Inibitoria nel contenzioso bancario: quando la banca “blocca” la sentenza di primo grado

Con le due ordinanze in esame, la Corte di Appello di Roma e quella Napoli si pronunciano in ordine alle istanze di inibitoria depositate da due istituti di credito sconfitti in primo grado a seguito dell’accertamento di anomalie contabili sui rapporti di conto corrente e di leasing.

Le ridette Corti analizzano, con sintetica e convincente motivazione, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora . Le vicende dedotte in lite. Nel primo caso, sottoposto alla cognizione della Corte d’Appello di Napoli ordinanza 9 aprile 2019 , la banca ha impugnato la sentenza di primo grado che ha accertato l’usurarietà del tasso di mora del contratto di leasing con conseguente sua condanna al pagamento di oltre due milioni di euro a favore della società attrice. Nel secondo caso, sottoposto alla cognizione della Corte d’Appello di Roma ordinanza 12 aprile 2019 , la banca ha impugnato la sentenza di primo grado che l’ha condannata al pagamento, a favore della società attrice in stato di liquidazione, dell’importo di oltre quattrocentomila euro per accertate anomalie nel rapporto di conto corrente. La decisione della Corte d’Appello di Napoli i presupposti dell’inibitoria. Osserva la IX Sezione della Corte d’Appello di Napoli che, ai sensi dell’art. 283, comma 1, c.p.c., la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata può essere disposta dal giudice del gravame, su istanza di parte proposta con l’impugnazione principale o incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti. Viene poi puntualizzato che l’espressione gravi e fondati motivi sottolinea l’esigenza del simultaneo scrutinio del fumus boni juris e del periculum in mora e che, nell’ambito della valutazione di questi presupposti, la particolare significatività di uno dei requisiti in discorso può tuttavia ritenersi idonea a compensare l’apparente minor consistenza dell’altro. Segue la valutazione della verosimiglianza del diritto. Ritiene la Corte che, nella fattispecie, le censure mosse dall’appellante alla sentenza impugnata rendono quanto meno necessario un attento e approfondito riesame delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado, tenuto conto della complessità della controversia e della molteplicità delle questioni affrontate, oltre che del perdurante contrasto giurisprudenziale in materia. Da qui la sussistenza del fumus boni iuris . Segue la valutazione del presupposto del pericolo. Rileva la Corte che l’efficacia esecutiva della sentenza può essere sospesa in appello, ai sensi dell’art. 283 c.p.c. allorquando il pregiudizio che subirebbe l'istante, nel caso di rigetto dell'istanza e di successivo accoglimento dell'appello, appaia grandemente superiore rispetto a quello che subirebbe l'appellato, nel caso di accoglimento dell'istanza e di successivo rigetto dell'appello cfr. Corte d’Appello di Roma, 9 aprile 2002 . Nel caso di specie viene ritenuto sussistente il paventato periculum soltanto alla luce della consistenza della somma oggetto di condanna pari a due milioni di euro . La decisione della Corte d’Appello di Roma. La I Sezione della Corte d’Appello di Roma accoglie l’istanza di inibitoria della banca sulla base della seguente motivazione. Segue la valutazione della verosimiglianza del diritto. Ritiene la Corte che, seppur in sede di sommaria delibazione, i motivi di appello non risultano manifestamente infondati e anzi appaiono meritevoli di approfondimento, in relazione alle questioni attinenti a alla rilevanza o meno del fido di fatto b all’onere della prova incombente alle parti in relazione alla indicazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse. Indicazione questa che viene ritenuta dalla Corte rilevante in tema di esame dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca cfr. Cass. 18581/17 Cass. 2308/2017 Cass. 4372/18 . Segue la valutazione del presupposto del pericolo. La Corte appunta l’attenzione sullo stato di liquidazione in cui versa la società appellata e ritiene pertanto sussistente il periculum in mora . Precedenti giurisprudenziali. In senso analogo a quanto stabilito nella seconda ordinanza qui in commento, cfr. App. Roma, 27 novembre 2014, in Ilcaso.it, secondo cui lo stato di liquidazione in cui versa la società appellata costituisce grave motivo rilevante ai fini dell'accoglimento dell'istanza formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata . In materia, cfr. App. Venezia, 14 gennaio 2013, in Ilcaso.it, ove statuito che in materia di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, l'istanza ex art. 283 c.p.c. va rigettata qualora trattasi di sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro - peraltro non di ingente entità e già incassata dall'appellante - e, quindi di un bene fungibile che, per sua stessa natura, in linea generale non può mai integrare una situazione di danno irreparabile App. Bari, 7 luglio 2004, in Foro it., 2005, I, 241, ove segnalato che vanno considerati sussistenti i gravi motivi che consentono di sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, qualora l’appello riveli, sia pure ad una delibazione sommaria, un alto grado di fondatezza, dovendosi, in tal caso, ritenere immanente il periculum in mora, consistente nell’ingiusta anticipata esecuzione della decisione appellata nonché App. Roma, 24 gennaio 2003, in Gius, 2003, 613, ove sottolineato che la sentenza di primo grado oggetto di appello può essere sospesa per gravi motivi anche nell’ipotesi in cui, pur non sussistendo pericoli derivanti dalla sua esecuzione, la sospensione appaia opportuna in ragione della possibile fondatezza dei motivi di gravame . Nella stessa direzione, App. Firenze, 21 dicembre 1995, in Toscana giur., 1996, 12.

Corte d’Appello di Napoli, sez. IX Civile, ordinanza 19 febbraio - 9 aprile 2019 Presidente Forgillo Osservato -che, ai sensi dell’art. 283, 1. comma, c.p.c., la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata può essere disposta dal giudice del gravame, su istanza di parte proposta con l’impugnazione principale o incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti -che l’espressione gravi e fondati motivi” sottolinea l’esigenza del simultaneo scrutinio del fumus boni juris e del periculum in mora -che, tuttavia, nell’ambito della valutazione dei presupposti necessari per il legittimo esercizio del potere di sospensione, la particolare significatività di uno dei requisiti in discorso può ritenersi idonea a compensare l’apparente minor consistenza dell’altro, come già affermato da questa stessa Corte in altre precedenti ordinanze Considerato -che, nel caso di specie, le censure mosse dall’appellante alla sentenza impugnata rendono quanto meno necessario un attento e approfondito riesame delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado, tenuto conto della complessità della controversia e della molteplicità delle questioni affrontate oltre che del perdurante contrasto giurisprudenziale in materia -che la efficacia esecutiva della sentenza può essere sospesa in appello, ex art. 283 c.p.c. allorquando il pregiudizio che subirebbe l'istante, nel caso di rigetto dell'istanza e di successivo accoglimento dell'appello, appaia grandemente superiore rispetto a quello che subirebbe l'appellato, nel caso di accoglimento dell'istanza e di successivo rigetto dell'appello Cfr. Corte Appello Roma, 09-04-2002 rilevato, pertanto, che nel caso di specie, nei termini sopra specificati, sussiste il paventato periculum, alla luce della consistenza della somma oggetto di condanna pari a circa 2 milioni di Euro - ritenuto, dunque, -di dover provvedere, fatto salvo ogni più opportuno approfondimento, alla sospensione dell’efficacia esecutiva e/o dell’esecuzione della sentenza di primo grado qui impugnata P.Q.M. sospende l’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5300/2018 pubblicata il 29 maggio 2018 mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Corte d’Appello di Roma, sez. I, ordinanza 12 aprile 2019 Presidente Zannella considerato, in relazione al fumus boni iuris, che in questa sede di sommaria delibazione i motivi di appello non risultano manifestamente infondati ed anzi appaiono meritevoli di approfondimento, in relazione alle questioni attinenti a alla rilevanza o meno del fido di fatto b all'onere della prova incombente alle parti in relazione alla indicazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, indicazione quest'ultima rilevante in tema di esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca cfr. sul punto Cass. 18581/2017, 2308/2017, 4372/2018 rilevato che sussiste del pari il periculum in mora, atteso lo stato di società' in liquidazione dell'appellata P.Q.M. dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza 562/2019 del Tribunale di Roma.