La «prassi distorta» della banca non giustifica il diniego di ammissione del credito al privilegio ipotecario

Nel caso di stipula di un mutuo ipotecario al solo fine di garantire, attraverso l’erogazione di somme poi defluite nella casse della banca mutuante , una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, è individuabile un motivo illecito nella costituzione di un’ipoteca per debiti chirografari preesistenti. Tale garanzia è revocabile, in quanto concessa per un nuovo credito erogato al fine di estinguere il credito precedente chirografario.

Così la Cassazione con ordinanza n. 19746/18, depositata il 25 luglio. Il caso. Una banca ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale di Macerata, la quale confermando la decisione del giudice delegato, non aveva ammesso al privilegio ipotecario il credito vantato dall’istituto bancario nei confronti del Fallimento di una ditta individuale. Nel dettaglio il Tribunale aveva rilevato che al momento dell’accessione del mutuo ipotecario l’esposizione del conto corrente veniva sostanzialmente azzerata per poi risalire solo mesi più tardi. Tale operazione, secondo il Giudice di merito, era servita per sostituire con un credito assistito da garanzia reale un credito chirografario, non risultando lo stesso funzionale né all’acquisto di un immobile o a qualsiasi altra operazione avente ad oggetto il bene costituito in garanzia . In conclusione il Tribunale aveva ritenuto che a fondamento della stipulazione del contratto di mutuo vi fosse un motivo illecito. La prassi distorta della banca ricorrente. Con il terzo motivo di ricorso, ritenuto fondato dal Supremo Collegio, il ricorrente sostiene che la decisione di merito, in violazione dell’art. 1418 c.c. Causa di nullità del contratto , ha tratto la rilevazione sia dell’illeceità del mutuo sia della qualificazione meramente chirografaria del credito restitutorio dalla sola constatazione della volontà di sostituire con un credito assistito da garanzia reale uno chirografario. Tale comportamento, ritenuto un operazione diffusa nell’operatività bancaria dalla ricorrente, nonostante possa costituire un uso distorto di un credito ipotecario nel sistema vigente non comporta automaticamente che la prassi distorta debba essere sanzionabile con lo strumento della nullità, essendo la stessa piuttosto rimediabile con lo strumento tipico dell’azione revocatoria . Motivo illecito e revocabilità della garanzia. La Cassazione ha accolto il motivo di ricorso facendo applicazione dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale nel caso in cui venga stipulato un mutuo ipotecario solo per garantire, attraverso l’erogazione di somme poi refluite in forza di precedenti accordi nelle casse della banca mutuante , una esposizione precedente dello stesso soggetto o di terzi, è individuabile un motivo illecito rappresentato dalla costituzione di un’ipoteca per debiti chirografari preesistenti . Detta garanzia è revocabile in quanto concessa per nuovo credito, la cui erogazione è finalizzata all’estinzione di credito precedente chirografario Cass. n. 17650/12 . Per queste ragioni, accogliendo il terzo motivo, la Cassazione ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Macerata.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 23 aprile – 25 luglio 2018, n. 19746 Presidente Genovese – Relatore Dolmetta Fatto e diritto 1.- La s.p.a. Banca Popolare di Ancona s.p.a. ricorre per cassazione nei confronti del Fallimento della ditta individuale omissi s e dello stesso S.C. , proponendo tre motivi di ricorso avverso il decreto emesso dal Tribunale di Macerata in data 7 giugno 2013, in via di conferma della decisione del giudice delegato, che non aveva ammesso al privilegio ipotecario il credito vantato dall’attuale ricorrente. In proposito, il Tribunale ha rilevato che effettivamente al momento dell’accensione del mutuo ipotecario l’esposizione del conto corrente ordinario era pari a Euro 47.919,39 e che tale esposizione veniva sostanzialmente azzerata mediante l’accensione del predetto mutuo ipotecario, risalendo a oltre Euro 22.000,00 solo circa due mesi più tardi . Lo stesso ha poi osservato che l’ accensione di tale mutuo ha avuto sostanzialmente la funzione di sostituire con un credito assistito da garanzia reale un credito chirografario, non risultando lo stesso funzionale né all’acquisto di un immobile o a qualsiasi altra operazione avente ad aggetto il bene costituito in garanzia . In conformità all’argomentazione svolta del giudice delegato, il tribunale ha poi concluso che alla base della stipulazione del contratto di mutuo sussisteva un motivo illecito . L’intimato fallimento non ha svolto difese. 2.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati. Il primo motivo ricorso, p. 11 assume ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e cioè l’estraneità, al momento dell’operazione contestata, del bene concesso a garanzia del mutuo rispetto al patrimonio della ditta fallita . Il secondo motivo p. 13 assume ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 2821 e, per relationem, dell’art. 38 comma 1 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, applicabile anche alle operazioni di mutuo ipotecario non fondiario, secondo il quale il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili . Il terzo motivo p. 14 assume ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 cod. civ. secondo il quale il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative ovvero in presenza della illiceità della causa ovvero dell’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 . 3.- Per ragioni di anteriorità logica, va subito esaminato il terzo motivo di ricorso. Con tale motivo, la ricorrente assume, in particolare, che il decreto impugnato ha tratto la rilevazione sia della illiceità del mutuo , di cui di discute, sia pure della qualificazione meramente chirografaria del credito restitutorio da un’unica constatazione che lo stesso possedeva la funzione di sostituire con un credito assistito da garanzia reale un credito meramente chirografario . Ora, prosegue la ricorrente, nella specie la banca ha effettivamente posto in essere un’operazione del genere, che peraltro risulta assai diffusa nell’attuale operatività bancaria e che da più parti è stata definita come un uso distorto del credito fondiario o ipotecario , anche perché risulta oggettivamente intesa a pregiudicare le concorrenti ragioni degli altri creditori e viene pertanto a configurare una violazione della par condicio . Il fatto che si tratti di una prassi distorta - così procede ancora la ricorrente - tuttavia non implica che, nel sistema vigente, la sua adozione debba essere sanzionata con lo strumento della nullità, essendo la stessa piuttosto rimediabile con lo strumento tipico dell’azione revocatoria . 4.- Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento il motivo di ricorso appena riassunto. Secondo un orientamento espresso da questa Corte, in effetti, qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l’erogazione di somme poi refluite in forza di precedenti accordi nelle casse della banca mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi , risulta individuabile il motivo illecito” perseguito, rappresentato dalla costituzione di un’ipoteca per debiti chirografari preesisitenti tale garanzia è revocabile, in quanto concessa per nuovo credito, la cui erogazione è finalizzata all’estinzione di credito precedente chirografario cfr. Cass., 15 ottobre 2012, n. 17650 nella motivazione anche disamina dei precedenti. Da ultimo 29 febbraio 2016, n. 3955 . Il Collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento e, per conseguenza della sua applicazione, accogliere il richiamato mezzo di Impugnazione Cass. n. 1807 e 26504 del 2013 . 5.- Il primo e il secondo motivo di ricorso risultano assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo. 6.- In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Di conseguenza, va cassato il decreto impugnato e la controversia rinviata al tribunale di Macerata che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la controversia al Tribunale di Macerata, che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.