Operazione finanziaria «4you»: il giudizio di meritevolezza

Ripercorrendo l’orientamento di legittimità consolidatosi in materia, la Suprema Corte reputa il contratto denominato 4you non meritevole di tutela poiché connotato da abnorme squilibrio fra le controprestazioni.

Con ordinanza n. 3679 del 7 febbraio 2019, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione analizza, sotto il profilo della meritevolezza del negozio, l’articolata operazione finanziaria definita 4you . Il caso. Un risparmiatore agiva nei confronti della banca di propria fiducia al fine di sentire dichiarare la nullità per violazione dell'art. 1322 c.c., ovvero l'annullamento per vizio del consenso, nonché l’inefficacia per violazione della normativa a tutela del consumatore, del contratto denominato 4You cui aveva aderito. Il Tribunale di Pistoia rigettava le domande del risparmiatore il quale impugnava la sentenza. La Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione emessa dal primo Giudice. Proponeva ricorso per cassazione il risparmiatore, cui resisteva la banca. Il primo motivo di ricorso. La Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso in relazione alla denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 c.c., per avere la Corte d'Appello di Firenze escluso il carattere aleatorio del suddetto contratto, limitandosi a rilevare la sussistenza di una funzione di risparmio diretto alla costituzione di un capitale futuro a lunga scadenza, senza valutare la situazione di squilibrio creatasi tra contraente debole ed istituto di credito. La non meritevolezza della causa del negozio. Osserva la Corte di Cassazione che la questione posta alla sua cognizione concerne la non meritevolezza della causa del negozio in esame, con conseguente esclusione di ogni concreto effetto giuridico. Puntualizza la Corte che l'insieme delle doglianze del ricorrente, comprese quelle concernenti la violazione degli obblighi informativi, mirano nel complesso a denunciare la grave iniquità delle pattuizioni contrattuali, con un'alea tutta collocata in capo al risparmiatore, e la non trasparenza delle stesse. I precedenti di legittimità in ordine al prodotto finanziario 4you . Ciò posto, reputa la Corte di dover dare continuità al consolidato orientamento di legittimità formatosi in merito a questa complessa operazione finanziaria secondo cui il contratto atipico denominato 4YOU - in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare all'acquisto di prodotti finanziari con contestuale mandato senza vincoli di acquistare detti prodotti e lucra gli interessi restitutori mentre il sottoscrittore matura, ma solo alla scadenza, il premio del proprio investimento purché questo risulti attivo - non è meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c. poiché si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 37 Cost. sulla tutela del risparmio e l'incentivo delle forme di previdenza anche privata in quanto si fonda sullo sfruttamento, da parte degli operatori professionali, in potenziale conflitto di interessi con il cliente, delle preoccupazioni previdenziali di quest'ultimo, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni, in capo all'investitore Cass. 26057 /2017. Sul punto, cfr. Cass. 7751/2018 383/2018 378/2018 30489/2017 29985/2017 12385/2017 4907/2017 26948/2016 10942/2016 3949/2016 2900/2016 . Le squilibrio contrattuale fra le parti. Ad avviso della Corte di Cassazione il contratto in questione rivela uno squilibrio abnorme tra le controprestazioni in quanto mentre la banca acquista l'immediata disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare ad investimenti finanziari senza vincoli di mandato e lucra gli interessi restitutori, il sottoscrittore maturerà solo alla scadenza del contratto il premio del proprio investimento e solo se questo risulterà attivo. In particolare, viene osservato, richiamando una precedente decisione di legittimità Cass. 15 febbraio 2016, n. 2900 che nel 4 You , il raggiungimento di un beneficio economico futuro a fini previdenziali è radicalmente disatteso non dall'andamento imprevedibile dei mercati, ovvero da un rischio che poteva essere contenuto nel nucleo causale del contratto atipico in questione, ove accompagnato dalle cautele previste dal TUF e dalla normazione regolamentare Consob, ma dal tessuto di regole e vincoli contrattuali, congegnati in modo tale da esporre il cliente esclusivamente a conseguenze svantaggiose . Le caratteristiche dell’operazione finanziaria 4you . In definitiva, conclude la Corte di Cassazione, la composizione del piano finanziario 4You posto in essere dalle parti, articolato in una serie di operazioni necessariamente interdipendenti, quali il finanziamento, l'acquisto di obbligazioni, la sottoscrizione di quota di un fondo di investimento, la costituzione in pegno delle obbligazioni e della quota, non risulta sussumibile nella fattispecie normativa richiamata riguardante una mera operazione di finanziamento per operazioni relative a strumenti finanziari, sia pure compiute con la partecipazione del soggetto che ha concesso il finanziamento stesso Cass. 3 febbraio 2012, n. 1584 . Da qui la cassazione della sentenza impugnata nella quale era stato invece affermato che il piano finanziario 4You non era affetto da squilibrio contrattuale ed era quindi lecito e meritevole di tutela. Qualche precedente sulla valutazione di meritevolezza dei prodotti finanziari. Oltre alle numerose decisioni di legittimità richiamate nell’ordinanza annotata e sopra citate relative all’operazione 4You , sulla valutazione di meritevolezza dei contratti derivati cfr. Cass. 19013 del 31 luglio 2017 consultabile in questa Rivista con nota di R. BENCINI, Contratti derivati come valutarne la meritevolezza , ove statuito che nel valutare, ai sensi dell’art. 1322 c.c., la meritevolezza degli interessi perseguiti con un contratto derivato Interest Rate Swap, il Giudice non può prescindere dalle prescrizioni normative di cui all’art. 21 TUF e all’art. 26 Regolamento Consob n. 11522/98, nonché, per i contratti derivati con funzione di copertura, dalla verifica dell’effettivo rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob con la Determinazione del 26 febbraio 1999 n. 99013791. Per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Salerno, 20 febbraio 2015, n. 775, in De Jure, secondo cui la questione della nullità non può porsi rispetto alla violazione dell'art. 21 TUF, ma deve essere esaminata alla luce del giudizio di meritevolezza dell'interesse, perseguito dal contratto atipico, ai sensi dell’art. 1322 c.c. Dunque, il contratto atipico, diretto a realizzare interessi non meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1322, comma 2 c.c., non è nullo, ma inefficace, sì da considerarsi tamquam non esset e le prestazione eseguite prive di causa.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 15 gennaio – 7 febbraio 2019, n. 3679 Presidente Antonio – Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 715/2017, pronunciata in un giudizio promosso, con citazione del gennaio 2007, da G.O.V. nei confronti della Banca Toscana spa, al fine di sentire dichiarare la nullità, anche per violazione dell’art. 1322 c.c., l’annullamento, per vizio del consenso, l’inefficacia, per violazione della normativa a tutela del consumatore, del contratto denominato , cui egli aveva aderito nel 2001, ha confermato la decisione del Tribunale di Pistoia, con il quale erano state respinte tutte le domande attoree. Avverso la suddetta sentenza, G.O.V. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Monte dei Paschi di Siena spa, incorporante la Banca Toscana spa, che resiste con controricorso . A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Il ricorrente lamenta 1 con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 1360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1322 c.c., per avere la Corte d’appello di Firenze escluso il carattere aleatorio del suddetto contratto, limitandosi a rilevare la sussistenza di una funzione di risparmio diretto alla costituzione di un capitale futuro a lunga scadenza, senza valutare la situazione di squilibrio creta tra contraente debole ed Istituto di credito 2 con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1418, comma 2, art. 1325, commi 1 e 2, e art. 1343 c.c., per non avere la Corte d’appello dichiarato la nullità dell’operazione finanziaria per difetto di causa e per violazione del artt. 33 e 34 c.d.c. 3 con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1418, comma 2, in relazione all’art. 1325, comma 1, e degli artt. 1427 e 1428 c.c., avendo la Corte d’appello confermato il giudizio espresso dal Tribunale in ordine ai vizi del consenso, affermando che se errore vi era stato esso era solo frutto della condotta negligente del G. 4 con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 92 c.p.c., in punto di liquidazione delle spese, non avendo la Corte d’appello fatto ricorso alla compensazione delle spese e comunque, per l’ipotesi di accoglimento del presente ricorso per cassazione, si formula istanza di condanna della resistente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. . 2. La prima censura è fondata, con assorbimento delle restanti. Il ricorrente pone la questione, già sollevata nelle fasi di merito e sulla quale si è pronunciato il giudice di secondo grado, esaminandola nel merito , della non meritevolezza della causa del negozio, con conseguente esclusione di ogni concreto effetto giuridico conseguente al contratto atipico in esame. L’insieme delle doglianze, comprese quelle concernenti la violazione degli obblighi informativi previsti dal TUIF, mirano nel complesso a denunciare la grave iniquità delle pattuizioni contrattuali, con un’alea tutta collocata in capo al risparmiatore, e la non trasparenza delle stesse ed a contestare il giudizio opposto di meritevolezza compiuto dalla Corte distrettuale. Ora, questa Corte, con orientamento ormai consolidato Cass. 7751/2018 Cass.383/2018 Cass.378/2018 Cass. 30489/2017 Cass. 29985/2017 Cass. 12385/2017 Cass. 4907/2017 Cass. 26948/2016 Cass. 10942/2016 Cass. 3949/2016 Cass. 2900/2016 , cui va data continuità, ha affermato che il contratto atipico denominato - in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare all’acquisto di prodotti finanziari con contestuale mandato senza vincoli di acquistare detti prodotti e lucra gli interessi restitutori mentre il sottoscrittore matura, ma solo alla scadenza, il premio del proprio investimento purché questo risulti attivo - non è meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., comma 2, poiché si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 37 Cost., sulla tutela del risparmio e l’incentivo delle forme di previdenza anche privata in quanto si fonda sullo sfruttamento, da parte degli operatori professionali, in potenziale conflitto di interessi con il cliente, delle preoccupazioni previdenziali di quest’ultimo, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d’impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni, in capo all’investitore Cass. 26057/2017 . La controricorrente deduce che, al contrario, il contratto rientrava in un’operazione pienamente lecita, risolvendosi nella erogazione di un finanziamento a lungo termine dalla Banca al cliente per l’acquisto immediato di strumenti finanziari , costituiti, per una parte, da un’obbligazione a tasso fisso, omissis , con data di rimborso pari a quella del contratto, e, per altra parte, da uno o più fondi di investimento. Ma, come già evidenziato da questo giudice di legittimità nelle pronunce sopra richiamate, il contratto in esame rivela uno squilibrio abnorme tra le controprestazioni , in quanto mentre la banca acquista l’immediata disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare ad investimento finanziario senza vincoli di mandato e lucra gli interessi restitutori, il sottoscrittore maturerà solo alla scadenza del contratto il premio del proprio investimento e solo se questo risulterà attivo. In particolare, è stato osservato che nel , il raggiungimento di un beneficio economico futuro a fini previdenziali è radicalmente disatteso non dall’andamento imprevedibile dei mercati, ovvero da un rischio che poteva essere contenuto nel nucleo causale del contratto atipico in questione, ove accompagnato dalle cautele previste dal t.u.f. e dalla normazione regolamentare Consob, ma dal tessuto di regole e vincoli contrattuali, congegnati in modo tale da esporre il cliente esclusivamente a conseguenze svantaggiose così Cass. 15 febbraio 2016, n. 2900 cit. . In definitiva, la composizione del piano finanziario dell’operazione posto in essere dalle parti, articolato in una serie di operazioni necessariamente interdipendenti, quali il finanziamento, l’acquisto di obbligazioni, la sottoscrizione dì quota di un fondo di investimento, la costituzione in pegno delle obbligazioni e della quota, non risulta sussumibile nella fattispecie normativa richiamata, riguardante una mera operazione di finanziamento per operazioni relative a strumenti finanziari, sia pure compiute con la partecipazione del soggetto che ha concesso il finanziamento stesso Cass. 3 febbraio 2012, n. 1584, in motivazione . La sentenza impugnata non risulta conforme ai suddetti principi di diritto, avendo affermato che il piano finanziario denominato non era affetto da squilibrio contrattuale ed era quindi lecito e meritevole di tutela. 3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione per nuovo esame sulle richieste, anche restitutorie, del G. . Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in punto di spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.