La banca depositaria ha l'obbligo di accertare la legittimazione del soggetto che effettua le operazioni di prelievo

Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito a risparmio, deve considerarsi cliente della banca non solo il possessore del libretto di deposito, legittimato al compimento delle operazioni riguardanti il titolo, ma anche, se diverso dal possessore del libretto, il soggetto titolare del rapporto di deposito, che, quale parte del rapporto contrattuale con la banca, può comunque avere interesse ad acquisire la documentazione inerente alle operazioni relative al suo svolgimento.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22118/18 depositata l’11 settembre. Il caso. Nel 2014 la Corte di Appello di Torino condannava una Banca a corrispondere, a favore di un notaio, una somma, a titolo di risarcimento del danno, di oltre 200mila euro ritenendola inadempiente ad obbligazioni contrattuali connesse a tre libretti di deposito relativi a procedimenti esecutivi di cui il professionista era titolare. Si controverteva, nello specifico, di una serie di prelievi effettuati su tali libretti da una persona diversa dal titolare, ma legata allo stesso da un rapporto di lavoro. La Corte territoriale aveva escluso che la qualificazione come nuncius in capo al rappresentante del notaio valesse ad assolvere l’istituto di credito dagli obblighi contrattuali da osservare in base al contratto di deposito. In particolare, i Giudici di appello sancivano la responsabilità della banca da inadempimento ai doveri di identificazione del soggetto che effettuava le operazioni, con riguardo alla verifica dell’effettiva esistenza di una conforme volontà del titolare dei libretti e di comunicazione a questi dei movimenti effettuati. Tuttavia il giudice di secondo grado evidenziava come il notaio avesse omesso di effettuare qualsiasi controllo sul suo dipendente in merito alle operazioni di deposito, disinteressandosene completamente. Pertanto, ritenendo esistente il concorso del fatto colposo del creditore nella determinazione del danno nella misura del 50%, la Corte torinese quantificava i danni limitandoli alle sole somme per le quali vi era prova che il notaio fosse stato costretto a un ripianamento dei conti con proprie sostanze. Avverso la sentenza della Corte di Appello il notaio proponeva ricorso per Cassazione fondato su tre motivi. La Banca resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale articolato su due motivi. Mancata diligenza della banca nell’adempimento del contratto di deposito bancario? Il primo motivo del ricorso principale, che la Corte esamina congiuntamente all’analogo primo motivo del ricorso incidentale, pone la questione di individuare la diligenza della banca nell’adempimento del contratto di deposito bancario. Ad avviso dei supremi giudici la sentenza impugnata contiene una corretta ricostruzione degli obblighi contrattuali che il depositario assume nel contratto bancario, disciplinato dall’art. 1834 c.c Il Giudice di secondo grado, infatti, per la Cassazione, ha identificato in maniera esatta la responsabilità ricadente sul depositario per omesso controllo circa la provenienza degli ordini di disposizione dal depositante. In altre parole, la banca viene ritenuta responsabile contrattualmente per non aver preteso che i libretti di deposito venissero movimentati dal solo titolare o da persona da lui delegata ufficialmente. La sentenza impugnata aveva chiaramente identificato il comportamento colposo del notaio nell’aver consentito per lungo tempo che il proprio dipendente divenisse sostanzialmente il dominus dei contratti di deposito, operando su di essi in via esclusiva nel suo interesse, senza curarsi minimamente di conferire a tale attività una legittimità formale attraverso i meccanismi di delegazione operativa. Con il secondo motivo del ricorso principale la parte deduce l’erronea applicazione delle norme in tema di giudicato interno per aver la Corte territoriale relegato ad affermazioni di parte l’esatto ammontare dei prelievi abusivi, che invece era una statuizione del Tribunale non impugnata dalla Banca. Per la Cassazione il motivo è infondato in quanto deve escludersi che l’accenno a una determinazione di un importo potenzialmente oggetto di risarcimento possa assurgere a statuizione implicitamente idonea al giudicato interno, posto che la banca, nel giudizio di prime cure, era sola e unica vincitrice, essendo stata completamente respinta la domanda del notaio. Quantificazione del danno Fondato è invece il terzo motivo del ricorso principale con il quale il ricorrente deduceva l’erronea applicazione delle norme in tema di quantificazione del danno, che andrebbe identificato nell’intera somma prelevata illecitamente dal terzo. Ad avviso dei Supremi Giudici della legittimità non si comprende come mai la Corte territoriale, nel quantificare il risarcimento – dovuto dalla banca per aver omesso di verificare la correttezza delle disposizioni di movimentazione sui tre depositi bancari - abbia limitato la condanna alle sole somme per le quali il notaio aveva dato prova di essere stato costretto personalmente a ripianare l’ammanco sui libretti di deposito. Così agendo – ritiene la Cassazione - la Corte di Appello ha commesso due errori il primo consistente nel non aver provveduto sull’intera domanda giudiziale formulata dal notaio appellante – che aveva chiesto la restituzione di tutte le somme depositate sui tre libretti di deposito – e, il secondo, consistente nel fatto di aver falsamente applicato l’art. 1834 c.c. nella parte in cui prevede l’obbligo della banca depositaria di restituire le somme versate sui libretti, restando irrilevante la circostanza che le somme depositate dal notaio non fossero di sua pertinenza. Infondato, infine, è ritenuto il secondo motivo del ricorso incidentale con il quale la banca aveva dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto che l’unico obbligo incombente sul depositario fosse quello di annotare sul libretto l’operazione effettuata, senza alcun ulteriore onere di trasmissione periodica di estratti conto. Ad avviso dei Supremi Giudici deve darsi continuità a quanto già in precedenza statuito dalla Corte di legittimità, secondo la quale nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito a risparmio, deve considerarsi cliente della banca - avente diritto a ricevere per iscritto, alla scadenza del contratto e almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto e ad acquisire copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni nell'ambito del suddetto rapporto contrattuale di deposito bancario - non solo il possessore del libretto di deposito, legittimato al compimento delle operazioni riguardanti il titolo, ma anche, se diverso dal possessore del libretto, il soggetto titolare del rapporto di deposito, che, quale parte del rapporto contrattuale con la banca, può comunque avere interesse ad acquisire la documentazione inerente alle operazioni relative al suo svolgimento. Conclusione. I Giudici della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, respingono i primi due motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale mentre accolgono il terzo motivo del ricorso principale e rinviano le parti dinanzi alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà altresì a regolare le spese della fase di legittimità. Danno atto, altresì, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato dovuto dalla ricorrente incidentale.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 22 maggio – 11 settembre 2018, numero 22118 Presidente Schirò – Relatore Fraulini Fatti di causa La Corte di appello di Torino ha condannato Banca Carige S.p.A. in prosieguo la banca a corrispondere al notaio B.S. la complessiva somma di Euro 205.865,33, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno avendo ritenuto la banca inadempiente alle obbligazioni contrattuali connesse a tre libretti di deposito relativi a procedimenti esecutivi di cui il professionista era titolare. Oggetto di controversia tra le parti è una serie di prelievi effettuati sui predetti libretti da persona diversa dal titolare, ma a lui legata da un rapporto di lavoro. La Corte territoriale ha escluso che la qualificazione di nuncius in capo al rappresentante del notaio potesse valere ad assolvere la banca dagli obblighi contrattuali su di essa rinvenienti a cagione del contratto di deposito, escludendo che la reiterazione delle disposizioni fatte dal rappresentante valesse a ingenerare un legittimo affidamento da parte dell’istituto di credito nella esistenza di una specifica volontà del notaio depositante di voler operare nel senso riportato alla banca dal nuncius medesimo. Ne derivava la responsabilità della banca da inadempimento ai doveri di identificazione del soggetto che operava, con riferimento alla verifica dell’effettiva esistenza di conforme volontà da parte del titolare del deposito e di comunicazione a quest’ultimo della movimentazione del deposito. Tuttavia la Corte distrettuale ha ritenuto il concorso del fatto colposo del creditore nella misura del 50%, rilevando come il notaio avesse omesso qualsiasi controllo sul suo dipendente in relazione alle operazioni sul deposito, delle quali si era totalmente disinteressato determinando sostanzialmente un’illecita delega al proprio dipendente di funzioni notarili, posto che il deposito atteneva a somme oggetto di procedure esecutive. Il giudice di secondo grado ha dunque provveduto a quantificare il danno, limitandolo alle sole somme per cui vi era prova che il notaio fosse stato costretto a un ripianamento dei conti con proprie sostanze, regolando le spese di lite. Contro la sentenza B.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste BANCA CARIGE S.P.A. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi, resistiti da B.S. con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Il ricorso principale del B. è affidato a tre motivi. 1.1. Il primo motivo, titolato Violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 I numero 3 cpc deduce l’erronea applicazione delle norme in tema di diligenza della banca nell’adempimento al contratto di deposito bancario e l’omessa informativa al cliente sulle movimentazioni dei libretti. 1.2. Il secondo motivo titolato Violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 I numero 3 cpc deduce l’erronea applicazione delle norme in tema di giudicato interno per avere la Corte relegato ad affermazioni di parte l’esatto ammontare degli abusivi prelievi, che invece era una statuizione del Tribunale non impugnata dalla banca. 1.3. Il terzo motivo titolato Violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 I numero 3 cpc deduce l’erronea applicazione delle norme in tema di quantificazione del danno, posto che esso andrebbe identificato nell’intera somma prelevata illecitamente dal terzo. 2. Il ricorso incidentale della banca è affidato a due motivi. 2.1. Il primo motivo titolato Violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 1 numero 3 cpc deduce l’erronea interpretazione delle norme in tema di diligenza della banca, qualificate in maniera più gravosa ed estranea a quella pattuita tra le parti, non avendo la banca mai assunto l’obbligazione di garantire il buon fine delle disposizioni sui libretti né rilevando alcunché l’omessa comunicazione della movimentazione sui predetti, da ritenersi estranea agli obblighi pattuiti. 2.2. Il secondo motivo titolato Violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 I numero 3 cpc deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto che l’unico obbligo rinveniente sul depositario sia quello di annotare sul libretto l’operazione effettuata, senza alcun ulteriore onere di trasmissione periodica di estratti conto. 3. Il ricorso principale va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono. 3.1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della produzione dei documenti allegati alla memoria ex art. 380-bis1 cod. proc. civ., siccome estranea alle ipotesi e al procedimento previsto dall’art. 372 cod. proc. civ. 3.2. Il primo motivo del ricorso principale pone la questione dell’individuazione della diligenza della banca nell’adempimento al contratto per cui è causa e va esaminato unitamente all’analogo primo motivo del ricorso incidentale. Deve premettersi che quest’ultimo va esaminato nel merito, in quanto è tempestivo, dovendo sul punto respingersi l’eccezione di tardività formulata dal ricorrente. Invero il timbro cronologico dell’Ufficiale giudiziario apposto sull’originale dell’atto reca la data del 24 novembre 2014, ultimo giorno utile per la notifica, atteso che il 40 giorno dalla notifica del ricorso scadeva il precedente giorno 23 novembre, che era festivo ne consegue, per la scissione degli effetti della notificazione postale, che il termine per il notificante deve ritenersi rispettato, a nulla rilevando ai fini che ne occupa la pretesa incompetenza territoriale dell’ufficiale giudiziario, da ritenersi sanata dall’accettazione del contraddittorio da parte del ricorrente in questa fase di legittimità. Nel merito tutte le doglianze formulate sono infondate e vanno respinte. La sentenza impugnata contiene infatti una corretta ricostruzione degli obblighi contrattuali che il depositario assume nel contratto bancario disciplinato dall’art. 1834 cod. civ. La Corte di appello non ha affatto falsamente applicato le norme indicate come lese nelle censure in esame tutto al contrario, il giudice di secondo grado ha esattamente identificato la responsabilità ricadente sul depositario per omesso controllo della provenienza degli ordini di disposizione dal depositante, chiaramente identificando la responsabilità contrattuale della banca per non aver preteso che i libretti di deposito venissero movimentati dal solo titolare, ovvero da persona da lui ufficialmente delegata, specificamente richiamando la violazione degli obblighi di identificazione del presentatore dei libretti pag. 15 . Tale operazione ermeneutica, propria del giudice del merito, è motivata ben oltre il minimo costituzionale corretta è anche l’interpretazione della volontà delle parti in relazione ai moduli bancari apparentemente firmati dal notaio, censurata dalla ricorrente incidentale, posto che la sentenza spiega che nessun elemento di fatto induceva a ritenere che la deroga avesse avuto a oggetto l’esonero della responsabilità della banca nel caso di prelievi effettuati dal dipendente del notaio dietro la presentazione dei citati moduli successivamente riempiti. Sotto altro profilo la Corte distrettuale ha inteso tuttavia limitare la responsabilità della banca per effetto del ritenuto concorso del fatto colposo del creditore nella determinazione del danno ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., la cui applicazione non viene specificamente contestata e in relazione alla quale va ricordato che essa attiene al fatto, come tale riservato al giudice di merito, ed è sottratta al sindacato di legittimità se assistita - come nella specie - da motivazione superiore al minimo costituzionale invero la sentenza impugnata ha chiaramente identificato il comportamento colposo del notaio nell’aver consentito per lungo tempo che il proprio dipendente divenisse sostanzialmente il dominus dei contratti in questione, operando su di essi in via esclusiva nel suo interesse, senza minimante curarsi di conferire a tale attività una legittimità formale attraverso i previsti meccanismi di delegazione operativa. Cass. Sez. 3, Sentenza numero 20283 del 14/10/2004 id. Sez. 1, Sentenza numero 9026 del 30/04/2005 id. Sez. 1, Sentenza numero 4389 del 03/05/1999 . 3.3. Il secondo motivo del ricorso principale è infondato. Esso pretende di identificare in un passo della motivazione di primo grado - in cui si fa riferimento alla quantificazione degli importi abusivamente prelevati dai libretti di deposito - una statuizione idonea al giudicato, omettendo di considerare che la decisione di prime cure è stata di rigetto della domanda del ricorrente. Ne consegue che, sebbene la portata del giudicato, sia esso esterno od interno, vada effettuata con riferimento non soltanto al dispositivo della sentenza, ma anche alla motivazione, nel caso di specie è da escludere che l’accenno a una determinazione di un importo potenzialmente oggetto di risarcimento possa assurgere a statuizione implicitamente idonea al giudicato interno, posto che la banca in primo grado era sola e unica vincitrice essendo stata completamente respinta la domanda del notaio attore. 3.4. Il terzo motivo del ricorso principale è fondato. La domanda giudiziale formulata dal notaio sin dal primo grado di giudizio, e del resto riproposta nelle conclusioni dell’atto di appello trascritte a pagina 2 della sentenza impugnata, ha per oggetto la restituzione di tutte le somme depositate sui tre libretti di deposito. La Corte di appello, come detto poco sopra, ha esattamente individuato l’an debeatur nella responsabilità contrattuale della banca per aver omesso di verificare la correttezza delle disposizioni di movimentazione sui tre depositi bancari. Non si comprende, dunque, in base a quale ragione la pronuncia medesima, allorquando ha quantificato il risarcimento, abbia limitato la condanna alle sole somme per cui il notaio aveva dato prova di essere stato costretto personalmente a ripianare l’ammanco sui libretti di deposito. Così facendo la Corte territoriale ha commesso due errori in primo luogo non ha provveduto sull’intera domanda dell’appellante - come sopra richiamata - e, in secondo luogo, ha falsamente applicato l’art. 1834 c.c. nella parte in cui prevede l’obbligo della banca depositaria di restituire al depositante le somme versate sui libretti, restando perciò irrilevante che le somme depositate dal notaio non fossero di sua pertinenza. 3.5. Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato, dovendosi dare continuità a quanto già statuito da questa Corte nel senso che, ai fini dell’applicazione dell’art. 119, comma 1 e comma 4, del d.lgs. 1 settembre 1993, numero 385, nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito a risparmio, deve considerarsi cliente della banca - avente diritto a ricevere per iscritto, alla scadenza del contratto e almeno una volta all’anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto e ad acquisire copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni nell’ambito del suddetto rapporto contrattuale di deposito bancario - non solo il possessore del libretto di deposito, legittimato al compimento delle operazioni riguardanti il titolo, ma anche, se diverso dal possessore del libretto, il soggetto titolare del rapporto di deposito, che, quale parte del rapporto contrattuale con la banca, ha diritto a ricevere la comunicazione periodica delle operazioni relative al suo svolgimento Sez. 1, Sentenza numero 11004 del 12/05/2006 , senza che la mera annotazione sul titolo possa ritenersi a ciò equipollente. 4. La sentenza impugnata va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. la Corte respinge i primi due motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale accoglie il terzo motivo del ricorso principale cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato dovuto dalla ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115.