Cessione del brevetto e contratto a forma libera

Nei contratti a forma libera incombe su colui che invoca l'esistenza e la vincolatività del contratto l'onere di provare - anche mediante presunzioni, la cui validità, concludenza e concordanza deve essere valutata dal giudice del merito – l'avvenuto perfezionamento dell'atto in discussione. Gli elementi assunti a fonte di prova presuntiva – uno o più – devono, peraltro, necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e della precisione, e – nel caso di concorso di più elementi presuntivi – anche quello della concordanza”.

Sul punto la Cassazione con ordinanza n. 12971/18, depositata il 24 maggio. La vicenda processuale. Un ingegnere, autore di un'invenzione, conveniva in giudizio le società con cui aveva collaborato al fine di far accertare il proprio ruolo di inventore e titolare dei diritti di sfruttamento sul brevetto. Il Tribunale di Firenze accertava, con sentenza confermata in sede di Appello, che l'ingegnere era sì inventore del procedimento, ma che il titolare sui diritti di brevetto su tale procedimento era la società in quanto vi era stato il trasferimento dei relativi diritti di sfruttamento. Ricorreva in Cassazione l'inventore lamentando come non vi sia stata una cessione del brevetto e avendo la Corte d'Appello valorizzato unicamente la prolungata inerzia dell'ingegnere coerente con una cessione a forma libera. Inoltre, lamentava il ricorrente in Cassazione come la Corte territoriale non avesse tenuto conto come al di là del profilo formale mancava in atti una prova della conclusione di un accordo vincolante avente ad oggetto la cessione del brevetto. La forma di cessione del brevetto. La cessione del brevetto ha forma libera e pertanto può anche essere oggetto di prova mediante presunzioni purché nel rispetto dell'art. 2729 c.c., gravi, precisi e concordanti. Nel caso di specie, il tempo trascorso tra la presentazione della domanda di brevetto e la reazione dell'inventore non riveste – a parere della Corte di Cassazione – i suindicati requisiti necessari per la formazione di una valida prova presuntiva. La circostanza infatti, di per sé non univoca, si poteva anche spiegare dal fatto pacifico in causa che il ricorrente era stato del tutto estromesso dalla vicenda brevettuale. Viene quindi cassata la sentenza della Corte d'Appello in quanto la prova dell'esistenza del contratto di cessione dei diritti sul brevetto è stata desunta da elementi sforniti dei requisiti idonei a consentire la formazione di una valida prova presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c. e di conseguenza omettendo di rilevare il fatto, decisivo per il giudizio, della mancanza agli atti di un valido e vincolante atto di cessione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 8 marzo – 24 maggio 2018, n. 12971 Presidente Genovese – Relatore Valitutti Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato il 22 luglio 1993, M.A. - muovendo dalla premessa di avere ideato e progettato un Procedimento perfezionato per la produzione di zeoliti - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pisa, L.L. , la omissis s.p.a., la s.p.a. e la omissis s.p.a., chiedendo accertarsi che l’attore era titolare del brevetto su detto procedimento, e condannarsi i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale adito, con sentenza n. 567/2011, accoglieva in parte la domanda, accertando che il M. era l’inventore del procedimento perfezionato per la produzione di zeoliti, ma che titolare dei diritti di brevetto su tale procedimento era la s.p.a., e condannando la sola s.r.l. poi dichiarata fallita al risarcimento dei danni in favore dell’attore. 2. Con sentenza n. 599/2014, depositata il 9 aprile 2014 e notificata il 30 giugno 2014, la Corte d’appello di Firenze rigettava sia il gravame principale del M. che quello incidentale del L. , confermando in toto l’impugnata sentenza. La Corte territoriale riteneva che si fosse perfezionata la cessione del brevetto, relativo al procedimento suindicato, tra la s.p.a. ed il M. , e che, pertanto, quest’ultimo non potesse più vantare diritto alcuno sul bene brevettato. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso M.A. nei confronti di L.L. , della omissis s.p.a., della s.p.a. già s.p.a. e della Centro Sviuppi Materiali - CSM s.p.a., affidato a tre motivi. I resistenti L. e s.p.a. hanno replicato con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. 4. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis. 1. Cod. proc. civ Ragioni della decisione 1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, M.A. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2589, 1321 e 1325 cod. civ., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ 1.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto perfezionata la cessione del brevetto, relativo al procedimento perfezionato per la produzione di zeoliti , dal M. a favore della s.p.a. ora s.p.a. , essendo l’atto di cessione a forma libera, nulla prevedendo, al riguardo, l’art. 2589 cod. civ A sostegno di tale conclusione, il giudice di secondo grado avrebbe, invero, valorizzato esclusivamente la altrimenti non spiegabile prolungata inerzia del M. , a fronte della presentazione, da parte della , della domanda brevettuale, in data 27 febbraio 1990, essendosi l’appellante attivato solo con un fax del 26 aprile 1991. 1.2. La Corte territoriale non avrebbe, peraltro, tenuto conto - a parere dell’istante - della necessità che, al di là del profilo formale, mancava del tutto agli atti la prova della conclusione, tra il M. e la oggi , di un accordo vincolante, avente ad oggetto la cessione del brevetto in questione. Tale dimostrazione non potrebbe, difatti, desumersi - ad avviso dell’esponente - neppure dal precedente fax, in data 15 febbraio 1990, nel quale l’odierno ricorrente aveva illustrato al dott. Ma.Gi. della . s.p.a. società di studio dei materiali, di proprietà dell’ le caratteristiche tecniche del procedimento per la produzione di zeoliti, trattandosi di una comunicazione inviata ad un soggetto terzo rispetto alle parti della cessione M. ed ed avente un contenuto di carattere esclusivamente tecnico-scientifico. 1.3. La Corte di merito non avrebbe, di conseguenza, valutato il fatto - decisivo per la controversia - rappresentato dalla totale mancanza in atti di un contratto di cessione del brevetto per cui è causa, incorrendo in tal modo, oltre che nella violazione degli artt. 1321, 1325 e 2589 cod. civ., anche nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, di cui al novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ 2. Le doglianze sono fondate. 2.1. Deve, per vero, osservarsi - in proposito - che nei contratti a forma libera incombe su colui che invoca l’esistenza e la vincolatività del contratto l’onere di provare - anche mediante presunzioni, la cui validità, concludenza e concordanza deve essere valutata dal giudice del merito - l’avvenuto perfezionamento dell’atto in discussione cfr. per un caso di specie, Cass., 24/01/2017, n. 1792 . Gli elementi assunti a fonte di prova presuntiva - uno o più - devono, peraltro, necessariamente rivestire, a norma dell’art. 2729 cod. civ., i caratteri della gravità e della precisione, e - nel caso di concorso di più elementi presuntivi anche di quello della concordanza Cass., 11/09/2007 Cass., 29/07/2009, n. 17574 . 2.2. Ebbene, non può ritenersi che, nel caso di specie, la Corte d’appello si sia attenuta a tali affermazioni di principio. 2.2.1. Ed invero, la circostanza - valorizzata dalla Corte - del tempo trascorso tra la presentazione della domanda di brevetto e la reazione da parte del M. non riveste i suindicati requisiti, necessari per la formazione di una valida prova presuntiva, trattandosi di circostanza di per sè non univoca, agevolmente spiegabile con il fatto - pacifico in causa - che l’odierno ricorrente fu del tutto estromesso dalla vicenda brevettuale, fin dal novembre 1990, come risulta dalla stessa sentenza di appello p. 4 , quando gli altri soggetti interessati, compresa, smisero di fornirgli comunicazioni circa l’esito della domanda di brevetto. Del resto - come evidenziato dal ricorrente p. 27 - il giudice di prime cure aveva affermato, al riguardo, che non vi era prova di un disinteresse mostrato dal M. successivamente alla presunta cessione fatta in favore della XXXX , e su questo punto nulla era emerso in contrario nel giudizio di appello. 2.2.2. Per quanto concerne, poi, il fax del 15 febbraio 1990 anche a prescindere dal rilievo del carattere del tutto neutro e non significativo dell’indicazione, ivi contenuta, a nome s.p.a. - va rilevato che il fax - trascritto nel ricorso - si traduce in una mera illustrazione del procedimento, per la produzione di zeoliti da brevettare, sul piano tecnico-scientifico, senza alcuna indicazione contenutistica che possa, in qualche modo, evidenziare un ipotetico contenuto precettivo e dispositivo dell’atto. Di più, tale fax è indirizzato ad un soggetto diverso dalla pretesa cessionaria del brevetto. 2.3. Da quanto suesposto consegue che la Corte territoriale è incorsa nella falsa applicazione degli artt. 1321, 1325 e 2589 cod. civ., avendo desunto la prova del contratto di cessione del brevetto da elementi sforniti dei requisiti idonei a consentire la formazione di una valida prova presuntiva, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., di conseguenza omettendo di rilevare il fatto - decisivo per il giudizio della mancanza agli atti di un valido e vincolante atto di cessione, in tal modo incorrendo, pertanto, anche nel denunciato vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ 3. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, concernente l’erronea valutazione della Corte territoriale della doglianza del M. relativa allo svolgimento delle trattative per la cessione del brevetto. 4. L’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.