Umidità nell’immobile? Non sempre è responsabile la società appaltatrice per i lavoro di costruzione

Se dalla relazione dei consulenti tecnici emerge che l’umidità dell’immobile non ha compromesso l’abitabilità e il godimento del bene non è integrata la fattispecie di cui all’art. 1669 c.c Rovina e difetti di cose immobili . Negato ai proprietari il risarcimento dei danni da vizi dell’opera richiesto nei confronti della società appaltatrice e del direttore dei lavori di costruzione dell’immobile.

Sul tema la Cassazione con ordinanza n. 21473/18, depositata il 31 agosto. Il fatto. I Giudici di merito rigettavano la domanda degli attori, i quali convenendo in giudizio l’appaltatrice e il direttore dei lavori di costruzione dell’unità abitativa di loro proprietà, chiedevano la condanna al risarcimento dei danni causati da vizi dell’opera. In particolare gli attori lamentavano l’inadeguata coibentazione del fabbricato con formazione di muffe, scrostamento degli intonaci e fessurazione delle pareti. Contro la decisione di merito i proprietari dell’immobile hanno proposto ricorso per cassazione lamentando con un unico motivo l’erronea qualificazione giuridica della fattispecie. I ricorrenti rimproverano al Tribunale di Udine di aver negato la sussunzione del caso concreto nella disposizione di cui all’art. 1669 c.c. Rovina e difetti di cose immobili . Rovina e difetti di cose immobili. Secondo il Supremo Collegio la doglianza non può essere accolta. Osservano gli Ermellini che il Giudice di merito, sulla base di una ricostruzione fattuale incensurabile in sede di legittimità basata su fotografie e relazione di CTU e CTP, ha ritenuto che nel caso di specie l’umidità non ha compromesso l’abitabilità e il godimento del bene data la limitata estensione e la ridotta o nulla incidenza sulla possibilità di utilizzare l’immobile secondo la sua destinazione . Tale situazione non integra la fattispecie di cui all’art. 1669 c.c., la quale deve essere interpretata estensivamente e necessita che il difetto costruttivo integri un apprezzabile pregiudizio al normale godimento del bene Cass. n. 14650/13 . Pertanto la Cassazione ha rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 23 gennaio – 31 agosto 2018, n. 21473 Presidente Matera – Relatore Marcheis Fatto e diritto PREMESSO CHE D.M.D. e B.L. convenivano in giudizio la società M. Costruzioni e l’arch. M.M. , rispettivamente appaltatrice e direttore dei lavori di costruzione dell’unità abitativa di proprietà degli attori, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati da vizi dell’opera in particolare, l’inadeguata coibentazione del fabbricato, con formazione di muffe, scrostamento degli intonaci e fessurazioni delle pareti i convenuti, costituendosi, si opponevano alla domanda tra l’altro richiamando le conclusioni formulate dal consulente tecnico nel procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato dagli attori ante causam l’impresa appaltatrice chiamava inoltre in causa la Milano Assicurazioni SpA, rimasta contumace. Il Tribunale di Udine - con sentenza 25 marzo 2013, n. 403 - ha rigettato la domanda in quanto infondata. D.M.D. e B.L. hanno impugnato la sentenza di fronte alla Corte d’appello di Trieste, che - con ordinanza depositata il 15 aprile 2014 - ha dichiarato l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c Ricorrono in cassazione, contro la sentenza del Tribunale di Udine, D.M.D. e B.L. . Resistono con controricorso, mediante atti distinti, l’arch. M.M. e UnipolSai Assicurazioni SpA già Milano Assicurazioni SpA . L’intimata D.M. Costruzioni s.r.l., in liquidazione e concordato preventivo con cessione dei beni, non ha presentato difese. I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE L’unico motivo del ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, e dell’art. 111 Cost., erronea qualificazione giuridica della fattispecie dopo una parte di critica all’ordinanza della Corte d’appello di Trieste v., in particolare pp. 16-22 del ricorso , inammissibile in quanto oggetto dell’impugnazione ex art. 348-ter c.p.c. è la sentenza di primo grado, viene rimproverato al Tribunale di Udine di aver negato la sussunzione del caso concreto nella norma di cui all’art. 1669 c.c La doglianza non può essere accolta. Il Tribunale, sulla base di una ricostruzione in fatto incensurabile in questa sede fotografie, relazione del consulente tecnico d’ufficio, relazione del consulente tecnico di parte dei ricorrenti ha ritenuto che l’umidità in concreto presente, data la limitata estensione e la ridotta o nulla incidenza sulla possibilità di utilizzare l’immobile secondo la sua destinazione , non compromette l’abitabilità e il godimento del bene e pertanto non integra la fattispecie di cui all’art. 1669 c.c. Secondo l’orientamento di questa Corte, che pure - come precisa il Tribunale - interpreta estensivamente la disposizione, è necessario che il difetto costruttivo integri un apprezzabile pregiudizio al normale godimento del bene così Cass. 14650/2013, citata dagli stessi ricorrenti , il che appunto il giudice di merito ha escluso. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente M.M. che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali 15% e accessori di legge in favore della controricorrente UnipolSai Assicurazioni SpA che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-bis del d.p.r. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.