Buoni postali: alle Sezioni Unite la decisione su quale tasso d’interesse applicare

L’individuazione delle condizioni necessarie per l'applicazione, ai buoni postali già emessi, della riduzione del tasso di interessi compensativo operata, ex art. 173 cod. postale, da un apposito intervento ministeriale, è stata ritenuta, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., questione di massima di particolare importanza.

La Prima Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 21543 depositata il 31 agosto 2018, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la causa avente ad oggetto la corretta determinazione del tasso di interesse applicabile ai buoni fruttiferi di Poste Italiane S.p.a Il caso. Alcuni titolari di buoni postali fruttiferi, emessi in data 12 gennaio 1983 e appartenenti alla serie denominata O”, ottenevano dal Tribunale di Vibo Valentia un decreto ingiuntivo con il quale intimavano a Poste Italiane S.p.A. il rimborso dei buoni suddetti al tasso di interesse indicato nel contratto costitutivo. Poste Italiane proponeva opposizione rilevando che le somme dovute in sede di rimborso andavano rideterminate sulla base del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che aveva ridotto il tasso degli interessi compensativo relativo ai buoni postali fruttiferi di cui alla predetta serie O”. Il Tribunale di Vibo Valentia rigettava l'opposizione e tale decisione veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro. Segnatamente, la Corte territoriale, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13979 dell’8 maggio 2007, riteneva che fosse ormai pacifico che le condizioni sottoscritte dai risparmiatori non potessero essere unilateralmente modificate da Poste Italiane e che, pertanto, per i buoni postali fruttiferi valessero gli interessi riportati sui titoli al momento dell’acquisto e non le successive disposizioni ministeriali. Poste Italiane ricorreva per cassazione formulando cinque motivi di gravame. La determinazione del tasso di interesse applicabile ai buoni postali fruttiferi. I Giudici di legittimità, esaminato il ricorso, rilevano innanzitutto che la questione posta nel quarto motivo è dirimente ai fini dell’accoglimento o del rigetto del ricorso medesimo. In dettaglio Poste Italiane con detto motivo ha chiesto la riforma della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, denunciando la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto contenute a nell'art. 173 cod. postale b negli artt. 6 e 4 del d.m. 13 giugno 1986 c nell'art. 7, comma 3, d.lgs. 30 luglio 1999 n. 284 d nell'art. 9, commi 1 e 2, d.m. 19 dicembre 2000 e nell'art. 5, comma 12, d.l. 30 settembre 2003 n. 269 f nell'art. 2002 c.c Ad avviso dei Giudici della Prima Sezione il richiamato motivo di ricorso introduce il tema dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'applicazione ai buoni postali già emessi quali quelli appartenenti alla serie O” dedotti in lite della riduzione in corso di rapporto del tasso di interessi compensativo operata, sulla base della norma dell'art. 173 cod. postale, da un apposito intervento ministeriale tema questo dibattuto e sul quale – precisano gli ermellini – si registrano soluzioni contrapposte nella giurisprudenza di merito e, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, nessun precedente di legittimità. I due orientamenti giurisprudenziali a confronto. Prosegue la Corte di Cassazione illustrando le opposte tesi dei litiganti. A la posizione di Poste Italiane ad avviso di Poste Italiane i buoni postali fruttiferi sono regolati unicamente dalle disposizioni di legge pubblicate su Gazzetta Ufficiale, e sono soggetti all'applicabilità di nuove e diverse condizioni in quanto previste dalla normativa speciale di cui ai decreti ministeriali. Siffatto convincimento – osservano i Giudici di Legittimità – si fonda sui seguenti assunti di ordine generale i che i buoni postali fruttiferi siano destinatari di una normativa a sé stante e distinta, separata da quella del sistema generale, in quanto strumenti per la raccolta del risparmio per pubblico interesse ii che i buoni postali fruttiferi non siano titoli di credito, bensì semplici documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 c.c. sicché non avrebbero rilevanza le indicazioni riportate sul retro degli stessi dovendo questi poi essere ex art. 208 d.p.r. 256/1989 prodotti e quietanzati ai fini del rimborso. La conclusione cui giunge l’orientamento in discorso è che la disciplina dei buoni postali fruttiferi non è contenuta in un contratto tra Poste Italiane e il titolare del buono medesimo, ma soltanto nelle norme di cui al d.P.R. n. 156/1973 e al d.P.R. n. 256/1989. Da ciò deriva che il testo dell'art. 173, comma 1, cod. postale al tempo vigente – secondo cui le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto ministeriale [] da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie – incide in modo diretto sul contenuto disciplinare del contratto stipulato tra l'emittente e l'investitore, venendo a costituirne parte integrante. Con la conseguenza ulteriore che sin dal momento della stipula dei buoni postali fruttiferi gli investitori hanno acquisito la piena consapevolezza della circostanza che i tassi di interesse applicati avrebbero potuto subire delle variazioni. B La posizione dei titolari dei buoni postali fruttiferi in contrapposizione alla tesi argomentativa di Poste Italiane, i titolari dei buoni dedotti in lite hanno invece sostenuto che il rapporto di investimento possa essere scisso in due diversi momenti i quello della sottoscrizione del buono e ii quello inerente al tempo in cui sopravviene, nel corso del rapporto, il decreto ministeriale di riduzione dei tassi. Più in dettaglio, per quanto riguarda il momento della costituzione del rapporto, se è vero che l’art. 173 cod. postale attribuisce al ministro competente il potere discrezionale di modifica unilaterale delle condizioni economiche dell'investimento di cui al buono, è altresì innegabile che il testo letterale della norma non definisce i modi ed i termini in cui siffatto potere di modifica unilaterale entri a far parte del contenuto contrattuale dell'investimento medesimo sicché sarebbe necessaria una specifica previsione di tale potere nel contesto del contratto così da consentire al risparmiatore di valutare appieno le opportunità e i rischi che la sottoscrizione dello stesso comporta. Militano in tal senso, da un lato, il sistema specifico dei buoni postali, nel quale l'informazione resa al risparmiatore al momento della sottoscrizione e riportata sul retro del buono assume valore determinante, secondo quanto già affermato, seppur in fattispecie differente, dalla Corte di Cassazione cfr. Sezioni Unite n. 13979/2007 dall’altro, il sistema generale dei contratti per il quale l'eventualità che una parte possa modificare unilateralmente patti e obblighi convenzionalmente assunti ha natura eccezionale cfr. art. 1372, comma 1, c.c. è deve essere accompagnata dalla previsione di tutele ad hoc, anche in punto di specifica informativa, per l'altro contraente cfr. art. 118, comma 1, TUB . D’altronde, a ulteriore conforto di quanto appena illustrato, è richiamata anche la normativa di tutela del risparmio, di cui all'art. 47, comma 1, Cost. in coerenza della quale la disciplina ex art. 173 cod. postale dovrebbe essere interpretata e ricostruita per cui, consentire ad un emittente di ridurre in corso di rapporto la remunerazione dell'investimento – senza assicurare che l'investitore sia stato al riguardo opportunamente avvertito e senza neppure consentirgli il recesso ovvero la liquidazione anticipata dell’investimento – non tutelerebbe il risparmiatore ponendolo anzi in posizione deteriore. Venendo, infine, alle modalità di effettivo esercizio del potere unilaterale dell'emittente, i sostenitori della tesi qui in esame hanno osservato che l’art. 173, comma 3, cod. postale condiziona l'applicazione del tasso deteriore alla messa a disposizione delle relative tabelle, con la conseguenza che grava comunque su Poste Italiane l'onere di provare di averle tempestivamente affisse negli uffici postali aperti al pubblico. La necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite. I Giudici della Prima Sezione Civile, rilevata a la mancanza di precedenti specifici di legittimità sulle questioni trattate, b la previsione di una massiccia presentazione di ricorsi dei risparmiatori stante la diffusione dei buoni postali fruttiferi, c la tendenziale serialità delle problematiche che le emissioni dei buoni fruttiferi postali presentano, hanno ritenuto che le questioni sollevate da Poste Italiane con il quarto motivo del ricorso siano di complessità tali da considerarsi di massima di particolare importanza ex art. 374, comma 1, c.p.c. rimettendole così al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza interlocutoria 23 maggio – 31 agosto 2018, n. 21543 Presidente Cristiano – Relatore Dolmetta Fatto e diritto Ritenuto che 1. Poste Italiane s.p.a. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vibo Valentia che le aveva intimato di rimborsare a L.D. , P. , M. , Pi. e R. un buono postale fruttifero, emesso in data 12 gennaio 1983 e appartenente alla serie denominata O, secondo la misura prevista nel contratto costitutivo, come riportata nel testo del relativo documento. Nell’opporsi, Poste Italiane ha rilevato che le somme dovute in sede di rimborso andavano rideterminate sulla base del decreto ministeriale 13 giugno 1986, che aveva ridotto il tasso degli interessi compensativi relativi ai buoni postali fruttiferi che facevano parte della predetta serie. Il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato l’opposizione, con decisione che è stata poi integralmente confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 14 dicembre 2013. Richiamandosi in via peculiare alla autorità della pronuncia resa da questa Corte a Sezioni Unite, 8 maggio 2007 n. 13979, la Corte territoriale ha rilevato che è ormai definitivamente chiarito che le condizioni sottoscritte dai risparmiatori non possono essere unilateralmente modificate dalle Poste e che per i B.P.F. valgono gli interessi indicati dalle Poste ai risparmiatori nel momento in cui vengono sottoscritti e non quelli previsti per legge, sicché le condizioni riportate sui titolo e prospettate al cliente prevalgono sulle disposizioni ministeriali . 2.-Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello ricorre ora la s.p.a. Poste Italiane, articolando cinque motivi di cassazione. Resistono L.D. , P. , M. e Pi. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE 1.-Con il primo motivo di ricorso Poste Italiane denuncia nullità della sentenza, ex art. 360, co. 1, n. 4 cod. proc. civ., assumendo che la corte territoriale non ha assolutamente pronunciato sui motivi dell’appello. 2 Con il secondo motivo deduce, per la medesima ragione, la violazione degli art. 112 cod. proc. civ. e 111 Cost 3 Con il terzo motivo, lamentando violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., sostiene che la sentenza impugnata difetta della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 4 Con il quarto, denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto contenute nell’art. 173 TU approvato con il d.P.R. 156/1973 siccome modificato dal d.l. 460/1974 convertito dalla legge n. 588/1974 e nel d.m. 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. del 28 giugno 1986, n. 148 artt. 6 e 4 tabelle dei saggi di interesse ivi previste , nell’art. 7 comma 3 d.lgs. 30 luglio 1999 n. 284, nell’art. 9 commi 1 e 2 d.m. 19 dicembre 2000 e nell’art. 5 comma 12 d.I.30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché nell’art. 2002 cod. civ. . 5 Con il quinto si duole dell’omesso esame del fatto, decisivo per il giudizio, che ai buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie O erano stati estesi, successivamente alla loro emissione, i tassi di interesse previsti per la nuova serie Q 6 Questione dirimente ai fini dell’accoglimento o del rigetto del ricorso è quella posta nel quarto motivo. 7-Il mezzo postula l’erroneità della soluzione di diritto adottata dalla Corte territoriale, che ha ritenuto non riferibile al buono postale oggetto di giudizio il plesso normativo costituito dall’art. 173 cod. postale nella versione vigente all’epoca dell’emissione del buono, poi abrogata dal d.lgs. n. 284/1999 e dalle disposizioni del d.m. 13 giugno 1986. Così impostato, il motivo introduce il tema dell’individuazione delle condizioni necessarie per l’applicazione ai buoni postali già emessi quali quelli appartenenti alla serie O della riduzione in corso di rapporto del tasso di interessi compensativo operata, sulla base della norma dell’art. 173 cod. postale, da un apposito intervento ministeriale. Che è tema va subito messo in evidenza -molto vissuto, e non meno dibattuto, nell’esperienza della giurisprudenza di merito di questi ultimi anni con riferimento non esclusivo ai buoni postali appartenenti alla serie O, per la verità, bensì esteso pure alle serie immediatamente precedenti , sul quale si registrano soluzioni contrapposte. Secondo quanto le parti del presente giudizio non hanno mancato, del resto, di rimarcare nel limite del rispettivo interesse, segnalando anche le contrastanti decisioni dell’Arbitrato bancario finanziario loro favorevoli. Non risultano, invece, precedenti propriamente in termini nella giurisprudenza di questa Corte. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 13979/2007, a cui si richiama la sentenza impugnata, in realtà riguarda specificamente siano o meno adattabili alla fattispecie in esame i principi in essa enunciati il caso di buoni postali emessi con l’apposizione a tergo del documento di tassi più favorevoli all’investitore di quelli all’epoca vigenti. Anche la recente pronuncia di Cass., 28 febbraio 2018 n. 4761 -essa pure ispirata ai medesimi principi enunciati dalle Sezioni Unite secondo l’insegnamento di questa Corte il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi essenzialmente sulla base dei dati risultanti dai buoni volta a volta sottoscritti riguarda un caso in cui le indicazioni riportate sul testo del buono erano difformi da quelle previste dal decreto istitutivo della relativa serie. 8. L’orientamento fatto proprio dalla ricorrente Poste Italiane, sostiene che i buoni postali fruttiferi sono regolati unicamente dalle disposizioni di legge che li riguardano, che sono pubblicate su Gazzetta Ufficiale, e sono soggetti all’applicabilità di nuove e diverse condizioni anch’esse pubblicate su Gazzetta Ufficiale in quanto esse sono previste dalla normativa speciale di cui ai decreti ministeriali . 9. A base di questo convincimento vengono posti, prima di ogni altra cosa, due assunti di ordine generale. 9.1-Il primo è che i buoni postali fruttiferi costituiscono uno strumento per la raccolta del risparmio per pubblico interesse, il cui concreto esercizio, attesane la natura pubblicistica, nonché l’originaria natura pubblicistica di Poste, viene regolato direttamente dal legislatore mediante norme imperative . In sostanza si afferma i buoni postali sono destinatari di una normativa a sé stante e distinta, separata da quella del sistema generale. L’altro rilievo discende dalla considerazione, di per se stessa oggi comunemente condivisa, che i buoni postali non sono dei titoli di credito, bensì dei semplici documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 cod. civ. Da tale qualificazione il detto orientamento fa derivare che per i buoni postali non rilevano le indicazioni riportate sul retro degli stessi , posto pure si aggiunge che essi devono essere prodotti e quietanziati ai fini del rimborso che ne determina la relativa estinzione per capitale e interessi art. 208 d.p.r. 256/1989 . Dall’insieme di questi rilievi, l’orientamento in esame ricava che la disciplina dei buoni per cui è causa non è contenuta in un contratto tra Poste e il titolare del buono, ma nelle norme di cui al d.P.R. n. 156/1973 e al d.P.R. n. 256/1989 . 9.2. Sulla scorta di questa impostazione generale, si ritiene, più in particolare, che il testo dell’art. 173 comma 1 cod. postale vigente all’epoca le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto ministeriale omissis da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie entri, senza bisogno di mediazione alcuna, nel regolamento dell’emissione dei buoni. Sì che tale norma risulta incidere in modo diretto sul contenuto disciplinare del contratto stipulato tra l’emittente e l’investitore, venendo a costituirne parte integrante. Con la conseguenza ulteriore e di rilevanza intuitiva che sin dal momento della stipula dei buoni gli investitori vanno considerati come pienamente consapevoli della circostanza che i tassi possono subire delle variazioni . 9.3. A latere dello svolgimento argomentativo appena riportato, l’orientamento che stima la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale condizione sufficiente per l’applicazione della riduzione del tasso stabilita dal decreto ministeriale, ritiene di potere trovare conforto ulteriore nell’ambito della normativa che, verso la fine degli anni novanta, ha abrogato tra le altre la disposizione di cui all’art. 173 cod. postale. A tale proposito assumerebbe particolare rilievo la norma dell’art. 7 d.P.R. n. 284/1999, che nello stabilire l’abrogazione anche dell’art. 173 ha prescritto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti continuano a essere regolati dalle norme anteriori . Tale disposizione come ha cura di sottolineare la ricorrente è stata ribadita dall’art. 9, comma 2, d.m. 19 dicembre 2000 e, successivamente, anche dall’art. 5, comma 12, d.l. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003. 10. L’orientamento che si contrappone a quello appena illustrato, e nel cui ambito si inscrive la sentenza impugnata, muove invece dalla considerazione di due diversi momenti del rapporto di investimento quello della sottoscrizione del buono e quello inerente al tempo in cui sopravviene, nel corso del rapporto, il decreto ministeriale di riduzione dei tassi. Ne emergono due profili distinti che come tali vanno considerati , ma che, tuttavia, non si pongono come tra loro necessariamente alternativi. 11. Per il primo profilo, relativo alla costituzione del rapporto, si nota in particolare come il tenore del comma 1 dell’art. 173 cod. postale sia chiaro nell’escludere ogni eventualità di allineamento automatico dei tassi delle diverse serie e, in positivo, nell’attribuire al ministro competente un vero e proprio potere discrezionale di modifica unilaterale delle condizioni economiche dell’investimento di cui al buono e come pure sia chiaro nel precisare i modi di esercizio di tale potere in una con il comma 3 della disposizione v. nel paragrafo successivo . Ciò premesso, si nota altresì che il testo letterale della norma lascia scoperto il punto della definizione dei modi e dei termini in cui questo potere di modifica unilaterale entra a far parte del contenuto contrattuale dell’investimento medesimo. Più ragioni militano secondo quest’indirizzo nel senso di ritenere necessaria una specifica previsione di tale potere nel contesto del contratto che, nel concreto, fonda l’investimento sì che il risparmiatore ne sia effettivamente avvertito al momento di sottoscrivere il buono e possa valutare appieno le opportunità e i rischi che lo stesso comporta. In questa direzione si porrebbe, prima di tutto, il sistema specifico dei buoni postali, nel quale l’informazione resa al risparmiatore al momento della sottoscrizione e riportata sul retro del buono assume valore determinante, secondo quanto già affermato da questa Corte cfr. sopra, nella parte finale del par. 7 . Nel redigere la sua requisitoria, il Procuratore Generale ha in proposito osservato pur se riguarda una diversa ipotesi, la sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007 ben può essere estesa al caso in esame, nel quale, a maggior ragione, dovrà essere tutelato colui che abbia acquistato sin dall’origine un buono postale corredato da una tabella per la liquidazione dei tassi perfettamente corrispondente a quella prevista dalla normativa che lo ha istituito, nella mancanza di informativa contrattuale circa la possibilità di successiva variazione dei tassi anche in senso peggiorativo per non essere state apposte sul buono clausole contrattuali, stampigliature e/o diciture a carattere informativo . Nella medesima direzione sta, altresì, il sistema generale dei contratti, nel cui alveo si sottolinea anche l’investimento in buoni postali viene in definitiva a collocarsi. In questo sistema si avverte l’eventualità che un contraente possa modificare unilateralmente patti e obblighi convenzionalmente assunti ha natura eccezionale cfr. la norma dell’art. 1372, comma 1, cod. civ. la legge che ne contempli l’astratta ammissibilità, per solito ne subordina la praticabilità in concreto alla previsione di tutele ad hoc per l’altro contraente, a cominciare da una specifica informativa in sede di formazione del rapporto cfr., così, la norma dell’art. 118, comma 1, TUB . E sempre in detta direzione si ritiene stia, soprattutto, la normativa costituzionale di tutela del risparmio, di cui all’art. 47 comma 1 della Carta una disposizione di legge che, nel consentire all’emittente di ridurre in corso di rapporto la remunerazione dell’investimento, non si curi nel contempo di far sì che l’investitore sia opportunamente avvertito di tale eventualità e dei rischi conseguenti, non tutela il risparmiatore, ponendolo anzi in posizione deteriore. Ne segue allora si aggiunge che la norma dell’art. 173 cod. postale deve comunque essere interpretata e ricostruita in modo tale da risultare coerente, e non già contrastante, con l’indicato precetto costituzionale l’esigenza di affidarsi unicamente a interpretazioni rispettose dei precetti costituzionali e, per ciò stesso, costituzionalmente orientate è ribadita, ancora di recente, dalla pronuncia delle Sezioni Unite, 7 febbraio 2018, n. 2990 . Tanto più che quella dell’informazione mirata sul contratto risulta essere l’unica via di tutela del risparmiatore, il sistema non prendendo in considerazione l’eventualità di un recesso del medesimo, con liquidazione anticipata dell’investimento con riferimento al momento dell’effettivo esercizio del potere di riduzione dei tassi . 12. L’altro profilo tenuto in conto dall’orientamento in parola fa riferimento alle modalità di effettivo esercizio del potere unilaterale dell’emittente. A questo proposito, si è osservato in particolare che la norma del comma 3 dell’art. 173 cod. postale prescrive, nell’occasione del decreto di modifica peggiorativa del tasso, il compimento di una specifica attività da parte dell’emittente, come intesa a rendere disponibili al pubblico degli investitori le tabelle riportanti i nuovi tassi gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali . Constatata la peculiare utilità che una simile informazione possiede per la successiva gestione dell’investimento dalla ricerca di una sua liquidazione a mezzo mercato alla previsione dei potenziali utilizzi della remunerazione in essere , si è rilevato che la norma del comma 3 appare condizionare l’applicazione del nuovo tasso alla messa a disposizione delle relative tabelle. Con la conseguenza si è precisato che l’emittente ha l’onere di provare di avere tempestivamente provveduto, negli uffici postali aperti al pubblico, all’effettiva messa a disposizione delle nuove tabelle. 13. Il resoconto degli opposti orientamenti, appena compiuto, mette in chiara evidenza la forte complessità delle questioni sollevate dal quarto motivo di ricorso proposto dalla società Poste Italiane. Già sopra si è riferito della mancanza di precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte cfr. n. 7 . È da aggiungere, ora, la previsione di una massiccia presentazione di ricorsi in proposito, stante la diffusione che nel tempo ha avuto l’investimento dei risparmiatori nei buoni postali fruttiferi, nonché la tendenziale serialità delle problematiche che le diverse serie di emissione degli stessi vengono a presentare. In ragione di tali considerazioni, il Collegio ritiene che le questioni sollevate dal quarto motivo del ricorso siano da considerare come questioni di massima di particolare importanza ai sensi dell’art. 374, comma 1, cod. proc. civ 14. In conclusione, il Collegio ritiene di rimettere la causa al Primo presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di questa Corte. P.Q.M. dispone la trasmissione del procedimento al Primo presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite civili.