Prima si iscrive al master, poi rinuncia: deve pagare il residuo del costo complessivo

Respinte le obiezioni proposte da una professionista, obbligata a versare ora 2mila e 800 euro alla società organizzatrice del corso. Illogico, secondo i Giudici, parlare di clausola vessatoria.

Percorso formativo incompiuto la professionista rinuncia difatti al master. Scelta assolutamente legittima, che però ha un costo una penale da 2mila e 800 euro da versare alla società organizzatrice quale somma residua del prezzo pattuito per l’iscrizione e per la partecipazione al corso di specializzazione. Inutili tutte le contestazioni mosse dalla donna per i Giudici è giustificata, e non vessatoria, la clausola prevista nel contratto predisposto dalla società e firmato dalla professionista Cassazione, ordinanza n. 20422/18, sez. VI Civile, depositata oggi . Ammissione. Pomo della discordia è proprio la penale richiesta dalla società organizzatrice del master. La pretesa avanzata nei confronti della professionista, che prima si è iscritta al corso – pagando la cifra prevista – ma poi ha rinunciato, è ritenuta fondata dal Giudice di pace conseguente l’ingiunzione di pagamento nei confronti della donna per la somma di 2mila e 800 euro quale residuo delle somme pattuite contrattualmente e relative a un master . Decisiva la constatazione che la professionista ha sottoscritto un modulo per l’ammissione al master e in tale contratto si prevedeva che l’interruzione a qualsiasi titolo da parte dello studente della frequenza delle lezioni e della fruizione delle attività didattiche non solleva dall’obbligo di versare le rimanenti rate” . E proprio su questa clausola si soffermano i Giudici del Tribunale, spiegando che essa, contrariamente a quanto sostenuto dalla professionista, non era vessatoria poiché si trattava di una penale dall’importo non eccessivo ma proporzionato al costo che l’allievo avrebbe dovuto corrispondere per il master. Recesso. A chiudere il cerchio provvedono ora i Giudici della Cassazione, confermando la valutazione compiuta in Tribunale, e respingendo le ulteriori obiezioni mosse dalla donna rispetto alla pretesa avanzata dalla società organizzatrice del master. Per i Magistrati del Palazzaccio è indiscutibile la legittimità della clausola che impone il pagamento dell’intera annualità per l’ipotesi di un recesso anticipato da parte dell’allievo , poiché essa limita il libero esercizio del recesso, comportante, in ipotesi di recesso, il pagamento di una penale . Impossibile, quindi, parlare di vincolo vessatorio nei confronti della professionista. E, allo stesso modo, è illogico, secondo i Giudici, considerare eccessivo l’importo della clausola penale inserita nel contratto relativo al master , poiché esso è proporzionato al costo previsto per il corso di specializzazione professionale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 17 maggio – 2 agosto 2018, n. 20422 Presidente Amendola – Relatore Pellecchia Fatto e diritto Rilevato che 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la scuola Campana di Neurologia Clinica Riabilitativa e Forense 'Lightner Witmer' chiedeva ed otteneva dal Giudice di pace di Portici ingiunzione di pagamento per la somma di Euro 2.800 quale residuo delle somme così pattuite contrattualmente e relative ad un Master. Espose che la Dott.ssa Va. Ma. aveva sottoscritto un modulo per l'ammissione ad un master con la Scuola Campana di Neurologia Clinica Riabilitativa e Forense Lightner Witmer in tale contratto, al capo n. 11, si sprevedeva che l'interruzione a qualsiasi titolo da parte dello studente della frequenta delle legioni e/o della fruizione delle attività didattiche non solleva dall'obbligo di versare le rimanenti rate la Dott.ssa Ma. comunicava disdetta alla Scuola organizzante il master. La Dott.ssa Ma. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che veniva respinto dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 13691 del 20 dicembre 2016, che ha ritenuto che la clausola di cui al capo n. 11 del contratto non fosse vessatoria ma che si trattava di una clausola penale dall'importo non affatto eccessivo ma proporzionato al costo che l'alunno avrebbe dovuto corrispondere. 3. Avverso tale sentenza la Dott.ssa Ma. propone ricorso per Cassazione sulla base di un motivo. La Scuola intimata non svolge attività difensiva. 4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Considerato che 5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore. 6.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la erronea, contradditoria e carente motivazione della sentenza d'appello in ordine agli artt. 1469 bis, 1341 e 1342 c.c. il Tribunale di Napoli avrebbe errato nel non qualificare il rapporto tra la Ma. e la Scuola Lightner Witmer come rapporto tra professionista e consumatore avrebbe, inoltre, errato nel non considerare la clausola inserita al capo n. 11 del contratto come vessatoria, perché, nel prevedere il pagamento dell'intero prezzo in caso di recesso, comportava una eccessiva sproporzione tra le prestazioni richieste alle parti contrattuali. Il motivo è inammissibile. La ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il Tribunale di Napoli, nel decidere il merito della controversia, rilevava che la clausola che impone il pagamento dell'intera annualità per l'ipotesi di un recesso anticipato da parte dell'alunno sia riconducibile ad una clausola che limita il libero esercito del recesso comportante, in ipotesi di recesso, il pagamento di una penale . Dunque, secondo il Tribunale campano, la clausola inserita nel contratto di iscrizione al master era una clausola penale. Parte ricorrente, invece, nulla censura in relazione a quanto sostenuto dal Tribunale di Napoli, ma si limita ad una disamina della disciplina professionista/consumatore e delle clausole vessatorie, senza centrare il punto della decisione è una clausola penale e la sua eventuale vessatorietà va analizzata in relazione alla sua natura e funzione. Infatti, tale richiamo sulla disciplina della vessatorietà risulta del tutto ininfluente nel censurare la pronuncia del Tribunale, dal momento che esso prescinde dalla qualificazione del rapporto come rapporto tra professionista e consumatore o come business to business, avendo importanza solo la funzione e la natura della clausola penale. Inoltre, nel caso concreto il Tribunale di Napoli, in relazione alla manifesta eccessività dell'importo della clausola penale inserita nel contratto del master, ha sostenuto che non fosse eccessivo ma che fosse, invece, proporzionato al costo che lo studente avrebbe dovuto corrispondere qualora il debitore avesse adempiuto correttamente alle sue obbligazioni. Ciò, alla luce di quanto stabilito nell'ordinanza n. 17731/2015 di questa Corte, preclude comunque ogni sindacato di legittimità sull'operato del Giudice del grado precedente, se questi ha correttamente argomentato l'apprezzamento sull'eccessività dell'importo fissato dalla penale, avendo riguardo all'effettiva incidenza dell'adempimento sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione attuale. 7. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che la Scuola intimata non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.