dei parametri di ammissibilità previsti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, posto che è riportato il contenuto della domanda di regresso sia in primo che in secondo grado, oltre che quello delle clausole contrattuali la Corte di appello ha effettivamente omesso di pronunciarsi sulla domanda in parola, proposta in seconde cure in ragione del pagamento effettuato da HDI i controricorrenti sostengono che la pretesa era inammissibile perché priva dei requisiti di specificità di cui all’art. 342 c.p.c., stabiliti per l’atto introduttivo del giudizio di appello, tenuto conto che la domanda sarebbe stata già rigettata in primo grado senza che la relativa statuizione risultasse resa oggetto di appropriata censura - come invece parte ricorrente spiega, in memoria, essere avvenuto ora, premesso che quanto alla ipotizzata violazione dell’art. 342, c.p.c., non è stato proposto ricorso incidentale condizionato concludendo come necessario a tal fine, neppure è ipotizzabile, sul punto, un giudicato interno, rilevabile d’ufficio, per la semplice ragione che in primo grado la domanda, come emerge anche in ricorso, era stata formulata per l’eventualità che fosse intervenuto pagamento, mentre in secondo grado è stata formulata in forza del pagamento intervenuto nel 2012, dopo la sentenza del Tribunale del 2011 i controricorrenti, incidentalmente alle pagg. 20 la Si. s.r.l., S.D. e R. , nonché 19 la Industrie Manifatture , contestano anche che le somme in quel modo erogate potessero considerarsi imputate espressamente a estinzione dell’obbligazione in parola si tratta, però, del merito della fondatezza o meno della domanda di regresso, in termini di apprezzamento del documento pacificamente prodotto all’udienza del 30 gennaio 2013, come specificato a pag. 9 del ricorso, e così richiamato indirettamente dalle conclusioni nonché allegato al ricorso per cassazione sub 2 ogni altra censura resta assorbita sulla questione involta dal giudizio è peraltro opportuno osservare che la Corte territoriale ha richiamato la distinzione tra fideiussione alla fideiussione o fideiussione al fideiussore, o fideiussione di regresso e la fideiussione del fideiussore cosiddetta approvazione , di cui all’art. 1940 c.c., che costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica, nella quale il secondo fideiussore garantisce l’adempimento dell’obbligazione del primo fideiussore, e non l’adempimento dell’obbligato principale, laddove nella fideiussione alla fideiussione il fideiussore si obbliga verso colui il quale è già fideiussore, per garantirgli, una volta che egli abbia pagato, la fruttuosità dell’azione di regresso nei confronti del debitore principale, sicché il fideiussore è un terzo rispetto alla prima fideiussione, e il creditore garantito è, in effetti, il soggetto che nella prima fideiussione era il fideiussore cfr. anche Cass., 12/09/2011, n. 18650 posto che l’azione di rilievo ex art. 1953 c.c., spetta esclusivamente al fideiussore nei confronti del debitore, e non anche al creditore garantito nei confronti del fideiussore, il Collegio di merito ne ha evinto che, in presenza sia di contratto di fideiussione che di fideiussione al fideiussore, atteso che quest’ultima costituisce un’autonoma fideiussione con un diverso creditore, le azioni di rilievo possono essere esercitate, nell’ambito del contratto di fideiussione, dal primo fideiussore nei confronti del debitore, e, nell’ambito della fideiussione al fideiussore, dal secondo fideiussore nei confronti del debitore, sicché il primo fideiussore non può esercitare tali azioni nei confronti del fideiussore al fideiussore, difettando di legittimazione attiva Cass., 13/05/2002, n. 6808 ora, se tutto ciò è vero, non è meno vero che tali principi appaiono da confrontare con fattispecie in cui sono le parti ad aver previsto una responsabilità in termini di rilievo e correlativo regresso, estesa attivamente al primo fideiussore e passivamente ai fideiussori di regresso nè, in generale, sembra possibile escludere la meritevolezza, ex art. 1322 c.c., di una clausola con cui le parti hanno esteso volontariamente il perimetro dell’azione di rilievo, rafforzando la funzione di garanzia del collaterale negoziato, incidendo su valori patrimoniali oggetto di contratto e non su diritti indisponibili in altri termini, come osservato negli studi dottrinali, l’evasione dalla tipicità legale pare intercettare finalità meritevoli di tutela anche se non conformate nello schema canonico, proprio perché, regolamentando ricadute economiche certamente suscettibili di disponibilità, non trova ostacolo nell’ordinamento e anzi ne risulta avallata per il tramite della volontà pattizia appare dunque ammissibile la clausola con cui, nella fideiussione al fideiussore, le parti convengano la spettanza al primo fideiussore del rilievo nei confronti del fideiussore di regresso spese al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma perché, in altra composizione, provveda anche sulle spese di legittimità.