Mutuo di scopo: è nullo in caso di mancato rispetto della destinazione dedotta nel contratto

Nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo l'erogazione del finanziamento.

Con l’ordinanza n. 15929/18 del 18 giugno, il S.C. affronta nuovamente, con quale interessante spunto, il tema del c.d. mutuo di scopo” e delle conseguente derivanti da un uso difforme della provvista rispetto a quanto previsto contrattualmente. Il caso. In primo e secondo grado, i Giudici di merito ammettevano quale chirografario il credito di una banca nei confronti di una società, ritenendo che il finanziamento concesso – e garantito da ipoteca sugli immobili della società – fosse nullo perchè l’operazione era finalizzata non alla concessione di un mutuo agrario ma ad una diversa operazione consolidamento debito mediante concessione di ipoteca a garanzia del credito . Il S.C., peraltro, in parziale accoglimento del ricorso, censura la decisione della Corte d’Appello che ha travisato la funzione del mutuo di scopo con il diritto del mutuante di vedersi, comunque, restituito l’importo erogato al mutuatario. Mutuo di scopo e rilevanza causale. Secondo la giurisprudenza pressochè unanime, nel mutuo di scopo si verifica una deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 c.c. che si configura quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo. Ne deriva che l'inosservanza della destinazione delle somme indicata nel mutuo rileva, in tali casi, ai fini della validità o meno del contratto stesso. Mutuo fondiario e mutuo di scopo. Peraltro, il mutuo fondiario con cui l'istituto erogante abbia ottenuto il soddisfacimento di un pregresso credito vantato nei confronti del mutuatario non è viziato da nullità, in relazione alla causa negoziale, in considerazione del fatto che il mutuo fondiario non assume il contenuto di contratto di scopo, non essendo previsto che agli effetti della sua validità la somma erogata debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire. Mutuo di scopo conseguenze dell’impegno assunto. La rilevanza causale dello scopo del finanziamento fa sì che, nel mutuo di scopo, poiché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata, siffatto impegno assume rilievo causale nell'economia del contratto, con conseguente nullità in ipotesi di effettiva mancanza di causa. Mutuo fondiario e pregresse passività. Molto diffusa è la concessione di un mutuo bancario per l’azzeramento di pregresse passività con l’istituto erogante. In tale caso, si afferma comunemente che l'utilizzo da parte del mutuatario delle somme ricevute dalla banca mutuante per estinguere le passività accumulate da altro soggetto nei confronti della banca medesima è fatto estraneo alla causa del contratto di mutuo fondiario che rimane pertanto valido poiché non costituisce un mutuo di scopo. Mutuo di scopo e passività pregresse. Diversamente all’ipotesi di concessione del muto fondiario poc’anzi illustrata, nei soli mutui di scopo, tutte le volte in cui le somme somministrate al cliente non vengono impiegate per lo scopo concordato, ma per coprire o ripianare precedenti esposizioni debitorie contratte con il medesimo istituto di credito erogante il mutuo, questo sarà affetto da nullità e il debitore, non dovrà più rimborsare le somme avute in prestito. Finanziamento ed estinzione del debito. In applicazione del principio sopra riferito, in giurisprudenza si è ritenuto che non può ritenersi affetto da nullità ed è riconducibile all'ampio concetto di mutuo di scopo, il contratto di finanziamento stipulato al fine di estinguere un precedente debito. In detta ipotesi la quantità di danaro o cose fungibili entra nel patrimonio del mutuatario con un vincolo convenzionale di destinazione che ne impedisce la fruizione per altre finalità, in tal modo parzialmente derogando alla regola della confusione con il restante patrimonio del mutuatario. Finanziamento ed obbligo di restituzione. Nel caso di specie, il S.C. accoglie in parte il ricorso sul rilievo che i giudici di merito non hanno correttamente valutato la circostanza relativa all’obbligo di restituzione a carico del mutuatario. Lo scopo e la finalità del mutuo, infatti, non costituisce il presupposto del diritto del mutuante di insinuarsi, ad esempio, nel passivo del mutuatario, essendo peraltro irrilevante che la destinazione dedotta in contratto non sia rispettata, prima o dopo il finanziamento.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 27 aprile – 18 giugno 2018, n. 15929 Presidente Di Virgilio – Relatore Pazzi Fatto e diritto Rilevato che 1. il Tribunale di Verona, con sentenza depositata in data 16 aprile 2007, provvedeva sul ricorso per insinuazione tardiva allo stato passivo di SIPA s.p.a. in A.S. presentato da U.G.C. Banca s.p.a. quale procuratrice speciale di Quercia Funding s.r.l., società mandataria per la riscossione dei crediti di Mediovenezie s.p.a. già Cariverona Banca s.p.a. , disponendo l’ammissione in chirografo del credito ciò in quanto il contratto agrario garantito da ipoteca su immobili della mutuataria doveva considerarsi nullo perché risultava che la volontà delle parti fosse diretta non già alla conclusione di un mutuo agrario ma di una diversa operazione munita di garanzia reale, verosimilmente un’operazione di finanziamento volta ad appianare la grave esposizione debitoria di M.G. , vizio da cui derivava l’invalidità dell’iscrizione ipotecaria effettuata a garanzia del finanziamento concesso. 2. La Corte d’Appello di Venezia, nel respingere il gravame proposto da U.G.C. Banca s.p.a., precisava che la qualificazione del finanziamento come mutuo di scopo non era impedita dalla mancanza di un tasso agevolato, constatava che la documentazione dimessa dalla banca non consentiva di verificare l’avvenuta ristrutturazione di fabbricati e l’installazione di nuovi impianti e macchinari nei fondi indicati in contratto per l’importo erogato e comunque osservava che la medesima documentazione, ove valorizzata, dimostrava l’esistenza di opere già completate al momento della stipula del contratto del mutuo, rimanendo così confermata la nullità del mutuo di scopo contratto per finalità diverse, quali la volontà di estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso l’istituto mutuante. 3. Ricorre per cassazione contro questa pronuncia Unicredit Credit Management Bank s.p.a., già U.G.C. Banca s.p.a., al fine di far valere cinque motivi di impugnazione. Ha resistito con controricorso SIPA s.p.a. in A.S Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c Considerato che 4.1 il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112, 343 e 346 cod. proc. civ. la Corte territoriale, pur avendo riscontrato l’erroneità della affermazione del primo giudice secondo cui era onere del creditore piuttosto che della procedura fornire la dimostrazione dell’accordo simulatorio allegato da quest’ultima, non avrebbe tratto le dovute conseguenze da un simile accertamento e avrebbe ritenuto, in violazione dell’art. 346 cod. proc. civ., che il contratto di mutuo rappresentasse un contratto in frode alla legge e come tale fosse nullo, dato che una simile domanda non era stata riproposta in appello e doveva intendersi come rinunciata. 4.2 Il motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata. La corte territoriale infatti, nell’illustrare le due concorrenti ragioni poste a base della propria statuizione, ha confermato il rilievo della nullità del contratto di mutuo compiuto dal giudice di primo grado da un lato ritenendo che la banca non avesse dimostrato l’avvenuto conseguimento dello scopo dedotto in causa, dall’altro constatando l’utilizzazione della provvista per una finalità diversa da quella indicata in contratto, dato che questo individuava lo scopo del mutuo nell’intento di finanziare interventi in corso mentre le opere nei fondi di e erano già state completate alla data della stipula del contratto. La nullità ravvisata, a prescindere dall’improprio richiamo operato a pag. 10 all’istituto del contratto in frode alla legge, conseguirebbe quindi, a giudizio della corte territoriale, da un difetto della specifica causa concreta perseguita dalle parti piuttosto che dalla volontà di eludere una norma imperativa. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza, che presuppone che la corte abbia accolto un motivo d’appello non riproposto piuttosto che condividere le valutazioni già compiute dal giudice di primo grado. 5.1 Il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1418 cod. civ. e della legge n. 1760/1928 in materia di mutui agrari la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto di mutuo in questione fosse un mutuo di scopo, piuttosto che un normale mutuo, senza considerare che questo istituto richiedeva un ulteriore elemento indefettibile costituito dall’applicazione di un tasso di interesse agevolato. 5.2 La doglianza è infondata. Il mutuo di scopo è preordinato alla realizzazione di una finalità necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un’utilizzazione vincolata Cass. 19/10/2017 n. 24699 Cass. 12123/1990 . La destinazione delle somme mutuate esclusivamente per raggiungere una determinata finalità entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale e così ampliando lo stesso rispetto alla sua normale consistenza, tanto sotto un profilo strutturale, visto che il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l’attuazione in concreto dell’attività programmata, quanto sotto un profilo funzionale, poiché nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest’ultima prestazione, in termini corrispettivi dell’ottenimento della somma erogata Cass. 5805/1994 Cass. 7116/1998 . È dunque l’ampliamento della causa - nel cui ambito la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti e l’impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell’attribuzione della somma - e non lo specifico tasso praticato a caratterizzare il contratto di mutuo concluso fra le parti. In altri termini in tutti i casi in cui sia dedotta l’esistenza di un mutuo di scopo è sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata incida sulla causa del contratto, finendo per coinvolgere direttamente anche l’interesse dell’istituto finanziatore, mentre non è indispensabile che questo interesse sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche con la previsione di un tasso di interesse agevolato. 6.1 Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione di legge con riferimento all’art. 2697 c.c. e per omessa motivazione circa il motivo per il quale nella fattispecie in esame ci si troverebbe dinanzi a un contratto in frode alla legge secondo parte ricorrente la corte territoriale, a fronte dell’eccezione di nullità del mutuo sollevata da SIPA, avrebbe erroneamente ritenuto che fosse onere della banca dimostrare che le somme oggetto del finanziamento fossero state impiegate per l’esecuzione dei lavori dedotti in contratto. Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell’errata applicazione dell’art. 1418 cod. civ. la constatazione della mancata esecuzione delle opere, il cui onere probatorio era stato ingiustamente attribuito alla banca, avrebbe al più giustificato una eventuale risoluzione del contratto consensuale, ma non poteva configurare un vizio genetico del contratto. Il quinto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis, l’errata e contraddittoria motivazione del contratto di mutuo e delle risultanze processuali la Corte d’Appello avrebbe erroneamente inteso che gli interventi finanziati dovessero essere eseguiti nel breve volgere del tempo fra la stipula del contratto, risalente al 4 maggio 1990, e la fine del successivo mese di giugno malgrado il testo contrattuale non prevedesse alcun termine iniziale né precisasse che le opere erano in corso peraltro la decisione impugnata risultava contraddittoria laddove aveva ritenuto che anche il finanziamento di opere oggetto del contratto già eseguite costituisse una forma di ripianamento di debiti pregressi, in quanto in questo modo aveva finito per ritenere che la destinazione delle somme mutuate alla realizzazione dello scopo dedotto in causa costituisse una distrazione. 6.2 I motivi, da esaminarsi congiuntamente inerendo tutti all’onere probatorio incombente sul mutuante insinuatosi al passivo e agli argomenti illustrati per ritenere che lo stesso non fosse stato adeguatamente assolto, sono fondati, nei termini che si vanno a illustrare. La corte territoriale ha constatato a pag. 12 , ritenendo che il relativo onere probatorio incombesse sulla banca che chiedeva di insinuarsi al passivo, che la documentazione dimessa non dimostrasse la realizzazione dell’opera programmata ed ha poi riscontrato a pag. 13 che comunque non era stata fornita la prova da parte della banca che il finanziamento non fosse nullo perché destinato a coprire debiti pregressi per opere già eseguite. Entrambi gli assunti non vanno esenti da critica. In vero il soggetto che ha erogato un mutuo di scopo, ove intenda insinuarsi al passivo del mutuatario nell’ambito della relativa procedura concorsuale di insolvenza, è tenuto a dare dimostrazione dei fatti costitutivi del proprio diritto, che sono costituiti dall’avvenuta stipula del contratto di mutuo e dall’adempimento della specifica obbligazione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a realizzare l’obiettivo in vista del quale l’erogazione del denaro ha avuto luogo. Al contrario la realizzazione dell’opera finanziata da parte del mutuatario non costituisce il presupposto del diritto del mutuante di insinuarsi al passivo del primo e avrebbe potuto al più giustificare, ove mancante, una domanda di risoluzione per inadempimento del contratto nei confronti del mutuatario in bonis. Rientra invece negli oneri probatori a carico della procedura, nel caso in cui la stessa intenda contestare l’invalidità del mutuo per essere stato stipulato sin dall’origine con l’accordo, tra l’istituto di credito e il mutuatario, dell’utilizzazione della provvista per una diversa finalità, dare la prova del fatto impeditivo posto a base dell’eccezione sollevata, in applicazione del disposto dell’art. 2697, comma 2, cod. civ Infine la decisione impugnata risulta contraddittoria laddove ritiene, in termini insanabilmente contrastanti, che il finanziamento di opere già eseguite per la realizzazione dell’intervento dedotto in contratto costituisca una forma di ripianamento di debiti pregressi con distrazione delle somme mutuate dallo scopo comune piuttosto che l’adempimento dell’obbligazione di destinazione a cui il mutuatario era tenuto tenuto conto peraltro che la nullità di un mutuo di scopo per mancanza di causa sussiste solo se la destinazione dedotta in contratto non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo l’erogazione del finanziamento Cass. 22/12/2015 n. 25793 . 7. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese di questo grado di giudizio. La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, rigetta il promo e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.