Risoluzione del contratto di acquisto dell’auto difettosa: il risarcimento dovrà tener conto dell’uso fattone dal compratore

In caso di risoluzione del contratto di acquisto di un’auto affetta di vizi, il giudice, nella determinazione del prezzo da restituire al compratore, dovrà tenere in considerazione l’uso del veicolo da parte di quest’ultimo in modo da garantire l’equilibrio tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un’illegittima locupletazione dell’acquirente.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16077/20, depositata il 28 luglio. A seguito dell’acquisto di un’ auto , il compratore conveniva in giudizio la società venditrice chiedendo la risoluzione del contratto per la presenza di vizi che rendevano il veicolo inidoneo all’uso, come riscontrato anche da accertamento tecnico preventivo. L’attore chiedeva anche il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la convenuta alla restituzione di oltre 30mila euro , mentre la società importatrice dell’auto, chiamata in manleva dalla soccombente, veniva condannata al risarcimento del danno. In sede di appello, veniva confermata la risoluzione del contratto ritenendo irrilevante il fatto che l’acquirente avesse continuato ad utilizzare l’auto per diversi anni a causa del protrarsi della lite. La sentenza d’appello provvedeva dunque a disporre la restituzione del veicolo . La questione è giunta all’attenzione della Suprema Corte su ricorso del venditore soccombente che lamenta la violazione degli artt. 1490 e 1492 c.c. per aver la Corte territoriale confermato la risoluzione del contratto con conseguente integrale restituzione del prezzo di acquisto e restituzione dell’auto nello stato in cui si trovava al momento della pronuncia. Tale soluzione configura una disparità di trattamento sotto il profilo della reciprocità degli effetti restitutori. L’acquirente infatti pur avendo continuato ad utilizzare per anni l’auto, risultata poi affetta da vizi che – evidentemente – non ne avevano del tutto impedito l’uso, aveva visto riconosciuta la restituzione dell’intero prezzo corrisposto al momento dell’acquisto a fronte dell’ordine di restituzione del veicolo stessa che però fosse riconosciuta la relativa svalutazione per effetto dell’uso fattone. La doglianza risulta fondata. Il Collegio afferma difatti che in virtù dell’operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1458, comma 1, c.c. in correlazione con l’art. 1493 c.c. , nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un’autovettura che abbia agito vittoriosamente in redibitoria si deve tener conto dell’uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l’equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un’illegittima locupletazione dell’acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene ancorchè accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso , determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore . La pronuncia impugnata viene dunque annullata sotto tale profilo con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 gennaio – 28 luglio 2020, n. 16077 Presidente Giusti – Relatore Carrato Rilevato in fatto 1. Con atto di citazione notificato nel giugno 2004 C.F. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, la s.a.s. Automek chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita, stipulato nel 2000, avente ad oggetto un'automobile marca Mitsubishi modello Pajero , siccome la stessa presentava dei vizi che la rendevano inidonea all'uso, così come riscontrati con accertamento tecnico preventivo del luglio 2003, nonchè la condanna al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio la predetta convenuta, la quale instava per essere autorizzata a chiamare in giudizio la M.M. Automobili Italia s.r.l., quale importatrice del citato veicolo al fine di essere garantita per le eventuali conseguenze pregiudizievoli dipendenti dall'accoglimento della proposta domanda, invocando, in ogni caso, il rigetto di quest'ultima. Autorizzata la chiesta chiamata, la M.M. Automobili Italia s.r.l. si costituiva anch'essa in giudizio, chiedendo la reiezione sia della domanda principale che di quella di manleva. L'adito Tribunale, con sentenza n. 723/2013 pubblicata il 4 aprile 2013 , accoglieva la domanda del C. e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del contratto di vendita dedotto in giudizio, condannando la convenuta alla restituzione della somma di Euro 32.795,01, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo accoglieva, altresì, la formulata domanda di manleva e, pertanto, condannava la M.M. Automobili Italia s.r.l. al risarcimento del danno mediante il pagamento degli interessi annui nella misura del 3% sulla somma come innanzi quantificata dalla data di acquisto dei veicolo, regolando, poi, le complessive spese giudiziali. 2. Interposto appello da parte di S.F. nella predetta qualità, al quale resistevano il C.F. e la M.M. Automobili Italia s.p.a. che, a sua volta, formulava appello incidentale , la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 1116/2017 depositata il 13 novembre 2017 , rigettava il gravame principale ed accoglieva quello incidentale e, in riforma dell'impugnata pronuncia, respingeva la domanda di manleva, revocando, per l'effetto, la condanna della M.M. Automobili Italia s.p.a. di pagamento degli interessi annui nella misura del 3% sulla somma di Euro 32.795,01 dal 12 agosto 2000, nonchè quella consistita nella rifusione delle spese di primo grado in favore dell'attore. A sostegno dell'adottata decisione la Corte messinese osservava, in particolare, come non potesse dubitarsi della sussistenza del difetto lamentato dal C. che, come tale, aveva inciso sulla regolare marcia dei veicolo, così determinandone l'inidoneità al regolare uso cui era destinato, donde la configurazione delle condizioni per dichiarare l'invocata risoluzione del contratto, al cui accoglimento non ostava l'utilizzazione prolungata dell'autovettura da parte dello stesso C., in dipendenza del protrarsi della lite tra le parti, della quale era stata disposta legittimamente la restituzione come espressamente emergente dalla motivazione della sentenza di primo grado, che aveva omesso - per mera dimenticanza - di riportare detta statuizione accessoria anche nel dispositivo . 3. Il S.F., nella dedotta qualità, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la suddetta sentenza di appello. La M.M. Automobili Italia s.p.a. si è costituita con controricorso, mentre l'altro intimato C.F. non ha svolto attività difensiva in questa sede. In un primo momento per la trattazione e la definizione del ricorso si optava previa formulazione di apposita proposta - per le forme di cui al procedimento previsto dall'art. 380-bis c.p.c., ma, all'esito dell'adunanza camerale, il collegio ravvisava l'opportunità di rimetterne la discussione alla pubblica udienza. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente ha - pur ponendo riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., avuto riguardo all'asserita omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di esso ricorrente. 2. Con la seconda censura il ricorrente ha prospettato - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza circa la gravità dell'inadempimento allo stesso accollato in relazione all'art. 1455 c.c 3. Con la terza doglianza il ricorrente ha dedotto - in ordine all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 e 1492 c.c., nella parte in cui con la sentenza di appello era stata confermata la dichiarazione di risoluzione del contratto e, nell'individuare gli effetti conseguiti a carico delle parti, era stata disposta l'integrale restituzione del prezzo dell'automobile affetta dagli accertati vizi, ordinandosi, di contro, all'acquirente di restituire il veicolo nello stato in cui trovavasi al momento della pronuncia, motivando tale decisione sul punto con il fatto che il protrarsi della lite tra le parti non poteva incidere sull'effetto restitutorio, così venendosi a configurare - secondo la prospettazione di esso ricorrente - una disparità di trattamento con riferimento all'aspetto fondamentale della reciprocità degli effetti restitutori. 4. Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato - in virtù dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla disposta restituzione dell'autovettura. 5. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve essere, perciò, rigettato. Al di là della circostanza che il ricorrente non ha riprodotto specificamente il motivo di appello con il quale l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sarebbe stata proposta, non sussiste la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c Infatti, nel caso di specie, deve trovare applicazione il principio - più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte cfr., ad es., Cass. n. 20311/2011 e Cass. n. 24155/2017 - secondo cui, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto questa ipotesi non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto - come nel caso in discorso, con riferimento alla eccepita carenza di legittimazione passiva - quando la richiesta avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia. 6. La seconda censura è propriamente inammissibile siccome prospettata ponendo riferimento alla vecchia formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 ratione temporis non più applicabile nel caso di specie . E', invero, ormai pacifico che la riformulazione del citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, onde è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Si è, al tal proposito, precisato che detta anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni/inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione , tutte evenienze che non sono venute a configurarsi rispetto alla motivazione adottata dalla Corte territoriale. E' appena il caso, peraltro, di rilevare che - quand'anche si volesse far rifluire la formulata doglianza nell'alveo dell'omesso esame di un fatto decisivo che ha costituito oggetto di discussione tra le parti - la Corte di appello, nell'esaminare la vicenda contrattuale, ha implicitamente ravvisato la sussistenza della gravità dell'inadempimento in capo al ricorrente nel consegnare al C. un veicolo affetto da vizi specificamente indicati a pag. 4 dell'impugnata sentenza e riferibili alla perdita di tenuta nell'innesto della quarta marcia , tale da renderlo inidoneo al suo regolare uso e da costituire pericolo per la sicurezza della circolazione. 7. Ritiene, invece, il collegio che risultano fondati il terzo e quarto motivo, i quali, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente precisandosi che il quarto, pur facendo riferimento all'antecedente formulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., è chiaramente inteso a far valere un vizio di omesso esame del fatto decisivo riconducibile alla mancata valutazione di tutti gli effetti retroattivi conseguenti alla dichiarata risoluzione della vendita del veicolo . In particolare si osserva che, pur avendo il ricorrente prospettato - con il terzo motivo - formalmente nell'intitolazione la sola violazione degli artt. 1490 e 1492 c.c., risulta evidente - dal suo svolgimento logico-argomentativo - che lo stesso, correlandone la relativa deduzione al citato art. 1492 c.c., ha inteso denunciare anche la violazione degli artt. 1453 e 1458 c.c. a cui pure si richiama esplicitamente nello sviluppo della doglianza con riferimento agli effetti dipendenti dalla dichiarazione della risoluzione contrattuale, avuto specificamente riguardo alla retroattività di tali effetti e al rispetto della reciproca equivalenza - ritenuta necessaria - dei medesimi nei confronti di entrambe le parti. In termini giuridici più specifici, il ricorrente ha voluto evidenziare che - per effetto della mancata applicazione, da parte del giudice di appello, di tutte le conseguenze derivanti dall'efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione si era venuta a concretizzare, nel caso di specie, un'indebita locupletazione in favore del C. acquirente dell'automobile , il quale, pur avendo continuato a circolare per vari anni con il veicolo acquistato, ancorchè risultato poi affetto dagli accertati vizi che, però, non ne avevano del tutto impedito l'uso , aveva visto riconoscersi la restituzione dell'intero prezzo come corrisposto al momento dell'acquisto, a cui era stato correlato il relativo ordine di restituzione del veicolo stesso, senza, tuttavia, che fosse stata computata - in difetto della consegna spontanea del C. al momento dell'introduzione della causa - la relativa svalutazione del suo valore per effetto dell'utilizzazione fattane successivamente all'acquisto, non potendo ritenersi come valida giustificazione, sul piano giuridico, per il mancato riconoscimento di una riduzione del prezzo da restituire proporzionalmente alla perdita di valore risentita dall'automobile per effetto della prosecuzione del suo uso per un successivo notevole intervallo temporale dal momento della individuazione dei vizi , la mera protrazione della lite fra le parti, come invece rilevato dalla Corte di appello nell'impugnata sentenza. A tal riguardo, va rimarcato che, pur non essendo necessaria l'esplicita richiesta per l'ottenimento della restituzione del bene oggetto di compravendita qualora sia stata invocata dalla controparte la risoluzione contrattuale cfr. Cass. 2566/2003 , occorre, quanto alla valutazione globale dell'effetto restitutorio, che la riconsegna del bene con il computo della perdita di valore per l'utilizzazione comunque fattane fino alla pronuncia risolutoria - e, quindi, il riconoscimento di un effetto compensativo di quest'ultima con la possibile riduzione del prezzo da restituire - venga richiesta espressamente da parte della venditrice. A tale onere ha provveduto l'attuale ricorrente che aveva chiesto, fin dall'introduzione del giudizio ed in dipendenza dell'instaurata avversa azione di risoluzione ove accolta , di dover essere tenuto - in funzione compensativa ed affinchè venisse garantita la reciprocità, in senso riequilibrativo, degli effetti ripristinatori - a restituire una somma inferiore rispetto al prezzo in origine pagato dall'acquirente e ciò per effetto della perdita di valore subìta dal veicolo oggetto della compravendita, siccome non prontamente consegnato a seguito dell'esercizio della suddetta azione dall'acquirente, avendo, anzi, quest'ultimo continuato ad utilizzarlo malgrado la presenza dei vizi accertati . Tanto emerge anche dall'illustrazione delle ragioni di doglianza riproposte in appello come riportate specificamente pure nel ricorso per cassazione nell'articolazione del terzo e quarto motivo in esame. Ciò chiarito ai fini dell'inquadramento delle questioni poste con i motivi appena citati, osserva il collegio che, da un punto di vista generale, nei contratti a prestazioni corrispettive, l'effetto retroattivo della sentenza costitutiva di risoluzione per inadempimento previsto dall'art. 1458 c.c., comma 1, implicando il venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta. Pertanto, la pronuncia - a cui detto effetto è tipicamente connesso - spiega, da un lato, un'efficacia liberatoria ex nunc, rispetto alle prestazioni ancora eventualmente da eseguire, e, dall'altro lato, un'efficacia recuperatoria ex tunc, con riguardo alle prestazioni già realizzate. Orbene, sulla scorta di tale premessa, va posto in risalto che anche l'azione redibitoria prevista dall'art. 1492 c.c., in tema di vendita, esercitabile nei casi indicati dal precedente art. 1490 c.c. ovvero in presenza di vizi che rendano la cosa venduta inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore , è riconducibile allo schema generale della risoluzione contrattuale con la conseguente produzione degli effetti restitutori ex tunc, così come contemplati dall'art. 1493 c.c Questa impostazione implica che - per effetto dell'operatività del nesso sinallagmatico del contratto di vendita - anche la parte adempiente che, pur corrispondendo il prezzo convenuto, abbia poi scoperto la presenza di vizi afferenti il bene acquistato ed optato per l'esercizio dell'azione redibitoria anzichè per la c.d. quanti minoris , ottenendo la restituzione dell'intero prezzo pagato, è tenuta all'obbligo di riconsegna della cosa, in modo tale, tuttavia, da assicurare all'altra parte la venditrice il recupero di una condizione economica che risulti idonea a garantire, in termini di effettività e di reciprocità, la preservazione dell'equilibrio originario delle prestazioni caratterizzate da un nesso di corrispettività, al fine di evitare un trattamento discriminatorio, sul piano oggettivo, fra le parti in causa cfr., per riferimenti, Cass. n. 7470/2001 e Cass. n. 12468/2004 . Sulla scorta dell'indiscutibilità di tale principio occorre, allora, verificare quale soluzione sia idonea a garantire la suddetta effettiva reciprocità qualora, a seguito dell'esperimento positivo dell'azione redibitoria, all'acquirente sia riconosciuto il diritto ad ottenere la restituzione per intero del prezzo pagato,mentre il venditore, pur spettandogli il diritto a ricevere la cosa in restituzione come stabilisce dell'art. 1493 c.c., comma 2 , se non perita, si veda costretto a conseguire tale prestazione restitutoria senza che, all'atto dell'introduzione del giudizio, la cosa viziata non sia stata messa a sua disposizione o non sia stata custodita dall'acquirente nella condizione esistente al momento dell'inizio del giudizio v. Cass. n. 443/1991 ed, invece, sia stata ulteriormente utilizzata - pur in presenza degli accertati vizi evidentemente non del tutto impeditivi della protrazione del suo uso - dallo stesso compratore per un tempo estremamente apprezzabile, anche nel corso e fino alla definizione del giudizio stesso come, in realtà, verificatosi nel caso in questione, laddove l'automobile compravenduta aveva continuato a circolare per svariati anni, percorrendo ulteriori migliaia di chilometri ed esponendosi ad un processo di usura fisiologica da comportare una progressiva perdita di valore fino, quasi, a nullificarsi . Appare evidente al collegio che, in tal caso ed in applicazione degli effetti restitutori propriamente riconducibili alla pronuncia costitutiva di risoluzione, il giudice di appello, nel riconoscere - con la sentenza qui impugnata - al C., quale acquirente agente con l'azione redibitoria, il diritto all'ottenimento della restituzione dell'intero importo pagato per l'acquisto di un'automobile nuova comprensivo di interessi dalla domanda al soddisfo disponendo la mera restituzione del veicolo, non abbia preso in considerazione la circostanza della protrazione della sua successiva utilizzazione per un notevole tempo e, quindi, della sua fisiologica perdita di valore man mano crescente, così mancando di farsi carico, pur in presenza di apposita richiesta della parte venditrice, di valutare la produzione di un'indebita locupletazione a favore dell'acquirente valorizzando anche i principi dettati dagli artt. 2037 e 2041 c.c. e, quindi, di verificare - con riguardo all'applicazione dell'art. 1458 c.c., in correlazione con gli artt. 1492 e 1493 c.c. - la sussistenza dei presupposti con riferimento all'accertato svolgimento della vicenda fattuale esaminata per garantire l'equilibrio, discendente dall'originario nesso sinallagmatico contrattuale, anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti. Sul punto, per quanto non applicabile ratione temporis alla fattispecie, si prospetta valorizzabile - a titolo di supporto ermeneutico e logico-sistematico anche il disposto dell'art. 130 del c.d. codice del consumo D.Lgs. n. 206 del 2005 e succ. modif. e integr. , il quale, al comma 8, sancisce che nella determinazione della somma da restituire si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal compratore. 8. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, vanno accolti il terzo e quarto motivo del ricorso, con la conseguente relativa cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che, oltre a regolare le spese del presente giudizio di legittimità, si uniformerà - con riferimento alla rilevata violazione di legge di cui al terzo motivo - al seguente principio di diritto In virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1458 c.c., comma 1, in correlazione con l'art. 1493 c.c. , nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura che abbia agito vittoriosamente in redibitoria si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene ancorchè accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso , determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore . P.Q.M. La Corte accoglie il terzo e quarto motivo del ricorso e rigetta i primi due cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione.