Obblighi di buona fede e correttezza per il garantito, pena la liberazione del fideiussore

Riguardo alla fideiussione, gli obblighi di correttezza e buona fede che permeano la vita del rapporto fideiussorio, impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione non consente l’esercizio di pretese nei confronti del garante, nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito.

E’ questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 32478/19, depositata il 12 dicembre, accogliendo la domanda di una società assicuratrice, garante nell’ambito di un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile. Il fatto. La società appaltante, garantita da polizza fideiussoria a carico della predetta assicurazione, aveva pagato l’intero compenso per dei lavori di ristrutturazione eseguiti, nonostante, alla consegna, fossero stati riscontrati dei vizi, che l’appaltatrice si era tuttavia impegnata a rimuovere. Poiché detti vizi non furono mai eliminati, l’appaltante aveva deciso di azionare la garanzia fideiussoria. L’assicurazione si era tuttavia rifiutata di pagare, sull’assunto per cui la ditta appaltante garantita non avrebbe dovuto corrispondere il saldo finale dei lavori, senza attendere che l’appaltatrice completasse le opere di riparazione a rimozione dei difetti contestati. Detta condotta costituiva, secondo l’assicurazione, un grave inadempimento dei doveri di correttezza e buona fede sanciti dall’art. 1375 c.c., in forza dei quali la società garantita avrebbe dovuto preservare gli interessi del proprio fideiussore. Pretesa, tuttavia, respinta sia in primo che in secondo grado, poiché per Giudici di merito, l’appaltante non aveva esposto l’assicuratrice al rischio di insolvenza del debitore con conseguente liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. . La circostanza per cui non avesse svolto eccezioni di inadempimento ed avesse invece deciso di far fronte alla propria obbligazione di pagamento nonostante l’inadempienza dell’appaltatrice, non costituiva elemento censurabile, trattandosi di facoltà rimessa alla determinazione del creditore, né poteva integrare una condotta contraria al canone di buona fede, attesa la non definitività dell’inadempimento, accertato solo alcuni mesi più tardi rispetto al collaudo. Niente tutela al garantito che non preserva gli interessi del fideiussore. Non così per la Corte di Cassazione, per cui – accogliendo questa volta la pretesa dell’assicuratrice – l’appaltante aveva scaricato sul fideiussore il rischio della mancata eliminazione dei difetti da parte dell’appaltatrice, nel momento in cui aveva pagato il saldo finale pur a fronte di un inesatto adempimento. Una condotta più prudente, al contrario, avrebbe dovuto indurre l’appaltante a differire il pagamento fino alla totale eliminazione dei vizi, così da stimolare l’adempimento dell’appaltatrice. Stante l’operatività delle clausole di correttezza e buona fede nei rapporti tra garante e garantito, deve pertanto negarsi tutela alla parte l’appaltante che tali clausole abbia violato e che pretenda di riversare sul garante un pregiudizio che avrebbe potuto facilmente evitare. La condotta del garantito, in conclusione, non è stata idonea a salvaguardare l’interesse del garante, la cui situazione, anzi, ne è risultata aggravata. Ne consegue pertanto la liberazione dell’assicurazione dal proprio obbligo fideiussorio. Così statuendo, la Suprema Corte accoglie il ricorso, rinviando alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 18 settembre – 12 dicembre 2019, n. 32478 Presidente Vivaldi – Relatore Sestini Rilevato che la Loft 23 s.r.l. convenne in giudizio la HDI Assicurazioni s.p.a. per sentirla condannare al pagamento della somma di 139.000,00 Euro, oltre IVA e accessori, in forza di una polizza fideiussoria che era stata stipulata, in favore dell’attrice, dalla Cosmat s.r.l., a fronte di un contratto di appalto intercorrente fra la Loft 23 appaltante e la Cosmat appaltatrice per la ristrutturazione e l’ampliamento di un immobile di proprietà dell’attrice sito in la Loft 23 dedusse che, con scrittura del 21.7.2008, aveva preso in consegna i lavori, nonostante la presenza di vizi, e che aveva pagato il saldo finale con assegno non incassabile prima del 31.8.2008 , a fronte dell’impegno della Cosmat di eliminare i difetti riscontrati dalla direzione dei lavori aggiunse che, poiché le opere di riparazione erano state eseguite solo parzialmente e non tutti i difetti erano stati eliminati, aveva richiesto alla HDI Assicurazioni il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento dell’appaltatrice, ricevendone risposta negativa la convenuta contestò la domanda rilevando fra l’altro che, pur avendo constatato l’inesatto adempimento della Cosmat, l’attrice le aveva liquidato il considerevole importo di 94.329,46 Euro a saldo dei lavori, senza attendere il collaudo definitivo, e assumendo che ciò aveva integrato un fatto colposo che, a norma dell’art. 1227 c.c., avrebbe dovuto comportare la diminuzione del risarcimento e comunque un grave inadempimento dei doveri di correttezza e buona fede sanciti dall’art. 1375 c.c., che imponevano all’attrice di preservare gli interessi del fideiussore il Tribunale accolse la domanda, con sentenza che venne impugnata dalla HDI Assicurazioni la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado tranne che in relazione alla decorrenza degli interessi legali sul massimale garantito , osservando che la condotta della Loft appare immune da censure di colpa, in quanto il pagamento dell’ultimo s.a.l. avvenne quando l’inadempimento della Cosmat non era ancora divenuto definitivo, ben potendo l’appaltatrice ancora provvedere alla eliminazione dei vizi e non si può quindi ritenere contrario a buona fede il comportamento di Loft per avere adempiuto la propria obbligazione di pagamento dell’ultimo s.a.l. l’assunto della HDI secondo cui la Loft aveva esposto l’assicuratrice al rischio dell’insolvenza del debitore da ciò conseguendo la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. non appariva fondato in quanto se l’atto di far credito può essere individuato nel pagamento dell’ultimo s.a.l. nonostante l’inadempienza della Cosmat, difetta tuttavia la consapevolezza da parte di Loft dell’aggravamento delle condizioni economiche, poiché in quel momento l’inadempimento non era definitivo la circostanza che la Loft non abbia svolto eccezione di inadempimento e abbia ritenuto invece di adempiere la propria obbligazione non può costituire elemento censurabile sotto il profilo della colpa, trattandosi di una facoltà rimessa alla determinazione del creditore , nè può integrare una condotta contraria al canone di buona fede negoziale, attesa la mancanza di definitività dell’inadempimento, che fu accertato qualche mese più tardi all’atto del collaudo ha proposto ricorso per cassazione la HDI Assicurazioni s.p.a., affidandosi a cinque motivi l’intimata non ha svolto attività difensiva. Considerato che il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1362 c.c., con riferimento agli artt. 8 e 17 del contratto di appalto concernenti i pagamenti rapportati allo stato di avanzamento dei lavori e la necessità che l’ultimazione dei lavori venisse accertata in difetto di manchevolezze e alla disciplina degli appalti pubblici richiamata nel medesimo contratto la ricorrente assume che, escludendo la colpa dell’appaltante per aver pagato il saldo nonostante l’esistenza dei vizi, la Corte ha violato il criterio letterale stabilito dall’art. 1362 c.c. in quanto ha interpretato le due clausole non nel rispettivo esauriente significato letterale obbligo di pagare i lavori purché fatti e senza manchevolezze e quindi seguendo il criterio primario, ma attribuendo ad esse un significato opposto a quello voluto dalle parti e comunque tale da ledere l’affidamento riposto dalla HDI nella osservanza di quel contratto col secondo motivo che deduce la violazione degli artt. 8 e 29 del contratto di appalto e degli artt. 1175 e 1375 c.c. , la ricorrente evidenzia che, al momento del pagamento del saldo, la Loft era pacificamente consapevole dell’esistenza dei vizi come indicato nella lettera consegnata all’appaltatrice il 18.7.2008 e ribadito nella scrittura del 21.7.2008 e sostiene che la Loft 23 avrebbe dovuto agire secondo prudenza e diligenza, ossia sulla base del principio del neminem laedere di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. il terzo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. nonché del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 33, R.D. n. 2248 del 1865, art. 350, R.D. n. 350 del 1895, art. 62 e degli artt. 1665 e 1662 c.c. la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il pagamento del saldo finale, nonostante l’esistenza dei vizi, fosse rimesso alla libera determinazione della Loft e assume che se la Loft 23 avesse agito diligentemente mantenendo presso di sé la disponibilità liquida di Euro 96.276,83, che per contratto e per legge non avrebbe dovuto essere pagata, avrebbe al più escusso la polizza per la sola differenza , aggiungendo che, avuto presente l’ obbligo di ciascuna delle parti di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti , la Loft, avendo constatato che l’opera appaltata non risultava ancora finita, non poteva a quel punto scaricare sulla HDI il rischio patrimoniale del suo operato visto che era sufficiente , per conseguire e ricevere l’adempimento della prestazione dell’appaltatore, richiamare quest’ultimo al rispetto della sua obbligazione di completare i lavori anziché anticipargli somme non ancora dovute col quarto motivo che denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 delle condizioni di polizza e degli artt. 1375, 1358, 1359, 1453 e 1455 c.c. , la ricorrente deduce per un verso che la Corte di Appello non aveva considerato che, ai sensi dell’art. 3 delle condizioni di polizza, la HDI avrebbe potuto dedurre dall’importo escusso ogni eventuale credito della ditta obbligata verso l’Ente appaltante e per altro verso che la impossibilità di operare la deduzione contrattuale di cui all’art. 3 si era determinata per causa del creditore il quale aveva arbitrariamente eseguito un pagamento non dovuto e che ciò costituiva un inadempimento oggettivamente grave ed importante ai sensi dell’art. 1455 c.c. nell’economia complessiva della polizza col quinto motivo che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile , la ricorrente censura la Corte per non aver considerato che il contratto, sulla cui corretta esecuzione la HDI aveva fatto legittimo affidamento, imponeva alla Loft 23 di astenersi dal pagare in quanto la Cosmat doveva prima eseguir e nella sua interezza e altresì che la Loft non si era mai attivata per bloccare il pagamento dell’assegno post-datato, in tal modo rendendo l’atto solutorio irreversibile. esaminati congiuntamente i cinque motivi, il ricorso risulta fondato nei termini che seguono non pare dubitabile che come rilevato dalla ricorrente l’attivazione della garanzia comporta l’effetto di scaricare sulla HDI il rischio della mancata eliminazione dei difetti da parte dell’appaltatrice, che la Loft 23 aveva assunto nel momento in cui aveva pagato l’ultimo s.a.l. pur a fronte di un inesatto adempimento non risulta implausibile l’assunto della HDI che una condotta più prudente quale probabilmente la Loft avrebbe tenuto se non avesse avuto copertura fideiussoria avrebbe dovuto indurre l’appaltante a differire il pagamento del saldo in virtù di un’eccezione di inadempimento fino alla eliminazione dei difetti, così da stimolare l’adempimento dell’appaltatrice o – comunque da consentire al fideiussore di non essere escusso per la quota corrispondente all’ammontare dell’ultimo s.a.l. deve ritenersi al riguardo che la piena operatività delle clausole generali della correttezza e della buona fede non possa che comportare la necessità di negare tutela alla parte che tali clausole abbia violato e pretenda di riversare sulla controparte un pregiudizio che avrebbe potuto facilmente evitare tale conclusione si impone alla luce dei consolidati arresti di legittimità secondo cui la buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere , trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico Cass. n. 10182/2009 , atteso che il principio di correttezza e buona fede il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge Cass. n. 22819/2010 in continuità con tali arresti, deve affermarsi, con riferimento alla vicenda in esame, che gli obblighi di correttezza e di buona fede che permeano la vita del contratto impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione non consente l’esercizio di pretese nei confronti del garante, nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso la ricorrenza di violazioni delle clausole di correttezza e buona fede sul mero assunto che la scelta di pagare il saldo fosse comunque rimessa alla determinazione della Loft e non era censurabile sotto il profilo della colpa per il fatto che l’inadempimento non era ancora divenuto definitivo una corretta valutazione, compiuta considerando anche l’interesse del fideiussore, avrebbe dovuto prescindere da valutazioni di natura soggettiva e considerare -sul piano oggettivo se la condotta del garantito fosse stata idonea a salvaguardare l’interesse del garante o se l’avesse invece aggravata. assorbito ogni altro profilo, deve pertanto cassarsi la sentenza, con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, riesaminerà la vicenda alla luce dei principi e delle considerazioni di cui sopra la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.