Validità del contratto di conto corrente e esigibilità del credito verso il fallimento/correntista

In tema di contratti bancari soggetti alla disciplina prevista dall’art. 117 d.lgs. n. 385/1993 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per la validità di contratto non serve la sottoscrizione del documento contrattuale da parte delle banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili .

Lo ha affermato la Cassazione con ordinanza n. 14243/18, depositata il 4 giugno. Il fatto. Il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione promossa da una società, in qualità di procuratrice speciale di un’altra società, avverso la mancata ammissione al passivo del fallimento di una terza impresa in relazione ad un credito chirografario, dato dal saldo di un conto corrente accesso dalla stessa fallita. La Corte d’Appello, adita dalla soccombente, rigettava il gravame, ritenendo che nella specie non era dimostrato che il contratto di apertura del conto corrente fosse stato concluso in data anteriore non solo alla dichiarazione del fallimento della correntista, ma anche alla prima delle operazioni da cui deriva va , secondo l’appellante, il credito in questione . Quest’ultima pronuncia è impugnata per cassazione dall’appellante. Certezza della data e sottoscrizione del contratto. La ricorrente evidenzia che la proposta di contratto era stata sottoscritta dalla società, con data antecedente al fallimento, provata dall’apposito timbro postale sulla quarta facciata, la quale faceva corpo unico con la parte restante della scrittura privata in questione , ed, inoltre, che la banca aveva manifestato la volontà di avvalersi del contratto con propria istanza di ammissione al passivo e tale dichiarazione doveva produrre effetti ex tunc , non già ex nunc . Il motivo di ricorso è fondato. I Giudici di legittimità hanno affermato sulla questione il principio secondo cui in tema di contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all’art. 117 d.lgs. n. 385/1993, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa . Infatti in generale la produzione in giudizio della scrittura privata del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti ex nunc e non ex tunc . Ciò posto se ai fini del perfezionamento della fattispecie, non è necessaria la sottoscrizione dell’istituto di credito, come nel caso di specie, che normalmente assume la veste di proponente nei contratti bancari , niente impedisce che il negozio esista da prima delle produzione in giudizio della scrittura privata e che, inoltre, la certezza della data sia dedotta da evidenze comprovanti, in modo univoco, che il contratto, documentato dalla scrittura privata recante la proposta della banca firmata dal cliente, sia stato concluso prima di quel momento . In conclusione la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugna con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 28 febbraio – 4 giugno 2018, n. 14243 Presidente Di Virgilio – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - Il Tribunale di Napoli rigettava, in data 9 gennaio 2009, l’opposizione proposta da Nettuno Gestione Crediti s.p.a., nella qualità di procuratrice speciale di Mutina s.r.l., società appartenente al gruppo bancario Banca Popolare dell’Emilia Romagna, avverso la mancata ammissione al passivo del fallimento di omissis s.r.l. di un credito chirografario dell’importo di Euro 543.923,96 tale credito era dato dal saldo di un conto corrente acceso il 24 ottobre 1996 dalla stessa fallita, all’epoca denominata omissis s.r.l 2. - Era proposto gravame che la Corte di appello di Napoli rigettava. Riteneva il giudice distrettuale che, ove pure si fosse ritenuto che la prova di un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, come il contratto di apertura di conto corrente, potesse essere fornita attraverso la produzione in giudizio della scrittura privata contenente la sola accettazione della proposta, sottoscritta dall’oblato, la data della conclusione del negozio avrebbe potuto ritenersi certa, a norma dell’art. 2704 c.c., solo dal momento in cui la scrittura privata fosse stata versata in atti, mentre nella specie occorreva dimostrare che il contratto di apertura del conto corrente era stato concluso in data anteriore non solo alla dichiarazione del fallimento della correntista, ma anche alla prima delle operazioni da cui deriva va , secondo l’appellante, il credito in questione . 3. - La sentenza di appello, pubblicata il 14 maggio 2012, è impugnata per cassazione da Nettuno Gestione Crediti con un ricorso, illustrato da memoria, che si fonda su di un unico motivo. Il fallimento omissis , intimato, non ha svolto difese nella presente sede. Ragioni della decisione 1. - La ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1326, 2704 e 2697 c.c Ricorda che la proposta del contratto di conto corrente era stata sottoscritta dalla società omissis e che essa recava la data del 24 ottobre 1996 rileva, altresì, che tale data risultava certa, in quanto il documento contrattuale recava il timbro postale sulla quarta facciata, la quale faceva corpo unico con la parte restante della scrittura privata in questione. Osserva inoltre la ricorrente che, in ogni caso, la banca aveva manifestato l’intenzione di avvalersi del contratto con la propria istanza di ammissione al passivo e che tale dichiarazione doveva produrre effetti ex tunc, non già ex nunc. 2. - Il motivo, nei termini che si vengono ad esporre, è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, in due recenti pronunce, hanno affermato il seguente principio di diritto Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti Cass. Sez. U. 23 gennaio 2018, n. 1653 Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018, n. 898 . Tale principio, reso in materia di contratti di intermediazione finanziaria, non può non operare nella materia dei contratti bancari soggetti al d.lgs. n. 385/1993 t.u.b. . Si osserva, in proposito, che l’art. 117, comma 1, del detto decreto, nel prevedere che i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente reca una formulazione del tutto sovrapponibile a quella che l’art. 23, comma 1 d.lgs. n. 58/1998 t.u.f. riserva ai contratti aventi ad oggetto servizi di investimento inoltre, l’art. 127 t.u.b., nella versione applicabile ratione temporis alla presente vicenda il contratto di anticipi su fattura data 28 aprile 2008 , e anteriore alla modificazione introdotta col d.lgs. n. 141/2010, disponeva che detta nullità potesse essere fatta valere solo dal cliente ciò in piena simmetria con la prescrizione contenuta nell’art. 23, comma 3, t.u.f È da osservare, per completezza, che l’espressa previsione del rilievo officioso della nullità di protezione, introdotta nel 2010 per i soli contratti bancari, non ha generato una divaricazione tra i regimi giuridici applicabili alle due categorie di negozi. Va ricordato, infatti, che secondo le Sezioni Unite di questa Corte, il rilievo ex officio di una nullità negoziale, ove anche sia configurabile una nullità speciale o di protezione , deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata ragione più liquida , in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, n. 26243 Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, n. 26242 . In conseguenza, il dato testuale della consentita rilevabilità d’ufficio della nullità formale presente nell’art. 127 t.u.b., ma assente nell’art. 23 t.u.f. non sembra giustificare la conclusione per cui, avendo riguardo alla disciplina della nullità, i contratti bancari e quelli di intermediazione finanziaria siano assoggettati, anche per il periodo di vigenza del d.lgs. n. 141/2010, a diverse discipline giuridiche. Avendo riguardo a tale corrispondenza degli elementi normativi è possibile cogliere anche nei contratti bancari una scelta legislativa che è chiaramente orientata a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte e a cui lo stesso si accinge ad aderire. Sicché pure in tema di contratti bancari pare spendibile la conclusione cui pervengono le Sezioni Unite allorquando evidenziano come il dato della sottoscrizione dell’intermediario risulti assorbito , quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna, a quest’ultimo, di un esemplare del documento medesimo. Il contratto bancario non esige, dunque, la sottoscrizione del cliente per il suo valido perfezionamento. Ciò implica che la certezza della data del contratto possa essere conseguita non solo con la produzione in giudizio del documento e cioè con le attestazioni previste dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. , ma anche in un momento antecedente, ove la certezza stessa sia desumibile da uno dei fatti espressamente previsti dall’art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice del merito reputi significativo ai fini indicati. La necessità di ancorare la certezza della data al momento in cui il documento contrattuale è acquisito al giudizio può infatti giustificarsi solo nella prospettiva che individua nella produzione della scrittura privata il momento di perfezionamento del contratto ove infatti il contratto dovesse ritenersi concluso con la detta produzione, esso non potrebbe avere, nemmeno per i terzi, una data certa anteriore a quel momento. Che attraverso la produzione della scrittura privata si possa pervenire al perfezionamento del contratto soggetto a un obbligo di forma scritta è indubbio si insegna, infatti, che per tali contratti la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti ex nunc e non ex tunc, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano così, di recente, Cass. 24 marzo 2016, n. 5919, in tema di intermediazione finanziaria in senso sostanzialmente conforme, Cass. 3 gennaio 2017, n. 36, in materia di contratti bancari . Se, però, ai fini del perfezionamento della fattispecie, non è necessaria la sottoscrizione di una delle parti, e cioè, nella specie, dell’istituto di credito, che normalmente assume la veste di proponente nei contratti bancari, nulla impedisce che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della scrittura privata e indipendentemente da tale evenienza e nulla impedisce, inoltre, che la certezza della data ex art. 2704 c.c. sia desumibile da evidenze comprovanti, in modo univoco, che il contratto, documentato dalla scrittura privata recante la proposta della banca firmata dal cliente, sia stato concluso prima di quel momento. 3. - Per quanto detto la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli che dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto In tema di contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all’art. 117 d.lgs. n. 385/1993, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa . Spetterà al giudice di rinvio regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.